§ 3.5.26 - L.P. 4 settembre 1976, n. 40.
Esercizio da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:04/09/1976
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Se non disposto diversamente negli articoli successivi, le attribuzioni nella materia di cui all'art. 1 sono esercitate dall'ufficio provinciale acque pubbliche in luogo dell'ufficio del genio [...]
Art. 3.      L'ufficio acque pubbliche provvede, per il territorio della provincia alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche, distintamente per demanio idrico provinciale e statale.
Art. 4.      Non si applicano nel territorio della provincia il quinto e sesto comma dell'art. 7 del testo unico ed i termini di cui all'ottavo, nono e dodicesimo comma dello stesso articolo decorrono dalla [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6.      Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, irrigatorio o di bonifica, di cui all'art. 28 del testo unico, in mancanza di rinnovazione della concessione, come nei casi di decadenza o rinuncia, gli [...]
Art. 7. 
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Per le derivazioni di competenza della Provincia, le mansioni attribuite al regolatore di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico sono svolte dall'ufficio acque pubbliche.
Art. 10. 
Art. 11.      Per ottenere la licenza di attingimento di acqua secondo l'art. 56 del testo unico devesi presentare domanda all'ufficio acque pubbliche da pubblicarsi all'albo pretorio del comune ove ha luogo [...]
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13. 
Art. 13. bis. 
Art. 13 ter. 
Art. 14.      Sono istituiti l'ufficio provinciale acque pubbliche e l'ufficio provinciale fonti di energia, ai quali vengono affidati, oltre a quelli già indicati negli articoli precedenti, i compiti [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Al capo dell'ufficio acque pubbliche sono demandate le attribuzioni già affidate al capo del genio civile ai sensi degli articoli 221 e 222 del testo unico, salvo le competenze già attribuite [...]
Art. 16 bis.  (Autorizzazione all'allacciamento di impianti telefonici interni alla rete telefonica pubblica).
Art. 17.      Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione tutti coloro che estraggono acque sotterranee, eccezione fatta per gli usi di cui al seguente comma, [...]


§ 3.5.26 - L.P. 4 settembre 1976, n. 40. [1]

Esercizio da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici.

(B.U. 19 ottobre 1976, n. 45).

 

     Art. 1. [2]

     In conformità al piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per derivazione di acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nel territorio della provincia di Bolzano provvede l'Amministrazione provinciale secondo le norme e con le procedure previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, successivamente denominato "testo unico", dal regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia emanate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili con la presente legge, ferma restando la potestà di emanare regolamenti di esecuzione anche in riferimento alle norme ricordate.

 

          Art. 2.

     Se non disposto diversamente negli articoli successivi, le attribuzioni nella materia di cui all'art. 1 sono esercitate dall'ufficio provinciale acque pubbliche in luogo dell'ufficio del genio civile, del provveditorato alle opere pubbliche e del magistrato alle acque, dal comitato provinciale per le acque pubbliche di cui all'art. 15 in luogo del consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Presidente della Giunta provinciale in luogo del Presidente della Repubblica, dalla Giunta provinciale in luogo del Ministro del Lavori Pubblici e del Ministro delle Finanze, e l'ufficio idrografico provinciale in luogo dell'ufficio idrografico statale.

     L'Amministrazione provinciale esercita le funzioni amministrative già svolte dall'ufficio del genio civile, dal Commissario del governo e dal provveditorato alle opere pubbliche in materia di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui agli articoli 107 e seguenti del testo unico e successive modifiche.

     Spetta al capo dell'ufficio provinciale fonti di energia di autorizzare in via provvisoria e definitiva l'impianto e l'esercizio di linee elettriche finora rientranti nella competenza degli uffici statali periferici di cui al comma precedente.

 

          Art. 3.

     L'ufficio acque pubbliche provvede, per il territorio della provincia alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche, distintamente per demanio idrico provinciale e statale.

