§ 3.5.2 – L.P. 25 luglio 1970, n. 16.
Tutela del paesaggio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:25/07/1970
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto della tutela del paesaggio.
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2.  Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio.
Art. 3.  Individuazione dei beni da assoggettare alla tutela specifica.
Art. 3 bis.  (Procedimento abbreviato).
Art. 4.  (Vincolo paesaggistico).
Art. 5.  Prescrizioni del vincolo paesaggistico
Art. 6.  Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica.
Art. 7.  Effetti dei vincoli paesistici.
Art. 8.  Autorizzazione.
Art. 9.  Ricorso al collegio tutela del paesaggio.
Art. 10.  Tutela paesistica di beni che non siano già vincolati.
Art. 11.  Tutela generica del paesaggio.
Art. 12.  Lavori ed impianti speciali comunque soggetti a preventivo esame.
Art. 12 bis. 
Art. 13.  Pubblicità e segnaletica.
Art. 14.  Rimozione di manufatti.
Art. 15.  Efficacia dei vincoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 16.  Accesso ai luoghi.
Art. 17.  Assistenza della polizia dello Stato.
Art. 18.  Assistenza.
Art. 19.  Rimborso per lavori sospesi.
Art. 20.  Copertura spese.
Art. 21.  Sanzioni amministrative.
Art. 22.  Elenco dei vincoli paesistici.
Art. 22 bis. 
Art. 22 ter.  (Provvedimenti definitivi).
Art. 22 quater.  [74]
Art. 23.  Efficacia dei vincoli preesistenti.
Art. 24.  Assistenza in giudizio.
Art. 25.  Esercizio delle funzioni delegate.


§ 3.5.2 – L.P. 25 luglio 1970, n. 16.

Tutela del paesaggio. [1]

(B.U. 11 agosto 1970, n. 33).

 

     Art. 1. Oggetto della tutela del paesaggio.

     Per la tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi e siti si intende la conservazione e, dove possibile, il restauro dell'aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani, che presentano un interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico.

     A tale scopo possono essere individuati accanto alla tutela generica del paesaggio estesa a tutto il territorio nei limiti di cui all'art. 10:

     a) i monumenti naturali, consistenti in elementi o parti limitate della natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi;

     b) le zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformanti ad opera dell'uomo, comprese le strutture insediative, che presentino singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà;

     c) gli elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all'opera dell'uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull'ambiente antropizzato circostante;

     d) i parchi e le riserve naturali, ancora integre nell'equilibrio ecologico o che presentino particolare interesse scientifico, destinato alla ricerca, all'educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione;

     e) i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro bellezza o per la rilevanza della flora o fauna ivi stanziate.

     Se gli strumenti urbanistici prevedono nelle zone soggette a tutela specifica ai sensi del comma precedente nuovi insediamenti, il disegno degli edifici deve rispettare le esigenze estetiche riferite agli edifici stessi, e, pur evitando una facile imitazione di forme tradizionali e pittoresche, deve essere in armonia con l'ambiente naturale che si intende salvaguardare, avendo fondamentale riguardo agli aspetti estetici e dimensionali dei nuovi edifici da realizzare.

 

          Art. 1 bis. [2]

     1. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge:

     a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

     b) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna [3];

     c) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;

     d) i ghiacciai e circhi glaciali;

     e) i parchi nazionali o provinciali, nonché i territori di protezione esterna degli stessi;

     f) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

     g) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

     h) le zone di interesse archeologico.

     2. Nei territori coperti da foreste e da boschi sono consentite le utilizzazioni boschive, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, protezione, antincendio e di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia.

     3. Chiunque intende eseguire lavori nei territori definiti dal primo comma deve chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7.

     4. Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non compromettano l'assetto idrogeologico del territorio.

 

          Art. 1 ter. [4]

     1. Il piano urbanistico comunale deve essere integrato da un allegato grafico nel quale vengono evidenziati i vincoli paesaggistici imposti ai sensi del precedente art. 1-bis e con i decreti di vincolo paesaggistico di cui all'art. 4.

 

          Art. 2. Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio. [5]

     Sono costituite presso la Giunta provinciale, quali organi tecnico-amministrativi per la materia della tutela del paesaggio, le seguenti commissioni:

     a) prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, formata:

     1) dall'Assessore provinciale competente per la tutela del paesaggio, quale presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal capo ripartizione cui è assegnato il servizio, quale vicepresidente;

     2) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente;

     3) dal rappresentante dell'ufficio provinciale per la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare;

     4) da un urbanista del servizio piano di coordinamento territoriale provinciale;

     5) da un esperto in scienze naturali;

     6) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per l'agricoltura e le foreste;

     7) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per il turismo;

