§ 3.8.21 - L.P. 19 febbraio 1993, n. 4.
Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:19/02/1993
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Criteri generali e modalità di intervento.
Art. 3.  Interventi sugli edifici.
Art. 4.  Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.
Art. 5.  Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.
Art. 6.  Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.
Art. 7.  Progetti, interventi e impianti dimostrativi - Studi di fattibilità tecnico-economica.
Art. 8.  Contributi per riattivazione e costruzione di impianti idroelettrici.
Art. 9.  Erogazione dei contributi.
Art. 10.  Divieto di cumulo di contributi.
Art. 11.      1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stata ancora adottata deliberazione, si applicano, se più favorevoli, le norme della legge [...]
Art. 12.      1. Sono abrogate le leggi provinciali 5 maggio 1987, n. 11, e 15 dicembre 1988, n. 61.
Art. 13.      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge vengono utilizzati nell'anno finanziario 1993 gli stanziamenti di bilancio (capitoli 83020 e 83025) destinati alle spese per [...]


§ 3.8.21 - L.P. 19 febbraio 1993, n. 4. [1]

Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

(B.U. 9 marzo 1993, n. 11).

 

     Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

     1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme della presente legge favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti, in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

     2. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

     3. La Provincia autonoma di Bolzano promuove iniziative per divulgare la conoscenza della tecnologia relativa all'impiego delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico in generale.

 

          Art. 2. Criteri generali e modalità di intervento.

     1. La Giunta provinciale per le singole fattispecie di interventi di risparmio energetico di cui ai successivi articoli, determina le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse. Fissa altresì i criteri di determinazione e di erogazione dei contributi, tenendo conto della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché della validità economica dell'intervento; inoltre sono da prevedere prescrizioni sulle tariffe di distribuzione del calore.

 

          Art. 3. Interventi sugli edifici.

     1. L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, sono esenti dal contributo di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'art. 53 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura.

     2. Ai sensi dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in caso di interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi e all'illuminazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

     3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici, ai sensi del comma primo, vale anche la costruzione di verande. Le verande servono alla climatizzazione di abitazioni esposte almeno tre ore al giorno al sole diretto. Nella costruzione di verande devono essere rispettate le disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico rispettivamente in un eventuale piano di attuazione, mentre si può derogare dall'indice di area coperta. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. Le verande devono essere in collegamento diretto ed immediato con l'abitazione e non possono superare l'otto per cento della superficie utile lorda di piano dell'abitazione stessa.

 

          Art. 4. Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.

     1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del trenta per cento. Per la realizzazione di impianti solari termici e di impianti fotovoltaici, a richiedenti che non sono imprenditori ai sensi della normativa comunitaria possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse. Per l'installazione di generatori di calore per la produzione o il recupero di energia termica con legno ed i suoi sottoprodotti e derivati, a richiedenti che non sono imprenditori ai sensi della normativa comunitaria possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse [2] .

     2. I contributi commisurati alla spesa investimento ritenuta ammissibile sono riferibili a ciascuno dei seguenti interventi:

     a) coibentazione negli edifici esistenti da almeno dieci anni che consenta un risparmio di energia non inferiore al venti per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A. L'installazione di doppi vetri è ammessa all'incentivo quando è riferita alla generalità o al completamento delle aperture verso l'esterno dei vani serviti dalla medesima centrale termica;

     b) installazioni di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al novanta per cento, negli edifici esistenti, nonché installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento alimentati a metano in sostituzione di esistenti riscaldamenti autonomi;

     c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentono la copertura almeno del trenta per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento;

     d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

     e) installazione di impianti fotovoltaici e eolici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'ottanta per cento;

     f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore, nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione, nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1;

     g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento di impianti indipendenti a gas per il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalla provincia autonoma di Bolzano servite da reti di teleriscaldamento;

     h) ogni altro intervento che garantisca un risparmio di energia non inferiore al trenta per cento.

     3. Nel caso si effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma primo si applica l'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

          Art. 5. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.

     1. Alla fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotto, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al trenta per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare e modificare impianti fissi, sistemi e componenti.

     2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti relativi ai servizi generali o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

     3. Il contributo è elevabile al cinquanta per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento che utilizzino calore recuperabile dalla trasformazione di rifiuti organici e di prodotti vegetali - che crescono nel territorio provinciale o provengono dalla lavorazione - compreso il legno ed i suoi sottoprodotti e derivati.

     4. Ai contributi possono essere ammesse le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al quindici per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per gli usi industriali, artigianali o di processo e che prevedano un ammortamento quinquennale. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi o di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a quattro chilowattora di energia elettrica.

 

          Art. 6. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

     1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, o aventi diritto di uso civico di utilizzo di legname secondo la legge provinciale n. 16 del 12 giugno 1980, art. 3, comma secondo, lettere d) ed f), ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio - calore, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica - esclusa quella idroelettrica - e meccanica da fonti rinnovabili di energia - compreso il legno ed i suoi sottoprodotti e derivati - nella misura massima del cinquantacinque per cento della spesa ammessa, elevabile al sessantacinque per cento per le cooperative e le interessenze.

