§ 5.2.61 - L.P. 1 luglio 1993, n. 11.
Disciplina del volontariato e della promozione sociale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/07/1993
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  (Attività di volontariato e di promozione sociale).
Art. 3.  Organizzazioni di volontariato ed organizzazioni di promozione sociale.
Art. 4.  Risorse economiche ed agevolazioni fiscali.
Art. 5.  Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione sociale
Art. 6.  Convenzioni.
Art. 7.  Criteri prioritari per la stipulazione di convenzioni.
Art. 8.  Osservatorio provinciale del volontariato.
Art. 9.  Flessibilità nell'orario di lavoro.
Art. 10.  Fondo speciale per il volontariato.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11. bis.  (Servizio civile).
Art. 12.  Variazioni al bilancio 1993.
Art. 13.  Norme finali.


§ 5.2.61 - L.P. 1 luglio 1993, n. 11.

Disciplina del volontariato e della promozione sociale. [1]

(B.U. 13 luglio 1993, n. 32).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, sostiene e valorizza la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla presente legge.

     2. L'attività di volontariato, al di là delle motivazioni etiche e morali che la ispirano, coopera con l'ente pubblico, contribuendo all'umanizzazione dei servizi erogati soprattutto nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e culturale, nonché alla prevenzione e alla rimozione delle emarginazioni sociali, alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni. Tale attività costituisce espressione di genuina solidarietà umana, di altruismo, di disponibilità disinteressata in favore del singolo o della collettività, anche ai sensi della cooperazione allo sviluppo secondo la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, o come momento aggregante di socializzazione soprattutto nelle comunità marginali.

 

     Art. 2. (Attività di volontariato e di promozione sociale). [2]

     1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale.

     2. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario/dalla beneficiaria. Al volontario/alla volontaria possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.

     3. L’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui esso fa parte.

     4. A persone che si sono rese benemerite nel settore del volontariato, così come definito dall’articolo 1, possono essere concesse onorificenze dalla Giunta provinciale, le cui forme e modalità saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge.

     5. È considerata attività di promozione sociale quella svolta senza finalità di lucro, prevalentemente a favore di associati/associate, nei seguenti settori:

     a) assistenza sociale e sanitaria;

     b) attività culturale, educativa e di formazione;

     c) attività sportive, ricreative e di tempo libero;

     d) protezione civile, tutela dell’ambiente e del paesaggio;

     e) promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.

     6. Le organizzazioni di promozione sociale si avvalgono in maniera significativa delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati/dalle proprie associate per il perseguimento dei fini istituzionali; possono, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratrici o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati/proprie associate.

 

          Art. 3. Organizzazioni di volontariato ed organizzazioni di promozione sociale. [3]

     1. E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

     2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

     3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro diritti ed obblighi. Devono altresì essere stabiliti l'obbligo di formazione del rendiconto economico e patrimoniale dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti [4] .

     4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

     5. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della procedura di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o similare settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

     6. È considerata organizzazione di promozione sociale il raggruppamento di natura privatistica tra soggetti, costituito come associazione riconosciuta o non riconosciuta o altra formazione che presenta i requisiti determinati da apposito regolamento di esecuzione. L’organizzazione persegue senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati/delle associate o di terzi nei settori di cui all’articolo 2, comma 5 [5].

 

          Art. 4. Risorse economiche ed agevolazioni fiscali.

     1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

     a) contributi degli aderenti;

     b) contributi privati;

     c) contributi o sovvenzioni degli enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

     d) contributi o sovvenzioni di organismi internazionali;

     e) donazioni e lasciti testamentari;

     f) rimborsi derivanti da convenzioni;

     g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle attività di volontariato organizzate.

     2. In favore delle organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica che siano iscritte nel registro provinciale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi secondo e terzo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per quanto concerne l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati, nonché per l'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari con beneficio d'inventario.

     3. In favore delle organizzazioni di volontariato si applicano, in quanto compatibili con le loro finalità, le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

          Art. 5. Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione sociale [6].

     1. E' istituito il registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, suddiviso nelle seguenti sezioni:

     a) assistenza sociale e sanitaria;

     b) attività culturali, educative e di formazione;

     c) attività sportive, ricreative e di tempo libero;

     d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.

     2. Il registro provinciale è tenuto dalla ripartizione provinciale Presidenza e l'iscrizione in esso è disposta dal Presidente della Giunta provinciale.