     8) - 9) da due rappresentanti degli agricoltori e coltivatori diretti, scelti dalla Giunta provinciale rispettivamente da due terne di nominativi designati dall'Unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Bauernbund);

     10) da un rappresentante delle comunità comprensoriali territorialmente interessate e, ove queste non risultino regolarmente costituite o qualora l'argomento sottoposto all'esame della commissione sia riferito al territorio di più comunità, da un rappresentante del consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano;

     11) da un rappresentante della federazione provinciale per la tutela del paesaggio (Landesverband fur Heimatpflege) o dell'Alpenverein Swedtirol, scelto dalla Giunta provinciale da due terne di nominativi designati dai rispettivi organi;

     12) da un rappresentante della sezione di Bolzano del CAI o dell'associazione "Italia Nostra", scelto dalla Giunta provinciale su due terne di nominativi designati dai rispettivi organi.

     Due rappresentanti delle associazioni od enti di cui alle precedenti cifre 11 e 12, i cui designati non risultano tra quelli compresi nella commissione e scelti dalle terne proposte dai rispettivi organi, partecipano ai lavori della commissione stessa con voto consultivo;

     b) seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, formata:

     1) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente, quale presidente;

     2) da un architetto o ingegnere, esperto in materia di tutela del paesaggio, quale vicepresidente;

     3) da un urbanista del servizio urbanistica;

     4) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per l'agricoltura e foreste;

     5) da un esperto, laureato in scienze agrarie, forestali o ingegneria, scelto dalla Giunta provinciale da una terna di nominativi proposta dell'Unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Bauernbund);

     6) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche altoatesine scelto dalla Giunta provinciale da terne di nominativi proposte dalle associazioni [6].

     Le commissioni sono convocate dall'Assessore provinciale competente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della ripartizione cui è assegnato il servizio, il quale predispone l'elenco degli argomenti da trattare. Partecipa alle riunioni delle commissioni, con voto consultivo, un funzionario del servizio giuridico amministrativo della ripartizione V dell'Amministrazione provinciale.

     Disimpegna le funzioni di segretario un impiegato del servizio per la tutela dell'ambiente.

     Per tutti i membri delle commissioni, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di impedimento.

     Alla nomina delle commissioni si provvede con deliberazione della Giunta provinciale. I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano, sono sostituiti.

     La composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come è rappresentata nel Consiglio provinciale. Per il funzionamento delle commissioni si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche, concernenti i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'Amministrazione provinciale. Le commissioni sono legalmente riunite con la partecipazione della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

     Alle riunioni della prima e seconda commissione per la tutela del paesaggio sono invitati ad intervenire i sindaci dei comuni territorialmente interessati, alle riunioni della prima commissione per la tutela del paesaggio i presidenti delle aziende autonome di soggiorno e turismo o delle associazioni turistiche interessate [7].

     Quando la seconda commissione per la tutela del paesaggio esercita le funzioni di cui agli articoli 8 e 12, i sindaci partecipano alla stessa con diritto di voto. Chi è contrario al parere espresso dalla commissione può chiedere che nel verbale venga fatta esplicita menzione dei motivi del proprio dissenso [8].

     Quando la prima commissione delibera sulle proposte di imposizione di vincolo, di cui al successivo art. 3, nel caso in cui il parere collegiale dei sindaci e dei presidenti contrasti con quello della commissione medesima, l'Assessore provinciale competente sottopone la questione alla Giunta provinciale, la quale decide se dare corso alla delibera della commissione, di cui al successivo art. 3, apportandovi eventuali modifiche.

     (Omissis) [9].

     La prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, in aggiunta alle funzioni specifiche contemplate dalla presente legge, compie studi e formula proposte per la migliore tutela del paesaggio, segnala le iniziative di enti pubblici o privati, nonché gli eventi naturali che abbiano arrecato o possono arrecare pregiudizio al paesaggio.

     Le commissioni provinciali per la tutela del paesaggio possono disporre che studi particolari, indagini e sopralluoghi siano effettuati da singoli membri o da comitati ristretti designati nel loro seno.

 

          Art. 3. Individuazione dei beni da assoggettare alla tutela specifica. [10]

     1. La prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio individua i beni o complessi di beni, di cui alle lett. a) fino ad e) dell'art. 1, che devono essere assoggettati a tutela specifica, ai sensi della presente legge.

     2. In tale occasione, ai fini di un migliore coordinamento con la pianificazione urbanistica, è obbligatoria la presenza dell'esperto della Ripartizione provinciale urbanistica [11].

     3. La prima commissione delibera su propria iniziativa o su proposta. La proposta di vincolo può essere promossa dai Comuni, loro consorzi, dalle comunità comprensoriali, dalle Aziende autonome di soggiorno e turismo e dalle pro-loco, nonché da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, sulla base di un'adeguata documentazione. Ove la prima commissione ritenga la proposta infondata, ne dà comunicazione al proponente ed archivia l'atto.