     L'ufficio acque pubbliche provvede alla compilazione degli schemi degli elenchi suppletivi, alla loro pubblicazione, previa deliberazione della Giunta provinciale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione, al deposito dello schema nell'ufficio del Commissario del governo, al deposito di un esemplare di detto Bollettino nella segreteria dei comuni direttamente interessati, all'affissione all'albo pretorio di detti comuni e occorrendo nei luoghi di ordinaria frequenza, per un termine di 20 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione così nella Gazzetta Ufficiale come nel Bollettino Ufficiale e dell'eseguito deposito ed avverta che gli interessati possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nonché all'inserzione di avviso analogo a quello da affissare all'albo pretorio dei comuni interessati in un giornale di lingua tedesca ed in uno di lingua italiana della provincia indicati dalla Giunta provinciale.

     Trascorso il termine per le opposizioni, l'ufficio acque pubbliche trasmette alla Giunta provinciale gli schemi e le opposizioni con particolareggiata relazione.

     Gli elenchi suppletivi delle acque pubbliche sono approvati definitivamente dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per le acque pubbliche, sono emanati con decreto del Presidente della Giunta provinciale e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Un esemplare del Bollettino Ufficiale deve essere depositato per 30 giorni nella segreteria dei comuni direttamente interessati. Della avvenuta inserzione e dell'eseguito deposito si da notizia mediante avviso da affiggersi per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni suddetti. L'avviso rende nota la data di scadenza dell'anno entro cui devono essere fatte le domande di riconoscimento ai termini dell'art. 3 del testo unico, e richiama le sanzioni comminate dall'art. 219 dello stesso testo unico in caso di inadempienza.

     Non si applica l'art. 5 del testo unico.

     Eventuali variazioni relative alle acque pubbliche appartenenti al demanio statale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, sono disposte su richiesta dello Stato.

     Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi delle acque pubbliche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli interessati possono ricorrere al tribunale regionale delle acque pubbliche avverso le iscrizioni delle acque negli elenchi stessi.

     In caso di particolare interesse pubblico si possono includere negli elenchi suppletivi tutte le acque sorgenti e sotterranee ricadenti in una determinata area che deve essere in tal caso ben delimitata in planimetrie in idonea scala.

     L'ufficio acque pubbliche provvede a formare e conservare il catasto delle utenze di acqua pubblica.

 

          Art. 4.

     Non si applicano nel territorio della provincia il quinto e sesto comma dell'art. 7 del testo unico ed i termini di cui all'ottavo, nono e dodicesimo comma dello stesso articolo decorrono dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Nelle derivazioni da bacini d'acqua soggetti a tutela ai sensi della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29: "Norme per la tutela dei bacini d'acqua", si seguono le procedure di cui all'art. 5 della medesima legge.

     Nelle concessioni a scopo prevalentemente domestico, potabile e antincendio, fra più concorrenti è preferita la domanda del comune o del consorzio dei comuni interessati.

     La dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 34 del testo unico può essere chiesta anche dopo la presentazione della domanda di concessione.

 

          Art. 4 bis. [3]

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 12-bis e dall'articolo 13 comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'amministrazione provinciale.

     2. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, il contravventore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire due milioni. Alla sanzione prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche; è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.

     3. Qualora l'utenza abusiva pregiudichi altre utenze, non garantisca il deflusso minimo vitale o sia contraria al buon regime idraulico, il direttore dell'ufficio competente ne dispone l'immediata cessazione; in caso contrario può essere presentata domanda di autorizzazione o concessione.

 

          Art. 5. [4]

     1. In ordine alle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua provvede l'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

     2. Il nulla osta previsto dall'articolo 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciato dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

 

          Art. 6.

     Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, irrigatorio o di bonifica, di cui all'art. 28 del testo unico, in mancanza di rinnovazione della concessione, come nei casi di decadenza o rinuncia, gli impianti indicati al secondo comma dello stesso articolo passano, senza compenso, in proprietà della Provincia.

     Nelle piccole derivazioni in mancanza di rinnovazione della Provincia ha diritto di procedere secondo quanto disposto dall'art. 30 del testo unico.

 

          Art. 7. [5]

 

          Art. 8.

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     A discrezione dell'amministrazione si può prescindere dal disciplinare. In tal caso le prescrizioni a carico del concessionario vengono inserite nel decreto di concessione.

     L'amministrazione concedente ha facoltà di modificare successivamente senza obbligo di indennizzo disciplinare o il decreto qualora esigenze di difesa del suolo o delle risorse naturali, della tutela del paesaggio e della pesca o comunque di pubblico generale interesse lo richiedano, salva restando la facoltà del concessionario di rinunciare a norma di legge.

