§ 5.3.75 - L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:14/12/1998
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Norme di carattere generale.
Art. 2.  Istituzione dei ruoli del personale docente.
Art. 3.  Accesso ai ruoli del personale docente.
Art. 4.  Cattedre.
Art. 5.  Revoca dell'idoneità.
Art. 6.  Assunzione di personale docente a tempo determinato.
Art. 7.  Incarico a tempo determinato del personale ispettivo.
Art. 8.  Incarichi ispettivi nella scuola ladina.
Art. 9.  Funzioni ispettive nella scuola professionale.
Art. 10.  Norme transitorie.
Art. 11.  Modifica alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”.
Art. 12.  Modifica alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13 “Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti”.
Art. 13.  Perdita della titolarità della sede.
Art. 14.  Esonero dal servizio.
Art. 15.  Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento economico.
Art. 16.  Graduatorie dei concorsi.
Art. 17.  Riconoscimento di servizio senza titolo di specializzazione.
Art. 18.  (Proroga del servizio dopo il compimento del 65° anno di età).
Art. 19.  (Norme transitorie).
Art. 20.  (Iscrizione nelle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze).
Art. 21.  (Insegnamento degli strumenti musicali).


§ 5.3.75 - L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.

Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante.

(B.U. 29 dicembre 1998, n. 54).

 

TITOLO I

Insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie

 

     Art. 1. Norme di carattere generale.

     1. L'insegnamento della religione cattolica è impartito, nella scuola elementare e secondaria, da appositi docenti assunti dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'Ordinario diocesano ai fini dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e in base alla normativa prevista per i docenti del rispettivo ordine e grado di scuola.

     2. I docenti di religione cattolica hanno gli stessi diritti e doveri previsti per i docenti delle altre discipline del corrispondente ordine e grado di scuola.

 

          Art. 2. Istituzione dei ruoli del personale docente.

     1. Per l'insegnamento della religione cattolica sono istituiti ruoli provinciali del personale docente, distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici ed articolati per gradi di scuola.

     2. La consistenza organica complessiva dei ruoli di cui al comma 1, compresi i posti a tempo parziale, è determinata secondo le modalità previste dalla normativa provinciale vigente.

 

          Art. 3. Accesso ai ruoli del personale docente.

     1. L'accesso ai ruoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 1, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli ai sensi della normativa vigente per i docenti del corrispondente grado e ordine di scuola.

     2. I titoli di studio richiesti per l'accesso a detti ruoli sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta provinciale di concerto con l'Ordinario diocesano.

     3. I docenti di religione cattolica devono essere altresì in possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano.

     4. I programmi d'esame per i concorsi della scuola elementare e secondaria sono definiti dal Sovrintendente o dall'Intendente scolastico competente, d'intesa con l'Ordinario diocesano, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

     5. Nel bando di concorso viene determinato il numero dei posti che possono essere occupati mediante assunzione in ruolo.

 

          Art. 4. Cattedre.

     1. Nella scuola elementare e secondaria di primo grado possono essere costituite cattedre verticali comprensive dei due ordini di scuola, secondo modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Dette cattedre vengono assegnate a docenti che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria di primo grado.

     2. Cattedre verticali possono essere costituite anche tra scuole secondarie di primo e di secondo grado.

 

          Art. 5. Revoca dell'idoneità.

     1. La perdita dell'idoneità, a seguito di revoca da parte dell'Ordinario diocesano, determina la risoluzione del contratto relativo all'insegnamento della religione cattolica.

     2. L'insegnante di religione con contratto a tempo indeterminato, al quale viene revocata l'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, a domanda, può essere utilizzato per altri compiti od altri insegnamenti, purché in possesso dei relativi prescritti titoli professionali. Per l'insegnamento nelle scuole elementari, è richiesto, altresì, il superamento del concorso magistrale.

 

          Art. 6. Assunzione di personale docente a tempo determinato.

     1. Per i posti vacanti nonché per la sostituzione di docenti assenti, l'amministrazione scolastica competente assume personale a tempo determinato in possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano.

     2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 avviene secondo le disposizioni vigenti per i docenti del corrispondente grado e ordine di scuola.

