§ 5.5.7 - L.P. 3 agosto 1977, n. 25.
Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:03/08/1977
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere la diffusione del canto e della musica, intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, sono istituiti con sede in Bolzano:
Art. 2.      La Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, con un impegno di spesa annuo da stabilirsi [...]
Art. 3.      I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale e sono subordinati all'approvazione del programma annuale di attività, del bilancio preventivo per l'anno in corso, della [...]
Art. 4.      In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi di ciascun istituto o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di [...]
Art. 5.      Nel rispetto di quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, le piante organiche e l'ordinamento del personale vengono deliberati dal rispettivo consiglio di amministrazione. Detta [...]
Art. 6.      In sede di prima applicazione della presente legge, il personale insegnante ed amministrativo, già incaricato a tempo pieno e a stipendio annuo presso i corsi di musica del "Sudtiroler [...]
Art. 7.      In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla costituzione dei consigli di amministrazione i compiti degli stessi sono esercitati per ciascun istituto da un amministratore [...]
Art. 8.      All'onere di lire 420 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, di una quota del fondo iscritto al cap. 398 dello [...]


§ 5.5.7 - L.P. 3 agosto 1977, n. 25.

Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana.

(B.U. 23 agosto 1977, n. 41).

 

     Art. 1.

     Al fine di promuovere la diffusione del canto e della musica, intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, sono istituiti con sede in Bolzano:

     a) l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina;

     b) l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.

     Ogni istituto ha una gestione autonoma a tutti gli effetti.

     Negli allegati statuti sono stabilite le finalità, le norme sulla organizzazione interna e sul funzionamento del relativo istituto. Tali statuti possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale.

     4. I comuni sono tenuti a mettere a disposizione gratuita le aule per le attività degli istituti per l'educazione musicale [1] .

 

          Art. 2.

     La Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, con un impegno di spesa annuo da stabilirsi con legge di bilancio. Per l'esercizio finanziario 1977 tale impegno di spesa non può superare l'importo di lire 280 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e di lire 140 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.

 

          Art. 3.

     I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale e sono subordinati all'approvazione del programma annuale di attività, del bilancio preventivo per l'anno in corso, della relazione sull'attività svolta e del conto consuntivo relativi all'anno precedente, prescindendo da ogni altra modalità e requisito previsti dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche.

     Nei trenta giorni successivi al ricevimento del programma annuale di attività e dei bilanci preventivi, la Giunta provinciale potrà annullarli in caso di violazione di legge ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

 

          Art. 4.

     In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi di ciascun istituto o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un amministratore straordinario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 5.

     Nel rispetto di quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, le piante organiche e l'ordinamento del personale vengono deliberati dal rispettivo consiglio di amministrazione. Detta deliberazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale.

     Il trattamento economico e giuridico del personale deve essere adeguato per quanto riguarda il personale insegnante a quello del personale delle scuole professionali della Provincia e, per quanto riguarda il personale amministrativo, a quello del rispettivo ruolo provinciale.

     Gli istituti sono inoltre autorizzati ad assumere personale insegnante con contratto di diritto privato temporaneo. Al personale assunto con contratto di diritto privato temporaneo per una durata inferiore ad un anno, non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dagli istituti stessi [2] .

     Per particolari esigenze gli istituti suddetti sono anche autorizzati a mettere a disposizione il proprio personale insegnante, di cui al precedente comma, ad associazioni ed enti tramite apposite convenzioni da approvare da parte della Giunta provinciale [3] .

 

          Art. 6.

     In sede di prima applicazione della presente legge, il personale insegnante ed amministrativo, già incaricato a tempo pieno e a stipendio annuo presso i corsi di musica del "Sudtiroler Kulturinstitut" all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, viene, con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, inquadrato quale personale dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, nelle carriere corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate ed in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5.

     Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati e a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto d'impiego con il "Sudtiroler Kulturinstitut".

     Ai soli effetti della progressione in carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati presso il "Sudtiroler Kulturinstitut".

 

          Art. 7.

     In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla costituzione dei consigli di amministrazione i compiti degli stessi sono esercitati per ciascun istituto da un amministratore straordinario nominato dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 420 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, di una quota del fondo iscritto al cap. 398 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977, in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa.

     (Omissis).


[1] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 7 agosto 1984, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 7 agosto 1984, n. 6.