§ 4.2.6 – L.P. 13 agosto 1964, n. 11.
Concessione di contributi alla "Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:13/08/1964
Numero:11


Sommario
Art. 1.      E' costituita una Cooperativa a responsabilità limitata denominata "Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano, Società Cooperativa a responsabilità limitata", in tedesco [...]
Art. 2.      La Cooperativa che è basata sui principi della mutualità e non ha fine di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni artigiane e la vendita delle stesse [...]
Art. 3.      La Cooperativa è costituita per la durata di anni 50. Con deliberazione dell'assemblea dei soci la durata della Cooperativa può essere prorogata oppure sciolta anticipatamente.
Art. 4.      Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
Art. 5.      La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.
Art. 6.      Le quote sociali sono nominative.
Art. 7.      Il numero dei soci è illimitato.
Art. 8.      Può far parte della Cooperativa l'impresa artigiana iscritta nel Registro previsto dalla legge provinciale 26-6-1956 N. 7, e successive modificazioni e sita nel territorio della provincia di [...]
Art. 9.      L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su domanda scritta degli interessati ed è annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci.
Art. 10.      Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota, il cui importo può , se il Consiglio di amministrazione lo consente, essere successivamente aumentato.
Art. 11.      Il socio versa, all'atto della iscrizione, una tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte dell'assemblea.
Art. 12.      Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società .
Art. 13.      La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.
Art. 14.      Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo precedente sono annotate, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci. Esse debbono essere comunicate [...]
Art. 15.      Il socio uscente ha diritto alla liquidazione della quota, comunque in misura non superiore all'importo versato.
Art. 16.      Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale, per i casi di recesso [...]
Art. 17.      Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 13 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a [...]
Art. 18.      Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'art. 5, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa [...]
Art. 19.      La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.
Art. 20.      Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia soltanto dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel libro dei soci.
Art. 21.      Le prestazioni di garanzia possono essere, di massima, proporzionali alla quota versata da ciascun socio.
Art. 22.      La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un [...]
Art. 23.      Il Consiglio di amministrazione può deliberare, salvo ratifica da parte dell'assemblea, che ciascun socio che chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, come anche [...]
Art. 24.      Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
Art. 25.      L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, essere affisso almeno quindici [...]
Art. 26.      L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 27.      L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice -presidente.
Art. 28.      Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque [...]
Art. 29.      Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno i tre quinti dei soci con diritto a voto e, in seconda [...]
Art. 30.      Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.
Art. 31.      L'Amministrazione è affidata al Consiglio, composto da almeno 4 membri eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti alla Cooperativa.
Art. 32.      Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.
Art. 33.      Il Consiglio di amministrazione si aduna in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria quando il Presidente, o in sua assenza il Vice -presidente, lo ritenga opportuno, oppure [...]
Art. 34.      Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità , prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si [...]
Art. 35.      Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono riservate per legge o per statuto all'Assemblea dei Soci.
Art. 36.      Il Presidente ha la rappresentanza della Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad un [...]
Art. 37.      Le mansioni del Presidente, Vice -presidente e componente del Consiglio di amministrazione non danno diritto ad alcuna rimunerazione; tuttavia compete, a richiesta dell'interessato, il rimborso [...]
Art. 38.      Il Consiglio di amministrazione può affidate la direzione della Società e la esecuzione delle proprie deliberazioni ad un Segretario, con le facoltà , le attribuzioni ed i poteri determinati dal [...]
Art. 39.      Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi di cui uno, che ne assume la presidenza, nominato dalla Giunta provinciale, sempre che la Provincia partecipi alla costituzione del [...]
Art. 40.      Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.
Art. 41.      Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto [...]
Art. 42.      Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente. I probiviri durano in carica non oltre tre anni e sono [...]
Art. 43.      La Cooperativa e i soci debbono rimettere al Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative alla ammissione, al recesso, alla decadenza ed [...]
Art. 44.      Il bilancio riferentesi all'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio sindacale, con la relazione e i [...]
Art. 45.      Gli utili netti di esercizio sono attribuiti, nella misura del 50% al fondo riserve e per l'altro 50% al fondo di cui alla lett. d) dell'art. 4.
Art. 46.      In caso di scioglimento della Società , la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività , dovrà essere devoluta, dedotte soltanto le quote [...]
Art. 47.      Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.
Art. 48.      Il primo esercizio decorre dalla data della costituzione della Cooperativa e chiude al 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 49.      Il primo Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea costitutiva della Cooperativa e dura in carica fino alla prima seduta dell'Assemblea ordinaria, che provvede alla elezione delle [...]
Art. 50.      Il primo Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dell'eventuale regolamento interno, che sarà sottoposto alla approvazione dell'Assemblea in occasione della sua prima riunione; [...]
Art. 51.      Al primo Consiglio di amministrazione è demandato il potere di far partecipare la Cooperativa ad un consorzio provinciale che eventualmente si costituisca con il fine di coordinare e potenziare [...]
Art. 52.      Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta provinciale, sempre che questa partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di [...]