     3. L'iscrizione in una o più sezioni del registro provinciale è condizione necessaria per beneficiare delle apposite agevolazioni fiscali nonché titolo preferenziale per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6 della presente legge [7] .

     4. Hanno diritto all'iscrizione nel registro provinciale le organizzazioni di volontariato che perseguono in territorio provinciale le finalità di cui all'art. 1, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

     5. Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare una relazione annuale sulle attività svolte ed a conservare la documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 4, comma primo, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, e limitatamente alle offerte di privati.

     6. Il Presidente della Giunta provinciale dispone d'ufficio, avvalendosi degli uffici provinciali e delle strutture di altre istituzioni pubbliche periferiche competenti in materia, la revisione periodica delle sezioni del registro provinciale al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte sulla base di criteri che saranno precisati con regolamento di esecuzione della presente legge.

     7. Il Presidente della Giunta provinciale, in caso di gravi irregolarità nella gestione delle attività di volontariato o del venir meno dei requisiti prescritti, sentito l'Osservatorio provinciale di cui al successivo art. 8, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dalla corrispondente sezione del registro provinciale in cui è iscritta.

     8. Con il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione dal registro provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, alla Giunta provinciale, la quale si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso. Avverso la decisione della Giunta provinciale, l'organizzazione di volontariato può adire l'autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle modalità di cui all'art. 6, comma quinto, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

     9. La Presidenza della Giunta provinciale è tenuta ad inviare annualmente all'Osservatorio nazionale per il volontariato, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, copia aggiornata del registro di cui al presente articolo.

     10. È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, nel quale vengono iscritte le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, aventi sede ed operanti in ambito provinciale e costituite da almeno sei mesi [8].

     11. L’iscrizione nel registro delle organizzazioni di promozione sociale è condizione necessaria per poter usufruire delle apposite agevolazioni fiscali previste dalla relativa normativa statale. I soggetti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale sono esenti dal pagamento dell'IRAP ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, fatto salvo l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche al fine della determinazione dell'imponibile IRAP [9].

     12. È ammessa l’iscrizione in uno soltanto dei registri di cui ai commi 1 e 10 [10].

 

          Art. 6. Convenzioni.

     1. L'amministrazione provinciale, gli enti locali e gli altri enti pubblici responsabili della gestione di servizi nel territorio provinciale nei settori di cui all'art. 5, comma primo, della presente legge, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel registro provinciale che dimostrino adeguate risorse umane e capacità operative.

     2. La convenzione individua:

     a) l'oggetto e la durata del rapporto convenzionale;

     b) la dotazione e la qualificazione del personale volontario ed eventualmente di quello dipendente o autonomo utilizzato dall'organizzazione di volontariato stessa;

     c) le modalità per la messa a disposizione da parte dell'ente responsabile dei servizi del proprio personale, per l'accesso alle strutture ed il loro utilizzo, per l'informazione necessario a sostegno del servizio prestato dai volontari;

     d) le modalità per l'espletamento delle attività di volontariato nei servizi ovvero a favore dei singoli o della comunità locale, con carattere di continuità e nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

     e) la disciplina dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e l'organizzazione di volontariato, i quali devono prevedere tra l'altro:

     1) l'eventuale rimborso, parziale o totale, delle spese di allestimento e di gestione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi necessari all'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;

     2) il rimborso degli oneri per le prestazioni di lavoro dipendente o autonomo impiegato nell'attività di volontariato, esclusivamente nei limiti riconosciuti necessari a sostenere e garantire il regolare funzionamento dell'attività stessa od occorrenti per qualificarla o per specializzarla;

     3) il rimborso, d'intesa con l'ente convenzionante, delle spese effettivamente sostenute dai volontari per l'addestramento e l'aggiornamento, nei limiti riconosciuti dall'organizzazione di appartenenza, fatta esclusione per la corresponsione di compensi sotto qualsiasi forma;

     4) le modalità di erogazione dei finanziamenti, anche in via anticipata;

     f) l'obbligo di frequenza, da parte dei volontari e del personale impiegato nell'attività di volontariato, a corsi di formazione organizzati dalla Provincia o da altri enti o associazioni che siano riconosciuti strumentali al regolare funzionamento dell'attività oggetto della convenzione;

     g) la periodicità delle relazioni concernenti l'attività svolta dall'organizzazione di volontariato;

     h) le modalità dei controlli dell'ente o istituzione pubblica sul regolare svolgimento e sulla qualità dell'attività di volontariato oggetto della convenzione.