     4. La delibera della Prima commissione per la tutela del paesaggio ha valore di proposta di imposizione del vincolo e per la durata di un mese viene pubblicata all’albo del comune territorialmente competente. Durante la pubblicazione della delibera copia di essa e le relative planimetrie restano depositate nella segreteria del comune, a disposizione del pubblico. Nello stesso termine chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segreteria del comune. Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione, la delibera della Prima commissione con gli allegati e le osservazioni presentate viene trasmessa, a cura del sindaco, con il parere e le proposte del Consiglio comunale, alla Giunta provinciale che approva la proposta apportandovi eventuali modifiche. Prima dell’approvazione può essere sentito il parere di uno o più esperti scelti dall’albo di cui all’articolo 113 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche [12].

     5. Le caratteristiche delle planimetrie vengono determinate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

     6. Entro trenta giorni è ammesso ricorso alla Giunta provinciale contro la delibera di archiviazione della proposta ai sensi del comma terzo [13].

 

     Art. 3 bis. (Procedimento abbreviato). [14]

     1. La delibera della Prima commissione per la tutela del paesaggio equivale ad approvazione, quando il vincolo paesaggistico proposto dal Consiglio comunale, fornito dell’intesa esplicita dei proprietari fondiari interessati, è approvato all’unanimità dalla Prima Commissione per la tutela del paesaggio.

 

          Art. 4. (Vincolo paesaggistico). [15]

     1. [Il vincolo paesaggistico è dichiarato con deliberazione della Giunta provinciale] [16].

     2. La delibera di vincolo paesaggistico, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, limitatamente ai beni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 1, al proprietario, il quale deve informare il possessore o detentore del bene vincolato, è vincolante a tempo indeterminato nei confronti di chiunque [17].

     3. Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o qualora sia difficile identificarli tutti, si deve procedere per mezzo di pubblica affissione per la durata di 30 giorni all'albo del Comune nel cui territorio è ubicato il bene da tutelare.

 

          Art. 5. Prescrizioni del vincolo paesaggistico [18].

     Il vincolo assoggetta i beni ai poteri dell'autorità secondo le norme della presente legge e comporta per i proprietari, possessori o detentori l'obbligo fondamentale di conservare i beni come tali ed in riferimento all'ambiente, in modo da non alterare i caratteri per i quali sono stati sottoposti a tutela.

     2. La deliberazione di cui all'articolo 4 deve contenere prescrizioni per adeguare il vincolo alle esigenze specifiche di tutela inerenti a ciascuna categoria di beni di cui all'articolo 1. Le prescrizioni hanno per oggetto i criteri e le modalità dell' uso, della destinazione e del godimento dei beni sottoposti a tutela. In particolare, per assicurare il sereno godimento e la capacità rigeneratrice fisica, morale e spirituale del paesaggio, le prescrizioni possono avere per oggetto la prevenzione o l'eliminazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e del disturbo mediante rumori, anche in prossimità o in vista del bene o del complesso di beni tutelato, nonché la circolazione con veicoli [19].

     [Nelle zone corografiche di cui alla lettera b) dell'art. 1 l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria, nonché la produzione di rumori devono essere contenuti nella misura minima che, in relazione a ciascun tipo di attività ammessa, sia resa possibile dalle più progredite soluzioni tecniche.] [20]

 

          Art. 6. Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica. [21]

     1. L'individuazione dei beni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 1, nel piano territoriale provinciale comporta l'imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge.

     2. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda nell'ambito di zone soggette a tutela paesaggistica zone destinare ad insediamenti residenziali o per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere di cui all'articolo 12, la commissione urbanistica provinciale oltre al parere di cui all'articolo 20 dell'ordinamento urbanistico deve esprimere un distinto parere nel quale viene valutata la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di conservazione della natura nominato su proposta dell'assessore competente per la tutela del paesaggio.

     3. Le zone per le quali è prescritto un piano di attuazione ai sensi degli articoli 30, 37, 44 e 52 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, a partire dall'approvazione del piano di attuazione non sono sottoposte a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo articolo 23.

     4. Dopo l'entrata in vigore della legge sul piano territoriale provinciale ovvero dopo l'approvazione del piano urbanistico comunale o dei piani di attuazione di cui al comma 3, si provvede all'adeguamento del vincolo paesaggistico, ad eccezione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale ovvero del piano urbanistico comunale [22].

     5. E' tuttavia fatta salva la facoltà di individuare nelle zone di cui al comma 3 oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'articolo 1 e di sottoporli ala tutela del paesaggio ai sensi della presente legge. Con la delibera della Giunta provinciale che approva la proposta di vincolo vengono disposte le modifiche al piano urbanistico comunale, che sono necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo paesaggistico.