§ 4.2.6 – L.P. 13 agosto 1964, n. 11. [1]

Concessione di contributi alla "Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano".

(B.U. 1 settembre 1964, n. 37).

 

Art. 1.

     Allo scopo di incrementare e sviluppare l'artigianato, la Provincia è autorizzata a stanziare annualmente, per la durata di 10 anni, con un apposito articolo da iscrivere nei rispettivi stati di previsione, un contributo a favore della "Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Bolzano", soc. coop. a r.l., con sede in Bolzano, per la costituzione del fondo che forma il patrimonio sociale di cui all'art. 4, lett. d), dello Statuto della Cooperativa.

     I contributi della Provincia dovranno essere erogati in modo da favorire uno sviluppo coordinato dell'artigianato nelle diverse zone della provincia.

 

Art. 2.

     Dall'entrata in vigore della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, il contributo della Provincia viene concesso posticipatamente nella misura pari all'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa e non può comunque superare la somma di lire 8.000.000 annue [2] .

     (Omissis) [3].

 

Art. 3. [4]

     Dal 1° gennaio 1968 la Provincia inoltre assume l'obbligo di rimborsare ogni anno alla cooperativa il 50% dell'ammontare delle eventuali perdite che la medesima incontra per insolvenza dei propri soci, calcolato sulla cifra notificata dagli istituti di credito convenzionati e fino ad un importo massimo annuo di lire 4.000.000.

 

Art. 3 bis. (Contributi). [5]

     1. Per aumentare l’importo dei crediti di esercizio e di investimento, garantiti dalla Cooperativa, la Provincia può concedere un contributo annuo ad integrazione del fondo rischi.

 

Art. 4.

     E' soppresso l'art. 4 della legge provinciale 12-8-1951 N. 1.

 

Art. 5.

     E' approvato lo schema di statuto della Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Bolzano nel testo allegato alla presente legge.

 

Art. 6.

     Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a consentire nell'interesse ed a nome della Provincia variazioni non sostanziali dello Statuto, previa deliberazione della Giunta provinciale.

 

Art. 7.

     I rappresentanti della Provincia nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale sono nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione della Giunta provinciale.

 

Art. 8.

     Per l'esercizio finanziario in corso la Provincia, allo scopo di consentire l'immediato funzionamento della Cooperativa stessa, anticiperà la somma di Lire 10 milioni. Detta somma sarà conguagliata con i contributi del 50% sull'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della Cooperativa.

     La legge viene finanziata mediante istituzione in bilancio dei seguenti nuovi articoli:

     82/bis - Contributo alla "Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano" da investirsi nel patrimonio sociale

     L. 8.000.000

     158/bis - Fondo di garanzia nella misura del 30% delle perdite per insolvenza dei soci della "Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano"

     L. 2.000.000

     prelevando l'importo di Lire 10 milioni dalle disponibilità dell'articolo 60 del Bilancio 1964 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi".

     Per gli anni successivi sarà provveduto con apposito stanziamento.

 

 

ALLEGATO 1:

Statuto della Cooperativa Artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano,

Società Cooperativa a responsabilità limitata.

 

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata della società

 

Art. 1.

     E' costituita una Cooperativa a responsabilità limitata denominata "Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano, Società Cooperativa a responsabilità limitata", in tedesco "Kreditgarantiegenossenschaft fur die Handwerker der Provinz Bozen, GenmbH".

