§ 6.1.130 – L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:11/08/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Istituzione della tassa e soggetti passivi.
Art. 2.  Importo della tassa.
Art. 3.  Versamento della tassa.
Art. 4.  Diritto al rimborso.
Art. 5.  Modalità per il versamento ed il rimborso.
Art. 6.  Disposizioni finali.
Art. 7.  Istituzione della tassa.
Art. 7 bis.  (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o G.P.L).
Art. 7 ter.  Agevolazioni fiscali per i veicoli dotati di un filtro antiparticolato)
Art. 7 quater.  (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno).
Art. 8.  Determinazione della tassa.
Art. 8 bis.  (Agevolazioni).
Art. 8 ter.  (Tassazione della massa rimorchiabile).
Art. 9.  Rinvio ad altre leggi.
Art. 10.  Regolamento di esecuzione.
Art. 11.  Affidamento in gestione a terzi.
Art. 12.  Istituzione della tassa.
Art. 13.  Oggetto dell'imposta.
Art. 14.  Sorgere dell'obbligazione tributaria.
Art. 15.  Soggetti passivi.
Art. 16.  Determinazione dell'imposta.
Art. 17.  Esenzioni e riduzioni dell'imposta.
Art. 17 bis.  (Agevolazioni).
Art. 18.  Regolamento di esecuzione.
Art. 19.  Sanzioni.
Art. 20.  Affidamento della gestione a terzi.
Art. 21.  Rinvio ad altre leggi.
Art. 21 bis.  (Applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).
Art. 21 ter.  (Esenzione della Provincia autonoma di Bolzano dal pagamento dei tributi propri).
Art. 21 quater.  Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni tributarie.
Art. 21 quinquies.  Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Art. 21 sexies.  Irrogazione immediata.
Art. 21 septies.  Ravvedimento operoso.
Art. 21 octies.  Sanzioni per omesso o ritardato versamento.
Art. 21 novies.  Iscrizione a ruolo.
Art. 21 decies.  Decadenza e prescrizione.
Art. 21 undecies.  Tutela giurisdizionale ed amministrativa.
Art. 21 duodecies.  Criteri di determinazione delle sanzioni.
Art. 21 terdecies.  Disposizione finale.
Art. 21 quaterdecies.  (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).
Art. 22.  Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1998 e per opere ad esecuzione pluriennale.
Art. 23.  Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, recante “Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983”.
Art. 25.  Partecipazioni della Provincia a società (cap. 12250).
Art. 26.  Contributo straordinario alle Terme di Merano S.p.A.
Art. 27.  Modifiche alla legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, recante “Finanziamento dell'attività dell'Orchestra Haydn”.
Art. 28.  Copertura disavanzi 1997 delle aziende Unità sanitarie locali.
Art. 29.  Concessione di un sussidio una tantum.
Art. 30.  Copertura finanziaria.
Art. 31.  Modifica di leggi provinciali in materia di trasporti.
Art. 32.  Modifiche alla legge provinciale 7 agosto 1986, n. 26, recante “Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi [...]
Art. 33.  Modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”.
Art. 34.  Modifica alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 35.  Riaperture di termini previsti da leggi provinciali.
Art. 36.  Modifica alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, concernente “Disciplina del Servizio sanitario provinciale”.
Art. 37.  Modifiche alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, recante “Autorizzazione alle Unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa [...]
Art. 38.  Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia”.
Art. 39.  Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 40.  Modifica alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia”.
Art. 41.      (Omissis).
Art. 42.  Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, Nr. 1, recante “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”.
Art. 43.  Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”.
Art. 44.  Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”.
Art. 45.  Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti”.
Art. 46.  Modifica della misura di anticipazioni alle aziende speciali Unità sanitarie locali su rimborsi di spese sanitarie.
Art. 47.  Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici”.
Art. 48.  Stato giuridico del personale insegnante.
Art. 49.  Riconoscimento di servizi.
Art. 50.  Proroga Consigli direttivi degli Istituti pedagogici.
Art. 51.  Modifica alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6 recante “Ordinamento delle piste da sci”.
Art. 52.  Modifica alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante “Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana”.
Art. 53.  Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante “La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo”.
Art. 54.  Modifica alla legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, recante “Interventi a favore degli affittacamere e degli affitta appartamenti”.
Art. 55.  Modifiche alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”.
Art. 56.  Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 “Legge urbanistica provinciale”.
Art. 57.  Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 58.  Modifica alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, concernente “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e [...]
Art. 59.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.130 – L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998–2000 e norme legislative collegate.

(B.U. 1 ottobre 1998, n. 36).

 

Capo I

TASSA PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

     Art. 1. Istituzione della tassa e soggetti passivi.

     1. È istituita la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, in seguito denominata tassa.

     2. La tassa è dovuta per ciascun anno accdemico dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio di istituzioni universitarie e post-universitarie che hanno sede legale in provincia di Bolzano e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

 

          Art. 2. Importo della tassa.

     1. Per l’anno accademico 2005/2006 l’importo della tassa è di euro 122,40 [1].

     2. Per gli anni accademici successivi l'importo della tassa è aumentato in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente. L'aumento è arrotondato ai 50 centesimi di euro superiori. L'aumento è disposto dal Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente quello di riferimento [2].

 

          Art. 3. Versamento della tassa.

     1. La tassa è corrisposta in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai corsi.

     2. Le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi possono essere accettate solo previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa.

     3. Fino a quando il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio non avrà delegato le funzioni relative alla riscossione della tassa ad un organo universitario e non avrà predeterminato i criteri e le modalità di gestione e di rendicontazione alla Provincia, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione e al rimborso della tassa provvede la stessa Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.

     4. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa è destinato all'erogazione delle provvidenze di cui alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche.

 

          Art. 4. Diritto al rimborso. [3]

     [1. Gli studenti universitari risultati beneficiari di borse di studio o di prestiti d'onore ai sensi degli articoli 6, 7 e 11 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche, o risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici hanno diritto al rimborso della tassa.

     2. (Omissis).]

 

          Art. 5. Modalità per il versamento ed il rimborso.

     1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio determina, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le modalità di versamento della tassa e di rimborso della stessa.

 

          Art. 6. Disposizioni finali.

     1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le altre disposizioni in materia universitaria, in quanto applicabili.

     2. Coloro che hanno conseguito un diploma o un titolo di studio presso scuole superiori o università aventi sede in provincia di Bolzano, all'atto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale non devono corrispondere la tassa di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 [4].