     6. Qualora i vincoli paesaggistici imposti rendano necessaria una modifica del piano urbanistico comunale, nei vincoli di cui all'articolo 4 stesso devono essere indicate le modifiche da apportare ai singoli allegati del piano urbanistico comunale. L'ufficio centrale di urbanistica cura le relative modifiche [23].

     7. Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui agli articoli 11 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al comune competente per territorio. Nelle concessioni edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni.

 

          Art. 7. Effetti dei vincoli paesistici.

     I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, di un immobile individuato dalla sezione tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 3, indipendentemente dagli obblighi maggiori attinenti alle singole specie dei beni tutelati, a partire dalla pubblicazione della deliberazione della prima commissione provinciale per la tutela paesaggio, non possono distruggerlo, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'immobile stesso e devono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere al Sindaco del Comune, nel cui ambito i lavori devono essere eseguiti, nonché astenersi dal mettervi mano sin tanto che non abbiano ottenuto l'autorizzazione [24].

 

          Art. 8. Autorizzazione. [25]

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 è data dal sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della licenza edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Le determinazioni del sindaco devono essere notificate all'interessato entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale l'interessato può ricorrere in via giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto.

     1 bis. Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi interventi non sono soggetti a concessione e autorizzazione edilizia. L'autorizzazione viene trasmessa all Ispettorato forestale competente [26].

     2. Entro i 60 giorni di cui al comma 1 il sindaco, d'intesa con l'esperto di cui all'articolo 115, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, può trasmettere la domanda dell'interessato con la prescritta documentazione, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, al direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. Ad eccezione degli interventi di cui al comma 1 bis, la trasmissione è obbligatoria, qualora le disposizioni di vincolo prevedano l'esame del progetto da parte dell'autorità paesaggistica provinciale. Il sindaco comunica al richiedente l'invio della pratica al direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. In questo caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di 60 giorni [27].

     3. Quando si ritiene che la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta non risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche, il Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente invia gli atti al sindaco del Comune interessato.

     4. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio deve comunicare al Comune e al richiedente la decisione presa sul progetto. Tale decisione è vincolante; scaduto il termine la decisione ricade nella competenza del sindaco [28].

     5. Per la validità delle riunioni della commissione edilizia comunale è necessaria, limitatamente agli effetti dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo, la partecipazione dell'esperto, rappresentante provinciale o del suo sostituto.

     6. L'ordine del giorno contenente l'elencazione delle domande da esaminare e l'indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti di costruzione deve pervenire al direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio e all'esperto rappresentante provinciale almeno otto giorni prima della seduta della commissione edilizia comunale [29].

     7. L'inosservanza delle modalità di cui ai commi precedenti determina l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata e l'annullamento della stessa da parte della Giunta provinciale, su proposta del Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio competente.

     8. Qualora la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta venga sottoposta all'esame del Direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, lo stesso può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari condizioni, fra le quali anche il versamento di una cauzione in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Se le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un contributo provinciale da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa [30].

     9. La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento del lavoro autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

     10. La validità dell'autorizzazione è limitata a cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati è soggetta a nuova autorizzazione [31].

     11. [Il sindaco dà immediata comunicazione all'esperto di cui al n. 3 del primo comma dell'articolo 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale delle autorizzazioni rilasciate in difformità dal suo parere. L'esperto può chiedere entro dieci giorni che le autorizzazioni rilasciate in difformità dal suo parere vengano trasmesse assieme alla relativa documentazione al Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio per la tutela del paesaggio. La Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione sindacale entro i 60 giorni successivi alla trasmissione] [32].

 

          Art. 9. Ricorso al collegio tutela del paesaggio. [33]

     1. Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata emesso dal sindaco o dal Direttore della Ripartizione Natura e paesaggio ai sensi dell’articolo 8, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al collegio per la tutela del paesaggio. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è così composto:

     a) da un architetto, quale presidente, scelto da una terna di nominativi proposta dalla Camera degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

     b) da un esperto in urbanistica, scelto dall’albo degli esperti in urbanistica;

     c) da un esperto in tutela del paesaggio, scelto dall’albo degli esperti in tutela del paesaggio;

     d) da un esperto in materia di patrimonio storico, artistico ed etnografico;

     e) da un esperto scelto dall’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, designato dalle ripartizioni provinciali agricoltura o foreste [34].

     2. La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro è sostituito in caso di assenza da un membro supplente. In caso di parità di voti decide quello del presidente [35].

     3. Alle sedute del collegio possono partecipare di volta in volta i sindaci dei Comuni interessati o loro delegati ed il ricorrente; devono però allontanarsi prima della votazione. Le funzioni di segretario del collegio sono esercitate da un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore a quella di consigliere o con qualifica corrispondente.

