Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 finanza locale |
Data: | 31/01/2001 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifica alla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, recante "Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 - Tabella A. |
Art. 3. Autorizzazioni di spesa per il triennio 2001-2003 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B. |
Art. 4. Fondi per la finanza locale. |
Art. 5. Devoluzione ai comuni di una quota dell'imposta regionale sulle attività produttive. |
Art. 6. Copertura disavanzi dell'esercizio 2000 delle aziende speciali unità sanitarie locali. |
Art. 7. Aumento della partecipazione alla società "S.E.L. SpA". |
Art. 8. Partecipazione della Provincia alla Comunità d'azione per la Ferrovia del Brennero. |
Art. 9. Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all' "Istituto di Epidemiologia Ambientale". |
Art. 10. Spese per la contrattazione del personale. |
Art. 11. Modifica alla legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante "Difesa dalle avversità atmosferiche". |
Art. 12. Anticipazione copertura finanziaria per annualità contributi per impianti funiviari. |
Art. 13. Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale". |
Art. 14. Contributi straordinari a associazioni volontarie per il trasporto infermi per copertura disavanzi. |
Art. 15. Interventi straordinari per le zone colpite da eventi calamitosi. |
Art. 16. Copertura finanziaria. |
Art. 17. Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. |
Art. 18. Modifica alla legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante "Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, [...] |
Art. 19. Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, recante "Incentivazione della conoscenza delle lingue". |
Art. 20. Modifica alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, recante "Iniziative per l'incremento economico e della produttività". |
Art. 21. Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale". |
Art. 22. Modifiche alla legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità". |
Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura". |
Art. 24. Modifica alla legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31, recante "Provvedimenti di assistenza creditizia per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice". |
Art. 25. Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura". |
Art. 26. Modifica alla legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, recante "Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige". |
Art. 27. Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone". |
Art. 28. Modifica alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante "Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle [...] |
Art. 29. Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, recante "Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio [...] |
Art. 30. Modifica alla legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, recante "Provvidenze per la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori [...] |
Art. 31. Modifica alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante "Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". |
Art. 32. Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano". |
Art. 33. Dotazione organica del personale ispettivo, direttivo e insegnante. |
Art. 34. Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, concernente "Consiglio scolastico provinciale". |
Art. 35. Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente. |
Art. 36. Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamento e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...] |
Art. 37. Modifica alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole". |
Art. 38. Modifica alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole". |
Art. 39. Modifiche alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazione per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale". |
Art. 40. Urbanizzazione primaria della zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano. |
Art. 41. Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata". |
Art. 42. Abrogazioni e norme transitorie. |
Art. 43. Clausola d'urgenza. |
§ 6.3.129 - L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001).
(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 – S.O.).
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI
Art. 1. Modifica alla
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
"5. La misura del tributo è fissata tenendo conto anche dell'entità del gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente istituito dall'articolo 19 del
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della
"4. In applicazione di quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 2, e in deroga al termine fissato dal comma 2 dell'articolo 2, il nuovo ammontare del tributo è determinato dalla Giunta provinciale, con deliberazione da approvarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il tributo così determinato si applica a decorrere dal trimestre successivo alla data di pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2001 cessa di trovare applicazione, nel territorio della Provincia, l'articolo 19 del
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 - Tabella A.
1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2001, per l'applicazione di norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, nonché per il rifinanziamento di disposizioni legislative i cui termini di applicazione sono scaduti, sono autorizzate, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi medesime, nella misura indicata nell'allegata tabella A.
Art. 3. Autorizzazioni di spesa per il triennio 2001-2003 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.
1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2001 e per il biennio 2002-2003 per l'attuazione di interventi od opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi, ivi compreso l'acquisto di beni immobili eventualmente in corso di costruzione, sono determinate ed autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella B.
2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
3. Le quote di spesa di cui al comma 1 destinate a gravare sugli esercizi finanziari successivi al 2001 saranno stabilite dalla rispettiva legge finanziaria.
Art. 4. Fondi per la finanza locale.
1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della
a) fondo ordinario:
lire 379.028.000.000 (capitolo 91010);
b) fondo per investimenti:
lire 99.528.000.000 (capitolo 91040);
c) fondo ammortamento mutui:
lire 115.000.100.000 (capitolo 91055);
d) fondo perequativo:
lire 3.000.000.000 (capitolo 91060).
2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a lire 16.500,1 milioni è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2020 incluso.
Art. 5. Devoluzione ai comuni di una quota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 27 del
2. Per gli anni successivi, alla compensazione a favore dei comuni degli effetti negativi derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 1, si provvederà nell'ambito degli accordi e con le modalità di cui all'articolo 2 della
Art. 6. Copertura disavanzi dell'esercizio 2000 delle aziende speciali unità sanitarie locali.
1. E' autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 25 miliardi (cap. 52117) per la copertura dei disavanzi relativi all'esercizio 2000 delle aziende speciali unità sanitarie locali, secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, della
Art. 7. Aumento della partecipazione alla società "S.E.L. SpA".
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "S.E.L. SpA", con sede a Bolzano, per una spesa massima di lire 20 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 12250).
Art. 8. Partecipazione della Provincia alla Comunità d'azione per la Ferrovia del Brennero.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare le spese connesse alla partecipazione della Provincia alla Comunità d'azione per la Ferrovia del Brennero.
2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad anticipare, laddove la Provincia stessa sia responsabile della realizzazione di singoli progetti, le spese necessarie anche per conto degli altri membri.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (capitolo 102268) la spesa di lire 160 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.
Art. 9. Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all' "Istituto di Epidemiologia Ambientale".
1. Al fine di promuovere una ricerca scientifica sugli effetti delle condizioni ambientali per la salute umana, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e a concludere a tal fine la partecipazione della Provincia alla società consortile per azioni "Istituto di Epidemiologia ambientale". [1]
2. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono essere approvati dalla Giunta provinciale che nomina i rappresentanti della Provincia per l'atto costitutivo della società e per tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.
3. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società fino ad una spesa massima di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 12250).
Art. 10. Spese per la contrattazione del personale.
1. Per la contrattazione del personale provinciale dei comparti amministrativo e sanitario, ai sensi della
Art. 11. Modifica alla
1. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis. (Contributi a favore di cooperative agricole per minori conferimenti di prodotto a seguito di avversità atmosferiche).
1. Per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie derivanti da una riduzione, a seguito di avversità atmosferiche, della quantità di prodotto da conferire e destinata alla commercializzazione per il consumo fresco, di almeno il 40 per cento, riferito alla produzione media degli ultimi tre anni nei quali non si siano verificate delle perdite causate da avversità atmosferiche, la Giunta provinciale può concedere alle cooperative agricole un contributo straordinario nella misura massima del 60 per cento delle perdite riconducibili ai minori conferimenti di prodotto.
2. Gli effetti della presente disposizione decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione europea.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 71365) la spesa di lire 450 milioni. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale."
Art. 12. Anticipazione copertura finanziaria per annualità contributi per impianti funiviari.
1. Ferme restando le scadenze per il relativo pagamento, gli impegni di spesa assunti per la terza annualità del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 1, tabella A, n. 73, della
Art. 13. Modifica alla
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. Ai membri della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale è attribuita l'indennità di carica di cui al comma 1, lettera c), maggiorata del 20 per cento."
2. La maggior spesa a carico del bilancio provinciale (cap. 11005) è stimata in lire 112 milioni per l'esercizio finanziario 2001 ed in lire 224 milioni all'anno per gli esercizi successivi.
Art. 14. Contributi straordinari a associazioni volontarie per il trasporto infermi per copertura disavanzi.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di soccorso convenzionate di cui al punto 3.1.14 del Piano sanitario provinciale 1988-1991, tuttora vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 52428) la spesa di lire 5 miliardi.
Art. 15. Interventi straordinari per le zone colpite da eventi calamitosi.
1. E' istituito nel bilancio provinciale un fondo di lire 30 miliardi per interventi straordinari a favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'anno 2000.
2. La Giunta provinciale preleva dal capitolo di spesa relativo al fondo di cui al comma 1 (capitolo 102150) le somme da iscrivere in aumento dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione per l'attuazione degli interventi dell'Amministrazione provinciale diretti alla riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche nonché le somme occorrenti per la concessione delle provvidenze straordinarie ad enti, associazioni, imprese o singoli privati previsti dalla legislazione provinciale vigente.
3. I fondi relativi ai contributi straordinari assegnati dallo Stato in relazione agli eventi calamitosi sono iscritti nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, della
4. Per interventi straordinari a favore di enti, associazioni, imprese o singoli privati, colpiti nell'anno 2000 da eventi calamitosi, la giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti a tale scopo, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione di tali fondi si applicano le norme di cui all'articolo 9 della
5. Al comma 1 dell'articolo 2 della
6. Al comma 5 dell'articolo 2 della
7. Al comma 6 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 3 della
8. L'articolo 6 della
"Art. 6. (Norma transitoria).
1. Le domande per la concessione di sovvenzioni per danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2000 vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2001."
9. L'articolo 4 della
10. Al comma 1 dell'articolo 1 della
11. Il comma 2 dell'articolo 3 della
"2. Le indicazioni contenute nella domanda devono essere confermate dal sindaco competente. Qualora si tratti di interventi per danni causati da eventi calamitosi, la veridicità delle indicazioni contenute nella domanda viene accertata da esperti della Ripartizione provinciale Agricoltura."
12. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 della
"f) alla concessione di contributi per l'esecuzione di interventi di sicurezza geotecnica per costruzioni residenziali che si rendono necessari in seguito ad eventi calamitosi."
13. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della
"8. I contributi a fondo perduto per gli interventi di sicurezza geotecnica vengono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile."
Art. 16. Copertura finanziaria.
1. Alla copertura degli oneri per complessive lire 4.283 miliardi e 895,2 milioni (2.212,45 milioni di Euro) a carico dell'esercizio finanziario 2001, derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2001.
2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 1.083 miliardi e 548,2 milioni (559,61 milioni di Euro) a carico degli esercizi finanziari 2002 e 2003, derivanti dagli articoli 2 e 4, comma 2, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 3 e 13, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2002-2003 nel bilancio triennale 2001-2003.
CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 17. Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili ai sensi della
1. L'assegnazione dello Stato alla Provincia per l'attuazione dell'articolo 13 della
Art. 18. Modifica alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
"4. La Giunta provinciale può stipulare convenzioni con idonee istituzioni pubbliche o private, al fine della gestione della Scuola Provinciale superiore di Sanità. Qualora queste istituzioni operino senza fini di lucro, nella convenzione può essere previsto il pagamento di acconti fino al 70 per cento delle spese preventivate."
Art. 19. Modifiche alla
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della
"6. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a promuovere, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative finalizzate a favorire la conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione ed anticipazione delle spese, nonché per l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria della Provincia per il versamento delle quote a carico dei partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della
2. L'articolo 2 della
“Art. 2. (Beneficiari delle sovvenzioni).
