§ 3.1.56 – L.P. 12 giugno 1975, n. 26.
Istituzione della soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:12/06/1975
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.     
Art. 5. 
Art. 5 bis.  (Vincolo di bene culturale).
Art. 5 ter. 
Art. 5 quater.  (Danni a beni culturali - reintegrazione).
Art. 5 quinquies.  (Esclusione dal diritto di prelazione e dall’obbligo di denuncia).
Art. 6.  (Beni culturali).
Art. 6 bis.  (Contributi straordinari).
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.1.56 – L.P. 12 giugno 1975, n. 26.

Istituzione della soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37. [1]

(B.U. 1 luglio 1975, n. 32).

 

     Art. 1. [2]

     1. Se non diversamente disposto con legge provinciale, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, sono applicate le disposizioni statali. Le funzioni attribuite agli organi periferici dello Stato sono esercitate dal Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali e quelle attribuite agli organi centrali sono esercitate dalla Giunta provinciale.

     2. Contro i provvedimenti del Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     La composizione della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene così integrata:

     “7) dal soprintendente provinciale ai beni culturali o dal suo delegato".

     Il punto 5) del primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

     5) da un esperto in materia di patrimonio storico, artistico e popolare".

     I provvedimenti del soprintendente provinciale ai beni culturali, concernenti cose immobili giacenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, previste dagli articoli 4, 10 e 23 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, vengono adottati previo parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui all'art. 1 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37.

     Qualora il soprintendente provinciale ai beni culturali intenda adottare il proprio provvedimento in difformità dal parere della commissione di cui al terzo comma del presente articolo, presupposto indispensabile per l'emanazione dell'atto è il parere favorevole congiuntamente espresso dagli Assessori cui sono affidate le materie della tutela del paesaggio e dei beni culturali.

     Contro i provvedimenti del soprintendente provinciale ai beni culturali, adottati ai sensi del terzo comma, gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione degli stessi, qualora si tratti di questioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, al collegio di tutela del paesaggio di cui all'art. 9 della stessa legge, e qualora si tratti di questioni di cui all'art. 12 della stessa legge alla Giunta provinciale. [5]

 

          Art. 5. [6]

     1. Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali autorizza la denominazione di strade e piazze pubbliche, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti. [7]

     2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata al nome di persone decedute da meno di dieci anni.

     3. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori o dedicati ai caduti in guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni.

     4. La Giunta provinciale può consentire deroghe alle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo, quando la intitolazione o la dedica viene fatta a persone particolarmente benemerite per la collettività.

 

     Art. 5 bis. (Vincolo di bene culturale). [8]

     1. Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali individua i beni di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Tale provvedimento ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale.

     2. La proposta di dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, del bene. Dalla data di notificazione, la proposta di dichiarazione produce gli stessi effetti della dichiarazione di vincolo del bene culturale fino al giorno dell’emanazione del provvedimento definitivo da parte della Giunta provinciale.

     3. Il provvedimento di vincolo del bene culturale deve essere adottato dalla Giunta provinciale entro 180 giorni dalla notificazione della relativa proposta, a pena di decadenza degli effetti della proposta stessa.

     4. La dichiarazione di vincolo del bene culturale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata, entro 30 giorni dalla sua adozione, al proprietario, al possessore o al detentore del bene vincolato.

     5. Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o vi sia difficoltà nella loro identificazione, il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali può disporre la pubblica affissione, per la durata di 30 giorni, all’albo del comune nel cui territorio è ubicato il bene culturale da tutelare.

 

          Art. 5 ter. [9]

     1. La Giunta provinciale può concedere al proprietario o amministratore di un bene assoggettato a vincolo un contributo per coprire gli oneri aggiuntivi indotti dagli interventi di restauro o di conservazione sullo stesso, riconoscendo anche prestazioni proprie. [10]

 

          Art. 5 quater. (Danni a beni culturali - reintegrazione). [11]

     1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione il bene culturale subisce un danno, il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Qualora tali opere abbiano rilievo urbanistico edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.

     2. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, si provvede d'ufficio all'esecuzione a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali della Provincia.

     3. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile deve corrispondere alla Provincia una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

     4. Se la determinazione della somma fatta dal Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata dalla Giunta provinciale, sentito un esperto in materia.

 

          Art. 5 quinquies. (Esclusione dal diritto di prelazione e dall’obbligo di denuncia). [12]

     1. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l’obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà.

     2. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione per beni oggetto di finanziamento leasing solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario. Il diritto di prelazione suddetto non trova inoltre applicazione in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. In caso di inadempimento dell’obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo contratto di leasing. [13]

 

          Art. 6. (Beni culturali). [14]

     1. Fatti salvi i beni di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, e successive modifiche, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali individua i beni mobili ed immobili che siano opera di autore/autrice non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, appartenenti ad enti pubblici e di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Costituiscono in ogni caso beni culturali, purché appartenenti ad enti pubblici:

     a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;

     b) gli archivi e i singoli documenti;

     c) le raccolte librarie delle biblioteche.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale, da adottarsi dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 5-bis. Qualora si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale ed il vincolo possa incidere sulla destinazione in atto, la dichiarazione di vincolo è adottata previa intesa con l’amministrazione statale competente.

 

     Art. 6 bis. (Contributi straordinari). [15]

     1. In occasione di ricorrenze di straordinaria importanza storica per la Provincia Autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale può concedere, anche oltre i confini provinciali, contributi per il restauro di edifici significativi in tale contesto.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2006 la spesa massima di 500.000 euro (UPB 06235).

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano alla costituzione di un comitato organizzatore o di un similare ente per la realizzazione di “Manifesta 7” che si terrà nel territorio delle province di Bolzano e Trento nell'anno 2008, nonché ad assegnare a tale organismo per le finalità suddette un contributo di finanziamento. Il relativo statuto è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e dovrà prevedere un’adeguata rappresentanza delle due Province autonome e della Fondazione Manifesta con sede ad Amsterdam. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000, così suddivisa a carico dei bilanci dei seguenti esercizi finanziari:

     2007: 400.000 euro

     2008: 1.000.000 euro.

 

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 7. [16]

 

          Art. 8. [17]

 

          Art. 9. [18]

 

          Art. 10. [19]

 

          Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLA

 

     (Omissis).


[1] Nella presente legge ovunque ricorrano le espressioni: “soprintendenza provinciale ai beni culturali” e: “soprintendente provinciale ai beni culturali” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “Ripartizione provinciale Beni culturali” e “Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” per effetto dell’art. 14 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[2] Articolo modificato dall'art. 36 della L.P. 13 dicembre 1985, n. 17 e così sostituito dall'art. 43 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[5] Comma così modificato dall'art. 44 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 16 giugno 1992, n. 19.

[7] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 16 giugno 1992, n. 19 e così sostituito dall’art. 13 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.P. 16 giugno 1992, n. 19.

[10] Comma così modificato dall'art. 46 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[12] Articolo inserito dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4 e così sostituito dall’art. 12 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[13] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 2007, n. 221, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «solamente» e «non».

[14] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 26 giugno 1984, n. 4, dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16 e dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall’art. 6 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[15] Articolo inserito dall’art. 9 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[16] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[17] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[19] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.