§ 6.1.167 – L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:20/07/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 2.  Norma transitoria all’articolo 8 ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative [...]
Art. 4.  Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.
Art. 5.  Aumento della dotazione dei fondi per la finanza locale e altre disposizioni nell’ambito della finanza locale.
Art. 6.  Areale ferroviario di Bolzano.
Art. 7.  Partecipazioni.
Art. 8.  Aumento della dotazione organica del personale della Provincia.
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. [...]
Art. 10.  Opere pluriennali per la realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui.
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”.
Art.  12. Ricerca scientifica.
Art. 13.  Copertura finanziaria.
Art. 14.  Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”.
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”.
Art. 16.  Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”.
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”.
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e [...]
Art. 19.  Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Art. 20.  Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”.
Art. 21.  Riapertura di termini previsti da leggi provinciali.
Art. 22.  Modifica della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, recante “Costituzione di fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Provincia”.
Art. 23.  Abrogazioni.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 6.1.167 – L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.

(B.U. 1 agosto 2006, n. 31 – S.O. n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.

     1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2 ter e 2 quater:

     “2 ter. Dal 1° gennaio 2007 l’esenzione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai veicoli la cui prima immatricolazione è avvenuta tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005.

     2 quater. Dal 1° gennaio 2007 le esenzioni previste dal presente articolo si applicano alle sole autovetture di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

     2. Dopo l’articolo 8 bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 8 ter. (Tassazione della massa rimorchiabile).

     1. Dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose è determinata sulla base dei parametri di cui alla seguente tabella, tenuto conto di quanto stabilito nella carta di circolazione. Con la medesima decorrenza sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate.

 

TARIFFA

 

Tipo di veicolo

Importo annuo

Importo per 4 mesi

 

Euro

Euro

1 autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 e fino a 8 tonnellate

78,00

26,00

2 autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 e inferiore a 18 tonnellate

260,00

87,00

3 autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate e oltre

570,00

190,00

4 trattori stradali

 

 

a 2 assi

570,00

190,00

a 3 assi

800,00

267,00

 

     2. Per i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al comma 1 la tassa automobilistica provinciale non è dovuta, qualora sulla carta di circolazione risulti l’annotazione “il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi” o altra annotazione equivalente.”

 

     Art. 2. Norma transitoria all’articolo 8 ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

     1. Per gli anni d’imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, in caso di mancato o insufficiente versamento della tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate, non si procede né ad accertamento tributario né alla formazione del ruolo. Per i veicoli di cui al presente comma, per gli anni d’imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 non si effettuano eventuali rimborsi.

 

     Art. 3. Modifica della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)”.

     1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2007”.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 4. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.

     1. Alle autorizzazioni di spesa per l’anno 2006, di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 (legge finanziaria 2006), sono apportate le modifiche indicate nell’allegata tabella A.

 

     Art. 5. Aumento della dotazione dei fondi per la finanza locale e altre disposizioni nell’ambito della finanza locale.

     1. La dotazione del fondo per investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l’anno finanziario 2006 con l’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 35.018.016 euro (unità previsionale di base - UPB 26200).

     2. La dotazione del fondo ammortamento mutui di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l’anno finanziario 2006 con l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 1.350.000 euro (UPB 26205). Tale importo è autorizzato quale aumento del limite d’impegno ed è destinato al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all’anno 2024 incluso.

     3. La dotazione del fondo perequativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l’anno finanziario 2006 con l’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è diminuita di 144.716 euro (UPB 26100).

     4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12, dopo la parola: “residenziali” sono aggiunte le seguenti parole: “e zone produttive”.

     5. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12, è così sostituito:

     “3. Il singolo mutuo può avere una durata massima di sette anni. Gli interessi bancari sono completamente a carico del comune dopo il quinto anno. Nel primo anno gli interessi bancari vengono assunti interamente a carico della Provincia; nel secondo anno il comune partecipa al pagamento degli interessi nella misura di un quinto, nel terzo anno nella misura di due quinti, nel quarto anno nella misura di tre quinti e nel quinto anno nella misura di quattro quinti. Le quote di rimborso del capitale sono a carico del comune.”

 

     Art. 6. Areale ferroviario di Bolzano.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, con lo scopo di elaborare un piano di assetto complessivo dell’areale ferroviario di Bolzano e di porre in essere le successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l’acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell’areale ferroviario individuate come dismissibili da Rete Ferroviaria Italiana SpA.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa massima pari a 1.000.000 di euro a carico dell’esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).

 

     Art. 7. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società TFB Tunnel Ferroviario del Brennero - Finanziaria di Partecipazione SpA, con sede in Roma, per una spesa complessiva pluriennale di 3.450.000 euro a carico degli esercizi finanziari 2007-2010 (UPB corrispondente alla UPB 27200 del bilancio 2006), così ripartita sui rispettivi esercizi finanziari:

     2007: 1.200.000 Euro

     2008: 1.000.000 Euro

     2009: 1.200.000 Euro

     2010: 50.000 Euro.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società Terme di Merano SpA, per una spesa massima di 4.000.000 di euro a carico dell’esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).