 

          Art. 7. Criteri prioritari per la stipulazione di convenzioni.

     1. L'amministrazione provinciale e gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e le relative aziende, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti sottoposto a vigilanza e tutela della Provincia, sono autorizzati a stipulare convenzioni prioritariamente con organizzazioni di volontariato che svolgono la propria attività principalmente in provincia di Bolzano e siano quindi inserite nel contesto socio-economico della stessa, che siano dotate di strutture organizzative e tecniche, nonché di risorse umane particolarmente specializzate, da definire con regolamento di esecuzione della presente legge, al fine di assumersi compiti nei settori elencati all'art. 5, lettere a), b), c) e d).

     2. Le convenzioni sono stipulare prioritariamente con le organizzazioni di volontariato che operano sul territorio direttamente interessato dalle attività oggetto della convenzione, che dispongono di un numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad assicurare la continuità delle prestazioni.

     3. La Giunta provinciale, sentito l'Osservatorio provinciale del volontariato di cui al successivo art. 8, emana le direttive per assicurare nel regime di convenzione il pluralismo delle organizzazioni di volontariato, il rispetto della dignità e delle convinzioni etiche, religiose e culturali degli utenti e l'osservanza del segreto professionale.

     4. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione sono, fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di fissare una quota di rimborso spese, gratuite per tutti i cittadini italiani, gli apolidi e per gli stranieri residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio provinciale.

     5. Le organizzazioni di volontariato che erogano interventi assistenziali, sanitaria, formativi, educativi o culturali, devono, ove possibile, assicurare l'impiego di personale volontario che sia in grado di comunicare nella lingua dell'utente.

 

          Art. 8. Osservatorio provinciale del volontariato.

     1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta provinciale l'Osservatorio provinciale del volontariato, cui compete:

     a) fissare criteri per la tenuta del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato;

     b) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

     c) esprimere parere su progetti sperimentali elaborati in collaborazione con gli enti pubblici, da organizzazioni iscritte nel registro provinciale per favorire l'applicazione di metodologie di interventi particolarmente avanzate;

     d) individuare forme di sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione di banche dati nei settori di cui all'art. 6, comma primo;

     e) proporre iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari per la prestazioni dei servizi, ivi compresa la formazione linguistica;

     f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno del volontariato nell'ambito della provincia di Bolzano, avendo particolare riguardo allo stato di attuazione della normativa vigente in materia;

     g) promuovere un'informazione adeguata, anche attraverso i mass media e nell'ambito di manifestazioni pubbliche anche di ampio respiro dell'attività di volontariato;

     h) collaborare con l'Osservatorio nazionale del volontariato;

     i) formulare proposte intese a promuovere il servizio civile volontario in Provincia [11];

     j) esprimere parere sulle proposte programmatiche e sulla formazione dei volontari [12].

     2. Le funzioni amministrative di supporto all'Osservatorio provinciale del volontariato sono assunte dalla Presidenza della Giunta provinciale, che può avvalersi anche del personale, dei mezzi e del servizi messi a disposizione degli assessori provinciali competenti per materia.

     3. L'Osservatorio provinciale del volontariato è composto da:

     a) il Presidente della Giunta provinciale o un assessore delegato, che la presiede;

     b) il direttore della Presidenza della Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;

     c) sette esperti nel settore del volontariato, designati dagli assessori provinciali competenti nelle materie di cui all'art. 5, lettere a), b), c) e d);

     d) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale, scelti dalla Giunta provinciale tra quelli designati dalle organizzazioni iscritte nel registro provinciale, assicurando un'adeguata rappresentatività dei settori di intervento di cui all'art. 5, comma primo.

     e) tre rappresentanti degli enti di servizio civile [13].

     4. L'Osservatorio provinciale del volontariato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. E' assicurata in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

     5. L'Osservatorio provinciale del volontariato è validamente costituito a maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario provinciale della Presidenza della Giunta provinciale di qualifica funzionale non inferiori alla settima.

     6. AI componenti dell'Osservatorio provinciale del volontariato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione secondo la vigente normativa provinciale.

 

          Art. 9. Flessibilità nell'orario di lavoro.

     1. Al personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, che faccia parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale, possono essere concesse delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste nella contrattazione collettiva di comparto, compatibilmente con le esigenze di servizio e limitatamente ai servizi di emergenza o di altro valore sociale.