     (Omissis) [9].

 

          Art. 9.

     Per le derivazioni di competenza della Provincia, le mansioni attribuite al regolatore di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico sono svolte dall'ufficio acque pubbliche.

 

          Art. 10. [10]

     1. L'utente di acqua pubblica che intenda apportare variazioni ad una derivazione già riconosciuta o concessa deve farne richiesta all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

     2. Si considerano varianti quelle che riguardano l'aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d'acqua concessa o riconosciuta, l'estensione del periodo di utilizzo, il cambiamento d'uso e l'aumento della forza motrice. Esse sono soggette a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa la durata della nuova concessione.

     3. Ogni variazione apportata ai meccanismi destinati alla produzione o all'uso della forza motrice o dell'energia elettrica deve essere previamente comunicata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

     4. Ogni richiesta di variante relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.

     5. Tutte le variazioni riguardanti la ricostruzione o migliorie alle opere di raccolta, presa, adduzione e restituzione, nonché l'estensione del comprensorio irriguo e potabile sono autorizzate dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

 

          Art. 11.

     Per ottenere la licenza di attingimento di acqua secondo l'art. 56 del testo unico devesi presentare domanda all'ufficio acque pubbliche da pubblicarsi all'albo pretorio del comune ove ha luogo l'attingimento, corredata dei disegni e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi.

     L'Assessore competente provvede sulla domanda, a spese del richiedente, e stabilisce il canone dovuto alla Provincia a norma di legge da pagarsi anticipatamente e senza obbligo di cauzione.

 

          Art. 12. [11]

 

          Art. 12 bis. [12]

     1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, la concessione di utilizzare acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è fissato al 31.12.2000.

     2. La relativa domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva su un apposito modulo predisposto d'ufficio, va presentata, unitamente ad un estratto catastale e ad una mappa in scala 1:10.000 tramite il comune che conferma l'utenza, all'Ufficio provinciale competente. Quest'ultimo comunica la propria decisione entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'utenza si dà per concessa.

     Da piccole sorgenti che non sono site in aree di tutela dell'acqua potabile può essere prelevata ed utilizzata liberamente per i propri usi potabili-domestici una quantità d'acqua fino a complessivi l/s 0,40. Devono essere rispettati i diritti esistenti.

 

          Art. 13. [13]

 

          Art. 13. bis. [14]

     1. Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia.

     2. La concessione delle acque minerali, da derivarsi esclusivamente da corpi idrici sotterranei e superficiali per i quali siano realizzate aree di tutela, è rilasciata secondo le modalità previste dalla disciplina concernente le acque pubbliche, previo riconoscimento del carattere minerale delle acque medesime da parte dell'Agenzia provinciale dell'ambiente e della tutela del lavoro e previa iscrizione nell'apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l'amministrazione provinciale.

     3. Ai fini dell'imbottigliamento o dell'uso termale o terapeutico delle acque minerali il riconoscimento delle acque è effettuato dall'Agenzia provinciale dell'ambiente e della tutela del lavoro di concerto con l'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro-sud.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle acque impiegate per trattamenti idrici non terapeutici nelle strutture alberghiere e affini, tipiche della tradizione locale.

     5. Il decreto di concessione specifica la quantità d'acqua derivabile e determina il canone annuo in base alle portate medie annue concesse; l'importo del canone annuo è così fissato:

     a) per le acque destinate all'imbottigliamento lire 1.000.000 per litro secondo / canone annuo minimo lire 10.000.000;

     b) per le acque destinate all'uso termale o altro uso terapeutico lire 500.000 per litro secondo / canone annuo minimo lire 5.000.000;

     c) per le acque destinate ad altro uso euro 155 per litro secondo / canone annuo minimo euro 1.550; a decorrere dall'1 gennaio 2003 il canone annuo minimo è pari all'importo di volta in volta fissato quale canone annuo per un litro secondo, compreso ogni aumento passato e futuro [15] .

     6. Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent [16].

     7. L'utilizzo delle acque in mancanza di concessione ovvero l'inosservanza delle prescrizioni della concessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

     8. Il canone di cui alle concessioni già rilasciate è adeguato alle disposizioni della presente legge, tenendo conto delle portate medie utilizzate negli ultimi tre anni.