 

Capo II

TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE

 

          Art. 7. Istituzione della tassa.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale.

     2. A partire da tale data cessa nel territorio della provincia di Bolzano l'applicazione della “tassa automobilistica erariale”.

 

     Art. 7 bis. (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o G.P.L). [5]

     1. I proprietari di autoveicoli dotati di impianto a gas per l’alimentazione alternativa funzionante con gas propano liquido (G.P.L.) o metano sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica provinciale prevista dall’articolo 7.

     2. L’esenzione è concessa per le tre annualità successive all’immatricolazione del veicolo o all’installazione dell’impianto, purché la presenza e la regolarità dell’impianto risultino dalla carta di circolazione.

     3. Restano in vigore eventuali altre agevolazioni già previste.

 

     Art. 7 ter. Agevolazioni fiscali per i veicoli dotati di un filtro antiparticolato) [6]

     1. I proprietari di autoveicoli alimentati a gasolio e dotati di filtro antiparticolato sono esentati dal pagamento della prima annualità della tassa di cui all’articolo 7, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 60 giorni dall’immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione all’uopo rilasciata dal rivenditore.

     2. L’esenzione prevista dal comma 1 si applica alle prime due annualità della tassa in caso di installazione successiva in autoveicoli alimentati a gasolio. [7]

     2 bis. L’esenzione di cui al comma 2 si applica anche alle installazioni avvenute prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2006. [8]

     2 ter. Dal 1° gennaio 2007 l’esenzione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai veicoli la cui prima immatricolazione è avvenuta tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005 [9].

     2 quater. Dal 1° gennaio 2007 le esenzioni previste dal presente articolo si applicano alle sole autovetture di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [10].

     3. Le modalità per usufruire dell’esenzione prevista al comma 2 sono stabilite con delibera della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove possono essere stabiliti livelli minimi di efficacia del filtro antiparticolato anche per i veicoli di cui al comma 1.

 

     Art. 7 quater. (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno). [11]

     1. I proprietari di autoveicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall’articolo 7 della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 60 giorni dall’immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione all’uopo rilasciata dal rivenditore.

 

          Art. 8. Determinazione della tassa.

     1. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a introdurre entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio dell’anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale, istituendo anche tariffe differenziate per singole categorie di veicoli [12].

     3. Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dello stesso per esportazione all’estero o rottamazione, avvenuti successivamente al 1° gennaio 2005 ed entro il termine utile di pagamento della tassa, la stessa non è dovuta, purché la perdita di possesso o la radiazione siano state annotate nel Pubblico registro automobilistico [13].

 

          Art. 8 bis. (Agevolazioni). [14]

     1. A partire dal 1o gennaio 2003 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale le autovetture e i motocicli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.

     2. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro stato.

     3. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione determinata nella stessa misura prevista dall’articolo 8, dovuta proporzionalmente per i trimestri di effettiva utilizzazione e nella misura minima di euro 25,00 per le autovetture e euro 20 per i motocicli [15].

 

     Art. 8 ter. (Tassazione della massa rimorchiabile). [16]

     1. Dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose è determinata sulla base dei parametri di cui alla seguente tabella, tenuto conto di quanto stabilito nella carta di circolazione. Con la medesima decorrenza sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate.

 

TARIFFA

 

Tipo di veicolo

Importo annuo

Importo per 4 mesi

 

Euro

Euro

1 autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 e fino a 8 tonnellate

78,00

26,00

2 autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 e inferiore a 18 tonnellate

260,00

87,00

3 autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate e oltre

570,00

190,00

4 trattori stradali

 

 

a 2 assi

570,00

190,00

a 3 assi

800,00

267,00

 

     2. Per i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al comma 1 la tassa automobilistica provinciale non è dovuta, qualora sulla carta di circolazione risulti l’annotazione “il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi” o altra annotazione equivalente.

 

          Art. 9. Rinvio ad altre leggi. [17]

     1. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale, i presupposti per l'applicazione dell'imposta, la misura della stessa, l'individuazione dei soggetti passivi, le modalità di applicazione dell'imposta, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 10, rimangono assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale vigenti nel restante territorio nazionale.

 

          Art. 10. Regolamento di esecuzione.

     1. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 11. Affidamento in gestione a terzi.

     1. Il regolamento di cui all'articolo 10 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica o l'istituto dell'avvalimento, dell'attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica provinciale. [18]

     2. Entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore della tassa automobilistica erariale deve fornire alla Provincia autonoma di Bolzano copia aggiornata di tutti gli archivi tributari.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile Club d'Italia (ACI).

     4. La Giunta provinciale è autorizzata alla proroga della convenzione di cui al comma 3 fino a 18 mesi successivi all'approvazione del sistema interregionale riguardante la gestione delle tasse automobilistiche, previsto dal protocollo di intesa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418. [19].

 

Capo III

IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE, DI ISCRIZIONE E DI ANNOTAZIONE DEI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)

 

          Art. 12. Istituzione della tassa.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA), avente competenza sul territorio provinciale, di seguito denominata “imposta provinciale di trascrizione”.

 

          Art. 13. Oggetto dell'imposta. [20]

     1. L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate con il decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

          Art. 14. Sorgere dell'obbligazione tributaria.

     1. L'imposta è corrisposta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso il PRA. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria [21] .

     2. In deroga al comma 1, l'imposta può essere corrisposta anche anticipatamente rispetto al momento della richiesta della formalità ai soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale e secondo le modalità in essa stabilite [22].

 

          Art. 15. Soggetti passivi.

     1. Al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione nonché delle relative sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono richieste.

 

          Art. 16. Determinazione dell'imposta.

     1. L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinato per tipo e potenza dei veicoli nonché per le altre formalità di trascrizione sulla base di un'apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

     2. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

     3. Con provvedimento da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre variazioni di tariffa, nei limiti di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     4. Per l'anno 1999 si applica la misura dell'imposta provinciale di trascrizione stabilita con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

          Art. 17. Esenzioni e riduzioni dell'imposta. [23]

     1. Si applicano le esenzioni e riduzioni espressamente previste a livello nazionale per l'imposta provinciale di trascrizione dalla vigente normativa statale, nonché quelle estensibili analogicamente all'imposta stessa in quanto compatibili e determinate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 17 bis. (Agevolazioni). [24]

     1. A partire dal 1° gennaio 2003 è prevista per le autovetture e i motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta.