1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, tutti i cittadini italiani residenti ininterrottamente da almeno un anno in provincia di Bolzano, che hanno assolto l'obbligo scolastico.
2. Il limite d'età dei beneficiari è fissato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione."
Art. 20. Modifica alla
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della
"4. La Provincia di Bolzano concede alle organizzazioni di cui al presente articolo sovvenzioni per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di locali per uffici, nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute."
Art. 21. Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della
"1-bis. Allo scopo di permettere un migliore utilizzo delle zone produttive, l'ente assegnante può provvedere, con il consenso degli interessati, all'assegnazione anche mediante permuta, se del caso con conguaglio."
2. Al comma 4 dell'articolo 47 della
Art. 22. Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
"3. Sono consentite iniziative promozionali a favore dei prodotti locali tesi a garantire una sana alimentazione, la cui qualità sia conforme alla vigente normativa europea."
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della
"2. Per i prodotti agroalimentari locali ancora poco conosciuti sul mercato europeo o forniti quasi esclusivamente da piccole o medie imprese (PMI) che non dispongono di mezzi sufficienti per pubblicizzare la loro produzione e per le quali le spese di pubblicità ammesse a finanziamento dalla Giunta provinciale sarebbero comunque superiori al vantaggio ricavato, l'entità della spesa o del contributo può essere elevata fino al 75 per cento."
Art. 23. Modifiche alla
1. L'articolo 4 della
"Art. 4. (Oggetto dell'incentivazione).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale ovvero contributi sugli interessi per:
a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole od associate;
b) investimenti edili e tecnici in imprese collettive di trasformazione e di commercializzazione;
c) edilizia abitativa rurale;
d) infrastrutture in zone rurali;
e) promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
f) tutela e miglioramento dell'ambiente;
g) miglioramento della zootecnia e promozione dell'attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia ed in quello lattiero caseario;
h) mortalità del bestiame;
i) lotta alle epizoozie;
j) misure di solidarietà in agricoltura;
k) difesa dalle avversità atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
l) miglioramento della struttura del mercato rurale, della trasformazione a livello aziendale e della commercializzazione alla produzione;
m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
o) crediti di gestione aziendale;
p) consulenza;
q) innovazione e progetti dimostrativi.
2. Su richiesta dell'interessato la Giunta provinciale può concedere in sostituzione dei contributi sugli interessi di cui al comma 1 contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura, nella quale sarebbe concepibile il contributo sugli interessi."
Art. 24. Modifica alla
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. Nell'atto di compravendita deve essere menzionato il godimento dei benefici della presente legge, che viene inoltre reso pubblico mediante annotazione tavolare: “il corpo tavolare costituente il maso chiuso è soggetto alle norme dell'articolo 5 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
"2. Dieci anni dopo l'annotazione di cui al comma 1 il proprietario del bene può chiedere all'ufficio tavolare la relativa cancellazione.".
Art. 25. Modifica alla
1. L'articolo 5 della
"Art. 5. (Misure a favore della zootecnia).
1. Per favorire il miglioramento genetico degli animali da allevamento la Giunta provinciale può concedere a favore delle organizzazioni zootecniche e degli allevatori singoli od associati contributi fino al:
a) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'acquisto dei capi maschi selezionati di razza pura iscritti nel libro genealogico o nel registro anagrafico che vengono impiegati nel miglioramento genetico;
b) 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'allevamento dei capi selezionati maschi di razza pura che vengono impiegati nel miglioramento genetico.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e per promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico provinciale, la Giunta provinciale può concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi pari al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili a finanziamento per l'esecuzione dei progeny e performance-test nonché delle prove attitudinali e funzionali.
3. La Giunta provinciale può inoltre concedere contributi ad apicoltori singoli od associati ovvero alla loro associazione fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per:
a) la costruzione di apiari razionali e di locali per la centrifuga del miele nonché l'acquisto di arnie, attrezzature e apparecchi;
b) l'acquisto di regine, sciami, nuclei e colonie;
c) la costruzione di stazioni di fecondazione.
4. A favore delle organizzazioni zootecniche e lattiero-casearie la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e la realizzazione di esposizioni di animali, fiere ed iniziative scolastiche, l'edizione e l'acquisto di materiale didattico ed informativo nonché per la presentazione delle attività proprie delle organizzazioni e premiazioni di animali.
5. La Giunta provinciale può concedere all'Associazione provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine (A.P.A.) contributi fino al:
a) 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli funzionali nonché per l'esecuzione di analisi del latte dirette al miglioramento genetico e della salute animale;
b) 40 per cento della spesa in conto corrente e in conto capitale riconosciuta ammissibile a finanziamento inerente la gestione dei recapiti di seme per l'inseminazione artificiale nella provincia;
c) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'acquisto di attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione dell'inseminazione artificiale e dell'embrio-transfer.
6. Per migliorare la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti di carne, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, la Giunta provinciale può concedere all'A.P.A. contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento per l'organizzazione e l'esecuzione della marchiatura del bestiame ai sensi della vigente normativa comunitaria e provinciale e del servizio pubblico di raccolta delle carcasse animali in zona montana nonché per la gestione dell'anagrafe provinciale del bestiame.
7. Per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici per bovini, equini, suini, ovini, caprini e specie minori la Giunta provinciale può concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.
8. Alle associazioni di mutua assicurazione del bestiame la Giunta provinciale può concedere contributi fino all'80 per cento dei premi assicurativi pagati dai loro soci."
2. Gli effetti delle modifiche all'articolo 5, comma 8, della
Art. 26. Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della
"2. Nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela, di edifici posti sotto tutela dei monumenti e facenti parte di un maso chiuso, non trova applicazione il diritto di prelazione di cui al comma 1."
Art. 27. Modifica alla
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
"3. Ai servizi svolti con impianti funiviari che collegano località stabilmente abitate, in concessione ai sensi della
2. Il comma 4 dell'articolo 13 della
"4. Le tariffe sono stabilite sulla base della distanza coperta. La rete dei servizi con le distanze effettive tra le fermate da frazionamento tariffario e con i limiti delle eventuali zone tariffarie è approvata con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia."
Art. 28. Modifica alla
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della
"a) titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente o di licenza per il servizio di taxi, loro consorzi o cooperative e tutte le altre forme associative previste dalla legge;".
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della
"2. Il competente Ufficio provinciale è altresì autorizzato con le procedure e le modalità di cui al comma 1 a stipulare contratti di assicurazione di cui all'articolo 10, comma 2.".
Art. 29. Modifiche alla
1. Nell'articolo 8 della
a) la lettera b) del comma 1;
b) il secondo periodo del comma 2;
c) il comma 5.
2. L'articolo 9 della
"Art. 9.
1. Ai fini della compensazione dei costi esterni non pagati dalle diverse modalità di trasporto, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige può concedere aiuti in conformità con le norme dell'Unione europea a sostegno della gestione del trasporto combinato, ivi incluso il trasporto combinato accompagnato su rotaia. I relativi servizi di trazione ferroviaria necessari al trasporto combinato dovranno essere assegnati mediante gara. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale saranno emanati i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al presente articolo.
2. Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione Europea."
Art. 30. Modifica alla
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della
"c) la liquidazione del residuo 10 per cento a seguito di presentazione del certificato di collaudo dei lavori o, quando non richiesto, del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ovvero previa prestazione di una cauzione mediante la consegna presso il tesoriere della Provincia di una somma di denaro, di titoli di Stato o di un libretto di deposito a risparmio di uguale importo, o la presentazione di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano per tale importo."
Art. 31. Modifica alla
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della
"2. L'erogazione dei contributi per spese ammesse fino a un miliardo di lire avviene in soluzione unica dopo la verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, eseguita dal competente ufficio provinciale, a fronte di idonea dimostrazione delle spese sostenute.
Per spese ammesse a contributo superiori a un miliardo di lire il contributo può essere erogato anche ratealmente. Può essere anche concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso. La dimostrazione delle spese, esclusa quella riguardante le somme pagate a titolo di acconto o di caparra, non deve essere di data anteriore a quella di presentazione della domanda."
Art. 32. Modifica alla
1. Al punto 14 dell'allegato A della
2. Il punto 18 dell'allegato A della
"18 Cultura e Intendenza scolastica ladina
- attività culturali
- attività scientifiche
- attività artistiche
- servizio giovani
- sorveglianza didattica e pedagogica (incluse le scuole materne), libri di testo
- sorveglianza sugli organi collegiali
- sperimentazione scolastica, diplomi
- organici, concorsi, aggiornamento del personale insegnante, direttivo ed ispettivo (Istituto pedagogico)
- sport scolastico e finanziamento dell'attività scolastica
- stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente."
Art. 33. Dotazione organica del personale ispettivo, direttivo e insegnante. [2]
[1. La dotazione organica del personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole a carattere statale nonché del personale educativo del convitto "Damiano Chiesa" comprende 7493 posti, di cui 5533 sono riservati per la scuola in lingua tedesca, 1660 per la scuola in lingua italiana e 300 per la scuola delle località ladine.
2. Per attività di supporto dei processi educativi e formativi, per lo sviluppo dell'innovazione e della sperimentazione, per interventi di prevenzione e recupero della dispersione, per l'inserimento di alunni extracomunitari e nomadi nonché per l'istituzione di nuove classi a tempo pieno o a tempo prolungato e di nuovi indirizzi la dotazione organica può essere aumentata dello 0,5 per cento.]
Art. 34. Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"2. I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del personale ispettivo scolastico della provincia di Bolzano sono attribuiti mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da una prova di selezione. Al fine di garantire la mobilità del personale interessato, le tabelle di valutazione dei titoli e il contenuto della prova di selezione sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.
3. Sulla base degli esiti del concorso di cui al comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la relativa qualifica dirigenziale viene conferita con decreto del Sovrintendente o dell'Intendente scolastico competente per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile, previa valutazione positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali."
Art. 35. Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente.
1. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
"a) lettera a) punto 1): lire 15.000.000 - 45.000.000;
b) lettera a) punto 2): lire 5.000.000 - 15.000.000;
c) lettera b): lire 10.000.000 - 30.000.000;
d) lettera c): lire 2.000.000 - 6.000.000;
e) lettera d) punto 1): lire 200.000 - 800.000;
f) lettera d) punto 2): lire 1.000.000 - 4.000.000;
g) lettera d) punto 3): lire 5.000.000 - 20.000.000;
h) lettera e): rispettivamente lire 100.000 - 500.000 e lire 500.000 - 3.000.000;
i) lettera f): lire 1.500.000 - 4.500.000;
j) lettera g): lire 2.000.000 - 6.000.000".
2. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 7 dell'articolo 29 della
3. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30 della
"a) lettera a): lire 1.000.000 - 3.000.000;
b) lettera b): lire 50.000 - 150.000;
c) lettera c): lire 1.000.000 - 3.000.000;
d) lettera d): lire 1.000.000 - 3.000.000;
e) lettera e): lire 1.000.000 - 3.000.000;
f) lettera f): lire 1.000.000 - 3.000.000;
g) lettera g): lire 1.000.000 - 3.000.000;
h) lettera h): lire 4.000.000 - 12.000.000;
i) lettera i): lire 4.000.000 - 12.000.000;
j) lettera k): lire 4.000.000 - 12.000.000".
4. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 dell'articolo 14 della
5. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
"a) lettera a): lire 500.000 - 5.000.000;
b) lettera b) lire 500.000 - 5.000.000;
c) lettera c): lire 200.000 - 800.000;
d) lettera d): lire 500.000 - 2.000.000;
e) lettera e): lire 200.000 - 800.000;
f) lettera f): lire 1.000.000 - 3.000.000;
g) lettera g): lire 2.000.000 - 6.000.000;
h) lettera h): lire 500.000 - 1.500.000;
i) lettera i): lire 1.500.000 - 4.500.000".
6. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 dell'articolo 12 della
7. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
"a) lettera a): lire 500.000 - 5.000.000;
b) lettera b): lire 1.000.000 - 4.500.000;
c) lettera c): lire 1.500.000 - 4.500.000;
d) lettera d): lire 500.000 - 1.500.000;
e) lettera e): lire 1.500.000 - 4.500.000;
f) lettera f): lire 1.500.000 - 4.500.000;
g) lettera g): lire 1.500.000 - 4.500.000;
h) lettera h): lire 1.000.000 - 3.000.000;
i) lettera i): lire 500.000 - 1.500.000".
8. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 dell'articolo 18 della
9. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 dell'articolo 20, comma 1, della
"a) lettera a): lire 100.000 - 300.000;
b) lettera b): lire 1.000.000 - 3.000.000;
c) lettera c): lire 500.000 - 1.500.000;
d) lettera d): lire 500.000 - 1.500.000;
e) lettera e): lire 1.500.000 - 4.500.000;
f) lettera f): lire 1.500.000 - 4.500.000;
g) lettera g): lire 2.000.000 - 6.000.000;
h) lettera h): lire 1.500.000 - 4.500.000;
i) lettera i): lire 2.000.000 - 6.000.000;
j) lettera l): lire 2.000.000 - 6.000.000".
Art. 36. Modifica alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della
"3. I comuni prevedono per lo smaltimento illegale di rifiuti urbani e per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di rifiuti sanzioni amministrative che vanno da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire un milione. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti."
Art. 37. Modifica alla
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
"La qualifica dirigenziale viene comunque conferita con decorrenza 1 settembre 2000, anche nel caso in cui la personalità giuridica sia attribuita, in applicazione del primo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, successivamente alla data prevista dal comma 4 dell'articolo 2."
Art. 38. Modifica alla
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della
"9. La dirigenza scolastica è incompatibile con gli uffici di sindaco/sindaca di un comune, assessore/assessora di comune con più di 20.000 abitanti, presidente di comunità comprensoriale, di azienda municipalizzata o di unità sanitaria locale. Il dirigente scolastico/la dirigente scolastica che ricopra uno dei predetti uffici, viene collocato/collocata in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
10. In prima applicazione della presente legge nei confronti dei dirigenti scolastici/delle dirigenti scolastiche che al 1 settembre 2000 già esercitano un mandato politico che risulti incompatibile con l'incarico dirigenziale ai sensi del comma 9, tale comma non trova applicazione per la durata del mandato in corso."
Art. 39. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 1 della
"Art. 1 bis.
1. Fermo restando le attribuzioni della commissione di cui all'articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all'articolo 1 sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge e nel rispetto di eventuali determinazioni tecniche stabilite dall'ufficio estimo provinciale, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi."
2. Al comma 6 dell'articolo 30 della
3. Al comma 7 dell'articolo 30 della
4. Al comma 1 dell'articolo 15 della
5. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche alle strade comunali, già classificate come tali alla data di entrata in vigore della presente legge."
7. Le stime ai fini di consulenze immobiliari di competenza dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali e loro aziende sono redatte dagli enti medesimi.
8. Il comma 2 dell'articolo 31 della
"2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis decorre a far data dal 1° luglio 2001. Le procedure ablative non ultimate alla data predetta sono completate dalla Provincia."
Art. 40. Urbanizzazione primaria della zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano.
1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona edilizia "Ex Caserma Mignone" nel comune di Bolzano, acquisita dall'amministrazione provinciale mediante permuta ai sensi dell'articolo 42 della
2. Ad avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, le opere stesse e le aree sulle quali vengono realizzate, vengono cedute mediante convenzione in proprietà al comune di Bolzano. Nella convenzione vengono disciplinati i reciproci rapporti tra l'amministrazione provinciale ed il Comune di Bolzano risultanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per la zona edilizia "Ex Caserma Mignone".
Art. 41. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 23 della
"Art. 23 bis. (Permuta di abitazioni).
1. Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, l'IPES può permutare proprie abitazioni con abitazioni di altri proprietari. Allo stesso modo l'IPES può essere autorizzata a dare in locazione abitazioni ad altri enti qualora questi diano a loro volta in locazione all'IPES abitazioni di cui dispongono. I canoni di locazione dovuti vengono determinati in base ad una perizia dell'Ufficio estimo."
2. Il comma 6 dell'articolo 40 della
"6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie disciplinate dal presente capo possono essere effettuati ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento e comunque non superiori al limite previsto per un'abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41 e conformemente alle agevolazioni previste per le nuove costruzioni."
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della
"6. La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica qualora oggetto dell'intervento edilizio sia un'abitazione con una superficie abitabile inferiore ai 110 metri quadro che necessiti di interventi di recupero e che mediante l'intervento edilizio progettato viene ampliata fino al limite previsto per un'abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41."
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 139-bis della
"2. I richiedenti che hanno presentato domanda per un'agevolazione edilizia provinciale dopo il 27 gennaio 1999 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e che sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 40, comma 6, e dell'articolo 71, comma 2, possono rinnovare la domanda per la concessione dell'agevolazione edilizia dopo l'entrata in vigore della presente legge. Vale la documentazione già presentata. La causa di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), non si applica limitatamente all'abitazione per la quale si chiede l'agevolazione."
Art. 42. Abrogazioni e norme transitorie.
1. Sono abrogate:
a) la
b) la
2. I contributi concessi ai sensi della
Art. 43. Clausola d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A
DELLA LEGGE
N. |
Settore - Legge e oggetto della spesa - Capitoli di bilancio |
Importo |
|
|
Lire |
|
|
Euro |
|
SERVIZI GENERALI |
|
1 |
Legge provinciale 11.8.1994, n. 6, art. 2 - spese riservate del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori (cap. 11015, 11020) |
247.500.000 |
|
|
127.823,08 |
2 |
Legge provinciale 17.8.1989, n. 6, art. 5 - attività di rappresentanza dei membri della Giunta provinciale (cap. 11025) |
202.500.000 |
|
|
104.582,52 |
3 |
D.P.G.P. 26.3.1997, n. 6, art. 18 - assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato (cap. 12130) |
800.000.000 |
|
|
413.165,52 |
4 |
Legge provinciale 12.12.1983, n. 50, art.26 - gestione della mensa per dipendenti provinciali (cap. 12157) |
180.0000.000 |
|
|
92.962,24 |
5 |
Leggi provinciali 24.7.1980, n. 25, art. 3, e 25.3.1983, n. 9 - manifestazioni e celebrazioni pubbliche e quote di partecipazione ad enti ed associazioni (cap. 12173) |
150.000.000 |
|
|
77.468,53 |
6 |
Legge provinciale 8.11.1982, n. 33, art. 7 - affidamento di attività e programmi alla "Società per l'informatica provinciale S.P.A." (cap. 12183) |
8.500.000.000 |
|
|
4.389.883,64 |
|
PROTEZIONE CIVILE |
|
7 |
Legge provinciale 12.7.1975, n. 34 - opere di prevenzione, pronto soccorso e ripristino a seguito di calamità naturali e sussidi ad organizzazioni operanti nel settore (cap. 22010, 22012, 22015) |
