§ 5.4.32 – L.P. 28 giugno 1983, n. 19.
Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:28/06/1983
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  (Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici).
Art. 3.  Composizione delle commissioni.
Art. 4.  Rappresentanza sindacale.
Art. 5.  Attivazione delle procedure concorsuali.
Art. 6.  Indizione dei concorsi.
Art. 7.  Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente.
Art. 8.  Pubblicità dei bandi.
Art. 9.  Domande di ammissione.
Art. 10.  Registrazione delle domande.
Art. 11.  Ammissione dei concorrenti.
Art. 12.  Commissioni ed elenchi di sorteggio.
Art. 13.  Procedura per il sorteggio.
Art. 14.  Commissioni esaminatrici.
Art. 15.  Comitati di vigilanza.
Art. 16.  Calendario e sede degli esami.
Art. 17.  Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori.
Art. 18.  Posti conferibili.
Art. 19.  Assegnazione dei vincitori.
Art. 20.  Utilizzazione della graduatoria.
Art. 21.  Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.
Art. 22.  Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate.
Art. 23.  Pubblicazione dei posti disponibili.
Art. 24.  Domande di trasferimento.
Art. 25.  Graduatoria dei trasferimenti.
Art. 26.  Delega alle unità sanitarie locali dell'effettuazione delle selezioni per le assunzioni per chiamata diretta.
Art. 27.  Norme applicabili.
Art. 28.  Individuazione dei posti ricopribili.
Art. 29.  Trasferimenti - Posti disponibili - Termine per la comunicazione alla Giunta provinciale.
Art. 30.  Indizione e pubblicazione delle selezioni.
Art. 31.  Commissioni esaminatrici.
Art. 32.  Copertura dei posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Art. 33.  Incarichi.
Art. 34.  Supplenze.
Art. 35.  Conferimento di incarichi e supplenze.
Art. 36.  Conservazione del posto.
Art. 37.  Competenze della Provincia.
Art. 38.  Autorizzazioni al comando per aggiornamento tecnico-scientifico.
Art. 39.  Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Art. 40.  Riammissione in servizio.
Art. 41.  Accordi a livello provinciale.
Art. 42.  Assegnazione di personale per soppressione del posto.
Art. 43.  Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione.
Art. 44.  Indennità per i casi di assegnazione ad altra unità sanitaria locale per soppressione di posto.
Art. 45.  Adeguamento delle piante organiche provvisorie.
Art. 46.  Concorsi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 47.  Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base.
Art. 48.  Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente.
Art. 49.  Trasferimenti riservati.
Art. 50.  Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali.
Art. 51.  Conferimento di incarichi per avviso pubblico.
Art. 52.  Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici.
Art. 53.  Copertura finanziaria.
Art. 54.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.32 – L.P. 28 giugno 1983, n. 19.

Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 12 luglio 1983, n. 35).

 

Titolo I

OGGETTO DELLA LEGGE E NORME GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in riferimento al decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, disciplina le procedure concorsuali e il rapporto d'impiego del personale delle unità sanitarie locali e dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

     2. Il decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 concernente la "Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761", con successive modifiche e integrazioni, viene di seguito denominato decreto ministeriale.

     3. Ai fini dell'applicazione della presente legge i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono equiparati, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, alle unità sanitarie locali.

     4. Per quanto riguarda i menzionati servizi sanitari gli atti previsti dalla presente legge, che per le unità sanitarie locali sono di competenza del comitato di gestione, spettano alla Giunta provinciale o all'Assessore provinciale competente per materia delegato dalla Giunta stessa.

 

          Art. 2. (Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici). [1]

     1. I posti nella pianta organica dell’azienda sanitaria, considerati per gruppi di posizioni funzionali, livelli o incarichi dirigenziali secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell’ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale provinciale [2].

     1 bis. La distribuzione dei posti di cui al comma 1 avviene sulla base della consistenza dei gruppi linguistici nel rispettivo comprensorio sanitario, tenendo conto dei servizi con bacino d’utenza provinciale [3].

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale individua i gruppi di posizioni, i livelli ed i livelli dirigenziali, distinti per ruolo o area di contrattazione.