 

          Art. 10. Fondo speciale per il volontariato.

     1. E' istituito presso la Provincia il Fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel quale sono contabilizzati gli importi dovuti dagli enti di cui all'art. 12, comma primo, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dalle casse di risparmio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale.

     2. Il fondo è finalizzato al sostegno delle organizzazioni di volontariato che sono iscritte al registro provinciale secondo l'articolo 5; le direttive ed i criteri di sostegno vengono fissati dal comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato [14] .

     3. Il Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato, presiede il comitato di gestione del Fondo speciale. La Giunta provinciale nomina a far parte del comitato stesso quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro provinciale, maggiormente presenti nel territorio provinciale.

     4. La composizione del comitato deve adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 2, comma secondo, del decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991 ed alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

 

          Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. Per le attività dell'Osservatorio di cui all'art. 8 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire cento milioni, da iscriversi su un apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993.

     2. Alla copertura dell'onere indicato nel comma primo si provvede mediante riduzione, per pari importo, del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi sono stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

     4. Alla copertura della spesa per compensi ed indennità a favore dei componenti l'Osservatorio provinciale di cui all'art. 8, valutata in lire 2 milioni all'anno, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità rispettivamente con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

     5. La concessione di contributi, sovvenzioni e altre provvidenze di carattere economico, compresa la messa a disposizione gratuita di immobili per l'espletamento di attività di volontariato, è disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli settori, assicurandosi comunque il finanziamento delle attività ed iniziative oggetto delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 7.

 

          Art. 11. bis. (Servizio civile). [15]

     1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, in connessione con i rapporti di cooperazione previsti dall'articolo 8 dello stesso decreto, la Provincia è autorizzata a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile una convenzione e specifici protocolli di intesa, che prevedono anche disposizioni sulla dotazione di personale e sulla gestione delle spese ed il coinvolgimento dei servizi provinciali competenti, in particolare la formazione professionale, la sanità e la protezione civile.

     2. Per il raggiungimento di un funzionale coordinamento tra il servizio pubblico e le organizzazioni di volontariato, la Provincia è autorizzata ad istituire un'agenzia per il servizio civile, direttamente gestita dalla Ripartizione Presidenza presso l'amministrazione provinciale, in raccordo con l'ufficio nazionale per il servizio civile.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 sul capitolo 51495 la spesa di lire 100 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi è autorizzata con l'annuale legge finanziaria."

 

          Art. 12. Variazioni al bilancio 1993.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

 

          Art. 13. Norme finali.

     1. Alle organizzazioni di volontariato che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6, è concesso il termine di due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per adeguare i rispettivi atti costitutivi i statuti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, al fine di ottenere l'iscrizione d'ufficio nel registro provinciale.

     2. Le convenzioni stipulate tra le organizzazioni di volontariato e gli enti responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6, non possono essere tacitamente rinnovate qualora le convenzioni stesse non rispettino i contenuti di cui all'art. 3 della presente legge, e le organizzazioni di volontariato degli statuti ai sensi del comma primo del presente articolo.

     3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro non necessitano delle autorizzazioni di cui all'art. 20, comma secondo, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

     4. Fatto salvo quanto disposto nei commi primo e secondo, è abrogata la legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6.

     5. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente alla durata della legislatura in corso, i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nell'Osservatorio provinciale, di cui all'art. 8, comma terzo, rispettivamente nel comitato di gestione del Fondo speciale di cui all'art. 10, comma terzo, sono designati dalle organizzazioni di volontariato operanti in provincia, prescindendosi dalla loro iscrizione nel registro provinciale.

     6. Sono abrogati l'art. 35 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, sostituito dall'art. 9, della legge provinciale 11 luglio 1991, n. 19, e l'art. 11 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

     7. I requisiti richiesti per la costituzione e la qualifica di organizzazione di promozione sociale, le disposizioni per la tenuta del registro delle relative organizzazioni, le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo e quant’altro si rendesse necessario regolamentare, verranno disciplinati con uno o più regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge [16].


[1] Titolo così sostituito dall’art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[3] Rubrica così sostituita dall’art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

[5] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[6] Rubrica così sostituita dall’art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

[8] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[10] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[11] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 19 ottobre 2004, n. 7.

[12] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 19 ottobre 2004, n. 7.

[13] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 19 ottobre 2004, n. 7.

[14] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

[15] Articolo aggiunto dalla L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[16] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.