11.250.000.000 |
|
|
5.810.140,11 |
|
SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO |
|
8 |
Leggi provinciali 17.8.1976, n. 36, 30.6.1983, n. 20, 16.10.1992, n. 37 e DPGP 31.5.1995, n. 25 - spese e contributi a favore delle scuole materne (cap. 31100, 31120, 31125, 31126, 31135, 31136) |
8.694.000.000 |
|
|
4.490.076,28 |
9 |
Leggi provinciali 31.8.1974, n. 7, 14.1.1982, n. 2, 16.10.1992, n. 37 e 18.10.1995, n. 20 - funzionamento, attività sportive, attrezzature, manutenzione ordinaria ed arredamenti delle scuole (cap. 31200, 31201, 31205, 31210, 31211) |
33.753.000.000 |
10 |
Legge provinciale 12.12.1996, n. 24 - elezione e funzionamento del Consiglio scolastico provinciale (cap. 31215) |
40.000.000 |
|
|
20.658,28 |
11 |
Leggi provinciali 11.8.1997, n. 11, art. 18 - spese di funzionamento dell'Università di Bolzano (cap. 31265) |
10.000.000.000 |
|
|
5.164.568,99 |
12 |
Legge provinciale 8.8.1991, n. 23 - attuazione del diritto allo studio per studenti universitari (cap. 31300, 31301, 31302) |
28.850.000.000 |
|
|
14.899.781,54 |
13 |
Leggi provinciali 31.8.1974, n. 7, 17.8.1976, n. 36, 30.6.1983, n. 20, e 16.10.1992, n. 37 - servizi di assistenza scolastica, anche a favore di alunni portatori di handicaps (cap. 31305, 31306, 31307, 31310, 31311, 31315, 31320, 31321, 31322) |
39.849.000.000 |
|
|
20.580.290,97 |
14 |
Legge provinciale 16.10.1992, n. 37 - edifici destinati a collegi e convitti studenteschi (cap. 31325) |
12.830.000.000 |
|
|
6.626.142,02 |
|
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE |
|
15 |
Leggi provinciali 7.10.1955, n. 3, 27.11.1967, n. 15, 20.7.1988, n. 23, 12.11.1992, n. 40, 5.1.1978, n. 3, 15.7.1981, n. 19, 7.4.1997, n. 6 e D.P.G.P. 26.3.1997, n. 6, legge 20.1.1999, n. 9, art. 11 e regolamenti CEE n. 95/918, 95/818 e 94/819 - istruzione professionale degli apprendisti e addestramento professionale dei lavoratori, nonché incarichi nell'ambito delle scuole professionali (cap. 32105, 32106, 32107, 32110, 32150) |
19.181.200.000 |
|
|
9.906.263,07 |
16 |
Leggi provinciali 10.8.1977, n. 29, art. 1, e 30.6.1983, n. 20, art. 19 - corsi di formazione professionale di breve durata (cap. 32115, 32116, 32120, 32121, 32140) |
5.079.000.000 |
|
|
2.623.084,59 |
17 |
Legge provinciale 17.11.1981, n. 30, art. 14, e 7.4.1997, n. 6 - esami di fine apprendistato ed attività promozionali (cap. 32135, 32138) |
295.500.000 |
|
|
152.613,01 |
18 |
Legge provinciale 10.7.1996, n. 15, art. 6 - Corsi di preparazione per il conseguimento della qualifica professionale di tecnico del commercio (cap. 32136, 32203) |
95.000.000 |
|
|
49.063,41 |
19 |
Legge 16.4.1987, n. 183 e Regolamento CEE 1784/99 - spese per la realizzazione del programma operativo FSE obiettivo 3, periodo 2000-2006 (cap. 32160) |
5.857.600.000 |
|
|
3.025.197,93 |
20 |
Leggi provinciali 6.12.1972, n. 36, 25.7.1975, n. 37, e 12.11.1992, n. 40 - provvidenze, strutture ed attrezzature per la formazione professionale (cap. 32200, 32205, 32300, 32305, 32310) |
11.575.000.000 |
|
|
5.977.988,61 |
21 |
Legge 19.12.1984, n. 863 - attività di formazione professionale in azienda (cap. 32210) |
1.614.000.000 |
|
|
833.561,44 |
22 |
Legge provinciale 30.6.1983, n. 20 artt. 11 e 39 - corsi propedeutici e speciali per soggetti portatori di handicaps (cap. 32215) |
125.000.000 |
|
|
64.557,11 |
23 |
Legge provinciale 30.4.1991, n. 13, art. 32, - corsi di formazione professionale nel settore socio-sanitario (cap. 32230) |
1.160.000.000 |
|
|
599.090,00 |
|
EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CULTURA |
|
24 |
Legge provinciale 29.10.1958, n. 7, e successive modifiche - attività e manifestazioni culturali od artistiche, relative strutture ed attrezzature (cap. 33110, 33111, 33115, 33116, 33117) |
34.865.000.000 |
|
|
18.006.269,79 |
25 |
Legge provinciale 29.10.91, n. 31 - partecipazione all'Accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale (cap. 33112) |
5.340.000.000 |
|
|
2.757.879,84 |
26 |
Legge provinciale 17.3.1992, n. 9, art. 2 - partecipazione all'Ente Teatro Stabile di Bolzano (cap. 33113) |
358.000.000 |
|
|
184.891,57 |
27 |
Legge provinciale 13.5.1992, n. 12, art. 2 - partecipazione all'Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano (cap. 33114) |
320.000.000 |
|
|
165.266,21 |
28 |
Legge provinciale 17.8.1987, n. 25 - promozione delle proiezioni filmiche di qualità (cap. 33118) |
160.000.000 |
|
|
82.633,10 |
29 |
Legge provinciale 21.1.1998, n. 1, art. 5 - Partecipazione all'associazione "Vereinigte Bühnen Bozen" (cap. 33119) |
2.600.000.000 |
|
|
1.342.787,94 |
30 |
Legge provinciale 31.7.1976, n. 27 - assegnazione all'istituto ladino di cultura (cap. 33120) |
730.000.000 |
|
|
377.013,54 |
31 |
Legge provinciale 18.12.1976, n. 51 - contributo all'Orchestra "Haydn" di Bolzano e Trento (cap. 33125) |
1.000.000.000 |
|
|
516.456,90 |
32 |
Legge provinciale 13.2.1975, n. 16 - assegnazione alla R.A.S. (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia) (cap. 33130) |
6.900.000.000 |
|
|
3.563.552,60 |
33 |
Legge provinciale 2.6.1988, n. 21, art. 11 - manutenzione dei cimiteri di guerra siti in Alto Adige (cap. 33135) |
80.000.000 |
|
|
41.316,55 |
34 |
Legge provinciale 29.10.1991, n. 31, art. 3 - Sede dell'accademia europea (cap. 33145) |
180.000.000 |
|
|
92.962,24 |
35 |
Legge provinciale 4.5.1988, n. 15 - orientamento scolastico e professionale (cap. 33200) |
400.000.000 |
|
|
206.582,76 |
36 |
Legge provinciale 23.8.1973, n. 29 - piani di processi formativi (cap. 33205) |
50.000.000 |
|
|
25.822,84 |
37 |
Legge provinciale 10.11.1976, n. 45, e successive modifiche - attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo (cap. 33210, 33211) |
18.268.000.000 |
|
|
9.434.634,63 |
38 |
Regolamento CEE n. 819/95 - programma Socrates (cap. 33212) |
67.053.000 |
|
|
34.629,98 |
39 |
Legge provinciale 30.6.1987, n. 13, art. 17 - finanziamento degli istituti pedagogici provinciali (cap. 33215) |
4.407.000.000 |
|
|
2.276.025,55 |
|
L'importo è ripartito come segue: lire 2.718 milioni a favore dell'istituto pedagogico per il gruppo linguistico tedesco; lire 1.180 milioni a favore di quello per il gruppo linguistico italiano; lire 509 milioni a favore di quello per il gruppo linguistico ladino |
|
40 |
Legge provinciale 3.8.1977, n. 25 e 2.6.1988, n. 21 - assegnazioni agli istituti per l'educazione musicale (cap. 33220) |
500.000.000 |
|
|
258.228,45 |
|
L'importo è ripartito come segue: lire 180 milioni a favore dell'istituto musicale in lingua tedesca e ladina; lire 320 milioni a favore di quello in lingua italiana |
|
41 |
Legge provinciale 7.11.1983, n. 41, e successive modifiche - educazione permanente e biblioteche pubbliche (cap. 33230, 33231, 33235, 33236, 33241, 33245, 33246) |
20.745.000.000 |
|
|
10.713.898,37 |
42 |
Legge provinciale 16.2.1982, n. 5 - assegnazione alla biblioteca provinciale "Dr. Friedrich Tessmann" (cap. 33250) |
2.275.000.000 |
|
|
1.174.939,45 |
43 |
Legge provinciale 30.7.1999, n. 6, art. 3 - assegnazione alla biblioteca provinciale italiana (cap. 33255) |
120.000.000 |
|
|
61.974,83 |
44 |
Legge provinciale 11.5.1988, n. 18 - iniziative in materia di bilinguismo (cap. 33305, 33306) |
4.540.000.000 |
|
|
2.344.714,32 |
45 |
Legge provinciale 13.3.1987, n. 5, e 5.8.1996, n. 16 - incentivazione della conoscenza delle lingue (cap. 33310) |
1.700.000.000 |
|
|
877.976,73 |
46 |
Legge provinciale 20.4.1993, n. 9, art. 40 - promozione della conoscenza delle lingue straniere (cap. 33315) |
500.000.000 |
|
|
258.228,45 |
47 |
Leggi 1.6.1939, n. 1089, 21.12.1961, n. 1552, e legge provinciale 12.6.1975, n. 26 - tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (cap. 33400, 33405, 33406) |
9.900.000.000 |
|
|
5.112.923,30 |
48 |
Decreto legislativo 29.10.1999, n. 490 e legge provinciale 12.6.1975, n. 26 - tutela e conservazione del patrimonio archeologico (cap. 33403) |
3.300.000.000 |
|
|
1.704.307,77 |
49 |
Legge provinciale 13.12.1985, n. 17 - spese per l'Archivio provinciale dell'Alto Adige, sovvenzioni per gli archivi privati ed ecclesiastici, acquisto di documenti ed archivi (cap. 33410, 33415, 33420) |
922.000.000 |
|
|
476.173,26 |
50 |
Legge provinciale 16.8.1976, n. 28 - assegnazione al Museo degli usi e costumi della Provincia (cap. 33425) |
2.200.000.000 |
|
|
1.136.205,18 |
51 |
Legge provinciale 23.8.1988, n. 38, artt. 3 e 7 - funzionamento e sviluppo dei musei provinciali, nonché dei musei di enti pubblici e di privati (cap. 33430, 33435) |
9.727.000.000 |
|
|
5.023.576,26 |
|
Lo stanziamento a favore dei musei provinciali (cap. 33430) è ripartito come segue: lire 1.713 milioni per il museo della cultura e storia provinciale, 930 milioni per il museo delle miniere, 3.244 milioni per il museo di scienze naturali, 500 milioni per il museo di cultura ladina |
|
52 |
Legge provinciale 5.8.1996, n. 17 - sviluppo dei musei (cap. 33434) |
300.000.000 |
|
|
154.937,07 |
53 |
Legge provinciale 1.6.1983, n. 13, e successive modifiche - promozione del servizio giovani (cap. 33505, 33510, 33515, 33520) |