     2. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro stato.

     3. Per i veicoli di cui al comma 1 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,65 euro per le autovetture e in 25,82 euro per i motoveicoli, ad esclusione dei motocicli, per i quali resta valida l'esenzione prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 17 dicembre 1998, n. 294.

     4. In caso di contestuali richieste di trascrizione al Pubblico registro automobilistico (PRA) di più passaggi di proprietà consecutivi per il medesimo veicolo, l’imposta provinciale di trascrizione è dovuta soltanto per l’ultimo passaggio di proprietà [25].

     5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione per le richieste presentate dopo il sessantesimo giorno della sottoscrizione del primo passaggio di proprietà [26].

 

          Art. 18. Regolamento di esecuzione.

     1. La liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale e i relativi controlli, le modalità di accertamento, recupero e rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento ed i relativi ricorsi amministrativi sono disciplinati con regolamento di esecuzione [27] .

     2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano, in via transitoria, le norme statali che disciplinano l'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

          Art. 19. Sanzioni. [28]

     1. Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

          Art. 20. Affidamento della gestione a terzi. [29]

     1. Il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, può stabilire l'affidamento al gestore del PRA delle attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

     2. La Giunta provinciale potrà inoltre affidare, con apposita convenzione, anche a soggetti diversi dal gestore del PRA, l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione prevista all'articolo 14, comma 2.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può affidare all'Automobile Club d'Italia (ACI) quale ente gestore del PRA, con apposita convenzione di durata massima di due anni, le attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta e relativi controlli nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, prevedendo un compenso comunque non superiore alle condizioni previste dal decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

          Art. 21. Rinvio ad altre leggi.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal Titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Capo III - BIS

(Altre disposizioni in materia di imposte e tributi)

 

          Art. 21 bis. (Applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive). [30]

     1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 24 del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta ed il relativo contenzioso, sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti di esecuzione. Tali attività sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite propri uffici. Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attività la Provincia può anche stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o con altri soggetti, nel rispetto della normativa comunitaria, come recepita nella legislazione nazionale.

     3. Per le attività di verifica e controllo la Provincia autonoma di Bolzano provvede la propria iniziativa ovvero si avvale degli organi preposti, ai sensi delle leggi statali in materia di imposte sui redditi.

     4. Fino a quando entreranno in vigore i regolamenti di esecuzione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

     5. A decorrere dall'1 gennaio 2003 sono esentati dal pagamento dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i soggetti individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP [31].

     5 bis. I contributi assegnati ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, all’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano e finalizzati alla realizzazione delle competenze previste dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di edilizia sovvenzionata sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive [32].

     6. Ai fini di cui al comma 5, i soggetti interessati devono far pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto [33] .

     7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [34] .

 

          Art. 21 ter. (Esenzione della Provincia autonoma di Bolzano dal pagamento dei tributi propri). [35]

     1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, la Provincia autonoma di Bolzano è esentata dal pagamento di tributi proprie e per i quali è contemporaneamente soggetto attivo e passivo, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

          Art. 21 quater. Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni tributarie. [36]

     1. Le violazioni di norme in materia di tributi provinciali che prevedono l'irrogazione di sanzioni sono accertate dagli organi individuati dalle norme provinciali.

     2. Le sanzioni tributarie e le sanzioni accessorie sono irrogate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale finanze e bilancio.

     3. La Provincia può affidare l'irrogazione delle sanzioni tributarie e delle sanzioni accessorie ad altri organi o enti competenti per l'accertamento dei tributi cui si riferiscono le violazioni.

     4. Le sanzioni sono irrogate mediante notifica di atto di contestazione o atto di irrogazione immediata.

     5. Le spese e i compensi per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni a seguito di accertamento delle violazioni in materia di tributi provinciali sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati, secondo modalità da determinarsi con decreto dell’assessore provinciale competente in materia di finanze [37].

 

          Art. 21 quinquies. Procedimento di irrogazione delle sanzioni. [38]

     1. L'ufficio competente notifica l'atto di contestazione con indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, della misura edittale minima prevista dalla legge per singole violazione, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

     2. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie [39] .

     3. 3. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 21-undecies [40] .

     4. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

     5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2, e inoltre l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata [41] .

     6. Qualora le deduzioni difensive non siano accolte, l'Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, emette atto motivato a pena di nullità, di irrogazione delle sanzioni, anche in ordine alle deduzioni presentate.

 

          Art. 21 sexies. Irrogazione immediata. [42]

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21-quinquies, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

     2. E' ammessa definizione agevolata, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso [43] .

     3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi propri della Provincia.

     4. Per le sanzioni indicate nel comma 3 in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 21-quinquies [44] .

 

          Art. 21 septies. Ravvedimento operoso. [45]

     1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

     a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

     b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

     c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

     2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

     3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

     4. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore

 

          Art. 21 octies. Sanzioni per omesso o ritardato versamento. [46]

     1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo provinciale è soggetto ad una sanzione tributaria pari al 30 per cento dell'importo non versato.

     2. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei confronti dei proprietari dei veicoli di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i periodi tributari successivi all'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8-bis della presente legge [47].

 

          Art. 21 novies. Iscrizione a ruolo. [48]

     1. Qualora la sanzione irrogata secondo le modalità di cui agli articoli 21-quinquies e 21-sexies non venga versata in tutto o in parte, l'ufficio competente procede alla riscossione coattiva della sanzione ai sensi della legge 28 settembre 1998, n. 337.

     2. L'ufficio competente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 30. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione [49] .

     3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

 

          Art. 21 decies. Decadenza e prescrizione. [50]

     1. L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione immediata di cui agli articoli 21-quinquies e 21-sexies devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 3.

     2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati, il termine è prorogato di un anno.

     3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

     4. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento.

 

          Art. 21 undecies. Tutela giurisdizionale ed amministrativa. [51]

     1. In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

          Art. 21 duodecies. Criteri di determinazione delle sanzioni. [52]

     1. Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile dalle leggi istitutive dei singoli tributi, sono irrogate sulla base dei criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

          Art. 21 terdecies. Disposizione finale. [53]

     1. Le disposizioni di cui agli articoli da 21-quater a 21-duodecies non trovano applicazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionali IRPEF, alle quali continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalle disposizioni normative provinciali e statali.