     2. La Giunta provinciale promuove con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione dei interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.

     3. Le incentivazioni di cui al comma primo non si applicano per la tipologia di interventi considerati all'art. 4.

 

          Art. 7. Progetti, interventi e impianti dimostrativi - Studi di fattibilità tecnico-economica.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, nel limite massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, rispettivamente:

     a) alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali od organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, oppure promuovano iniziative utilizzabili combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;

     b) a comuni o loro consorzi, sia direttamente sia tramite loro aziende, nonché all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o a consorzi tra il menzionato istituto e aziende comunali o la Provincia oppure tra aziende comunali e la Provincia, per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'art. 1.

     2. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.

     3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma primo, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nel limite del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

          Art. 8. Contributi per riattivazione e costruzione di impianti idroelettrici.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili per la costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di derivazioni d'acqua per la produzione di energia utilizzata da:

     a) edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

     b) malghe sprovviste del servizio elettrico;

     c) rifugi alpini sprovvisti del servizio elettrico [3] .

     1-bis. Il contributo non viene concesso nei casi in cui per gli edifici sprovvisti del servizio elettrico, e cioè maso, rifugio o malga, risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche [4] .

     2. [5]

     3. [6]

     4. [7]

     5. Qualora si verifichi un aumento maggiore del dieci per cento del costo approvato delle opere ammesse a contributo, la Giunta provinciale, accertata e verificata da parte dell'ufficio competente la regolare esecuzione delle opere, può approvare l'aumento e concedere, sulla maggiorazione della spesa accertata e ritenuta ammissibile, un contributo integrativo.

     6. [8]

     7. [9] .

 

          Art. 9. Erogazione dei contributi.

     1. I contributi di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia.

     2. L'erogazione dei contributi per spese ammesse fino a un miliardo di lire avviene in soluzione unica dopo la verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, eseguita dal competente ufficio provinciale, a fronte di idonea dimostrazione delle spese sostenute. Per spese ammesse a contributo superiori a un miliardo di lire il contributo può essere erogato anche ratealmente. Può essere anche concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso. La dimostrazione delle spese, esclusa quella riguardante le somme pagate a titolo di acconto o di caparra, non deve essere di data anteriore a quella di presentazione della domanda [10] .

     3. Non vengono considerate ai fini della presente legge le domande il cui preventivo al netto di IVA sia inferiore a Lire sei milioni.

     4. Per contributi inferiori a Lire dieci milioni si può prescindere dalla verifica di cui al comma secondo e la liquidazione avviene a fronte della dimostrazione della spesa sostenuta.

     5. Gli importi di cui ai commi terzo e quarto possono essere aggiornati dalla Giunta provinciale ogni biennio entro il limite massimo di aumento degli indici ISTAT del costo della vita.

     6. A seguito dell'assegnazione del contributo di cui al comma primo dell'art. 8, l'assessore provinciale competente, con proprio decreto, ne dispone l'erogazione alle aziende comunali e speciali per la prestazione di servizi economici o imprenditoriali secondo le seguenti modalità:

     a) anticipazione del cinquanta per cento del contributo previsto a finanziamento dell'opera, previa presentazione del contratto di appalto dei lavori ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di attestazione rilasciata dal sindaco del comune, dell'avvenuto inizio dei lavori stessi;

     b) acconti fino ad un ulteriore quaranta per cento del contributo previsto, in base a stati di avanzamento ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di idonea documentazione contabile; gli acconti possono essere corrisposti unicamente dietro attestato sull'avvenuta esecuzione delle opere corrispondenti alle anticipazioni di cui alla lettera a);

     c) la liquidazione del residuo dieci per cento a seguito di presentazione del certificato di collaudo dei lavori o, quando non richiesto, del certificato di regolare esecuzione e dello stato finale rilasciato dal direttore dei lavori.

     7. La Giunta provinciale fissa con propria deliberazione i criteri riguardanti l'idoneità alla dimostrazione delle spese sostenute di cui alla presente legge.

 

          Art. 10. Divieto di cumulo di contributi.

     1. I contributi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non sono cumulabili con incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio provinciale. Tale disposizione non si applica ai Comuni o loro consorzi e ad enti ed istituzioni operanti senza fini di lucro.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 11.

     1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stata ancora adottata deliberazione, si applicano, se più favorevoli, le norme della legge provinciale n. 11/1987.

 

          Art. 12.

     1. Sono abrogate le leggi provinciali 5 maggio 1987, n. 11, e 15 dicembre 1988, n. 61.

 

          Art. 13.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge vengono utilizzati nell'anno finanziario 1993 gli stanziamenti di bilancio (capitoli 83020 e 83025) destinati alle spese per l'applicazione della legge provinciale n. 11/1987.

     2. Le spese occorrenti negli anni successivi sono stabilite con la legge finanziaria annuale.

 

     Tabella A

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 2010, n. 9.

[2] Comma già modificato dall'art. 14 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[6] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[7] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[8] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[9] Comma abrogato dall’art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.