13.591.000.000 |
|
|
7.019.165,72 |
|
SPORT E TEMPO LIBERO, ATTIVITA' ALPINISTICHE |
|
54 |
Legge provinciale 16.10.1990, n. 19 - attività sportive locali e relativi impianti (cap. 34000, 34001, 34002, 34005, 34006, 34035, 34036) |
12.249.100.000 |
|
|
8.391.959,80 |
55 |
Legge 17.8.1989, n. 5 - ammortamento mutui degli enti locali per impianti sportivi |
|
|
a) nuovo limite d'impegno per mutui ventennali (cap. 34017) |
1.150.000.000 |
|
|
593.925,43 |
|
b) nuovo limite d'impegno per mutui decennali (cap. 34018) |
100.000.000 |
|
|
51.645,69 |
56 |
Legge 4.6.1936, n. 1143 - contributi alle società di tiro a segno (cap. 34020) |
180.000.000 |
|
|
92.962,24 |
57 |
Legge provinciale 8.7.1983, n. 22 - interventi a favore delle attività del tempo libero (cap. 34025, 34030) |
1.100.000.000 |
|
|
568.102,59 |
|
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA |
|
58 |
Legge provinciale 17.12.1998, n. 13 - programma unitario di interventi nel settore della edilizia abitativa (cap. 41010) |
91.670.300.000 |
|
|
47.343.758,88 |
59 |
Legge provinciale 17.12.1998, n. 13 - contributi pluriennali sui mutui assunti per l'edilizia abitativa agevolata - nuovo limite d'impegni per contributi decennali (cap. 41017) |
5.000.000.000 |
|
|
2.582.284,50 |
|
ASSISTENZA PUBBLICA |
|
60 |
Legge provinciale 30.4.1991, n. 13 - riordino dei servizi sociali: |
|
|
a) spese e contributi per iniziative di formazione, per assistenza tecnica, per il personale e per l'attuazione del sistema informativo socio-assistenziale (cap. 51110, 51111, 51112, 51113) |
2.840.000.000 |
|
|
1.466.737,59 |
|
b) Spese per finanziamento fondi perequativi per strutture assistenziali (cap. 51114) |
2.300.000.000 |
|
|
1.187.850,87 |
|
c) assegnazioni ai comuni per l'esercizio delle funzioni delegate (cap. 51500, 51510, 51550) |
157.200.000.000 |
|
|
81.187.024,54 |
61 |
Legge provinciale 2.7.1992, n. 23 - provvidenze per l'esenzione dal ticket (cap. 51115) |
550.000.000 |
|
|
284.051,29 |
62 |
Legge provinciale 6.6.1997, n. 9 - spese per la scuola superiore di servizio sociale (cap. 51120) |
10.000.000 |
|
|
5.164,57 |
63 |
Legge provinciale 30.10.1973, n. 77 - spese e contributi per l'assistenza agli anziani e relative strutture (cap. 51200, 51205) |
18.828.000.000 |
|
|
9.723.850,50 |
64 |
Legge provinciale 9.11.1979, n. 16, - assegnazione al comune di Bolzano per servizi di assistenza ex O.N.P.I. (cap. 51225) |
100.000.000 |
|
|
51.645,69 |
65 |
Legge provinciale 9.4.1996, n. 8 - contributi per la gestione dell'assistenza domiciliare per l'infanzia (cap. 51310, 51360) |
850.000.000 |
|
|
438.988,36 |
66 |
Leggi provinciali 8.11.1974, n. 26, e 28.8.1976, n. 38 - gestione, funzionamento, costruzione e manutenzione di immobili per asili nido (cap. 51315, 51325) |
4.420.000.000 |
|
|
2.282.739,49 |
67 |
Legge provinciale 17.8.1979, n. 10 - Consultori familiari (cap. 51337) |
78.000.000 |
|
|
40.283,64 |
68 |
Legge provinciale 10.8.1989, n. 4 - iniziative per la pari opportunità fra uomo e donna (cap. 51347, 51348) |
430.000.000 |
|
|
222.076,47 |
69 |
Legge provinciale 7.12.1978, n. 69 - servizi di prevenzione e riabilitazione delle forme di devianza sociale e comunità alloggio per minori (cap. 51350, 51351, 51353) |
2.960.000.000 |
|
|
1.528.712,42 |
70 |
Legge provinciale 15.9.1973, n. 54 - cure climatiche dei minori in età evolutiva (cap. 51355) |
1.300.000.000 |
|
|
671.393,97 |
71 |
Leggi provinciali 19.4.1973, n. 11 e 7.7.1976, n. 24 - contributi ad enti e istituzioni assistenziali per l'attività svolta e per le strutture immobiliari (cap. 51400, 51405) |
2.194.000.000 |
|
|
1.133.106,44 |
72 |
Legge provinciale 21.8.1978, n. 46 - assistenza sociale agli invalidi civili, ciechi e sordomuti (cap. 51410) |
110.000.000.000 |
|
|
56.810.258,90 |
73 |
Legge provinciale 17.9.1973, n. 59 - contributi per l'assistenza dei minorati e disadattati sociali e potenziamento delle strutture (cap. 51441, 51445) |
15.600.000.000 |
|
|
8.056.727,63 |
74 |
Legge provinciale 15.1.1977, n. 2 - iniziative nel settore socio-sanitario e potenziamento delle strutture (cap. 51451, 51455) |
16.000.000.000 |
|
|
8.263.310,39 |
75 |
Legge provinciale 7.5.1991, n. 14, art. 2, commi 1 e 2 - sovvenzioni alle associazioni dei donatori di sangue per spese gestionali, associative e di propaganda (cap. 51482) |
350.000.000 |
|
|
180.759,91 |
76 |
Leggi provinciali 1.7.1993, n. 11, art. 8 - spese per iniziative dell'Osservatorio provinciale del volontariato (cap. 51491) |
350.0000.000 |
|
|
180.759,91 |
|
SANITA' |
|
77 |
Leggi provinciali 30.7.1977, n. 28, 2.1.1981, n. 1, 25.5.1982, n. 20, 18.8.1988, n. 33, e 1.7.1993, n. 10 - spese per il servizio sanitario provinciale: |
|
|
a) assegnazioni alle UU.SS.LL. a destinazione libera o vincolata, per spese correnti (cap. 52110, 52111, 52120, 52121, 52122, 52123) |
1.242.922.000.000 |
|
|
641.915.641,93 |
|
b) assegnazione alle UU.SS.LL. per convenzioni con i veterinari ai sensi della legge provinciale 12.1.1983, n. 3 (cap. 52118) |
1.500.000.000 |
|
|
774.685,35 |
|
c) assegnazione alle UU.SS.LL di quote del fondo di incentivazione della produttività per obiettivi (cap. 52125) |
7.240.000.000 |
|
|
3.739.147,95 |
|
d) assegnazioni alle UU.SS.LL. per l'acquisto di dispositivi medici, strumenti, impianti, arredamenti, ecc. (cap. 52130, 52131, 52132) |
21.000.000.000 |
|
|
10.845.594,88 |
|
e) spese per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale, nonché di programmi o progetti di interesse provinciale o nazionale (cap. 52223, 52224) |
5.800.000.000 |
|
|
2.995.450,01 |
|
f) spese per l'informazione e l'educazione sanitaria (cap. 52225, 52226) |
2.970.000.000 |
|
|
1.533.876,99 |
|
g) acquisto di nuovi impianti ed apparecchiature tecniche-scientifiche per i presidi e servizi sanitari (cap. 52235) |
50.000.000 |
|
|
25.822,84 |
|
h) assistenza sanitaria da erogarsi in Austria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26.1.1980, n. 197 (cap. 52250) |
37.000.000.000 |
|
|
19.108.905,27 |
|
i) assistenza sanitaria in strutture non convenzionate, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10.10.1975, n. 51 (cap. 52260) |
15.000.000.000 |
|
|
7.746.853,49 |
|
j) rimborsi ad enti per attrezzature sanitarie in case di riposo (cap. 52263) |
2.000.000.000 |
|
|
1.032.913,80 |
|
k) potenziamento delle procedure e strutture per il sistema informativo sanitario (cap. 52265) |
1.000.000.000 |
|
|
516.456,90 |
|
l) trasporto infermi con ambulanze (cap. 52281) |
30.000.000.000 |
|
|
15.493.706,97 |
78 |
Legge provinciale 7.5.1991, n. 14, art. 2, comma 3 - contributi per la donazione di sangue umano (cap. 52220) |
600.000.000 |
|
|
309.874,14 |
79 |
Legge provinciale 17.9.1973, n. 60, art. 2, lett. a) - contributi ad istituzioni sanitarie per l'acquisto o riadattamento di immobili e l'installazione di impianti (cap. 52228) |
5.860.000.000 |
|
|
3.026.437,43 |
80 |
Legge provinciale 26.10.1993, n. 18 - spese per la costituzione e funzionamento della scuola provinciale di sanità (cap. 52272) |
10.630.000.000 |
|
|
5.489.936,84 |
81 |
Leggi provinciali 30.7.1977, n. 28, 28.8.1988, n. 33, art. 20 - formazione, aggiornamento e specializzazione del personale sanitario (cap. 52274, 52275, 52276) |
5.750.000.000 |
|
|
2.969.627,17 |
82 |
Legge provinciale 26.8.1993, n. 14 - spese per la formazione specifica in medicina generale (cap. 52277) |
600.000.000 |
|
|
309.874,14 |
83 |
Legge 8.3.1968, n. 221, art. 2, e legge provinciale 29.12.1976, n. 61 - indennità di residenza ai farmacisti rurali (cap. 52280) |
35.000.000 |
|
|
18.075,99 |
84 |
Legge provinciale 17.8.1987, n. 21, art. 4, e successive modifiche - contributi e rimborsi per il trasporto degli infermi con eliambulanze (cap. 52282) |
7.500.000.000 |
|
|
3.873.426,74 |
85 |
Legge provinciale 7.12.1978, n. 69 - spese per la prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di tossicodipendenza e alcolismo (cap. 52285, 52286) |
2.400.000.000 |
|
|
1.239.496,56 |
86 |
Legge provinciale 3.1.1986, n. 2, art. 1 - fornitura di prodotti galenici, di materiale di medicazione e di presidi terapeutici (cap. 52400) |
12.000.000.000 |
|
|
6.197.482,79 |
87 |
Legge provinciale 29.7.1992, n. 30, art. 15 - fornitura straordinaria di protesi (cap. 52402) |
600.000.000 |
|
|
309.874,14 |
88 |
Legge provinciale 11.5.1988, n. 16 - assistenza odontoiatrica (cap. 52405) |
15.000.000.000 |
|
|
7.746.853,49 |
89 |
Leggi provinciali 18.8.1988, n. 33, art. 23 - ospedalizzazione a domicilio (cap. 52407) |
27.000.000.000 |
|
|
13.944.336,28 |
90 |
Legge provinciale 28.10.1994, n. 10, art. 5 - assistenza sanitaria e non comunitari presenti sul territorio provinciale (cap. 52408) |
150.000.000 |
|
|
77.468,53 |
91 |
Legge provinciale 3.1.1986, n. 1 - formazione di medici specialisti (cap. 52410) |
4.800.000.000 |
|
|
2.478.993,12 |
92 |
Legge provinciale 1.7.1993, n. 12, art. 1 - assegni a favore di neolaureati tirocinanti in psicologia, veterinaria e biologia (cap. 52415) |
600.000.000 |
|
|
309.874,14 |
93 |