 

          Art. 7. Incarico a tempo determinato del personale ispettivo.

     1. Il procedimento di selezione e la nomina degli ispettori per l'insegnamento della religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano anche per tale funzione, avvengono in base alle disposizioni vigenti della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La nomina è a tempo determinato ai sensi della normativa sulla dirigenza provinciale.

 

          Art. 8. Incarichi ispettivi nella scuola ladina.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive nelle scuole delle località ladine, l'Intendente scolastico di tali scuole può incaricare un insegnante di religione con esonero parziale dall'insegnamento.

 

          Art. 9. Funzioni ispettive nella scuola professionale.

     1. Gli ispettori per l'insegnamento della religione cattolica possono essere incaricati dal direttore di ripartizione competente ad esercitare le funzioni ispettive nei confronti delle scuole provinciali di formazione professionale.

 

          Art. 10. Norme transitorie.

     1. In prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere immessi nei ruoli di cui all'articolo 2, comma 1, i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno dodici anni anche non continuativi, previo superamento di un concorso per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei predetti ruoli i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno cinque anni o siano in possesso del titolo di studio di "Magister" o di "baccalaureat" in teologia e possano dimostrare almeno due anni di insegnamento, previo superamento di un concorso speciale per titoli integrato da un colloquio. A tal fine sono riconosciuti gli anni di servizio prestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione. I docenti interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, commi 2 e 3. All'atto dell'immissione in ruolo, la progressione economica del personale docente di religione già inquadrato ai sensi dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, si sviluppa sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta alla data del 31 dicembre 1999 nella corrispondente posizione stipendiale del grado di scuola di appartenenza. [1]

     2. Gli ispettori per l'insegnamento della religione cattolica, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto da almeno dieci anni le relative funzioni, sono confermati con incarico a tempo indeterminato, previo parere favorevole del Sovrintendente scolastico o dell'Intendente scolastico competente.

 

TITOLO II

Disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante

 

          Art. 11. Modifica alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”.

     1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito:

     “5. Sugli atti contabili di cui al comma 4 sono disposti controlli da parte del competente Intendente scolastico ovvero di revisori dei conti da lui incaricati, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

     2. L'articolo 25 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è abrogato.

     3. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è sostituito dal seguente: “I comitati e i sottocomitati eleggono nel loro interno per la durata di tre anni scolastici un presidente coordinatore.”

     4. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è sostituito dal seguente:

     “5. I comitati durano in carica permanentemente; i membri dei comitati durano in carica tre anni scolastici a decorrere dalla data della loro elezione e vengono nominati con decreto del sovrintendente ovvero dell'intendente scolastico competente.”

     5. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è abrogato.

 

          Art. 12. Modifica alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13 “Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti”.

     1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Ai direttori spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale attribuito, in luogo dell'indennità di funzione secondo il relativo contratto collettivo provinciale, l'indennità di funzione con il relativo regime, prevista dall'ordinamento della Provincia per i dirigenti. In assenza di una regolamentazione con contratto collettivo, l'ammontare dell'indennità viene determinata dalla Giunta provinciale.”

 

          Art. 13. Perdita della titolarità della sede. [2]

     [1. In caso di comando o di utilizzazione in altri compiti ossia di destinazione ad altra amministrazione, anche all'estero, il personale ispettivo, direttivo e docente mantiene la propria sede di titolarità per la durata da fissare con regolamento di esecuzione. Lo stesso regolamento disciplina anche le modalità di assegnazione della sede di servizio in caso di cessazione della posizione di comando o di utilizzazione ovvero di destinazione ad altra amministrazione.]

 

          Art. 14. Esonero dal servizio.

     1. Il personale insegnante e direttivo può essere esonerato dall'insegnamento per l'espletamento di attività in qualità di membro delle commissioni per l'esame di bilinguismo. Il relativo servizio è valido a tutti gli effetti come servizio scolastico.

 

          Art. 15. Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento economico.