     4. Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione. La decisione viene comunicata al ricorrente dal Direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio [36].

 

          Art. 10. Tutela paesistica di beni che non siano già vincolati. [37]

     [Anche prima ed indipendentemente dalla deliberazione della prima commissione provinciale per la tutela paesaggio i Sindaci hanno facoltà [38]:

     a) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale stato esterno dei beni o complessi di beni, appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) ad e) dell'art. 1;

     b) di sospendere ogni determinazione sul rilascio della licenza edilizia, che sia richiesta per l'esecuzione di lavori di cui alla lettera a);

     c) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati;

     d) di adottare, nei casi di pregiudizio imminente ed irreparabile, i provvedimenti contingibili ed urgenti che secondo le circostanze siano più idonei per assicurare la tutela del paesaggio.

     I poteri di cui alle lettere a), b) limitatamente al lato paesaggistico dell'autorizzazione, e c) del presente articolo, possono essere esercitati anche, indipendentemente dal sindaco, dall'assessore provinciale competente; i provvedimenti di cui alla lettera d) del presente articolo sono adottati dall'assessore provinciale competente. In caso di intervento dell'assessore provinciale ai sensi del precedente comma, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 dall'autorità provinciale. I poteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere esercitati anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico [39].

     3. Raggiunto l'accordo, la Giunta provinciale, sentita la prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, autorizza, modificando, se occorre, il precedente vincolo [40].

     4. Avverso i provvedimenti stessi, qualora sia notificato all'interessato che è intervenuta la deliberazione conforme della competente prima commissione provinciale per la tutela paesaggio, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 3. La decisione della Giunta provinciale è definitiva [41].]

 

          Art. 11. Tutela generica del paesaggio. [42]

     Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione è soggetto ad autorizzazione l'abbattimento di alberature che compongono la bellezza ed il carattere del paesaggio, in particolare quelle fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine [43].

     (Omissis) [44].

     (Omissis) [45].

     (Omissis) [46].

 

          Art. 12. Lavori ed impianti speciali comunque soggetti a preventivo esame. [47]

     1. Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati devono ottenere l'autorizzazione da parte del Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio [48]:

     a) tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela monumenti naturali, biotopi e giardini e parchi [49];

     b) la costruzione di strade con una larghezza complessiva superiore a 2,50 metri o di lunghezza superiore a 1000 metri, gli allacciamenti di malghe, nonché gli allacciamenti di masi con larghezza superiore a 3,50 metri e una lunghezza superiore a 1,5 chilometri;

     c) la costruzione di ferrovie;

     d) la realizzazione e l'ampliamento di aeroporti;

     e) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5.000 Volt, gli impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonché impianti di telecomunicazione;

     f) derivazioni d'acqua ad eccezione di derivazioni d'acqua fino a 31/sec nonché il rinnovo di condutture esistenti senza aumento della qualità di derivazione d'acqua, della costruzione di serbatoi interrati fino ad una capacità di 500 metri cubi, della costruzione di impianti di potabilizzazione, della sostituzione di prese e di prese aggiuntive e della costruzione di pozzi a scopo potabile ed irriguo, la realizzazione di centrali termoelettriche con potenza nominale superiore a 50 chilowatt, serbatoi d'acqua, nonché opere idrauliche di seconda e terza categoria [50];

     g) miniere, cave e torbiere e l'estrazione di materiali inerti;

     h) depositi di materiali di qualsiasi tipo su un'area di estensione superiore a 1.000 metri quadrati, rispettivamente con un volume superiore a 1.000 metri cubi;

     i) il dissodamento di bosco e di siepi nonché la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate; miglioramenti alpestri e progetti di ricomposizione fondiaria; spianamenti di aree intensamente coltivate e di prati sotto la quota di 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie sia complessivamente superiore a 5.000 m², la pendenza superiore al 40 per cento ovvero sia previsto un livellamento superiore a 1 m; tutti gli interventi su superfici situate ad una quota sopra 1600 m sul livello del mare. Per il dissodamento e la soppressione di vegetazione arbustiva ed arborea di campagna in aree intensamente coltivate e al di sotto di 1600 m sul livello del mare la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegata ai dirigenti delle stazioni forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale reimpianto compensativo [51];

     k) impianti di irrigazione per una superficie superiore a 3 ettari nonché drenaggi, ad eccezione di impianti di irrigazione per aree intensamente coltivate fino a 10 ettari nonché il rinnovo di impianti esistenti [52];

     l) impianti di risalita, piste di sci, nonché impianti di innevamento artificiale per aree superiori a 2 ettari;

     m) condutture e tubazioni sotto terra, qualora l'area occupata durante i lavori superi la larghezza di 5 metri;

     n) mezzi pubblicitari o impianti segnaletici di qualsiasi tipo al di fuori dei centri abitati, eccettuata la segnaletica stradale;

     o) tutti i progetti presentati entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco, che presentano delle connessioni causali e ambientali con i progetti approvati e superano complessivamente i limiti sopra stabiliti [53].