Legge provinciale 13.11.1995, n. 22, art. 7 - premio di operosità per pazienti psichiatrici (cap. 52420) |
200.000.000 |
|
|
103.291,38 |
94 |
Legge provinciale 9.6.1998, n. 5 - Assegnazione alle UU.SS.LL. a favore di dipendenti con prole (cap. 52425) |
800.000.000 |
|
|
413.165,52 |
|
LAVORO |
|
95 |
Legge provinciale 10.8.1977, n. 29, art. 2 - corsi brevi di preparazione a pubblici concorsi (cap. 53000) |
10.000.000 |
|
|
5.164,57 |
96 |
D.P.G.P. 9.10.1996, n. 36, art. 5 - assegnazioni di fondi ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate nel campo del lavoro (cap. 53010) |
300.000.000 |
|
|
154.937,07 |
97 |
Legge provinciale 30.6.1983, n. 20, art. 10 e 11 - inserimento di persone invalide nel mondo del lavoro (cap. 53015) |
3.620.000.000 |
|
|
1.869.573,97 |
98 |
Legge provinciale 11.10.1982, n. 30, e successive modifiche - provvidenze a favore degli emigrati altoatesini (cap. 53020, 53022) |
790.000.000 |
|
|
408.000,95 |
99 |
Leggi provinciali 17.4.1986, n. 14 e 12.11.1992, n. 39 - osservatorio del mercato del lavoro (cap. 53025) |
100.000.000 |
|
|
51.645,69 |
100 |
Legge provinciale 11.3.1986, n. 11, art. 1, 2 e 6 - iniziative rivolte al miglioramento dell'occupazione (cap. 53028, 53030) |
450.000.000 |
|
|
232.405,60 |
101 |
Legge provinciale 8.1.1993, n. 1, art. 12 - fondo per lo sviluppo dell'economia cooperativa (cap. 53035) |
445.000.000 |
|
|
229.823,32 |
102 |
Legge provinciale 12.11.1992, n. 39 - interventi di politica del lavoro: |
|
|
a) provvedimenti a favore dei lavoratori ai sensi degli artt. 32, 35, commi 1 e 2, e 39 (cap. 53053, 53057, 53060) |
555.000.000 |
|
|
286.633,58 |
|
b) contributi per investimenti ad istituzioni pubbliche o private ai sensi dell'art. 32, comma 2 (cap. 53055) |
550.000.000 |
|
|
284.051,29 |
|
c) contributo annuo all'istituto per la promozione dei lavoratori ai sensi dell'art. 42, comma 1, (cap. 53063) |
550.000.000 |
|
|
284.051,29 |
103 |
Regolamento CEE n. 1612/68 - Spese per l'EURES-Trans-Tirolia (cap. 53065) |
20.000.000 |
|
|
10.329,14 |
|
TRASPORTI |
|
104 |
Legge provinciale 2.12.1985, n. 16, e successive modifiche - servizi di trasporto pubblico automobilistico in concessione (cap. 61101, 61103, 61105, 61147) |
105.660.000.000 |
|
|
54.568.835,96 |
105 |
Legge provinciale 30.7.1981, n. 24, art. 23, e successive modifiche - contributi a lavoratori dipendenti in condizioni svantaggiate di utenza dei servizi pubblici di trasporto (cap. 61106) |
3.000.000.000 |
|
|
1.549.370,70 |
106 |
Leggi provinciali 9.12.1976, n. 60, 16.5.1980, n. 14, e 13.6.1977, n. 15 - servizi speciali di trasporto pubblico (cap. 61115, 61125, 61130, 61131) |
850.000.000 |
|
|
438.988,36 |
107 |
Leggi provinciali 9.11.1974, n. 25, art. 1, e 16.5.1980, n. 14 - impianti fissi per i servizi di trasporto pubblico (cap. 61135) |
200.000.000 |
|
|
103.291,38 |
108 |
Legge provinciale 23.6.1992, n. 22, artt. 1, 2, 4 e 5 - spese e contributi per il miglioramento della sicurezza stradale (cap. 61137, 61138) |
850.000.000 |
|
|
438.988,36 |
109 |
Legge provinciale 13.3.1995, n. 5, art. 10 - contributi a imprese partecipate nel settore dei trasporti (cap. 61150) |
200.000.000 |
|
|
103.291,38 |
110 |
Legge provinciale 14.12.1974, n. 37 - studi, progetti ed iniziative per il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti sul territorio provinciale (cap. 61160, 61162) |
1.500.000.000 |
|
|
774.685,35 |
111 |
Legge provinciale 6.6.1977, n. 14 - gestione ed ammodernamento dell'impianto funiviario Bolzano-San Genesio (cap. 61205, 61210) |
440.000.000 |
|
|
227.241,04 |
112 |
Legge provinciale 29.1.1996, n. 2 - interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico (cap. 61510) |
1.000.000.000 |
|
|
516.456,90 |
113 |
Legge provinciale 2.12.1985, n. 16, art. 3 bis, comma 1 - per potenziamento trasporto locale - quote per nuovi impegni (cap. 61515) |
1.500.000.000 |
|
|
774.685,35 |
114 |
Legge provinciale 14.12.1974, n. 37 - interventi per incentivare l'intermodalità (cap. 61530) |
500.000.000 |
|
|
258.228,45 |
|
AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA |
|
115 |
Legge provinciale 31.12.1976, n. 58 - attività ed iniziative diverse nel settore della agricoltura (cap. 71100, 71105, 71106, 71300, 71305) |
3.490.000.000 |
|
|
1.802.434,58 |
116 |
Legge provinciale 3.11.1975, n. 53 - assegnazione al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg (cap. 71102) |
8.946.000.000 |
|
|
4.620.223,42 |
117 |
Leggi provinciali 29.3.1954, n. 1 e 26.3.1982, n. 10 - spese per l'applicazione delle leggi medesime (masi chiusi, comunità agrarie, usi civici) (cap. 71115) |
150.000.000 |
|
|
77.468,53 |
118 |
Leggi provinciali 20.2.1970, n. 4, e successive modifiche, 10.12.1987, n. 31, art. 4, e successive modifiche e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - contributi ad assuntori di masi chiusi: |
|
|
a) contributi annui costanti - nuovo limite d'impegno (cap. 71125) |
200.000.000 |
|
|
103.291,38 |
|
b) contributi in unica soluzione (cap. 71127) |
5.000.000.000 |
|
|
2.582.284,50 |
119 |
Leggi provinciali 10.12.1987, n. 31 e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - acquisto di fondi rustici: |
|
|
a) contributi in unica soluzione (art. 4, comma 1) (cap. 71130) |
2.000.000.000 |
|
|
1.039.913,80 |
|
b) contributi pluriennali (art. 1 e 4, comma 1) - nuovo limite d'impegno (cap. 71140) |
100.000.000 |
|
|
51.645,69 |
120 |
Leggi provinciali 29.11.1973, n. 83, 7.7.1980, n. 24, e 22.11.1988, n. 50 - interventi di emergenza in agricoltura (cap. 71145) |
1.500.000.000 |
|
|
774.685,35 |
121 |
Legge provinciale 15.5.2000, n. 9, art. 3 - protezione degli animali (cap. 71155, 71158) |
760.000.000 |
|
|
392.507,24 |
122 |
Legge provinciale 29.8.1972, n. 24, e successive modifiche - assistenza tecnica e socio-economica nel settore agricolo e contributi per uffici e attrezzature delle organizzazioni di agricoltori (cap. 71205, 71207) |
4.100.000.000 |
|
|
2.117.473,29 |
123 |
Legge provinciale 23.8.1973, n. 30, e successive modifiche - concorsi su prestiti di conduzioni a breve scadenza (cap. 71210) |
300.000.000 |
|
|
154.937,07 |
124 |
Legge 15.10.1981, n. 590, e legge provinciale 16.4.1985, n. 8 - concorso negli interessi e contributi annui costanti ad aziende, cooperative e associazioni agricole danneggiate da calamità naturali per l'estinzione di passività da crediti agrari - nuovo limite d'impegno (cap. 71235) |
500.000.000 |
|
|
28.228,45 |
125 |
Legge provinciale 14.12.1988, n. 57 - sviluppo del turismo rurale (cap. 71275) |
5.050.000.000 |
|
|
2.608.107,34 |
126 |
Legge provinciale 23.3.1981, n. 8, artt. 2 e 6 e D.P.G.P. 17.3.1983, n. 1 - contributi per estirpazione e distribuzione piante affette da organismi nocivi (cap. 71312) |
100.000.000 |
|
|
51.645,69 |
127 |
Leggi provinciali 21.8.1975, n. 42, e 16.4.1985, n. 8, e successive modifiche - contributi a consorzi per la difesa contro la grandine (cap. 71315) |
4.500.000.000 |
|
|
2.324.056,05 |
128 |
Legge provinciale 9.8.1999, n. 7, art. 8 - premi supplementari per superfici viticole (cap. 71360) |
600.000.000 |
|
|
309.874,14 |
129 |
Leggi provinciali 11.11.1974, n. 20 e 14.12.1999, n. 10, Art. 5, comma 8 - sussidi ad associazioni di assicurazione del bestiame (cap. 71405) |
1.800.000.000 |
|
|
929.622,42 |
130 |
Legge regionale 1.9.1962, n. 18 e leggi provinciali 12.1.1983, n. 3, art. 4 e 14.12.1999, n. 10, art. 5, commi 1-2-3-4-5-7 spese dirette e contributi alle associazioni di allevatori per il miglioramento e l'incentivazione della zootecnica (cap. 71410, 71415) |
10.317.000.000 |
|
|
5.328.285,83 |
131 |
Leggi provinciali 11.1.1975, n. 2, 12.7.1975, n. 32 e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - provvidenze per l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 71420) |
9.133.000.000 |
|
|
4.716.800,86 |
132 |
Leggi provinciali 31.3.1988, n. 13, art. 3 e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico, per la copertura di spese per la vendita del bestiame, per la meccanizzazione agricola, nonché contributi per spese relative ad operazioni di permuta fondiaria (cap. 71425, 71505) |
11.000.000.000 |
|
|
5.681.025,89 |
133 |
Leggi provinciali 27.4.1995, n. 9, art. 8 e 14.12.1999, n. 10, art. 5, comma 6 - contributi per raccolta e smaltimento delle carogne di animali e istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame (cap. 71432) |
1.925.000.000 |
|
|
994.179,53 |
134 |
Legge provinciale 22.5.1980, n. 12, art. 7 - compenso alle organizzazioni di categoria per l'espletamento di compiti già svolti dall'ente di assistenza motori agricoli - UMA (cap. 71510) |
120.000.000 |
|
|
61.974,83 |
135 |
Leggi provinciali 11.1.1974, n. 1, e successive modifiche e 14.12.1998, n. 11, art. 4 - interventi a favore di aziende agricole per investimenti di carattere produttivo (cap. 71515) |
69.700.000.000 |
|
|
35.997.045,87 |
136 |
Legge provinciale 11.6.1975, n. 28 e regolamento CEE n. 2052/88 - opere di bonifica e miglioramento fondiario (cap. 71530, 71537, 71540) |
9.600.000.000 |
|
|
4.957.986,23 |
137 |