     2. Fino all'applicazione dell'articolo 21-bis, comma 2, le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, per i periodi d'imposta 2000 e seguenti, continuano ad essere svolte dal Ministero delle Finanze [54] .

 

     Art. 21 quaterdecies. (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). [55]

     1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, istituita dall'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non trova applicazione nel territorio della provincia di Bolzano.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

          Art. 22. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1998 e per opere ad esecuzione pluriennale.

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1998, per l'applicazione della legislazione vigente, sono modificate per gli importi indicati nell'annessa tabella A.

     2. Le autorizzazioni per spese iscritte nel bilancio annuale e pluriennale della Provincia per l'attuazione di interventi ed opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono modificate per gli importi indicati nell'annessa tabella B.

     3. Per interventi ed opere ad esecuzione pluriennale relative alle funzioni amministrative in materia di viabilità, delegate alla Provincia ai sensi del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, sono autorizzate a carico del biennio 1999–2000 spese per l'importo complessivo di lire 400 miliardi. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1.

 

          Art. 23. Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita con l'articolo 3 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, viene aumentata dei seguenti importi:

     1) fondo ordinario:

     lire 29.621.000.000 (capitolo 91010)

     2) fondo per investimenti:

     lire 35.000.000.000 (capitolo 91040)

 

          Art. 24. Modifica alla legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, recante “Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983”.

     1. L'articolo 7 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 7.

     1. Allo scopo di ridurre le spese dei comuni per il servizio meccanografico e per servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata, sono erogati a favore del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige o del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano Soc.Coop.r.l. contributi che saranno stabiliti annualmente dal comitato di coordinamento per il finanziamento dei comuni ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.”

 

          Art. 25. Partecipazioni della Provincia a società (cap. 12250).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione alla Società “S.T.R. – Brennero Trasporto Rotaia S.p.A.” e ad acquistare azioni di tale società per un importo di spesa non superiore a lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1998.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della Società “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.” per un importo non superiore a lire 1.190 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998.

 

          Art. 26. Contributo straordinario alle Terme di Merano S.p.A.

     1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti programmati dalla società, è concesso alle Terme di Merano S.p.A. un contributo straordinario a carico del bilancio 1998 (capitolo 102253) di lire 1.409 milioni a copertura delle perdite risultanti alla chiusura dell'esercizio 1997.

 

          Art. 27. Modifiche alla legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, recante “Finanziamento dell'attività dell'Orchestra Haydn”.

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 1. (Partecipazione della Provincia alla fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento).

     1. La Provincia riconosce nell'attività dell'Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento uno strumento di diffusione della musica intesa come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, le cui finalità rientrano nelle disposizioni stabilite dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche.

     2. La giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla Fondazione orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento, di seguito denominata Fondazione, riconoscendola quale struttura culturale di interesse provinciale.

     3. Lo statuto della Fondazione è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

     4. Il Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato, è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della Fondazione ed in tutti gli atti utili al conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

     5. Esaminato il bilancio preventivo della Fondazione, la Giunta provinciale determina annualmente il contributo della Provincia agli oneri di gestione della stessa. Tale contributo è erogato prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, e successive modifiche. La relativa spesa, da effettuarsi con apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche.”

     2. L'articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 4. (Quota di partecipazione).

     1. La quota di partecipazione della Provincia alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione viene stabilita in lire 2 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1998 (cap. 12250).”

 

          Art. 28. Copertura disavanzi 1997 delle aziende Unità sanitarie locali. [56]

     [1. È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per assegnazioni a favore delle aziende Unità Sanitarie Locali a copertura dei disavanzi delle aziende medesime relativi all'esercizio 1997 (cap. 52117).

     2. I criteri per l'accertamento dei disavanzi e l'assegnazione dei fondi a copertura degli stessi sono stabiliti con provvedimento dell'assessore provinciale competente per materia.]

 

          Art. 29. Concessione di un sussidio una tantum.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a carico del bilancio dell'esercizio 1998 (capitolo 71350) a favore del Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura con sede a Lana un sussidio una tantum di lire 440 milioni a copertura del disavanzo relativo all'esercizio 1997.

 

          Art. 30. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per complessive lire 451 miliardi e 715 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998, derivanti dagli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29, non compensate da minori spese, si provvede nel modo seguente:

     a) per lire 302 miliardi e 386 milioni mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente senza vincolo di destinazione, applicato al bilancio corrente (capitolo 100 dell'entrata);

     b) per lire 65 miliardi e 237 milioni mediante quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione a spese specifiche (capitolo 101 dell'entrata);

     c) per la restante quota di lire 84 miliardi e 92 milioni mediante le maggiori entrate previste per l'esercizio 1998, iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 423 miliardi a carico del biennio 1999–2000, derivante dall'articolo 22, comma 1 – tabella A (annualità dei limiti di impegno) – e comma 3, si provvede con le variazioni apportate al bilancio pluriennale 1998–2000 con la connessa legge di assestamento.

 

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 31. Modifica di leggi provinciali in materia di trasporti.

     1. L'articolo 16 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 16. (Modalità di erogazione dei contributi di esercizio).

     1. I contributi di cui agli articoli 14 e 17 possono essere erogati, in rate mensili, nel corso dell'esercizio, nella misura del 90 per cento dell'ammontare che risulta dall'ultima deliberazione di cui all'articolo 17, comma 6.”

     2. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante “Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione”, e successive modifiche, è così sostituito:

     “5. I lavori e gli interventi di cui al comma 3 sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, sulla base di un programma approvato dall'assessore provinciale ai trasporti.”

     3. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, recante “Interventi per la realizzazione di impianti fissi nei centri operativi del servizio di trasporto a mezzo di autolinee e concessione di un contributo straordinario all'Azienda consortile trasporti con sede in Bolzano”, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. I lavori e gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, sulla base di un programma approvato dall'assessore provinciale ai trasporti.”

 

          Art. 32. Modifiche alla legge provinciale 7 agosto 1986, n. 26, recante “Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. La concessione dei contributi ai sensi della presente legge avverrà secondo le modalità e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'accordo ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Tale accordo annuale stabilisce gli enti beneficiari, i progetti finanziabili, l'ammontare dei contributi nonché l'applicabilità temporale.”

     2. I commi 3–bis, 3–ter e 3–quater dell'articolo 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, sono abrogati.

 

          Art. 33. Modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”.

