§ 5.3.26 - L.P. 10 novembre 1976, n. 45.
Interventi in favore dell'attività educativa in genere.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:10/11/1976
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Per promuovere e favorire attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo non rientranti nelle finalità di cui alle leggi provinciali 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, [...]
Art. 2.      I contributi, i sussidi e le sovvenzioni ad enti, associazioni o comitati possono essere erogati per tutte le spese connesse con l'organizzazione delle attività educative, nonché per l'acquisto [...]
Art. 3.      La Giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi, sussidi o premi per pubblicazioni, anche sotto forma di incisioni audiovisive e per elaborati di carattere scientifico, [...]
Art. 4.      Le domande per ottenere i finanziamenti di cui alla presente legge, redatte in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato all'istruzione competente entro il 30 aprile di ogni anno. [...]
Art. 5. 
Art. 6.      A parziale deroga dell'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, possono essere concessi, fatti salvi tutti gli ulteriori requisiti previsti da detta legge per poter usufruire del [...]
Art. 6 bis.  Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali della Provincia autonoma di Bolzano.
Art. 7.      Per l'esercizio 1976 ogni intervento finanziario da disporre ai sensi della presente legge è adottato, su proposta dell'Assessore all'istruzione competente, con deliberazione della Giunta [...]
Art. 8.      La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 672 milioni annui, a partire dall'esercizio finanziario 1976.
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.3.26 - L.P. 10 novembre 1976, n. 45.

Interventi in favore dell'attività educativa in genere.

(B.U. 30 novembre 1976, n. 51).

 

     Art. 1.

     Per promuovere e favorire attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo non rientranti nelle finalità di cui alle leggi provinciali 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e 31 agosto 1974, n. 7, fino a quando la Provincia non abbia provveduto con apposita legge a disciplinare la materia dell'attività educativa in genere, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare ad enti, associazioni, comitati ed anche a singole persone contributi, sussidi o sovvenzioni, nonché ad organizzare e gestire direttamente tali attività, iniziative e manifestazioni.

     Fra le attività finanziabili rientrano in particolare:

     a) corsi, attività didattiche e scolastiche, anche a carattere pluriennale con possibilità di finanziamento in favore dell'ente organizzatore ovvero del frequentante. Detti corsi e attività didattiche e scolastiche, se diretti a soddisfare esigenze di aggiornamento nella lingua d'insegnamento tedesca in favore del personale docente nelle scuole elementari e secondarie della Provincia di Bolzano, hanno luogo secondo quanto stabilito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761 [1] ;

     b) [2];

     c) attività didattiche e scolastiche, comprese spese di gestione, promosse da scuole private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

     d) corsi, convegni e viaggi di istruzione per insegnanti della scuola primaria e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) attinenti alla loro professione;

     e) gestione e attività didattica per lo Studio teologico accademico di Bressanone [3].

 

          Art. 2.

     I contributi, i sussidi e le sovvenzioni ad enti, associazioni o comitati possono essere erogati per tutte le spese connesse con l'organizzazione delle attività educative, nonché per l'acquisto del necessario materiale scientifico e didattico.

     Nei casi in cui si ravvisi l'opportunità, considerata la natura dell'attività programmata, di ricorrere al finanziamento sotto forma di sovvenzioni, la Giunta provinciale determina i criteri per la fissazione delle sovvenzioni stesse con l'eventuale riferimento al numero degli allievi o al numero dei corsi promossi.

 

          Art. 3.

     La Giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi, sussidi o premi per pubblicazioni, anche sotto forma di incisioni audiovisive e per elaborati di carattere scientifico, educativo, didattico e culturale, nonché per pubblicazioni che riguardano la Provincia o che siano considerate di interesse provinciale.

     La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad assumere le spese necessarie per il funzionamento delle proprie cineteche, compreso l'acquisto dei relativi mezzi audiovisivi.

 

          Art. 4.

     Le domande per ottenere i finanziamenti di cui alla presente legge, redatte in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato all'istruzione competente entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine può essere modificato annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) relazione illustrativa delle attività programmate;

     b) preventivo di spesa;

     c) piano di finanziamento.

     Le domande di contributi o sussidi di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 1 devono essere corredate del parere favorevole del sovrintendente, rispettivamente dell'intendente scolastico competente.

     Nel quadro di variazioni o integrazioni ai piani annuali di cui al successivo art. 5, possono essere prese in considerazione anche le domande, corredate della prescritta documentazione, presentate posteriormente alla data di cui al primo comma.

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     A parziale deroga dell'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, possono essere concessi, fatti salvi tutti gli ulteriori requisiti previsti da detta legge per poter usufruire del servizio trasporto alunni, rimborsi totali o parziali nella misura delle tariffe chilometriche ordinarie, che vengono fissate dalla Giunta provinciale per le linee extraurbane, ai frequentanti i corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, nonché artistica che, per raggiungere la sede scolastica, devono servirsi di un mezzo di trasporto motorizzato privato.

 

          Art. 6 bis. Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali della Provincia autonoma di Bolzano. [5]

     1. Per migliorare l'offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata con soggetti pubblici o privati nei limiti di valore consentiti dalle vigenti disposizioni, contratti di sponsorizzazione delle stesse.

     2. I contratti di sponsorizzazione determinano, a fronte di un corrispettivo in denaro o mediante fornitura di beni e servizi connessi con le iniziative stesse, o a fronte di compartecipazione diretta in quota-parte alle spese di realizzazione, le modalità di inserimento di marchi di soggetti terzi o di menzione degli stessi nelle iniziative della Provincia. L'associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi deve avvenire secondo modalità consone alla natura istituzionale della Provincia.

     3. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione sono preferiti, a parità di convenienza delle condizioni complessivamente offerte, soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.

     4. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessore alle finanze e bilancio apporta con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio per iscrizione delle maggiori entrate ed assegnazione ai relativi capitoli di spesa.

 

          Art. 7.

     Per l'esercizio 1976 ogni intervento finanziario da disporre ai sensi della presente legge è adottato, su proposta dell'Assessore all'istruzione competente, con deliberazione della Giunta provinciale prescindendo dai piani annuali ai sensi del precedente art. 5.

     Possono essere ammesse a finanziamento le domande, corredate dalla prescritta documentazione, presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8.

     La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 672 milioni annui, a partire dall'esercizio finanziario 1976.

     Per gli anni successivi gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

     Alla copertura dell'onere di lire 672 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte ai cap. 300, 310, 330, 331, 395 e 402 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.P. 7 novembre 1983, n. 41.

[2] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.P. 11 maggio 1988, n. 18.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 14 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.