Regolamento CEE 12.03.1985, n. 797, - indennità compensativa alle aziende zootecniche di montagna (cap. 71615) |
44.300.000 |
|
|
22.879,04 |
138 |
Legge provinciale 9.8.1999, n. 7, art. 10 - premi per l'alpeggio (cap. 71616) |
7.000.000.000 |
|
|
3.615.198,29 |
139 |
Regolamento CEE 1257/99 e decisione della commissione UE 2668 del 15.9.2000 - contributi in conto capitale per promuovere lo sviluppo territoriale (cap. 71640) |
15.800.000.000 |
|
|
8.160.019,01 |
140 |
Legge provinciale 21.10.1996, n. 21: |
|
|
a) attività e iniziative diverse nei settori delle foreste, caccia e pesca (cap. 71700, 71705, 71707, 71708, 71720, 71730, 71740, 71745, 71755) |
5.974.000.000 |
|
|
3.085.313,52 |
|
b) sviluppo della montagna (cap. 71805, 71810, 71812, 71815) |
12.650.000.000 |
|
|
6.533.179,77 |
141 |
Legge provinciale 17.10.1981, n. 28, art. 16 - Sovvenzione a pareggio del bilancio della Azienda provinciale foreste e demanio (cap. 71715) |
1.000.000.000 |
|
|
516.456,90 |
142 |
Leggi provinciali 22.11.1988, n. 50, artt. 6 e 8, e 21.10.1996, n. 21 - contributi e concorsi a favore dei territori montani (cap. 71820) |
21.300.000.000 |
|
|
11.000.531,95 |
143 |
Legge provinciale 22.11.1988, n. 50, art. 4 - manutenzione ordinaria delle strade rurali ad uso pubblico (cap. 71821) |
4.000.000.000 |
|
|
2.065.827,60 |
144 |
Regolamento CEE 1257/99 e decisione della Commissione UE 2668 del 15.9.2000 - Realizzazione di interventi forestali del piano di sviluppo rurale - periodo 2000-2006 (cap. 71830, 71835) |
7.100.000.000 |
|
|
3.666.843,98 |
145 |
Legge provinciale 17.7.1987, n. 14, artt. 37 e 38 - indennizzi per danni causati dalla selvaggina e contributi per misure di prevenzione (cap. 71900) |
700.000.000 |
|
|
361.519,83 |
146 |
Leggi provinciali 9.6.1978, n. 28 e successive modifiche, e 17.7.1987, n. 14 - incremento e protezione del patrimonio faunistico ed ittico (cap. 71905, 71910) |
1.500.000.000 |
|
|
774.685,35 |
|
COMMERCIO E SERVIZI |
|
147 |
Legge provinciale 28.11.1973, n. 79 - incremento economico e della produttività nei settori commercio e servizi (cap. 72102, 72103, 72104, 72300, 72305) |
2.332.000.000 |
|
|
1.204.377,49 |
148 |
Leggi provinciali 22.1.1975, n. 15, art. 1, e successive modifiche |
|
|
a) apprestamento di aree e realizzazione di strutture commerciali e paracommerciali (cap. 72110) |
2.000.000.000 |
|
|
1.032.913,80 |
|
b) contributi per strutture commerciali, e centri fieristici, centri servizi e doganali (cap. 72111) |
300.000.000 |
|
|
154.937,07 |
149 |
Leggi provinciali 7.1.1977, n. 6 e 17.2.2000, Nr. 7, art. 24 - contributi a cooperative e consorzi di garanzia per i commercianti e pubblici esercenti (cap. 72120) |
250.000.000 |
|
|
129.114,22 |
150 |
Leggi provinciali 13.11.1986, n. 27, e 13.2.1997, nr. 4 - credito al commercio - contributi in unica soluzione (cap. 72130) |
13.500.000.000 |
|
|
6.972.168,14 |
151 |
Legge provinciale 2.3.1973, n. 10 - partecipazione a fiere (cap. 72200, 72201) |
9.350.000.000 |
|
|
4.828.872,01 |
152 |
Legge regionale 19.2.1964, n. 11, artt. 7 e 8, e legge provinciale 10.11.1976, n. 44 - indagini di mercato, materiali e servizi di propaganda, applicazione del marchio di tutela (cap. 72205) |
500.000.000 |
|
|
258.228,45 |
153 |
Legge provinciale 25.5.2000, n. 11 - interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige a sostegno della promozione di prodotti agro-alimentari di qualità (cap. 72220, 72230) |
3.900.000.000 |
|
|
2.014.181,91 |
154 |
Legge provinciale 13.2.1997, n. 4 - contributi in conto capitale ad imprese nel settore servizi (cap. 72310) |
3.800.000.000 |
|
|
1.962.536,22 |
|
INDUSTRIA |
|
155 |
Leggi provinciali 20.8.1972, n. 15, art. 35 quinquies - e sexies, 8.9.1981, n. 25, art. 42 e 31.7.1987, n. 17, art. 15 - interventi diversi a favore del settore industriale |
|
|
a) aree per insediamenti produttivi (cap. 73000) |
37.500.000.000 |
|
|
19.367.133,72 |
|
b) contributi per l'integrazione del fondo rischi del CONFIDI - Consorzio garanzia collettiva (cap. 73005) |
2.000.000.000 |
|
|
1.032.913,80 |
|
c) contributi alle imprese su prestiti garantiti dal CONFIDI (cap. 73070) |
2.500.000.000 |
|
|
1.291.142,25 |
156 |
Legge provinciale 28.11.1973, n. 79 - incremento economico e della produttività nel settore industriale (cap. 73010, 73011) |
2.700.000.000 |
|
|
1.394.433,63 |
157 |
Legge provinciale 13.11.1995, n. 25 e D.P.G.P. 11.11.1999, n. 61 - scuola provinciale superiore di design (cap. 73015) |
2.600.000.000 |
|
|
1.342.787,94 |
158 |
Legge provinciale 13.2.1997, n. 4 - interventi diversi a favore del settore industriale - spese in unica soluzione (cap. 73088, 73094, 73096 e 73098) |
32.140.000.000 |
|
|
16.598.924,74 |
159 |
Regolamento CEE n. 2083/93 - interventi cofinanziati dallo Stato e dalla U.E. per programmi PMI (cap. 73090) |
500.000.000 |
|
|
258.228,45 |
|
MINIERE |
|
160 |
Leggi provinciali 8.11.1974, n. 18 e 10.11.1978, n. 67, art. 41 - |
|
|
a) contributi per lo sviluppo delle ricerche minerarie e risorse idrotermali e idrominerali (cap. 74005) |
400.000.000 |
|
|
206.582,76 |
|
b) spese per lo sviluppo, ricerche minerarie e risorse idrotermali e idrominerali e per la temporanea custodia di miniere (cap. 74010) |
400.000.000 |
|
|
206.582,76 |
|
ARTIGIANATO |
|
161 |
Legge provinciale 13.8.1964, n. 11, art. 3, e successive modifiche - rimborso perdite a cooperative e consorzi di garanzia per artigiani (cap. 75005) |
270.000.000 |
|
|
139.443,36 |
162 |
Leggi provinciali 16.2.1981, n. 3, artt. 28 e 39, 28.11.1973, n. 79, e 13.2.1997, n. 4 |
|
|
a) spese per aggiornamento e specializzazione nel settore artigianato ed esami di maestro artigiano e di idoneità (cap. 75007, 75010) |
800.000.000 |
|
|
413.165,52 |
|
b) contributi per l'incremento economico della produttività nel settore artigianato (cap. 75011) |
2.700.000.000 |
|
|
1.394.433,63 |
|
c) contributi per sedi di istituti, enti, associazione e organizzazioni (cap. 75013) |
1.000.000.000 |
|
|
516.456,90 |
|
d) contributi alle imprese per ricerca, sviluppo, consulenza, aggiornamento, creazione posti di lavoro e internazionalizzazione (cap. 73014) |
3.500.000.0000 |
|
|
1.807.599,15 |
163 |
Leggi provinciali 26.3.1982, n. 11 e 13.2.1997, n. 4, capi 2 e 3 - contributi ad imprese artigiane per l'autofinanziamento e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi (cap. 75025, 75030) |
59.300.000.000 |
|
|
30.625.894,12 |
164 |
Leggi provinciali 8.9.1981, n. 25, art. 50 e 7.8.1997, n. 10, art. 1 - aree di interesse comunale, destinate ad insediamenti produttivi (cap. 75040) |
3.500.000.000 |
|
|
1.807.599,15 |
165 |
Legge provinciale 29.1.1996, n. 2, art. 31 - contributi per l'urbanizzazione di aree produttive (cap. 75053) |
17.000.000.000 |
|
|
8.779.767,28 |
|
TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA |
|
166 |
Legge provinciale 11.8.1998, n. 8, art. 2 - Finanziamento alla Alto Adige Marketing (cap. 76110) |
13.200.000.000 |
|
|
6.817.231,07 |
167 |
Legge provinciale 7.6.1982, n. 22 e 13.12.1991, n. 33 - contributi in favore del patrimonio alpinistico (cap. 76140) |
1.000.000.000 |
|
|
516.456,90 |
168 |
Legge provinciale 18.8.1992. n. 33, Capo V - contributi e sussidi alle organizzazioni turistiche (cap. 76145) |
19.000.000.000 |
|
|
9.812.681,08 |
169 |
Legge provinciale 28.11.1973, n. 79 - incremento economico e della produttività nel settore del turismo (cap. 76155, 76156) |
4.190.000.000 |
|
|
2.163.954,41 |
170 |
Legge provinciale 13.12.1991, n. 33, artt. 8 e 23 (ordinamento delle guide alpine-guide sciatori) - spese per l'applicazione della legge e contributi e sussidi alle società alpinistiche (cap. 76165, 76168) |
290.000.000 |
|
|
149.772,50 |
171 |
Legge provinciale 26.2.1981, n. 6 (ordinamento delle piste da sci) - spese per l'applicazione della legge e contributi per attrezzature (cap. 76170, 76173) |
55.000.000 |
|
|
28.405,13 |
172 |
Legge provinciale 13.9.1973, n. 49 - attività dei corpi di soccorso alpino (cap. 76175) |
1.400.000.000 |
|
|
723.039,66 |
173 |
Legge provinciale 19.7.1994, n. 3, artt. 6 e 23 - spese per l'attuazione della disciplina dell'insegnamento dello sci e contributi per corsi di formazione ed aggiornamento (cap. 76178, 76180) |
610.000.000 |
|
|
315.038,71 |
174 |
Leggi provinciali 13.8.1986, n. 25, art. 4, 13.12.1991, n. 33, art. 23, 13.2.1997, n. 4 e 7.4.1997, n. 5 - interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera, delle scuole di alpinismo, di sci e rifugi alpini - contributi in unica soluzione (cap. 76200, 76215) |
17.435.000.000 |
|
|
9.004.426,04 |
175 |
Legge provinciale 6.4.1993, n. 8 - miglioramento qualitativo di esercizi affittacamere e affittappartamenti (cap. 76210) |
700.000.000 |
|
|
361.519,83 |
|
VIABILITA' ED ALTRE OPERE PUBBLICHE |
|
176 |
Legge provinciale 19.8.1991, n. 24 e decreti legislativi 3.4.1992, n. 285 e 2.9.1997, n. 320 manutenzione ordinaria strade statali, provinciali e comunali (cap. 81100, 81105, 81120) |
47.800.000.000 |
|
|
24.686.639,78 |
177 |
Leggi 22.7.1966, n. 614, e 20.10.1971, n. 912 - contributi per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione ai comuni (cap. 81210) |