     9. Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, non si applicano per le acque minerali di cui al presente articolo [17].

 

          Art. 13 ter. [18]

     1. Le autorizzazioni alla costruzione ed all'utilizzo di pozzi già rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché le denunce di pozzi ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, sono convertite in concessioni.

     2. La durata è stabilita in trenta anni dalla data del decreto di autorizzazione o dalla data di denuncia. Il canone è dovuto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo delle stesse avviene secondo le norme previste per le concessioni.

 

          Art. 14.

     Sono istituiti l'ufficio provinciale acque pubbliche e l'ufficio provinciale fonti di energia, ai quali vengono affidati, oltre a quelli già indicati negli articoli precedenti, i compiti amministrativi inerenti alle seguenti materie:

     I) all'ufficio acque pubbliche:

     a) derivazioni di acque pubbliche;

     b) piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;

     c) impianti idroelettrici;

     II) all'ufficio fonti di energia:

     a) autorizzazione alla costruzione di linee elettriche;

     b) approvvigionamento con energia elettrica o di altra fonte.

     Contro i provvedimenti definitivi sulle domande da parte dell'Assessore, del capo dell'ufficio acque pubbliche e del capo dell'ufficio fonti di energia è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data della notifica dell'atto all'interessato alla Giunta provinciale, la quale decide, sentito il comitato provinciale per le acque pubbliche.

     Il catasto idrico di cui all'art. 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è formato e conservato dall'ufficio acque pubbliche per quanto riguarda il catasto delle derivazioni di acque pubbliche e le competenze di cui al citato art. 3 sono esercitate per questo settore dallo stesso ufficio.

 

          Art. 15. [19]

     1. Non sono soggette ad autorizzazione della Ripartizione provinciale Acque ed energia, fermo restando gli eventuali pareri necessari, le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 Volt e quelle per impianti di illuminazione pubblica, né le relative opere accessorie.

     2. I titolari di domande di autorizzazione all’impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 e seguenti del titolo III, capo I, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, sono esonerati dal pagamento delle spese d’istruttoria.

 

          Art. 16.

     Al capo dell'ufficio acque pubbliche sono demandate le attribuzioni già affidate al capo del genio civile ai sensi degli articoli 221 e 222 del testo unico, salvo le competenze già attribuite all'azienda speciale con legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

     (Omissis) [20].

 

     Art. 16 bis. (Autorizzazione all'allacciamento di impianti telefonici interni alla rete telefonica pubblica). [21]

     [1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, può essere concessa anche ad aziende iscritte come azienda elettrotecnica all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 7 e successivi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, a condizione che il titolare dell'azienda sia in possesso non solo dei requisiti personali previsti dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ma anche del requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

     2. È sufficiente che anche solo il responsabile tecnico, che deve essere nominato ai sensi di legge, sia in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3. L'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'energia, sentito il direttore della Ripartizione Informatica. I requisiti tecnici delle aziende, necessari ai fini dell'autorizzazione, vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.]

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 17.

     Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione tutti coloro che estraggono acque sotterranee, eccezione fatta per gli usi di cui al seguente comma, devono farne denuncia all'ufficio acque pubbliche e dietro richiesta del medesimo indicare sulla cartina in scala 1:25.000 o 1:10.000 e sull'estratto di mappa catastale l'ubicazione del pozzo, le sue caratteristiche, l'uso ed il quantitativo di acqua utilizzato, il periodo di utilizzazione ed eventuali rilievi idrogeologici.

     Sono esonerati dalla presentazione della denuncia di cui al comma precedente coloro che estraggono acque sotterranee ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della presente legge.


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.P. 30 settembre 2005, n. 7, ad eccezione dell’art. 16 bis.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.P. 15 gennaio 1977, n. 8.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 39 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 29 marzo 1983, n. 10.

[6] Comma abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[7] Comma abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[8] Comma abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[9] Comma abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[11] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 32 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[13] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 23 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 34 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[16] Comma così sostituito dall’art. 42 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[17] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 32 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 23 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[20] Comma abrogato dall'art. 60 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

[21] Articolo aggiunto dall’art. 42 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1 ed abrogato dall'art. 12 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.