     [3. Nei servizi multizonali la proporzionale verrà attuata gradatamente e tenuto conto del turnover e del fabbisogno di personale delle aziende sanitarie ove i servizi multizonali hanno la loro allocazione amministrativa.] [4]

     [4. Qualora un singolo posto riservato ad uno dei gruppi linguistici non possa essere conferito ad un candidato appartenente al gruppo linguistico riservatario, lo stesso è attribuito ad un candidato idoneo appartenente ad un altro gruppo linguistico nel rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo. Per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, i posti possono essere assegnati a candidati idonei anche in deroga alle disposizioni sulla proporzionale etnica e previa autorizzazione della Giunta provinciale, nel rispetto della graduatoria nelle procedure concorsuali, fatto salvo il successivo conguaglio nell'ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica.] [5]

     5. A ciascuno dei tre gruppi linguistici deve essere garantita la possibilità di accedere ai posti della pianta organica dell’azienda sanitaria con riferimento ai singoli comprensori sanitari, nei limiti a essi spettanti ai sensi del comma 1. Il Direttore generale provvede ai necessari conguagli tramite ridistribuzione della riserva proporzionale provinciale dei posti all’interno dell’azienda sanitaria. Per urgenti e improrogabili esigenze di servizio, i posti eccedenti il numero complessivo della distribuzione della proporzionale provinciale possono essere assegnati anche in deroga alle disposizioni sulla proporzionale etnica previa autorizzazione della Giunta provinciale, fatto salvo il successivo conguaglio nell’ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica [6].

     6. Tutte le graduatorie previste dalla presente legge devono essere distinte per singoli gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino.

     7. I rapporti proporzionali linguistici contemplati dal presente articolo vanno osservati anche nelle assunzioni di personale straordinario, previste dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero per la copertura di posti comunque denominata.

 

          Art. 3. Composizione delle commissioni.

     1. La composizione di tutte le commissioni e collegi contemplati dalla presente legge deve adeguarsi al principio proporzionale sancito dal precedente art. 2.

     2. I componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni devono possedere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

     3. Ai fini di garantire l'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca da parte del professore universitario da sorteggiare quale componente delle commissioni esaminatrici, a cura dell'Assessore provinciale competente sono formati e annualmente aggiornati elenchi speciali corrispondenti a quelli nazionali, composti da professori già iscritti negli elenchi nazionali, che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue.

 

          Art. 4. Rappresentanza sindacale.

     1. La richiesta per la designazione nominativa dei propri rappresentanti nelle commissioni d'esame e di selezione viene inviata alle singole organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e al sindacato equiparato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

 

Titolo II

CONCORSI DI ASSUNZIONE

 

          Art. 5. Attivazione delle procedure concorsuali.

     1. Le unità sanitarie locali, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente alla Giunta provinciale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico, riservati ai singoli gruppi linguistici, che siano vacanti e disponibili alle date:

     a) del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

     1) ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G

     2) ruolo professionale: tabelle A, B, C, D

     3) ruolo tecnico: tabelle A, B, C

     4) ruolo amministrativo: tabella A

     b) del 1° luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

     1) ruolo sanitario: tabelle H, L, M e, limitatamente al quadro primo, tabelle I e N

     2) ruolo tecnico: tabelle D, E

     3) ruolo amministrativo: tabella B.

     2. Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti, per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro sei mesi dalla data di cui al primo comma del successivo art. 6.

     3. Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla Giunta provinciale rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

     4. I posti di cui al primo e secondo comma per i quali il comitato di gestione, con adeguata motivazione, non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

          Art. 6. Indizione dei concorsi.

     1. La Giunta provinciale, sulla base delle richieste delle unità sanitarie locali, indice i concorsi possibilmente nella prima seduta successiva al 28 febbraio e al 31 agosto di ogni anno rispettivamente per i posti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo, con indicazione per ciascun ruolo, profilo professionale e posizione funzionale del numero dei posti riservati ai singoli gruppi linguistici.

     2. I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

     3. Ai fini di cui al precedente comma la Giunta provinciale emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui deve riferirsi il concorso, nel rispetto delle norme del decreto presidenziale previste dall'art. 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

          Art. 7. Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente.