     1. L'articolo 7–bis (Assegnazioni triennali per gli investimenti) della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è abrogato.

 

          Art. 34. Modifica alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. Al comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tal caso la documentazione giustificativa delle spese sarà trasmessa successivamente, dietro richiesta della Ripartizione Finanze e bilancio”.

 

          Art. 35. Riaperture di termini previsti da leggi provinciali.

     1. Le domande di contributo ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, concernente “Interventi nel settore socio-sanitario”, a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 1998 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 36. Modifica alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, concernente “Disciplina del Servizio sanitario provinciale”.

     1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 5–bis (Partecipazione alla gestione di residenze sanitarie assistenziali) – 1. Al fine di gestire le residenze sanitarie assistenziali, la Giunta provinciale può autorizzare specifiche sperimentazioni gestionali presentate dalle aziende speciali Unità sanitarie locali, da Comuni e da Comunità comprensoriali, autorizzando nel contempo gli enti medesimi alla partecipazione a società miste a capitale pubblico e privato.

     2. A tali società possono partecipare gli enti interessati e soggetti privati, nei limiti e con le modalità disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

     3. La partecipazione a società è consentita a condizione che, sulla base di uno specifico piano economico e finanziario, sia dimostrata la convenienza economica e la migliore qualità dei servizi.”

 

          Art. 37. Modifiche alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, recante “Autorizzazione alle Unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”.

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 1. – 1. Le aziende speciali Unità sanitarie locali, per assicurare l'assistenza ospedaliera in situazione di emergenza, possono provvedere alle sostituzioni dei primari e degli aiuti, qualora per vacanza di posti in organico o per altri motivi non sia possibile provvedere con le modalità di cui all'articolo 7, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e non siano disponibili altri medici muniti dei requisiti prescritti per assumere l'incarico, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a stipulare apposite convenzioni con altri istituti di ricovero, compresi quelli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, per la messa a disposizione dei rispettivi sanitari per il tempo strettamente necessario e non oltre la durata di tre mesi.

     1–bis. Le Unità sanitarie locali possono porre in essere contratti d'opera o rapporti di lavoro di diritto privato, per la durata massima di sei mesi, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

     a) la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;

     b) l'oggetto del rapporto deve concernere un'attività istituzionale dell'Unità sanitaria locale per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto, o un'attività che rientri tra quelle di cui al punto 2.6.6., comma 3, del piano sanitario provinciale 1988–91 allegato alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;

     c) il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo o, se riguardi l'attività di cui al punto 2.6.6. del piano sanitario provinciale 1988–91, il ricorso alle graduatorie previste dall'accordo nazionale vigente per la medicina specialistica sia stato infruttuoso;

     d) l'impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

     e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.”

 

          Art. 38. Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia”.

     1. (Omissis).

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 è aggiunto il seguente comma:

     “5. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di governo degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.”

     3. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 10 bis. (Dotazioni organiche delle aziende speciali Unità sanitarie locali).

     1. La dotazione organica complessiva del personale di ogni singola azienda speciale Unità sanitaria locale è determinata, su proposta della stessa, con deliberazione della Giunta provinciale previa verifica dei carichi di lavoro.

     2. Fino all'applicazione della gestione per budget l'assunzione di personale, anche precettato, incaricato, non di ruolo o convenzionato ai sensi della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è subordinata alla verifica della copertura finanziaria entro i limiti delle somme appositamente attribuite alle singole aziende speciali Unità sanitarie locali dalla Giunta provinciale all'inizio dell'anno, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale.”

     4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 è inserita la seguente lettera:

     “i) per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria.”

     5. Dopo la lettera rr) del comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 è aggiunta la seguente lettera:

     “sss) il comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.”

 

          Art. 39. Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. L'articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 16. (Iscrizione nella sezione A dell'albo)

     1. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono iscritti i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea con un'anzianità di servizio nella funzione di direttore d'ufficio presso l'amministrazione provinciale di almeno quattro anni, ai quali, per due anni consecutivi, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 24, su specifica proposta del competente direttore di ripartizione, abbia riconosciuto il giudizio “eccellente” per essersi particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali e nel conseguimento degli obiettivi fissati per il rispettivo ufficio.

     2. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti è altresì iscritto il dipendente di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella funzione di capo di gabinetto del Presidente della Giunta provinciale.

     3. L'iscrizione nell'albo avviene nei limiti dei posti disponibili nella sezione A, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.

     4. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritti i dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di laurea, con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni nella funzione di direttore d'ufficio ovvero di almeno otto anni nella funzione di segretario particolare di un componente la Giunta provinciale, nominati quali direttore di ripartizione dalla Giunta provinciale e scelti sulla base di una terna proposta da un'apposita commissione di selezione, previo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. L'avviso indica la ripartizione da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti. La commissione, nominata dalla Giunta provinciale, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all'amministrazione.

     6. La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione previo colloquio ed esame dei curriculum professionali.”

     2. L'articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 17 (Iscrizione nella sezione B dell'albo) – 1. Nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i vincitori di concorsi indetti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

     2. Possono presentare domanda di ammissione al concorso i dipendenti della Provincia o di altri enti pubblici, che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo nell'ottava o nona qualifica funzionale. Al concorso sono inoltre ammesse persone estranee alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, di diploma di laurea e con almeno quattro anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale.

     3. Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande il direttore di ripartizione competente può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno 10 anni di servizio in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     4. La commissione di selezione è nominata dal direttore della Ripartizione Servizi centrali ed è composta da un direttore di ripartizione e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a direttore d'ufficio se interni all'amministrazione.

     5. I direttori d'ufficio di provenienza esterna all'amministrazione vengono inquadrati nel ruolo provinciale.”

 

          Art. 40. Modifica alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia”.

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “6–bis. Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.”

 

          Art. 41.

     (Omissis).

 

          Art. 42. Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, Nr. 1, recante “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”.

     1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     “j) valuta ai fini della profilassi delle malattie infettive diffusive ed in luogo del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal relativo regolamento di esecuzione, le misure adottate nell'ambito dell'autocontrollo dal responsabile dell'industria alimentare relativamente all'igiene del personale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari oppure le misure igieniche messe in atto dall'intestatario del libretto di idoneità sanitaria, qualora il succitato autocontrollo non sia previsto. I criteri per la valutazione vengono fissati dalla Giunta provinciale.”

 

          Art. 43. Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”.