     1 bis. Ad eccezione degli interventi elencati alle lettere i), k) e n) del comma 1 nonché delle domande di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, è obbligatorio acquisire il parere della Seconda commissione per la tutela del paesaggio [54].

     2. Per l'esecuzione di opere di pronto soccorso per calamità pubbliche e di lavori urgenti di prevenzione non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale di cui al comma primo dell'art. 822 del Codice Civile.

     4. I progetti per le attività di cui al comma primo devono essere sottoposti al parere della commissione edilizia comunale prima dell'inoltro della domanda al comitato VIA ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

     5. [55].

     6. Per lavori di competenza dello Stato e per la cui realizzazione è prevista l'intesa tra Stato e Provincia, l'esame della corrispondenza dei progetti alle finalità della tutela del paesaggio viene effettuato nel corso del procedimento per la pronuncia dell'intesa.

     7. [56].

     8. Nell'autorizzazione devono essere previsti gli interventi compensativi necessari, gli interventi sostitutivi, nonché una cauzione, anche sotto forma di fidejussione bancaria, in misura dei costi presunti degli interventi compensativi oppure sostitutivi. Qualora per l'intervento progettato sono concessi contributi provinciali ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento dell'intervento autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 21, in caso di trasgressione la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

     9. La validità dell'autorizzazione è limitata a cinque anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati è soggetta a nuova autorizzazione [57].

     10. Entro 30 giorni dalla comunicazione il richiedente può presentare ricorso alla Giunta provinciale contro il provvedimento adottato. Essa decide entro 90 giorni previo parere di un esperto nominato dal direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio [58].

     11. Qualora per l'esame del progetto oppure del ricorso si renda necessario l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni metereologiche invernali non lo permettano nei termini previsti, il Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio può prorogare il termine di legge per la decisione fino al massimo di 90 giorni. Dalla proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente per territorio [59].

 

          Art. 12 bis. [60]

     1. Per la valutazione sull'impatto paesaggistico dei progetti per la regolazione dei corsi d'acqua, di difesa del suolo e viabilità agraria e forestale di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, che saranno eseguite in economica, la commissione di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche, viene integrata da un funzionario della ripartizione competente per la tutela del paesaggio iscritto nell'albo degli esperti previsto dall'art. 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale. I progetti debbono contenere gli allegati prescritti dall'art. 7 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, e dell'art. 9 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

     2. Per l'espressione del parere paesaggistico i summenzionati progetti, ad eccezione degli interventi di cui al precedente art. 1-bis, punto 2, e dei lavori urgenti di prevenzione e di pronto intervento, debbono essere sottoposti all'esame della commissione composta ai sensi del precedente comma, prescindendo dall'ammontare dei preventivi di spesa.

     3. L'esperto può chiedere la trasmissione dei progetti per l'esame alla seconda Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, la quale si esprime entro 30 giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine o in caso di ricorso al parere espresso, la decisione spetta alla Giunta provinciale, che si pronuncia nei successivi 30 giorni. Il parere positivo dell'esperto, rispettivamente della secondo Commissione provinciale per la tutela del paesaggio sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12.

     4. Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e non le opere di viabilità agraria e forestale non eseguiti in economia dall'Amministrazione provinciale, devono essere autorizzate con le modalità di cui all'art. 12.

 

          Art. 13. Pubblicità e segnaletica. [61]

 

          Art. 14. Rimozione di manufatti.

     Il proprietario o l'imprenditore, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore provinciale competente, deve rimuovere residui di costruzioni o di impianti non più utilizzati, secondo la loro destinazione. Ugualmente sono tenuti a sistemare il cono di deiezione, di miniere e cave e di sistemare le torbiere abbandonate in modo tale da ricomporre anche attraverso un organico progetto di sistemazione del verde il quadro ambientale precedentemente alterato.

     Contro il provvedimento del Sindaco o dell'Assessore provinciale competente è ammesso ricorso al collegio per la tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 9.

 

          Art. 15. Efficacia dei vincoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

     Le norme e le misure di tutela del paesaggio esercitano la loro efficacia verso chiunque ad esclusione delle opere per la difesa militare. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad osservarle per qualunque utilizzazione di beni anche se per scopi di interesse pubblico, ivi comprese le opere di pertinenza delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

     Per le grandi opere pubbliche di interesse nazionale, qualora le amministrazioni interessate ne facciano richiesta, l'Assessore provinciale competente è tenuto ad esaminare, con il concorso delle amministrazioni richiedenti, soluzioni che contemperino gli interessi del paesaggio con quelli rappresentanti dalle amministrazioni stesse.