     1. Le unità sanitarie locali per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, possono chiedere alla Giunta provinciale, in deroga ai termini previsti dal precedente art. 5, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al primo comma del precedente art. 5, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     2. La Giunta provinciale indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.

 

          Art. 8. Pubblicità dei bandi.

     1. La Giunta provinciale è tenuta a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 2 del decreto ministeriale, anche con inserzioni sulla stampa di informazione quotidiana.

     2. Le unità sanitarie locali sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso nell'ambito delle singole strutture sulla base di disposizioni della Giunta provinciale.

 

          Art. 9. Domande di ammissione.

     1. Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

     2. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione, debitamente sottoscritta, con l'indicazione, in ordine di preferenza, di tutte le unità sanitarie locali, presso cui il concorrente sia disposto ad assumere servizio, anche quelle in cui al momento del bando di concorso non risultano posti disponibili.

     3. Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un'assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso dalla graduatoria.

     4. Per le domande presentate direttamente l'ufficio competente rilascerà, a titolo di ricevuta, copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.

     5. Nella domanda l'interessato deve precisare se vuole sostenere gli esami nella lingua italiana o in quella tedesca.

 

          Art. 10. Registrazione delle domande.

     1. Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.

     2. Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'impiegato addetto alla registrazione, procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

     3. Nel protocollo di arrivo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini. Le domande pervenute in ritardo tramite posta, con lettera R.R. col timbro postale di partenza entro il termine stabilito dal bando sono da considerare presentate in tempo utile.

 

          Art. 11. Ammissione dei concorrenti.

     1. L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande non siano conformi alle prescrizioni del bando o siano pervenute fuori termine.

     2. Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvi i casi espressamente previsti dallo stesso, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Provincia, nella stessa posizione funzionale, disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

     3. Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

 

          Art. 12. Commissioni ed elenchi di sorteggio.

     1. La Giunta provinciale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, individua il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa.

     2. Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale indica, ove occorra, le Regioni e la Provincia autonoma di Trento i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di candidati non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopraccitato art. 7, tenuto conto del disposto di cui al terzo comma del precedente art. 3.

     3. Quando il numero degli iscritti nei ruoli nominativi e negli elenchi nazionali integrati ai sensi del precedente comma è inferiore a dieci, il sorteggio si fa sul numero esistente che deve essere almeno di quattro unità.

     4. Nel caso che non si raggiungano neanche le quattro unità di cui al precedente comma, la Giunta provinciale inserisce negli elenchi di sorteggio nominativi della stessa posizione funzionale di discipline affini.

     5. Accertata l'assoluta impossibilità di nominare una commissione d'esame composta ai sensi del precedente art. 3, la Giunta provinciale, ai fini di garantire comunque il regolare espletamento dei concorsi, può derogare dal disposto dello stesso art. 3. Nella delibera di nomina della commissione di cui al primo comma, la Giunta provinciale stabilisce nel rispetto del principio proporzionale sancito nell'art. 3, quali membri da sorteggiare per le commissioni d'esame debbano appartenere al gruppo linguistico italiano e quali a quello tedesco.

 

          Art. 13. Procedura per il sorteggio.

     1. Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo le procedure stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Per ogni commissione è sorteggiato un componente di riserva per ciascun profilo professionale, posizione funzionale o figura professionale cui appartengono i titolari. Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi provinciali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso.

     4. Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi provinciali devono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

 

          Art. 14. Commissioni esaminatrici.

     1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Giunta provinciale. Il Presidente della Giunta provinciale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a consiglieri provinciali o a membri dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali della provincia.

     2. La Giunta provinciale sceglie un funzionario amministrativo della Provincia o delle unità sanitarie locali quale segretario delle commissioni esaminatrici, delle sottocommissioni e dei comitati di cui all'art. 6 del decreto ministeriale. Possono essere nominati anche funzionari amministrativi tra il personale appartenente ai profili professionali di direttore amministrativo o collaboratore amministrativo.

     3. Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

     4. Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale, nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione.

     5. La Giunta provinciale può individuare le unità sanitarie locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità sanitarie locali sono a carico della Provincia.

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai casi di nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 6, settimo comma, del decreto ministeriale.

     7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione prevista dall'art. 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     8. La nomina delle commissioni esaminatrici è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

          Art. 15. Comitati di vigilanza.