     3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre la partecipazione alla società “Agenzia Casaclima Srl” e ad acquistare una quota di tale società pari al 20 per cento del capitale sociale per un importo di spesa non superiore a euro 120.000 a carico dell’esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).

 

     Art. 8. Aumento della dotazione organica del personale della Provincia.

     1. La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, determinata in 17.548,50 unità a tempo pieno dall’articolo 7, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 200 unità a tempo pieno per coprire l’aumentato fabbisogno di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado.

     2. La dotazione organica complessiva in conseguenza dell’aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata, con decorrenza 1° settembre 2006, in 17.688,50 posti a tempo pieno, tenuto conto della riduzione di 60 posti a tempo pieno già stabilita con l’articolo 7, comma 4, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13.

     3. La maggiore spesa per effetto dell’aumento della dotazione organica disposto al comma 1 è stimata in 2.800.000 euro a carico dell’esercizio 2006 (UPB 02100: 756.000 euro e UPB 04125: 2.044.000 euro) e in 8.400.000 euro all’anno per gli esercizi successivi.

 

     Art. 9. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”.

     1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 6 bis. (Contributi straordinari).

     1. In occasione di ricorrenze di straordinaria importanza storica per la Provincia Autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale può concedere, anche oltre i confini provinciali, contributi per il restauro di edifici significativi in tale contesto.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 la spesa massima di 500.000 euro (UPB 06235).

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano alla costituzione di un comitato organizzatore o di un similare ente per la realizzazione di “Manifesta 7” che si terrà nel territorio delle province di Bolzano e Trento nell'anno 2008, nonché ad assegnare a tale organismo per le finalità suddette un contributo di finanziamento. Il relativo statuto è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e dovrà prevedere un’adeguata rappresentanza delle due Province autonome e della Fondazione Manifesta con sede ad Amsterdam. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000, così suddivisa a carico dei bilanci dei seguenti esercizi finanziari:

     2007: 400.000 euro

     2008: 1.000.000 euro.”

 

     Art. 10. Opere pluriennali per la realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui.

     1. Per le opere ad esecuzione pluriennale relative alla realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui è autorizzata la spesa complessiva di 98,5 milioni di euro (UPB corrispondente alla 21220 del bilancio 2006), così suddivisa a carico dei bilanci dei seguenti esercizi finanziari:

 

Esercizio finanziario

Importo

2007:

13,0 milioni di euro

2008:

18,0 milioni di euro

2009:

50,0 milioni di euro

2010:

17,5 milioni di euro.

 

     2. Per le finalità indicate al comma 1, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2006 nei limiti delle spese annualmente autorizzate per il periodo 2007-2010.

     3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con le corrispondenti entrate annue derivanti dall’accensione di mutui o prestiti, autorizzata a tale scopo dall’articolo 1 della connessa legge di assestamento del bilancio di previsione 2006 della Provincia autonoma di Bolzano.

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”.

     1. Dopo l’articolo 24 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 24 bis. (Finanziamento attività della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria annuale, un finanziamento integrativo rispetto a quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con la relativa delibera di assegnazione.”

 

     Art. 12. Ricerca scientifica.

     1. La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la costituzione e il finanziamento di una fondazione per il potenziamento della ricerca di base e applicata della Libera Università di Bolzano.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 la spesa di 2 milioni di euro (UPB 04230).

 

     Art. 13. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 93.356.797 euro a carico dell’esercizio finanziario 2006, derivanti dall’articolo 4, comma 1 (tabella A), nonché dagli articoli 5, 6, 7, commi 2 e 3, 8, 9 e 12, e non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 53.170.000 euro a carico del biennio 2007-2008, derivanti dagli articoli 5, comma 2, 7, comma 1, 8, 9 e 10 e non compensate dalle minori spese dell’articolo 4, comma 1 (tabella A - diminuzione annualità dei limiti d’impegno), si provvede con corrispondenti quote delle maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2006-2008 con la connessa legge di assestamento.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 14. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. Le leggi di cui al comma 1 devono specificare l'entità massima del tasso, la durata minima e la forma dell'ammortamento, le garanzie nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni, rispettivamente, del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e la determinazione delle modalità e delle condizioni non stabilite nella legge spettano alla Giunta provinciale, la quale, nei limiti dell’incidenza finanziaria complessiva delle operazioni di indebitamento ed in connessione con le medesime, si intende autorizzata a ricorrere a strumenti finanziari derivati per la copertura dei rischi consentiti dalla vigente normativa.”

     2. Il comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

     “2. La riscossione delle entrate è riscontrata dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio mediante ordinativi di incasso.”

     3. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

      “5. Per il pagamento di utenze e altre spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell’amministrazione, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del Direttore della Ripartizione provinciale finanze e bilancio, l’obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Periodicamente, verificata da parte del competente ufficio liquidatore la correttezza dei pagamenti, la Ripartizione provinciale finanze e bilancio provvede all’emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia.”