     1. Al personale ispettivo, direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole elementari e secondarie e negli istituti d'arte della provincia di Bolzano, il servizio prestato con corrispondente qualifica funzionale nelle scuole professionali della provincia è integralmente riconosciuto ai soli fini del trattamento economico. Il riconoscimento è disposto, su richiesta dell'interessato, con decorrenza 1° aprile 1998.

     1-bis Gli effetti economici derivanti dal riconoscimento del servizio decorrono dal 1° aprile 1998. Il riconoscimento viene effettuato sommando all'anzianità di servizio maturata al 31 marzo 1998 l'anzianità di servizio derivante dal riconoscimento stesso. [3]

     2. I benefici di cui al comma 1 cessano all'atto del trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento all'interessato viene ridefinito il proprio inquadramento economico depurato del predetto riconoscimento.

     3. Al personale provinciale è riconosciuto, su richiesta ed ai sensi della vigente normativa provinciale, il complessivo servizio prestato nella corrispondente qualifica funzionale presso le scuole elementari e secondarie nella provincia di Bolzano. [4]

 

          Art. 16. Graduatorie dei concorsi.

     1. Le graduatorie non esaurite alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a concorsi per titoli ed esami banditi delle intendenze scolastiche per la copertura di posti direttivi e per l'insegnamento nelle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, restano valide fino all'anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo.

 

          Art. 17. Riconoscimento di servizio senza titolo di specializzazione.

     1. Al personale ispettivo, direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole elementari e secondarie e negli istituti d'arte della provincia di Bolzano, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo in attività di sostegno ad alunni in situazione di handicap senza il prescritto titolo di specializzazione è integralmente riconosciuto ai soli fini del trattamento economico. Il riconoscimento è disposto, su richiesta dell'interessato, con decorrenza 1° aprile 1998.

     1-bis Gli effetti economici derivanti dal riconoscimento del servizio decorrono dal 1° aprile 1998. Il riconoscimento viene effettuato sommando all'anzianità di servizio maturata al 31 marzo 1998 l'anzianità di servizio derivante dal riconoscimento stesso. [5]

     2. I benefici di cui al comma 1 cessano all'atto del trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento all'interessato viene ridefinito il proprio inquadramento economico depurato del predetto riconoscimento.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

          Art. 18. (Proroga del servizio dopo il compimento del 65° anno di età). [6]

     1. Il servizio del personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole a carattere statale può essere prorogato dopo il compimento del 65° anno di età per un massimo di ulteriori due anni scolastici, se sussistono specifiche esigenze di servizio della amministrazione scolastica.

     2. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il raggiungimento dell'anzianità di servizio minima rispettivamente massima per il conseguimento della pensione.

 

          Art. 19. (Norme transitorie). [7]

     1. Il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano, in servizio nell'anno scolastico 1998-1999 e 1999-2000, privo del prescritto titolo di studio, ma in possesso del diploma di maturità, che, per carenza di personale in possesso del prescritto titolo di studio, abbia svolto presso le predette scuole servizi di supplenza per almeno 18 anni scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora vigente, viene assunto a tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito esame di idoneità e di abilitazione riservato, da svolgersi secondo le modalità ed i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura di posti vacanti da individuarsi con la deliberazione medesima. Per il personale femminile con prole l'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione all'esame di idoneità di cui sopra è ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti anni scolastici. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione al solo fine di consentire al predetto personale di continuare l'attività di docente in provincia di Bolzano [8].

     2. Per ogni anno di servizio successivo all'ottavo anno e valido per intero ai sensi del comma 1, il personale assunto in servizio ai sensi del comma 1 ha diritto ad un'integrazione dell'indennità provinciale, introdotta con il contratto collettivo provinciale 16 aprile 1998, corrispondente al 50 per cento dell'aumento di stipendio connesso con lo scatto biennale nel livello retributivo superiore dell'ottava qualifica funzionale del personale del comparto dell'amministrazione provinciale. Il relativo importo spetta dalla data di assunzione ai sensi del comma 1 e viene adeguato agli aumenti di stipendio nel predetto comparto.