5.000.000.000 |
|
|
2.582.284,50 |
178 |
Legge provinciale 4.3.1996, n. 5, art. 5 - spese per la realizzazione di infrastrutture per servizi radiotelevisivi pubblici (cap. 81216) |
2.000.000.000 |
|
|
1.032.913,80 |
179 |
Legge provinciale 9.8.1999, n. 7, art. 6 - realizzazione infrastrutture per rete a banda larga (cap. 81218) |
10.000.000.000 |
|
|
5.164.568,99 |
180 |
Leggi provinciali 23.3.1982, n. 7 e 15.4.1991, n. 10 - espropriazioni per infrastrutture nell'interesse provinciale ed integrazione di indennità di esproprio a carico dello Stato (cap. 81225) |
3.700.000.000 |
|
|
1.910.890,53 |
|
REGOLAZIONE CORSI D'ACQUA E DIFESA DEL SUOLO, ELETTRIFICAZIONE |
|
181 |
Leggi provinciali 12.7.1975, n. 35, e 2.7.1981, n. 16 - lavori di manutenzione ordinaria delle opere idraulico-forestali e fluviali, sistemazione del demanio idrico, lavori di somma urgenza, progettazioni, collaudi e aggiornamento del catasto idrico (cap. 82000, 82010, 82015, 82020, 82025, 82030, 82035, 82036) |
37.000.000.000 |
|
|
19.108.905,27 |
182 |
Decreto legge 11.11.1999, n. 463 - interventi per opere idrauliche delegate dallo Stato (cap. 82028) |
7.000.000.000 |
|
|
3.615.198,29 |
183 |
Leggi provinciali 30.8.1972, n. 18, e successive modifiche, 15.11.1973, n. 71, e 21.1.1975, n. 10 - finanziamento di allacciamenti e di piani di elettrificazione di zone montane (cap. 83010, 83011) |
2.800.000.000 |
|
|
1.446.079,32 |
184 |
Legge provinciale 19.2.1993, n. 4 - iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed iniziative di sensibilizzazione (cap. 83020, 83025, 83027) |
31.750.000.000 |
|
|
16.397.506,55 |
185 |
Legge provinciale 10.6.1992, n. 16 - contributo per la realizzazione del metanodotto principale (cap. 83030) |
5.000.000.000 |
|
|
2.582.284,50 |
186 |
Legge provinciale 6.9.1973, n. 63 - spese per iniziative relative all'utilizzo dell'acqua (cap. 83050) |
150.000.000 |
|
|
77.468,53 |
|
URBANISTICA |
|
187 |
Leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico 23.12.1987, n. 35 e 11.8.1997, n. 13 |
|
|
a) spese per l'attuazione dell'ordinamento urbanistico provinciale e per l'approntamento del materiale cartografico (cap. 84000, 84006, 84015) |
3.450.000.000 |
|
|
1.781.776,30 |
|
b) contributi per la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e tutela degli insiemi (cap. 84010, 84012) |
550.000.000 |
|
|
284.051,29 |
|
TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO, RISORSE NATURALI |
|
188 |
Leggi provinciali 25.7.1970, n. 16, 19.1.1973, n. 6, art. 9, 12.3.1981, n. 7, 2.7.1993, n. 13 e 19.12.1995, n. 26 - studi, manifestazioni ed iniziative riguardanti la tutela dell'ambiente e del lavoro (cap. 85000, 85001) |
3.950.000.000 |
|
|
2.040.004,75 |
189 |
Leggi provinciali 26.5.1976, n. 18 e 19.12.1995, n. 26 - servizio provinciale idrografico e laboratorio biologico (cap. 85015, 85020, 85021, 85025) |
2.250.000.000 |
|
|
1.162.028,02 |
190 |
Leggi provinciali 26.3.1981, n. 12, 27.10.1988, n. 41 e 19.12.1995, n. 26 - spese per i servizi del Laboratorio chimico provinciale e dell'Ispettorato tecnico dell'ambiente e del lavoro (cap. 85030, 85033) |
3.600.000.000 |
|
|
1.859.244,84 |
191 |
Legge provinciale 2.7.1993, n. 13 - iniziative in materia di tutela del lavoro (cap. 85037) |
50.000.000 |
|
|
25.822,84 |
192 |
Leggi provinciali 25.7.1970, n. 16, 13.8.1973, n. 27, e 12.3.1981, n. 7 - attuazione delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio (cap. 85040, 85041) |
8.900.000.000 |
|
|
4.596.466,40 |
193 |
Leggi provinciali 20.6.1980, n. 22, e 29.7.1986, n. 21 - spese per la gestione di impianti per il trattamento delle acque di rifiuto e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (cap. 85065) |
200.000.000 |
|
|
103.291,38 |
194 |
Legge provinciale 3.11.1993, n. 19. art. 18 - contributo per la gestione Parco Nazionale dello Stelvio (cap. 85072) |
1.000.000.000 |
|
|
516.456,90 |
195 |
Legge provinciale 11.6.1975, n. 29 - tutela dei bacini di acqua (cap. 85075) |
210.000.000 |
|
|
108.455,95 |
196 |
Legge provinciale 20.11.1978, n. 66, art. 11, lett. c), e successive modifiche - insonorizzazione di ambienti abitativi nei quali si eseguono attività musicali ed acquisto di strumentazione per l'ufficio preposto ai controlli (cap. 85080) |
30.000.000 |
|
|
15.493,71 |
197 |
Legge provinciale 29.1.1996, n. 2, art. 9 - Contributi alle "Ferrovie dello Stato S.p.A." per barriere antirumore lungo le linee ferroviarie (cap. 85085) |
2.150.000.000 |
|
|
1.110.382,33 |
|
FINANZA LOCALE |
|
198 |
Legge provinciale 20.8.1985, n. 12, art. 8 - contributi ai comuni per l'acquisto di beni immobili (cap. 91002) |
500.000.000 |
|
|
258.228,45 |
199 |
Legge provinciale 4.5.1990, n. 9 - sovvenzioni ai comuni delle località ladine per il trilinguismo (cap. 91007) |
460.000.000 |
|
|
237.570,17 |
200 |
Legge provinciale 19.4.1983, n. 11, art. 7 - servizio meccanografico a favore delle amministrazioni comunali (cap. 91030) |
5.000.000.000 |
|
|
2.582.284,50 |
201 |
Legge provinciale 10.8.1987, n. 17, art. 6 - contributi agli enti locali per le piste ciclabili intercomunali (cap. 91042) |
6.000.000.000 |
|
|
3.098.741,39 |
|
SPESE NON RIPARTIBILI |
|
202 |
Legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2-bis - sovvenzioni ad imprese colpite da eventi calamitosi (cap. 102225) |
600.000.000 |
|
|
309.874,14 |
203 |
Legge provinciale 4.3.1996, n. 5, artt. 6 e 7 - contributi per spese per produzione di trasmissioni (cap. 102240) |
2.040.000.000 |
|
|
1.053.572,07 |
204 |
Legge provinciale 12.7.1975, n. 34 - rete provinciale di radiocomunicazioni (cap. 102247, 102248) |
2.250.000.000 |
|
|
1.162.028,02 |
205 |
Legge provinciale 19.3.1991, n. 5 - iniziative di cooperazione allo sviluppo (cap. 102255) |
3.500.000.000 |
|
|
1.807.599,15 |
206 |
Legge provinciale 19.3.1991, n. 5 - provvidenze per iniziative a tutela dei diritti umani (cap. 102258) |
160.000.000 |
|
|
82.633,10 |
207 |
Legge provinciale 3.5.1999, n. 1, art. 9 - progetti intersettoriali comunità di lavoro ARGE-ALP (cap. 102265) |
188.000.000 |
|
|
97.093,90 |
208 |
Legge provinciale 20.5.1992, n. 15, art. 2 - iniziative in materia di difesa dei consumatori e utenti (cap. 102270) |
450.000.000 |
|
|
232.405,60 |
209 |
Regolamento UE n. 1260/99 - programma operativo Leader+ (cap. 102292) |
250.000.000 |
|
|
129.114,22 |
210 |
Legge provinciale 13.2.1997, n. 4, art. 20 bis commi 1 e 2 - ulteriori programmi di intervento con finanziamenti comunitari (cap. 102298) |
800.000.000 |
|
|
413.165,52 |
|
|
3.073.599.053.000 |
|
|
1.587.381.435,96 |
|
|
|
Nota
Le annullità relative ai nuovi limiti d'impegno indicati nella presente tabella saranno iscritte nel bilancio della Provincia, a decorrere dall'anno 2001, per la durata seguente:
n. nella tabella |
importo annualità |
ultimo anno |
|
55 |
lett. A) |
1.150.000.000 |
2018 |
55 |
lett. A) |
100.000.000 |
2010 |
59 |
|
5.000.000.000 |
2010 |
118 |
|
200.000.000 |
2015 |
119 |
|
100.000.000 |
2015 |
124 |
|
500.000.000 |
2005 |
Tabella B
DELLA LEGGE
N. |
Settore - legge e oggetto della spesa - Capitoli di bilancio |
2001 |
2002-2003 |
Totale 2001-2003 |
|
|
LIRE |
(in milioni ) |
|
|
|
EURO |
(in migliaia) |
|
|
SANITA' |
|
|
|
1 |
Legge provinciale 18.8.1988, n. 33, art. 17 - opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili, impianti ed attrezzature a cura delle unità sanitarie locali (cap. 52135) |
28.388,0 |
50.000,0 |
78.388,0 |
|
|
14.661,2 |
25.822,8 |
40.484,0 |
2 |
Legge provinciale 25.5.1982, n. 20, art. 3 e successive modifiche - opere immobiliari destinate al servizio sanitario provinciale, da realizzare anche tramite i comuni od altri enti, relativi arredamenti ed attrezzature fisse (cap. 52230, 52231) |
66.300,0 |
80.000,0 |
146.300,0 |
|
|
34.241,1 |
41.316,6 |
75.557,6 |
|
LAVORI PUBBLICI |
|
|
|
3 |
Leggi provinciali 19.8.1991, n. 24 e 15.4.1991, n. 10 - opere stradali di interesse provinciale (cap. 81115) |
35.000,0 |
70.000,0 |
105.000,0 |
|
|
18.076,0 |
36.152,0 |
54.228,0 |
4 |
Decreto legislativo 2.9.1997, n. 320 e legge provinciale 15.4.1991, n. 10 - opere stradali relative a strade statali (cap. 81150) |
118.000,0 |
236.000,0 |
234.000,0 |
|
|
60.941,9 |
121.883,8 |
182.825,7 |
5 |
Legge provinciale 8.6.1978, n. 27, art. 18 - opere di edilizia e acquisto immobili per servizi istituzionali (cap. 81240) |
279.000,0 |
550.000,0 |
829.000,0 |
|
|
144.091,5 |
284.051,3 |
428.142,8 |
|
TUTELA DELL'AMBIENTE |
|
|
|
6 |
Legge provinciale 23.12.1976, n. 57, e successive modifiche - impianti di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 85050, 85051) |
12.680,0 |
15.000,0 |
27.680,0 |
|
|
6.548,7 |
7.746,9 |
14.295,5 |
7 |
Legge provinciale 28.8.1976, n. 39 - impianti di depurazione delle acque di rifiuto e relativi collettori principali (cap. 85060, 85061) |
32.700,0 |
35.000,0 |
67.700,0 |
|
|
16.888,1 |
18.076,0 |
34.964,1 |
|
|
572.068,0 |
1.036.000,0 |
1.608.068,0 |
|
|
295.448,5 |
535.049,3 |
830.497,8 |
|
|
|
|
|
[1] Comma così sostituito dall'art. 49 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 23 della