     1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

     “g) l'ammontare e la destinazione delle risorse disponibili nonché il grado di copertura della spesa degli enti gestori, da assicurarsi attraverso le assegnazioni provinciali di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).”

 

          Art. 44. Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”.

     1. L'articolo 40–quater della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, è così sostituito:

     “Art. 40–quater – 1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti pubblici e privati gestori di case di riposo o centri di degenza contributi di parte corrente per la copertura totale o parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle case di riposo o centri di degenza in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda da parte degli enti gestori, secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale.”

 

          Art. 45. Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti”.

     1. L'articolo 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 10 (Commissioni sanitarie di accertamento) – 1. Presso ciascuna azienda speciale Unità sanitaria locale è istituita, a partire dal 1° gennaio 1999, una commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile. Per l'accertamento della cecità civile e del sordomutismo sono istituite presso l'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro-Sud le relative commissioni sanitarie con funzione multizonale.

     2. Le commissioni sanitarie durano in carica tre anni e sono composte da tre membri ciascuna, fra cui il presidente, scelto preferibilmente fra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale; in particolare:

     a) uno dei tre membri delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile viene designato dalla Sezione provinciale di Bolzano dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.) e almeno uno deve essere neuropsichiatra o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche psichiatriche pubbliche;

     b) i tre membri della commissione multizonale per l'accertamento della cecità civile, fra cui il presidente, devono essere specialisti in oculistica; uno di essi viene designato dalla Sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.);

     c) i tre membri della commissione multizonale per l'accertamento del sordomutismo, fra cui il presidente, devono essere specialisti in otorinolaringoiatria e uno di essi viene designato dalla Sezione provinciale dell'Ente nazionale sordomuti (E.N.S.).

     3. Per le revisioni straordinarie disposte periodicamente dalla Giunta provinciale per la verifica in capo agli invalidi civili dei requisiti sanitari di cui all'articolo 5, è istituita presso l'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro-Sud un'apposita commissione con funzione multizonale, che dura in carica tre anni; tale commissione è composta da tre membri, di cui uno designato dalla Sezione provinciale di Bolzano dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.).

     4. Per le revisioni sanitarie dei ciechi civili e dei sordomuti è competente la relativa commissione multizonale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c).

     5. La mancata presentazione alla visita di revisione per due volte consecutive, senza giustificato motivo, è da intendersi quale ammissione dell'insussistenza dei requisiti sanitari da parte degli interessati e comporta la revoca immediata delle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, da effettuarsi a cura dell'ufficio provinciale competente.

     6. Le commissioni sanitarie esercitano le competenze delle commissioni statali di accertamento di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche.

     7. Per le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, le commissioni sanitarie sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare e accertano la sussistenza dell'handicap, la situazione di gravità della persona in situazione di handicap, nonché la capacità lavorativa e relazionale.

     8. Per ognuno dei componenti delle commissioni sanitarie è nominato, con gli stessi modi e gli stessi criteri, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o d'impedimento del titolare. Le funzioni di segretario/a sono esercitate da un funzionario appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale.”

 

          Art. 46. Modifica della misura di anticipazioni alle aziende speciali Unità sanitarie locali su rimborsi di spese sanitarie.

     1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, recante “Fornitura di prodotti galenici magistrali, di materiale di medicazione e di presidii terapeutici – recupero spese sanitarie” la cifra: “50” è sostituita dalla cifra: “70”.

     2. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, recante “Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica”, la cifra: “50” è sostituita dalla cifra: “70”.

     3. Nel comma 1 dell'articolo 21–bis della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, recante “Piano sanitario provinciale 1988–91”, la cifra: “50” è sostituita dalla cifra: “70”.

 

          Art. 47. Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici”.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

     “6. Le spese tecniche presunte per prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche per i progetti di competenza della Provincia vengono stimate nel 10 per cento dell'importo presunto delle opere. All'impegno delle predette spese tecniche si provvede contestualmente alla stipula del contratto d'incarico di progettazione al professionista. Qualora le spese impegnate risultino in seguito insufficienti a causa di aumenti del costo reale delle opere, l'impegno di ulteriori fondi viene disposto, con provvedimento motivato, all'atto della liquidazione della spesa, previa verifica della relativa disponibilità finanziaria.”

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

     “2. Al finanziamento delle spese per il completamento di opere pubbliche può- provvedersi, in tutto o in parte, mediante utilizzo dei fondi impegnati nei bilanci degli esercizi precedenti e non utilizzati a causa della risoluzione del contratto originario.”

     3. Dopo il comma 7 dell'articolo 70 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

     “8. L'impegno delle spese per i lavori da eseguire in economia è contestuale alla liquidazione, sempreché questa avvenga nello stesso esercizio nel quale è stata perfezionata l'obbligazione. Negli altri casi, l'impegno è disposto con il provvedimento di approvazione dei programmi, perizie e progetti, fermo restando il termine di cui al comma 13 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sostituito dall'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, per il perfezionamento dei contratti.”

 

          Art. 48. Stato giuridico del personale insegnante.

     1. In materia di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente, in quanto non riservati alla contrattazione collettiva, sono disciplinati con uno o più regolamenti di esecuzione, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, i seguenti ambiti:

     a) [57];

     b) il reclutamento del personale ispettivo, direttivo e docente per mezzo di concorsi per titoli ed esami ovvero per mezzo di corsi-concorsi selettivi di formazione, in armonia con le modalità di cui all'articolo 12 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16;

     c) [58];

     d) [59];

     e) [60].

     2. Ai concorsi di cui al comma 1, lettera b), accede il personale in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi i docenti di seconda lingua, nonché di quelli speciali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche. Il personale incluso in graduatorie di merito di concorsi a posti direttivi ha titolo ad essere nominato nei ruoli delle scuole degli altri ordini e gradi, purché in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nel medesimo ordine e grado di scuola. I programmi di esame dei concorsi nonché le tabelle di valutazione e la composizione delle commissioni vengono stabiliti dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione [61] .

     3. Ai concorsi, per esami e titoli, a posti di direttore didattico nelle scuole elementari della provincia di Bolzano sono ammessi gli aspiranti che appartengono ai ruoli della scuola elementare o secondaria, purché in possesso dell'abilitazione magistrale nonché di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 409 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed abbiano maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni presso scuole elementari ovvero scuole o istituti di istruzione secondaria.

     4. La Giunta provinciale su proposta del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici competenti e sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce le classi di concorso ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, con indicazione delle materie o dei gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di insegnamento.