     1. I comitati di cui all'art. 6, ottavo comma, del decreto ministeriale sono nominati dal Presidente della Giunta provinciale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Provincia o dalle unità sanitarie locali.

     2. Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, terzo comma.

 

          Art. 16. Calendario e sede degli esami.

     1. Il bando di concorso può prevedere che la notifica ai candidati delle sedi e del calendario delle prove d'esame sia effettuata mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e su quotidiani a diffusione nazionale.

 

          Art. 17. Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori.

     1. Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il presidente trasmette alla Giunta provinciale i verbali e ogni altro atto del concorso.

     2. La Giunta provinciale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.

     3. La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 18. Posti conferibili.

     1. Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

     a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice, si siano resi vacanti e dei quali l'unità sanitaria locale abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione;

     d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, semprechè l'unità sanitaria locale ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titolo al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili, in ciascuna unità sanitaria locale, ai vincitori del concorso.

 

          Art. 19. Assegnazione dei vincitori.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, nonché in base al numero dei posti riservati ai singoli gruppi linguistici, alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 25 della presente legge.

     2. Entro 30 giorni dall'assegnazione il comitato di gestione procede all'assunzione dei vincitori assegnati.

 

          Art. 20. Utilizzazione della graduatoria.

     1. Entro un anno dall'approvazione della graduatoria le unità sanitarie locali possono chiedere al Presidente della Giunta provinciale l'assegnazione di candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori.

     2. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione di candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al termine di cui al precedente art. 18, primo comma, lett. c), esclusi quelli individuati ai sensi del precedente art. 5 e quelli di nuova istituzione.

     3. La Giunta provinciale entro il periodo dell'utilizzo della graduatoria e dopo aver disposto, ai sensi del successivo art. 25, il trasferimento degli aventi diritto assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, nonché in base al numero dei posti riservati ai singoli gruppi linguistici, alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da ricoprire.

 

          Art. 21. Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

     1. Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'art. 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, distinta per gruppi linguistici, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 18, lett. c), nonché di quelli che si rendano disponibili a seguito di trasferimenti.

     2. I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse, nonché in base al numero di posti riservati ai singoli gruppi linguistici.

     3. L'utilizzazione della graduatoria avviene nel rispetto delle norme previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

          Art. 22. Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate.

     1. Il personale già in servizio a rapporto d'impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con unità sanitarie locali della provincia, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     2. La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 26 deve essere corredata:

     a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto d'impiego continuativo per almeno un anno, nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma;

     b) da un'attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

     3. La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere prevista la riserva dei posti di cui al presente articolo anche nei casi di modifica del rapporto convenzionale per riduzione complessiva di attività.

 

Titolo III

TRASFERIMENTI

 

          Art. 23. Pubblicazione dei posti disponibili.

     1. Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Provincia, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle unità sanitarie locali i posti messi a concorso, disponibili nelle diverse unità sanitarie locali e distinti per gruppi linguistici, mediante pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. I bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

     3. Le unità sanitarie locali sono tenute a provvedere alla massima diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della Giunta provinciale, garantendo comunque l'affissione all'albo di ogni struttura.

 

          Art. 24. Domande di trasferimento.

     1. Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale della provincia, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta provinciale ed inviate per conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

     2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

     3. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del precedente art. 23. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

     4. Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

     5. Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

     6. Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le unità sanitarie locali richieste, ancorché non indicate nel bando di trasferimento.

     7. Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli provinciali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

 

          Art. 25. Graduatoria dei trasferimenti.

     1. Le graduatorie relative ai trasferimenti, distinte per gruppi linguistici, sono approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.

     3. Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta provinciale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

     4. In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.

     5. Il Presidente della Giunta provinciale, sulla base delle graduatorie approvate, assegna il posto agli aventi titolo al trasferimento presso le unità sanitarie locali in cui risultino posti disponibili, ivi compresi quelli previsti alle lettere c) e d) del precedente art. 18.

     6. Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.

     7. I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati oltre ai concorrenti anche alle unità sanitarie locali interessate e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Titolo IV

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

 

          Art. 26. Delega alle unità sanitarie locali dell'effettuazione delle selezioni per le assunzioni per chiamata diretta.