     3. L'integrazione dell'indennità provinciale prevista al comma 2 spetta senza la riduzione ivi indicata anche al personale docente in servizio nelle scuole elementari con contratto a tempo indeterminato, escluso dai benefici di cui all'articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, per ogni anno di servizio di supplenza svolto e non riconosciuto presso le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano. L'applicazione del presente comma è limitata al personale in servizio nell'anno scolastico 1998-1999 o 1999-2000 e che abbia svolto complessivamente almeno 18 anni di servizio validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora in vigore.

     4. Il personale di cui al comma 1, compreso quello con almeno otto anni di servizio effettivo, può essere assunto, in alternativa all'assunzione di cui al comma 1, a tempo indeterminato o determinato presso l'amministrazione provinciale, previo superamento di apposito esame di idoneità da svolgersi secondo le modalità ed i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura di posti da individuarsi con la deliberazione medesima.

     5. La maggiore spesa a carico del bilancio provinciale derivante dai commi 1, 2 e 3 è valutata in 414.000 euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 (cap. 31230).

 

          Art. 20. (Iscrizione nelle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze). [9]

     1. Coloro che si sono laureati alla Facoltà di Scienze della formazione sono inclusi, a richiesta, nelle graduatorie permanenti del personale docente previste dalle vigenti disposizioni al solo fine del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2002/03 e 2003/04. Per la laurea della Facoltà di Scienze della formazione viene attribuito il punteggio relativo al superamento di concorsi previsto dalla tabella di valutazione per l'inclusione nelle graduatorie permanenti. La durata degli studi universitari legalmente prevista viene valutata come servizio di insegnamento prestato nel relativo ruolo provinciale.

     2. Ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti per l’immissione in ruolo o ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti o d’istituto per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, può riconoscere ai candidati e alle candidate un punteggio adeguato per la laurea in scienze della formazione primaria - sezione scuola elementare - e per percorsi formativi specifici che siano funzionali al conseguimento degli obiettivi posti dall’ordinamento scolastico provinciale [10].

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti del personale abilitato presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie [11].

     4. Per soddisfare le esigenze di continuità didattica, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, può disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale [12].

     5. Fino all’approvazione della legge provinciale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti provinciali e l’attribuzione del relativo punteggio, trovano applicazione le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale, valutando i servizi di cui al punto B.3), lettera h), della tabella prevista dall’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge, in misura doppia esclusivamente quelli prestati negli istituti penitenziari [13].

 

     Art. 21. (Insegnamento degli strumenti musicali). [14]

     1. Per l’insegnamento degli strumenti musicali nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado la Provincia può avvalersi, nel limite dell’organico delle scuole predette, del personale in servizio presso gli istituti provinciali per l’educazione musicale di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il relativo insegnamento nelle scuole a carattere statale o presso gli istituti medesimi. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le modalità di attuazione del presente comma e i limiti di impiego del personale docente interessato sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     2. Il personale docente abilitato all’insegnamento di uno strumento musicale, iscritto nelle corrispondenti graduatorie permanenti provinciali, e il personale docente iscritto negli anni scolastici 2001/02 e 2002/03 nelle graduatorie di istituto e che ha prestato, nel medesimo biennio, servizio di insegnamento di uno strumento musicale nelle scuole a carattere statale per una durata complessiva di almeno tre mesi, ha la precedenza rispetto al personale docente impiegato presso gli istituti provinciali per l’educazione musicale.

     3. Il servizio prestato dal personale docente ai sensi del comma 1 è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio prestato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano. In caso di mobilità esterna alla provincia, il predetto riconoscimento è limitato a quello riconoscibile a norma delle vigenti disposizioni statali in materia.

     4. Qualora l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporti per il personale interessato un maggior carico di lavoro o lo svolgimento di compiti non già retribuiti sulla base dello stipendio in godimento, allo stesso è attribuito un compenso accessorio ai sensi del rispettivo contratto collettivo provinciale di comparto.


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[4] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 3 maggio 1999, n 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[8] La Corte Costituzionale con sentenza del 20 dicembre 2002 n. 533, corretta con ordinanza 18 luglio 2003, n. 261, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[10] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[11] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[12] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[13] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[14] Articolo aggiunto dall’art. 25 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.