     5. Per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili il Sovrintendente scolastico o l'Intendente scolastico competente possono conferire incarichi ispettivi, della durata annuale, a personale in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso.

 

          Art. 49. Riconoscimento di servizi.

     1. Al personale ispettivo, direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole elementari e secondarie e degli istituti d'arte della provincia di Bolzano, il servizio preruolo prestato nelle scuole della provincia di Bolzano senza il prescritto titolo di studio è riconosciuto, a domanda, ai soli fini del trattamento economico, per intero per i primi quattro anni e per il rimanente servizio nella misura del 50 per cento.

     2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

     3. Gli effetti economici derivanti dal riconoscimento di tale servizio decorrono dal 1° aprile 1998. Il riconoscimento viene effettuato sommando all'anzianità di servizio maturata al 31 marzo 1998 l'anzianità di servizio derivante dal riconoscimento stesso. [62]

     4. Le norme di cui al presente articolo si applicano al personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. I benefici di cui al comma 1 cessano all'atto del trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento viene ridefinito l'inquadramento economico dell'interessato, depurato del riconoscimento di cui al comma 1. [63]

     6. Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza i benefici economici derivanti dal riconoscimento di cui al presente articolo sono considerati assegni accessori. [64]

 

          Art. 50. Proroga Consigli direttivi degli Istituti pedagogici.

     1. La durata in carica degli attuali componenti dei Consigli direttivi degli Istituti pedagogici è prorogata fino al 31 agosto 1999.

 

          Art. 51. Modifica alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6 recante “Ordinamento delle piste da sci”.

     1. All'articolo 17 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti o associazioni qualificati.”

 

          Art. 52. Modifica alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante “Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana”.

     1. L'articolo 8 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 8 (Domanda di iscrizione) – 1. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane si effettua su denuncia indirizzata alla Commissione provinciale dell'artigianato. Questa denuncia è da presentarsi entro 30 giorni dall'inizio dell'attività; deve contenere i dati richiesti dall'articolo 7, comma 4, nonché l'espressa dichiarazione della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, compreso l'avvenuto versamento di eventuali imposte o contributi. Il comune territorialmente competente può verificare, in base a provvedimenti idonei, l'osservanza della vigente normativa di legge per quanto riguarda i locali aziendali, mentre compete alla Commissione provinciale dell'artigianato verificare i requisiti professionali e personali del richiedente per lo svolgimento dell'attività artigiana.

     2. Imprese artigiane esercitate in forma societaria o cooperativa devono essere iscritte prima dell'inizio dell'attività artigiana nel registro delle imprese.

     3. Con regolamento di esecuzione sono definite le attività artigianali che sulla base dei loro contenuti e delle loro tecniche non devono essere esclusivamente svolte in locali produttivi come laboratori, capannoni artigianali e simili, ma che possono essere esercitate anche in appartamenti, locali negozio o ufficio oppure in altri idonei locali.”

     2. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 viene inserito il seguente articolo:

     “Art. 1–bis (Denominazione) – 1. Dalla denominazione dei servizi deve risultare anche la tipologia.

     2. La denominazione “gelateria artigianale”, “gelateria-produzione propria” e simili abbinati al nome “gelateria” può essere assunta esclusivamente da imprese artigiane per la somministrazione e la vendita di gelato di produzione propria nello stesso luogo dove si svolge l'attività artigianale. La denominazione è esposta in una posizione dell'edificio idonea e ben visibile.”

 

          Art. 53. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante “La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo”.

     1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57 viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un uguale contributo può essere concesso anche per investimenti tecnici per la ricezione dei programmi televisivi delle emittenti pubbliche, qualora l'azienda agricola sia situata fuori dal campo di ricezione dei ripetitori di dette emittenti.”

 

          Art. 54. Modifica alla legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, recante “Interventi a favore degli affittacamere e degli affitta appartamenti”.

     1. L'articolo 3 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8 è così sostituito:

     “Art. 3 – 1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.”

 

          Art. 55. Modifiche alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 2–bis (Obblighi) 1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge si impegnano, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, a non alienare e affittare i beni per i quali è stato concesso un contributo, o comunque a non trasferire a terzi la disponibilità degli stessi per un periodo massimo di quindici anni.

     2. Qualora il beneficiario non rispetti tali obblighi, così come in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale, la Giunta provinciale procede alla revoca ed al recupero del contributo concesso, in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del termine previsto nei criteri di applicazione ai sensi del comma 1. Sono inoltre dovuti gli interessi legali maturati.

     3. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo se il beneficiario dimostra di aver contravvenuto alle disposizioni di cui al comma 1 o di aver cessato l'attività imprenditoriale in modo non intenzionale e senza fini speculativi o di lucro.”

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Il finanziamento delle domande di agevolazione per investimenti presentate ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 e della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44 è imputato ai fondi disponibili nel bilancio provinciale per l'attuazione della presente legge.”

 

          Art. 56. Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 “Legge urbanistica provinciale”.

     1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 è sostituito dal seguente:

     “4. Gli enti di cui al comma 1, accertata la conformità delle domande agli strumenti urbanistici, assegnano con delibera agli assegnatari le aree in proprietà, o con diritto di superficie o con diritto di concessione. Il terreno assegnato, così come le costruzioni ivi realizzate o parti di esse, non possono essere né alienati né gravati di diritti reali, ad esclusione dei diritti di garanzia di mutui e delle servitù costituite nel pubblico interesse, per una durata ventennale a decorrere dalla data della deliberazione dell'ente assegnante che dispone l'assegnazione della proprietà o del diritto di superficie del terreno in favore dell'impresa; per lo stesso periodo è altrettanto vietato il trasferimento di qualsiasi utilizzazione o godimento a terzi. Nel caso di ditte individuali è comunque consentita l'alienazione dell'area, contestualmente all'azienda assegnataria, a parenti o affini fino al terzo grado incluso o coniugi. Alle società di persone sono inoltre vietate le modificazioni della composizione dei soci a responsabilità illimitata, con eccezione dell'ammissione o del ritiro di un socio dalla società, di parenti fino al 3° grado incluso, di affini fino al 3° grado incluso o di coniugi di altri soci. Alle società di capitali sono vietate le cessioni di quote o azioni per un ammontare superiore al 30 per cento – con riferimento alla situazione aziendale alla data della delibera di assegnazione – ; ogni modificazione della composizione societaria, ivi compresa la cessione di quote o azioni, deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data di cessione all'ente assegnante. Quest'ultimo può, su domanda, annullare detti divieti e ha il diritto di determinare le relative condizioni. Se l'area produttiva è assegnata con diritto di superficie, allo scadere del termine di dieci anni a decorrere dalla data della deliberazione dell'ente assegnante che ha disposto l'assegnazione con diritto di superficie, la proprietà della stessa su domanda dell'impresa superficiaria è ceduta alla stessa, se essa ha osservato tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione; in ogni caso gli obblighi contenuti in questo articolo valgono fino allo scadere del termine dei 20 anni a decorrere dalla data della deliberazione dell'ente assegnante che ha disposto l'assegnazione con diritto di superficie. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà o di superficie nel libro fondiario. In base alla delibera nel libro fondiario vengono annotati a carico dell'area assegnata il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi, il vincolo di inalienabilità e il vincolo del divieto di cessione di diritti reali sull'area, salvo le esclusioni o autorizzazioni da parte dell'ente assegnante di cui al presente comma. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione viene disposta con delibera dell'ente assegnante.”