     Raggiunto l'accordo, il Presidente della Giunta provinciale, sentita la prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, autorizza con proprio decreto, modificando, se occorre, il precedente vincolo [62].

 

          Art. 16. Accesso ai luoghi.

     Al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla presente legge e di vigilare l'osservanza, il Presidente della Giunta provinciale ha sempre facoltà di autorizzare funzionari ed agenti della Provincia, i membri delle commissioni provinciali per la tutela paesaggio e gli incaricati comunali ad accedere ai luoghi di interesse paesaggistico, anche se non assoggettati a vincoli specifici, salvo l'obbligo del preavviso ai sensi dell'art. 4, legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, se si tratta di proprietà private [63].

     Alle persone autorizzate è consentito altresì disporre le riproduzioni ed i rilievi necessari concernenti le caratteristiche di tali luoghi.

     L'autorità comunale o provinciale per la tutela del paesaggio favorisce l'accesso ed il godimento da parte del pubblico dei beni tutelati dalla presente legge.

 

          Art. 17. Assistenza della polizia dello Stato.

     Ai sensi dell'art. 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale e di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, e gli organi di polizia locale sono tenuti a cooperare all'attuazione della presente legge ed a reprimere ogni infrazione facendo uso dei poteri ad essi spettanti. Di ogni infrazione accertata essi daranno immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato ed all'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.

 

          Art. 18. Assistenza.

     1. Per i vincoli imposti a norma della presente legge non è dovuto alcun indennizzo.

     2. L’Amministrazione provinciale favorisce l’educazione al rispetto del paesaggio e la divulgazione delle norme di tutela ed agevola l’attività di enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità. L’Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione ad esperti, nonché mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l’Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l’ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico [64].

     3. L'amministrazione può concedere, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma precedente, contributi annui. Per l'attuazione di tali compiti, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari.

     4. Per la conservazione a lungo termine di beni di cui alle lettere a), c) e e) del primo comma dell'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione provinciale ha facoltà di effettuare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto di zone vincolate, da parte di Comuni od associazioni protezionistiche legalmente riconosciute, l'Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50% dell'importo del contratto d'acquisto o d'affitto [65].

     5. Per l’esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico in zone tutelate l’amministrazione provinciale può concedere premi incentivi [66] .

     6. (Omissis) [67].

 

          Art. 19. Rimborso per lavori sospesi. [68]

     [Per lavori su beni non vincolati a carico dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse intimata la preventiva diffida ai sensi dell'art. 10, lettera a), è data azione nei confronti della Provincia per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione, sempre che si tratti di lavori eseguiti con l'osservanza di tutte le norme vigenti.

     Le opere già eseguite sono demolite a spesa della Provincia.]

 

          Art. 20. Copertura spese.

     I mezzi necessari per l'attuazione della presente legge, quelli inerenti all'assistenza ai sensi dell'art. 18 e al rimborso per lavori sospesi di cui all'art. 19, vengono fronteggiati con lo stanziamento del cap. 440 del bilancio della Provincia.

 

          Art. 21. Sanzioni amministrative.

     1. Ferme restando le sanzioni comminate in base ad altre disposizioni di legge vigenti, il contravventore alla presente legge è tenuto ad eseguire lavori per il ripristino dello stato originario o al restauro a proprie spese o al risarcimento in denaro del danno arrecato alla natura e al paesaggio. I relativi provvedimenti, avverso i quali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono adottati dal direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. Qualora l'intervento abusivo non risulti immediatamente o integralmente compensabile attraverso il restauro, l'autorità competente, in aggiunta, ordina il pagamento di un risarcimento in denaro [69].

     2. Il direttore della Ripartizione natura e paesaggio può adottare, nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile, i provvedimenti contingibili e urgenti che secondo le circostanze sono più idonei ad assicu-rare la tutela del paesaggio. Egli può ordinare la sospensione di lavori iniziati senza previa autorizzazione paesaggistica ovvero in deroga alla stessa [70].

     Se il trasgressore non ottempera alla sanzione entro il termine prefissato, dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo od anche prima, in caso di urgenza, può essere provveduto d'ufficio. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio; essa, nonché l'importo del risarcimento in denaro, sono riscossi secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato [71].

 

          Art. 22. Elenco dei vincoli paesistici.

     Presso l'autorità provinciale per la tutela del paesaggio e presso gli uffici comprensoriali viene tenuto un elenco degli oggetti tutelati ai sensi della presente legge secondo la classifica dell'art. 1 con relativi provvedimenti di applicazione del vincolo.

     Chiunque può prendere visione e redigere copia dell'elenco o di parti di esso.

     L'ufficio provinciale per la tutela del paesaggio provvede alla indicazione esteriore (insegne, marcature e simili) dei singoli beni o complessi di beni tutelati. L'apposizione dei distintivi è gratuita ed il deterioramento o la rimozione dei medesimi sono vietati.