     1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle unità sanitarie locali la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

     Ruolo sanitario

     - Tab. I, quadro 2., profilo professionale: operatori professionali di II categoria;

     - Tab. N, quadro 2., profilo professionale: operatori professionali di II categoria;

     Ruolo tecnico

     - Tab. F, profilo professionale: operatori tecnici;

     - Tab. G, profilo professionale: agenti tecnici;

     Ruolo amministrativo

     - Tab. C, profilo professionale: coadiutori amministrativi;

     - Tab. D, profilo professionale: commessi.

     2. I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali.

 

          Art. 27. Norme applicabili.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimenti, salvo quanto stabilito dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

          Art. 28. Individuazione dei posti ricopribili.

     1. Con periodicità annuale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale individua i posti spettanti a ciascun gruppo linguistico che risultano vacanti al 30 giugno negli organici dei propri servizi e che intende coprire ai sensi del precedente art. 26.

     2. L'individuazione è effettuata con apposita deliberazione da adottarsi entro il successivo 31 agosto.

     3. Ai fini della determinazione dei posti ricopribili sono individuati, oltre ai posti vacanti alla data di cui al precedente primo comma, quelli che si rendono vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, successivamente alla data stessa e fino alla scadenza del semestre successivo al termine ultimo stabilito dal successivo art. 29 della presente legge per la presentazione alla Giunta provinciale dell'elenco dei posti disponibili da mettere a trasferimento.

 

          Art. 29. Trasferimenti - Posti disponibili - Termine per la comunicazione alla Giunta provinciale.

     1. Si considerano disponibili ai fini del bando di trasferimento i posti individuati ai sensi del precedente art. 28 detratti quelli riservati ai cittadini appartenenti alle categorie protette.

     2. Ai fini delle procedure di trasferimento l'unità sanitaria locale comunica, entro il 31 agosto, alla Giunta provinciale l'elenco dei posti disponibili.

     3. La Giunta provinciale provvede con le norme e le procedure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della presente legge. La deliberazione con la quale sono disposti i trasferimenti è trasmessa alle unità sanitarie locali interessate per gli adempimenti di competenza.

 

          Art. 30. Indizione e pubblicazione delle selezioni.

     1. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale indice, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta provinciale che dispone i trasferimenti, la selezione per la copertura dei posti di cui all'art. 26:

     a) individuati ai sensi del precedente art. 28 e non coperti mediante trasferimento;

     b) resisi vacanti a seguito di trasferimento, dei quali il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ritenga necessaria la copertura.

     2. Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvede altresì a dare idonea pubblicità al bando notificandolo ad ogni struttura dell'unità sanitaria locale e agli enti cui compete per legge la collocazione speciale.

     4. Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui al secondo comma dell'art. 159 del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

 

          Art. 31. Commissioni esaminatrici.

     1. La commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nel rispetto della proporzionale di cui all'art. 2 ed è così composta:

     1) presidente:

     il presidente o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato;

     2) componenti:

     a) un impiegato o un rappresentante della Provincia con maggiore specifica professionalità e in posizione funzionale più elevata di quella prevista per i posti messi a concorso, designato dalla Giunta provinciale o dall'Assessore a ciò delegato;

     b) due dipendenti di ruolo dell'unità sanitaria locale del profilo professionale cui si riferisce la selezione, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'unità sanitaria locale e uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali di cui all'art. 4 della presente legge;

     c) un dipendente di ruolo dell'unità sanitaria locale del profilo professionale superiore a quello del posto da ricoprire;

     3) segretario:

     un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale.

     2. Per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, la commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta provinciale nel rispetto della proporzionale di cui all'art. 2 ed è così composta:

     1) presidente:

     il presidente della Giunta provinciale o un suo delegato;

     2) componenti:

     a) un impiegato o un rappresentante della Provincia con maggiore specifica professionalità e in posizione funzionale più elevata di quella prevista per i posti messi a concorso;

     b) due dipendenti del ruolo nominativo provinciale del profilo professionale cui si riferisce la selezione, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dei servizi sanitari stessi e uno designato dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 della presente legge;

     c) un dipendente di ruolo dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, del profilo professionale superiore a quello del posto da ricoprire;

     3) segretario:

     un funzionario amministrativo dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

 

          Art. 32. Copertura dei posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

     1. Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede la chiamata diretta l'assunzione è disposta dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata secondo le procedure previste dalla legge, ovvero dalla Giunta provinciale per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1. Dell'assunzione è data comunicazione alla Giunta provinciale ai fini dell'inservizione nei ruoli nominativi provinciali. Per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, provvede direttamente la Giunta provinciale. Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede l'idoneità in procedura concorsuale quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza su tutti i candidati idonei, si procederà come previsto ai commi che seguono.