     2. Il comma 5 dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 è sostituito dal seguente:

     “5. La delibera di assegnazione deve contenere l'indicazione:

     a) dell'attività rispettivamente delle attività produttive per il cui svolgimento viene assegnata l'area;

     b) dei tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e dell'inizio dell'attività produttiva;

     c) del livello occupazionale che l'assegnatario è tenuto a mantenere; in caso di assegnazione a consorzi tra imprese, il livello occupazionale che i singoli membri del consorzio sono tenuti a mantenere;

     d) del corrispettivo per l'assegnazione e delle modalità di pagamento, qualora l'area venga assegnata dall'ente espropriante in proprietà o con diritto di superficie;

     e) delle modalità di pagamento delle spese per l'urbanizzazione o delle modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora queste siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario;

     f) un divieto ventennale di alienazione nonché di cessione di diritti reali e di diritti d'uso ad esclusione dei diritti di garanzia di mutui e delle servitù costituite nel pubblico interesse sull'area assegnata.”

     3. Il comma 7 dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 è abrogato.

     4. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 è abrogato.

     5. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 è così sostituito:

     “2. I fatti che danno luogo alla revoca dall'assegnazione devono essere contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro 60 giorni le proprie controdeduzioni. L'organo competente per l'assegnazione si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.”

     6. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 è così sostituito:

     “3. Avverso la pronuncia di revoca è ammesso ricorso, anche in opposizione, alla Giunta provinciale, da presentarsi entro 30 giorni dal ricevimento della pronuncia.”

     7. Il comma 4 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 è così sostituito:

     “4. La pronuncia definitiva di revoca costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà o di superficie nel libro fondiario a favore dell'ente assegnante. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni devono avviare la procedura di revoca, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni.”

 

          Art. 57. Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi”.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 2–bis (Materiale riutilizzabile) – 1. Con regolamento di esecuzione sono determinati i materiali riutilizzabili nonché le modalità della loro riutilizzazione. Ciò in attuazione della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE del Consiglio del 27 giugno 1994, e della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

     2. Le modalità di riutilizzo dei materiali di cui al comma 1 vengono stabilite con regolamento di esecuzione. Inoltre possono essere modificati oppure integrati con regolamento di esecuzione i materiali di cui al comma 1.”

     2. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 8–bis (Trasporto di rifiuti) – 1. Con regolamento di esecuzione vengono fissati i requisiti tecnici per l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti delle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani nonché della frazione organica dei rifiuti urbani sul territorio della provincia di Bolzano.

     2. Per imprenditori agricoli che trasportano con mezzi propri la frazione organica dei rifiuti urbani al proprio impianto di recupero, come compostaggio o fermentazione non è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Inoltre non è richiesta l'iscrizione all'albo sopracitato per imprenditori agricoli che trasportano con mezzi propri fanghi di depurazione o compost di fanghi di depurazione dal depuratore al proprio terreno agricolo per riutilizzo.

     3. Per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del regolamento comunale sui rifiuti, che vengono trasportati dal produttore ai pubblici centri di smaltimento, non è richiesto il formulario di identificazione.”

     3. Dopo l'articolo 23–bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti articoli:

     “Art. 23–ter (Esigue quantità di rifiuti pericolosi) – 1. Per il trasporto fino a 300 kg annui di rifiuti pericolosi, effettuato direttamente dal produttore, non è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

     2. Gli imprenditori agricoli che producono fino a 300 kg di rifiuti pericolosi all'anno non devono effettuare la comunicazione al catasto e tenere il registro di carico e scarico.

Art. 23–quater (Registro degli olii usati) – 1. Il produttore, il trasportatore, il commerciante e l'intermediario di olii usati deve fare l'annotazione nel registro di carico e scarico ogni settimana, il recuperatore e lo smaltitore deve fare l'annotazione ogni 24 ore.

Art. 23–quinquies (Sistema di smaltimento rifiuti) – 1. Qualora la raccolta dei rifiuti venga effettuata tramite le organizzazioni di categoria o loro società di servizi in base ad un sistema di smaltimento autorizzato dall'Ufficio gestione rifiuti, le modalità di tenuta del registro di carico e scarico e la frequenza delle annotazioni vengono stabilite nell'autorizzazione.

Art. 23–sexies (Compost da fanghi di depurazione) – 1. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme tecniche per il compostaggio di fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue, i valori limite agronomici e quelli di rilevanza ambientale nel compost, al fine di classificarlo come concime.”

 

          Art. 58. Modifica alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, concernente “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”.

     1. L'articolo 5 (Notifica alla Commissione Europea) della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14 è abrogato.

 

          Art. 59. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLA A

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.P. 30 novembre 2004, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[8] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[9] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[10] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[11] Articolo inserito dall’art. 1 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[13] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[14] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, a decorrere dal 1 gennaio 2005.

[16] Articolo inserito dall’art. 1 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[18] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[19] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13 e così sostituito dall'art. 10 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[21] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[22] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[24] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

[27] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[32] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[34] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[35] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[36] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[37] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[38] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[39] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[40] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[41] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[42] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[43] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[46] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[47] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[48] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[49] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[52] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[53] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[54] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[55] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[56] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[57] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6.

[58] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6.

[59] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6.

[60] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6.

[61] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6.

[62] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[63] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[64] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.