 

          Art. 22 bis. [72]

     1. La Provincia sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesaggistica ed ambientale il territorio provinciale, mediante la redazione del piano paesaggistico o del piano territoriale provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali.

 

          Art. 22 ter. (Provvedimenti definitivi). [73]

     1. Sono definitivi i provvedimenti di autorizzazione del sindaco di cui all’articolo 8, qualora non vengano annullati ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, e le decisioni sui ricorsi assunte dal collegio tutela paesaggio.

 

          Art. 22 quater. [74]

     1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige la Provincia utilizza per le violazioni di cui alla presente legge le sanzioni previste dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, con riferimento all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 23. Efficacia dei vincoli preesistenti.

     Tutti i provvedimenti adottati in base alla legge preesistente rimangono in vigore.

 

          Art. 24. Assistenza in giudizio.

     A norma dell'art. 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, l'avvocatura dello Stato può assumere, su richiesta, la rappresentanza e difesa dei Comuni nelle controversie relative a funzioni ad essi delegate.

     In caso di controversie sorgenti in connessione con la presente legge, il Comune si mette in contatto con la competente autorità provinciale allo scopo di coordinare le eventuali azioni.

 

          Art. 25. Esercizio delle funzioni delegate.

     Le funzioni in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 8, 11 e 14 sono esercitate dai sindaci dei singoli comuni per delega della Provincia [75].

     Nell'esercizio delle funzioni delegate i Sindaci devono attenersi alle direttive generali che potranno essere impartite dalla Giunta provinciale, sentita la prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Le direttive diventano obbligatorie il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [76].

     Gli organi provinciali competenti possono sempre sostituirsi al Sindaco nell'esercizio della funzione delegata in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive di cui al comma precedente.


[1] Nella presente legge ovunque ricorrano le espressioni: “soprintendenza provinciale ai beni culturali” e: “soprintendente provinciale ai beni culturali” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “Ripartizione provinciale Beni culturali” e “Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” per effetto dell’art. 14 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12; la parola: “Landesausschuss” è sostituita dalla parola: “Landesregierung”, le parole: “prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio” sono sostituite dalle parole: “Prima commissione per la tutela del paesaggio” e le parole: “seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio” sono sostituite dalle parole: “Seconda commissione per la tutela del paesaggio” per effetto dell’art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

[6] Numero così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

[7] Comma così sostituito dall’art. 53 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

[8] Comma così sostituito dall’art. 53 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

[9] Comma abrogato dall’art. 53 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[12] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

[14] Articolo inserito dall’art. 18 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[15] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e dall'art. 34 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[16] Comma abrogato dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[17] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[18] Rubrica così sostituita dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[19] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[20] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[21] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, modificato dall'art. 4 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e così sostituito dall'art. 14 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[22] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[23] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[24] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

[25] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

[26] Articolo inserito dall'art. 25 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27 e così sostituito dall'art. dall'art. 18 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[27] Comma già sostituito dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[28] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[29] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[30] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[31] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[32] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, modificato dall'art. 35 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e abrogato dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

[34] Comma modificato dall'art. 4 della L.P. 12 giugno 1975, n. 26 e dall'art. 6 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35, già sostituito dall'art. 26 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[35] Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e così sostituito dall’art. 27 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[36] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[37] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006 n. 11.

[38] Alinea così modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

[39] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[40] Comma modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37 e così sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[41] Comma già modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37 e dall'art. 36 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

[43] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

[44] Comma soppresso dall'art. 27 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

[45] Comma soppresso dall'art. 27 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

[46] Comma soppresso dall'art. 27 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

[47] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, modificato dall'art. 7 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e così sostituito dall'art. 28 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

[48] Alinea modificato dall'art. 3 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11 e così sostituito dall'art. 37 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[49] Lettera modificata dall'art. 5 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, sostituita dall'art. 31 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1 e così ulteriormente sostituita dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[50] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

[51] Lettera così sostituita dall’art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[52] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

[53] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[54] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[55] Comma abrogato dall’art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[56] Comma abrogato dall’art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[57] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[58] Comma modificato dall'art. 37 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall’art. 53 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

[59] Comma così modificato dall'art. 37 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[60] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

[61] Articolo modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37 e soppresso dall'art. 29 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

[62] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

[63] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

[64] Comma modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37 e dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e così sostituito dall’art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[65] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

[66] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e così sostituito dall’art. 27 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[67] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[68] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 ottobre 2006 n. 11.

[69] Comma modificato dall'art. 38 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[70] Comma modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37, abrogato dall'art. 38 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[71] Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[72] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

[73] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35 e così sostituito dall’art. 17 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[74] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

[75] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

[76] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.