     La Cooperativa ha sede in Bolzano.

 

          Art. 2.

     La Cooperativa che è basata sui principi della mutualità e non ha fine di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni artigiane e la vendita delle stesse fornendo garanzie per agevolare ai propri soci la concessione di crediti d'esercizio e d'investimento.

     La Cooperativa può , inoltre, assistere i soci nella formulazione delle richieste di credito di qualsiasi altra forma e tipo.

 

          Art. 3.

     La Cooperativa è costituita per la durata di anni 50. Con deliberazione dell'assemblea dei soci la durata della Cooperativa può essere prorogata oppure sciolta anticipatamente.

 

TITOLO II

Patrimonio sociale

 

          Art. 4.

     Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

     a) dal capitale formato dalle quote, di un importo minimo di lire 50 mila, versate dai soci;

     b) dalle riserve;

     c) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;

     d) da un fondo formato da eventuali contributi della Provincia e di altri enti pubblici e da una parte degli utili.

     Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo comma dell'art. 2.

     Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede esclusivamente con le somme rivenienti dal versamento della tassa di ammissione e dei diritti di cui ai successivi artt. 11 e 23, nonché dai redditi patrimoniali della Cooperativa stessa.

 

          Art. 5.

     La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

     Nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della Cooperativa, inoltre, ciascun socio risponde sussidiariamente e solidamente in misura pari a tre volte il valore delle quote sottoscritte, a norma dell'articolo 2541 del Codice Civile.

 

          Art. 6.

     Le quote sociali sono nominative.

     Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa.

     Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui all'art. 10, per causa di successione, con effetto verso la società soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui agli artt. 8 e 9, sia ammesso in qualità di socio.

     Le quote non possono essere sottoposte a pegno e vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla società , alla quale è , inoltre vietato di compensare eventuali debiti del socio o di fare anticipazioni sulle quote versate.

 

TITOLO III

Soci

 

          Art. 7.

     Il numero dei soci è illimitato.

 

          Art. 8.

     Può far parte della Cooperativa l'impresa artigiana iscritta nel Registro previsto dalla legge provinciale 26-6-1956 N. 7, e successive modificazioni e sita nel territorio della provincia di Bolzano, purché non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento, né sia fallita e purché il suo titolare non abbia riportato condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

 

          Art. 9.

     L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su domanda scritta degli interessati ed è annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci.

 

          Art. 10.

     Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota, il cui importo può , se il Consiglio di amministrazione lo consente, essere successivamente aumentato.

 

          Art. 11.

     Il socio versa, all'atto della iscrizione, una tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte dell'assemblea.

 

          Art. 12.

     Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società .

 

          Art. 13.

     La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

     Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al Consiglio di amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.

     Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima ed, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

     La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dell'impresa della quale sia stata disposta la cancellazione dal Registro previsto dalla legge provinciale 26-6-1956 N. 7 e successive modificazioni, o che trasferisca la propria sede fuori provincia o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dall'art. 8.

     L'esclusione può inoltre essere deliberata dal Consiglio di amministrazione:

     a) per mancato pagamento, a norma dell'art. 10, delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;

     b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

     E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa.

 

          Art. 14.

     Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo precedente sono annotate, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci. Esse debbono essere comunicate all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

     Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'art. 2527 CC, soltanto dopo aver prodotto ricorso al Consiglio dei probiviri avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal Consiglio di amministrazione e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso.

     Il ricorso ai probiviri, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione. Il Consiglio dei probiviri, entro 45 giorni dalla ricezione del ricorso, deve comunicare all'interessato la propria decisione.

 

          Art. 15.

     Il socio uscente ha diritto alla liquidazione della quota, comunque in misura non superiore all'importo versato.

     Nel caso di esclusione la Cooperativa liquida al socio il 50% del valore della quota, di cui al comma precedente, e assegna l'altro 50% al fondo di cui all'art. 4, lett. b).

 

          Art. 16.

     Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione, ed entro due mesi per i casi di decadenza o morte.

     Il Consiglio di amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni previsti dall'art. 18, i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20%, rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

 

          Art. 17.

     Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 13 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

 

          Art. 18.

     Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'art. 5, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa sino al giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è verificata e ne risponde, ai sensi dell'art. 2530 del CC fino al termine di due anni dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

 

TITOLO IV

Operazioni

 

          Art. 19.

     La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

 

          Art. 20.

     Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia soltanto dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel libro dei soci.

     Il Consiglio di amministrazione può , in caso di necessità , aumentare il suddetto periodo di carenza da 3 a 8 mesi.

 

          Art. 21.

     Le prestazioni di garanzia possono essere, di massima, proporzionali alla quota versata da ciascun socio.

     Tuttavia, nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:

     1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;

     2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;

     3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso d'istruzione.

 

          Art. 22.

     La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a dieci volte la somma risultante dal patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

 

          Art. 23.

     Il Consiglio di amministrazione può deliberare, salvo ratifica da parte dell'assemblea, che ciascun socio che chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, come anche ciascun socio che ottiene il prestito richiesto, versi un diritto di segreteria a copertura delle spese necessarie.

 

TITOLO V

Organi sociali

 

     Gli organi sociali sono:

     a) l'Assemblea,

     b) il Consiglio di amministrazione,

     c) il Collegio dei sindaci,

     d) il Collegio dei probiviri.

 

a) Assemblea

 

          Art. 24.

     Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

     Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non dipendente dalla società .

     Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'importo della quota, e non può esercitare il voto per più di due deleghe.

 

          Art. 25.

     L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, essere affisso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in modo visibile nella sede sociale, ed essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci.

 

          Art. 26.

     L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

     Essa ha i seguenti compiti:

     a) discutere ed approvare il bilancio;

     b) eleggere il Presidente, il Vice -presidente della Cooperativa, gli altri membri del Consiglio di amministrazione, i sindaci, i probiviri;

     c) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;

     d) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto e norma di legge.

     L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio di amministrazione.

     I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

     L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

 

          Art. 27.

     L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice -presidente.

     Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori.

     In caso di Assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

 

          Art. 28.

     Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

     La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

     Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione s'intende respinta.

     Per l'elezione alle cariche sociali a parità di voti, è eletto il più anziano di età .

 

          Art. 29.

     Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno i tre quinti dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, almeno la metà dei soci. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei votanti.

     Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei soci con diritto a voto.

 

          Art. 30.

     Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

 

b) Consiglio di Amministrazione

 

          Art. 31.

     L'Amministrazione è affidata al Consiglio, composto da almeno 4 membri eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti alla Cooperativa.

     Con il versamento del contributo previsto all'art. 2 della legge provinciale "Concessione di contributi alla Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano, soc. coop. a r.l.", entrano di diritto a far parte del Consiglio di amministrazione due componenti nominati dalla Giunta provinciale.

     Agli istituti di credito convenzionati colla Cooperativa in base all'art. 22 spetta, a turno, annualmente la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione.

     Può , inoltre, far parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante di ciascun Ente pubblico e privato che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci.

     In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2535 CC.

     I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti una o più volte per un uguale periodo.

     Il Presidente ed il Vice -presidente sono eletti dall'Assemblea fra i membri elettivi del Consiglio.

     Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

     Non possono far parte del Consiglio di amministrazione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

 

          Art. 32.

     Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

 

          Art. 33.

     Il Consiglio di amministrazione si aduna in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria quando il Presidente, o in sua assenza il Vice -presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, tre giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere.

     L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini ai Sindaci effettivi.

 

          Art. 34.

     Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità , prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

 

          Art. 35.

     Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono riservate per legge o per statuto all'Assemblea dei Soci.

     Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

     a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;

     b) chiedere l'autorizzazione della Giunta provinciale ove l'accettazione di contributi di Enti pubblici o di privati comporti la modifica di norme dello statuto;

     c) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti;

     d) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per averne la approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;

     e) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Cooperativa;

     f) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa.

 

          Art. 36.

     Il Presidente ha la rappresentanza della Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione o al Segretario, eventualmente nominato dal Consiglio, e vigila per accertarsi che il Consigliere designato o il Segretario operino in conformità degli interessi della Cooperativa.

     Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice -presidente che, a sua volta, può essere sostituito, per gli stessi motivi, dal consigliere più anziano.

 

          Art. 37.

     Le mansioni del Presidente, Vice -presidente e componente del Consiglio di amministrazione non danno diritto ad alcuna rimunerazione; tuttavia compete, a richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese vive, autorizzate dal Consiglio.

 

          Art. 38.

     Il Consiglio di amministrazione può affidate la direzione della Società e la esecuzione delle proprie deliberazioni ad un Segretario, con le facoltà , le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.

     La nomina eventuale del Segretario -come pure la revoca -è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

 

c) Collegio dei Sindaci

 

          Art. 39.

     Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi di cui uno, che ne assume la presidenza, nominato dalla Giunta provinciale, sempre che la Provincia partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno la metà del capitale versato dai soci, e di due supplenti.

     I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra non soci.

 

          Art. 40.

     Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

     Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati in un apposito libro.

 

          Art. 41.

     Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

 

d) Collegio dei Probiviri

 

          Art. 42.

     Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente. I probiviri durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili.

     Le prestazioni dei probiviri non danno diritto a rimunerazione.

 

          Art. 43.

     La Cooperativa e i soci debbono rimettere al Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative alla ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci.

     Al collegio dei probiviri possono ricorrere anche coloro che, avendo presentato domanda di ammissione a socio, non siano stati ammessi dal Consiglio di amministrazione.

     Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

     I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori.

     La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei probiviri e comunicato dal Presidente stesso alla Cooperativa e al socio, non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

 

TITOLO VI

Bilancio

 

          Art. 44.

     Il bilancio riferentesi all'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la Assemblea che deve discuterlo.

     Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società , durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

 

          Art. 45.

     Gli utili netti di esercizio sono attribuiti, nella misura del 50% al fondo riserve e per l'altro 50% al fondo di cui alla lett. d) dell'art. 4.

     E' vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci.

     Le perdite di esercizio invece vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lett. b) del precedente art. 4, fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, essere reintegrato con somme prelevate dal fondo di cui alla lett. c) dello stesso articolo.

     In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrarle, secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere simultaneamente imputate alle residue somme del fondo di cui alla lett. d) e al capitale sociale, in misura proporzionale alla entità degli stessi.

 

          Art. 46.

     In caso di scioglimento della Società , la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività , dovrà essere devoluta, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, ad iniziative a favore dell'artigianato da stabilirsi dalla Giunta provinciale su proposta della Commissione provinciale dell'Artigianato.

 

TITOLO VII

Disposizioni generali e transitorie

 

          Art. 47.

     Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 48.

     Il primo esercizio decorre dalla data della costituzione della Cooperativa e chiude al 31 dicembre dello stesso anno.

 

          Art. 49.

     Il primo Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea costitutiva della Cooperativa e dura in carica fino alla prima seduta dell'Assemblea ordinaria, che provvede alla elezione delle cariche secondo le disposizioni del presente statuto.

 

          Art. 50.

     Il primo Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dell'eventuale regolamento interno, che sarà sottoposto alla approvazione dell'Assemblea in occasione della sua prima riunione; applica, in via provvisoria, tale regolamento, in attesa dell'approvazione dell'Assemblea; stipula con una o più aziende di credito e con altri enti le convenzioni occorrenti per il conseguimento dei fini sociali di cui all'art. 2; provvede alla organizzazione della Cooperativa; accetta eventuali contributi della Provincia e di altri Enti pubblici; ottempera agli obblighi imposti dalle norme di legge sulle cooperative.

 

          Art. 51.

     Al primo Consiglio di amministrazione è demandato il potere di far partecipare la Cooperativa ad un consorzio provinciale che eventualmente si costituisca con il fine di coordinare e potenziare le attività delle cooperative artigiane di garanzia della provincia.

 

          Art. 52.

     Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta provinciale, sempre che questa partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno la metà del capitale versato dai soci.


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. P. 9 agosto 1968, n. 17.

[3] Comma soppresso dall'art. 1 della L. P. 9 agosto 1968, n. 17.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. P. 9 agosto 1968, n. 17.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 21 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.