     4. Il titolo del Capo VI della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

     “Capo VI

     Contabilità degli enti provinciali, delle gestioni fuori bilancio e disposizioni generali”.

     5. Dopo l’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 65 bis (Semplificazione mediante utilizzo di sistemi informatici e telematici).

     1. Con regolamento di esecuzione possono essere emanate disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per la gestione e contabilità delle entrate e delle spese mediante utilizzo di sistemi, evidenze nonché titoli di riscossione e pagamento informatici e per la trasmissione telematica dei relativi documenti, ivi compreso l’utilizzo di visti e firme digitali in luogo delle firme autografe richieste dalle vigenti disposizioni.”

 

     Art. 15. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”.

     1. L’articolo 12 bis della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 12 bis. (Organismo pagatore provinciale).

     1. Le funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune  sono esercitate, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di politica agricola comune, nell’ambito dell’amministrazione provinciale.

     2. I poteri, gli obblighi e le responsabilità inerenti l’esercizio delle funzioni di organismo pagatore provinciale sono determinati dalla Giunta provinciale, che a tal fine autorizza altresì le eventuali modifiche al regolamento vigente in materia di denominazione e competenze degli uffici provinciali.

     3. Per le riscossioni ed i pagamenti rientranti nei compiti dell’organismo pagatore è disposta la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nonché del relativo regolamento di esecuzione, avvalendosi di apposito conto acceso presso l’istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.

     4. In caso di cofinanziamento da parte dello Stato o della Provincia Autonoma di Bolzano i relativi importi confluiscono sul conto e nella gestione di cui al comma 3.

     5. Al fine di assicurare la tempestività dell’erogazione degli aiuti possono essere concesse anticipazioni di fondi, con imputazione ad apposito capitolo delle contabilità speciali del bilancio provinciale. Tali anticipazioni sono rimborsate all’atto della riscossione dei finanziamenti comunitari e nazionali.”

 

     Art. 16. Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

     “5. A decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

     6. Qualora il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore in corso di svolgimento al momento della data di entrata in vigore della presente legge si concluda entro l’anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale corso concorso sono conferiti incarichi dirigenziali per posti vacanti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007. Se tale corso concorso non si conclude prima dell’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, i posti vacanti a quella data vengono accantonati e gli incarichi sono conferiti al termine della procedura concorsuale.

     7. Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti all’inizio degli anni scolastici successivi sono conferiti per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al comma 6 e per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di apposito corso concorso indetto per coloro che entro l’anno scolastico 2005-2006 esercitavano per almeno un anno l’incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano. A tal fine il possesso del requisito di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, viene verificato annualmente.”

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”.

     1. Dopo l’articolo 17 bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 17 ter. (Centri linguistici per bambini e giovani migranti).

     1. Per un intensivo sostegno linguistico di bambini e giovani migranti la Giunta provinciale può istituire o finanziare centri linguistici in provincia di Bolzano. I centri linguistici possono essere gestiti direttamente dall’amministrazione provinciale o da terzi.”

 

     Art. 18. Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 bis della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. La Giunta provinciale disciplina l’esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la gestione dell’energia elettrica di cui al presente articolo e determina come rimborsare o indennizzare le spese, i costi o gli altri oneri sostenuti dal gestore nell’ambito di tale servizio.”

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

     1. In pendenza della procedura d'infrazione n. 1999/4902, promossa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 226 del trattato di Roma, trovano applicazione, in esecuzione dei principi dettati in materia dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni seguenti.

     2. L'amministrazione provinciale, per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico nonché cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

     3. Nel bando di gara sono fissati, in armonia con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, i requisiti organizzativi e finanziari minimi nonché i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata.

     4. In ogni caso la concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti i comuni, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della normativa vigente nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che in via prioritaria dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano altresì nei casi di decadenza, rinuncia o revoca della concessione.

     6. È abrogata la legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, fatti salvi gli effetti di cui alle procedure di rilascio, proroga e rinnovo delle concessioni avviate per le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

 

     Art. 20. Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “5. Fatte salve altre disposizioni, il vincolo preordinato all'esproprio apposto su aree su cui sono localizzati infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale ha una durata di 15 anni.”

     2. Dopo il comma 7 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “8. L’occupazione disposta per la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale non può essere protratta oltre il termine di cui all’articolo 1, comma 5.”

     3. Il comma 1 dell’articolo 32 bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l’acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni.”

     4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

     “a) può altresì essere emanato quando sia stato annullato, anche con sentenza passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio;”.

 

     Art. 21. Riapertura di termini previsti da leggi provinciali.

     1. Le domande di contributo ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, recante “Interventi nel settore socio-sanitario”, e successive modifiche, a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 2006 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. Modifica della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, recante “Costituzione di fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Provincia”.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Di norma i corpi di soccorso alpino della Provincia sono allocati presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi, come definiti dalla legislazione regionale e provinciale in materia.”

 

     Art. 23. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) l’articolo 33 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2;

     b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12.

 

     Art. 24. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)