     2. Nella richiesta alla Provincia di indizione ed espletamento di pubblici concorsi prevista al precedente art. 5, le unità sanitarie locali indicheranno il numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

     3. Dopo l'approvazione della graduatoria finale i candidati idonei aventi titolo alla riserva saranno dichiarati vincitori ed assegnati con precedenza sugli altri e sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, nei posti riservati che risultano vacanti nelle diverse unità sanitarie locali e nei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

 

Titolo V

INCARICHI E SUPPLENZE

 

          Art. 33. Incarichi.

     1. Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, le unità sanitarie locali possono conferire incarichi temporanei con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per la copertura di posti vacanti che non sia stato possibile ricoprire, entro tre mesi dalla vacanza, mediante trasferimento interno o comando.

     2. L'incarico, salvo revoca o rinuncia, cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle relative procedure concorsuali o con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.

 

          Art. 34. Supplenze.

     1. Per sopperire ad indilazionabili esigenze di servizio le unità sanitarie locali possono conferire incarichi di supplenza con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

     2. La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinata.

 

          Art. 35. Conferimento di incarichi e supplenze.

     1. L'incarico e la supplenza sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale mediante utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.

     2. Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra unità sanitaria locale della provincia o che vi abbiano rinunciato, non può essere conferito altro incarico, prima che sia stata utilizzata tutta la graduatoria.

 

          Art. 36. Conservazione del posto. [7]

 

Titolo VI

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

 

          Art. 37. Competenze della Provincia.

     1. Le funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dagli articoli 16, 44, 46 e 59 del decreto medesimo, sono esercitate dalla Giunta provinciale.

     2. Le funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dagli articoli 43, 56 e 70, ultimo comma, del decreto medesimo, sono esercitate dal Presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 38. Autorizzazioni al comando per aggiornamento tecnico-scientifico.

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le unità sanitarie locali presentano alla Giunta provinciale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle iniziative che intendono attuare nel successivo anno per le attività di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

     2. Oltre agli obiettivi specifici dell'aggiornamento, il programma deve indicare:

     a) i servizi interessati;

     b) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;

     c) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.

     3. La Giunta provinciale, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

     4. I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato. Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma i comitati di gestione delle unità sanitarie locali possono chiedere alla Giunta provinciale, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni a comandi di cui al citato ultimo comma dell'art. 45. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

     5. Ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, sentite le unità sanitarie locali, entro il 31 gennaio di ogni anno fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalità di svolgimento dello stesso.

 

          Art. 39. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.

     1. Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è disposto dalla Giunta provinciale su richiesta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o a domanda del dipendente interessato. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     2. Restano comunque salve le norme di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente gli invalidi civili.

     3. Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia utilizzabile, il comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla Giunta provinciale l'adozione del provvedimento.

 

          Art. 40. Riammissione in servizio.

     1. La domanda di riammissione in servizio di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato art. 59, trasmette la domanda alla Giunta provinciale che adotta il relativo motivato provvedimento.

     2. L'unità sanitaria locale comunica alla Giunta provinciale la data di effettiva immissione in servizio ai fini della reiscrizione nei ruoli nominativi provinciali.

 

          Art. 41. Accordi a livello provinciale.

     1. Gli accordi integrativi concernenti materie o istituti espressamente previsti e demandati alla trattativa a livello provinciale dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sottoscritti dal Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore suo delegato, da un rappresentante del comitato di gestione di ogni unità sanitaria locale e dalle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del predetto accordo nazionale di lavoro, comunque compreso il sindacato equiparato di cui all'art. 4 della presente legge.

     2. Gli accordi di cui al precedente comma sono resi esecutivi con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 42. Assegnazione di personale per soppressione del posto.

     1. Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, qualificazione professionale e disciplina presso l'unità sanitaria locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo concorso di trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità sanitaria locale di appartenenza.

     2. Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle unità sanitarie locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

     3. Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni.

     4. In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta provinciale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità sanitaria locale della provincia per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.

     5. Il personale trasferito ad altra unità sanitaria locale della provincia ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nella graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo e posizione funzionale, qualificazione professionale o disciplina, vacanti o di nuova istituzione nell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza.

     6. Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, qualificazione professionale o disciplina. Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.

 

          Art. 43. Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione.

     1. Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     2. Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti e assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.

     3. Il comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate, risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori nei quali si è svolta la formazione, nonché dei titoli professionali e scientifici posseduti, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

          Art. 44. Indennità per i casi di assegnazione ad altra unità sanitaria locale per soppressione di posto.

     1. Al personale assegnato ad altra unità sanitaria locale ai sensi del precedente art. 42 è corrisposta un'indennità il cui ammontare è pari a quello previsto dalle vigenti norme per gli impiegati civili dello Stato, fatte salve eventuali maggiorazioni determinate dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Titolo VII

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 45. Adeguamento delle piante organiche provvisorie.

     1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Giunta provinciale, su proposta delle unità sanitarie locali interessate, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri determinate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modifiche in legge 26 gennaio 1982, n. 12, mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vicedirettore sanitario.

 

          Art. 46. Concorsi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     1. In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta provinciale indice, su richiesta delle unità sanitarie locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vicedirettore sanitario.

     2. La Giunta provinciale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base provinciale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna unità sanitaria locale.

     3. La graduatoria unica provinciale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vicedirettore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per unità sanitaria locale sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

     4. I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vicedirettore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna unità sanitaria locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.

     5. Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vicedirettore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui ai titoli II e III della presente legge.

 

          Art. 47. Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base.

     1. Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale apicale per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta dal responsabile del servizio provinciale di igiene e sanità pubblica, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, ivi compreso il sindacato equiparato di cui all'art. 4 della presente legge e da un membro designato dall'Ordine provinciale dei medici.

     2. Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 48. Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente.

     1. In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti dalla Giunta provinciale, mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.

     2. I posti vacanti in ciascuna unità sanitaria locale sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati alla stessa.

     3. La valutazione dei titoli è effettuata in base ai criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta provinciale e composta dal responsabile del servizio provinciale di igiene e sanità veterinaria, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale compreso il sindacato equiparato di cui all'art. 4 della presente legge e da un membro designato dall'Ordine provinciale dei veterinari.

 

          Art. 49. Trasferimenti riservati.

     1. Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 18, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni, purché in possesso dell'attestato di bilinguismo conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     2. Il personale interessato deve presentare domanda al Presidente della Giunta provinciale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 24.

     3. La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.

     4. I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 24 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede il Presidente della Giunta provinciale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda.

     5. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

     6. I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 50. Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali.

     1. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

     2. Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto, i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

     3. La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione così composta:

     1) presidente:

     il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o un componente da lui delegato;

     2) componenti:

     a) un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi provinciali in posizione funzione apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

     b) due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;

     c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 della presente legge di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale;

     3) segretario:

     un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

     4. Il personale di cui al quarto e quinto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle unità sanitarie locali in conformità alle procedure di cui al precedente art. 42.

 

          Art. 51. Conferimento di incarichi per avviso pubblico.

     1. Il comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purché messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.

     2. Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.

     3. L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.

 

          Art. 52. Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici.

     1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, i compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti dalla Giunta provinciale sulla base delle norme in vigore per il personale della Provincia, salvo il disposto di cui all'art. 10 della legge provinciale 1° dicembre 1978, n. 62, per quanto concerne i professori universitari.

 

          Art. 53. Copertura finanziaria.

     1. Al finanziamento delle spese per l'esecuzione della presente legge si provvede ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

 

          Art. 54.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 12 maggio 1988, n. 19, dall'art. 29 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 11 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8 e dall'art. 44 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13 e così sostituito dall'art. 55 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall’art. 31 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[3] Comma inserito dall’art. 31 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[4] Comma abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[5] Comma sostituito dall’art. 54 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14 e abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall’art. 31 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.