§ 98.1.39861 - Circolare 10 settembre 1998, n. 214/E .
Decreti ingiuntivi ed altri provvedimenti recanti condanne al pagamento dei corrispettivi prestazioni soggetti ad I.V.A. nell'ipotesi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/09/1998
Numero:214

§ 98.1.39861 - Circolare 10 settembre 1998, n. 214/E .

Decreti ingiuntivi ed altri provvedimenti recanti condanne al pagamento dei corrispettivi prestazioni soggetti ad I.V.A. nell'ipotesi in cui la condanna sia estesa anche nei confronti del fideiussore o riguardi solamente quest'ultimo - Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nota II) all'art. 8 della tariffa parte prima del medesimo D.P.R. n. 131.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alle Direzioni centrali del 

 

Dipartimento delle Entrate 

 

Alle Direzioni Regionali 

 

delle Entrate 

 

Agli Uffici delle Entrate 

 

Agli Uffici del Registro 

 

Agli Uffici IVA 

 

Loro sedi 

 

Al Segretariato Generale 

 

Roma 

 

Alla Direzione Generale degli 

 

Affari generali e del personale 

 

Roma 

 

e.p.c. 

 

Al Servizio centrale degli 

 

Ispettori tributari 

 

Roma 

 

Al Comando generale della 

 

Guardia di Finanza 

 

Roma 

 

Al Servizio Ispettivo centrale 

 

Roma 

 

Al Consiglio di Stato 

 

Roma 

 

All'Avvocatura Generale 

 

dello Stato 

 

Roma 

 

Al Ministero di Grazie e 

 

Giustizia 

 

Roma 

 

All'Associazione Bancaria 

 

Italiana 

 

Roma 

 

Al Consiglio nazionale del 

 

Notariato 

 

Roma 

 

Al Consiglio Nazionale dell'ordine 

 

dei Dottori Commercialisti 

 

Roma 

 

Al Consiglio Nazionale dell'ordine 

 

degli Avvocati e Procuratori 

 

Roma 

 

Al Consiglio Nazionale del 

 

Collegio dei Ragionieri e Periti 

 

Commerciali 

 

Roma 

 

 

Alcuni dipendenti Uffici hanno rappresentato la necessità di riesaminare le conclusioni cui erano pervenuti i Capi dei soppressi Ispettorati Compartimentali delle Tasse e delle II.II. sugli Affari, nella riunione tenutasi nei giorni 17,18 e 19 febbraio 1988, circa il criterio di tassazione ai fini dell'imposta di registro da applicare ai decreti ingiuntivi, di cui all'articolo 8 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recanti condanna al pagamento di somme da parte del debitore principale per prestazioni rientranti nella sfera applicativa dell'IVA e del fideiussore non soggetto IVA.

In detta riunione, nella considerazione che la condanna diretta contro il fideiussore non soggetto IVA fosse da ritenere una "obbligazione autonoma" rispetto a quella del debitore principale, si è affermato per la stessa l'applicabilità dell'imposta proporzionale di registro prevista dal già citato articolo 8, lettera b) della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

A tale proposito gli Uffici evidenziano che l'Amministrazione Finanziaria è costantemente soccombente nei procedimenti instaurati per la materia di cui si tratta.

Orbene, pur ritenendo rilevante la pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 27 luglio 1992, n. 9007 laddove viene evidenziata una ingiustificata duplicazione del tributo, applicato in aderenza al principio interpretativo affermato dagli Ispettori Compartimentali, lo Scrivente ha ritenuto di sottoporre la questione all'esame della Avvocatura Generale dello Stato.

Nella nota 14 febbraio 1997, n. IV-8-207/96 diretta all'Organo Generale Legale - in ragione del contenuto oggettivo della previsione di cui alla nota II) all'articolo 8 della più volte menzionata tariffa, allegata al T.U. dell'imposta di registro - è stata espressa l'opportunità di aderire alla tesi sostenuta dalla Cassazione, volta a considerare il tributo applicato al decreto ingiuntivo assorbente del tributo dovuto dal fideiussore, sia esso soggetto o no all'IVA.

A tale fine è stato evidenziato quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione e cioè che "il pagamento da parte di uno solo degli obbligati determina la estinzione dell'obbligazione e rende, pertanto, non più azionabile il decreto di condanna nei confronti dell'altro obbligato. Si tratta in definitiva, di due condanne alternative che, come tali, non possono essere eseguite entrambe: se ciò, eventualmente, avvenisse, sorgerebbe il diritto a ripetere la somma pagata due volte.

La duplice tassazione, pertanto, in relazione alla duplicità delle condanne, si risolverebbe in una ingiustificata duplicazione del tributo, in quanto colpirebbe la stessa somma due volte, nonostante che il decreto ingiuntivo disponga il trasferimento della stessa una sola volta".

Nel riferire all'Organo Generale Legale si è poi ritenuto opportuno manifestare i dubbi relativi al criterio di tassazione da applicare, ai fini dell'imposta di registro, ai decreti ingiuntivi recanti condanna del debitore principale e del fideiussore non soggetto IVA quando il credito derivi da un'operazione IVA.

Anche per tale ipotesi lo Scrivente - considerato il tenore letterale della surrichiamata nota II) all'articolo 8 della tariffa allegata al vigente T.U. n. 131 del 1986, con la quale il legislatore ha espressamente regolamentato l'applicabilità del principio dell'alternatività IVA/Registro anche agli atti dell'autorità giudiziaria - si è espresso nel senso di ritenere ingiustificata la duplice tassazione dei decreti in argomento, in quanto la prestazione originaria è attratta nel regime impositivo dell'IVA a nulla influendo la natura soggettiva del beneficiario nè del fideiussore. L'Avvocatura Generale dello Stato, con consultazione 26 maggio 1998, n. 2026/97-sr n. 280 ha evidenziato che la Corte di Cassazione, Sez. I. Civ., con sentenza 21 gennaio 1998, n. 3572/98 ha statuito, per la prima volta, che "i decreti ingiuntivi emessi a favore di Istituti di credito nei confronti del fideiussore per la restituzione di un finanziamento sono soggetti ad imposta fissa di registro, ai sensi dell'art. 40, D.P.R. n. 131 del 1986, riferendosi ad operazione rientrante nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e che tale indirizzo risulta confermato dalla stessa Cassazione (sentenza 12 maggio 1998, n. 4767/98 e sentenza 12 maggio 1998, n. 4771/98).

L'Avvocatura Generale, nel condividere l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, fa altresì presente che la stessa, con sentenza del 27 luglio 1992, n. 9007, aveva affermato che "l'obbligazione del fideiussore si identifica con quella dell'obbligato principale, alla quale accede, ancorché derivi da una autonoma fonte negoziale. Ne consegue che il trattamento fiscale dell'operazione è determinato dalla sua natura oggettiva, che è unitaria ed inscindibile, a prescindere dalla circostanza che la prestazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal fideiussore, quale coobbligato in solido, in virtù dell'obbligazione accessoria di garanzia.

Ciò è perfettamente coerente con la causa del negozio fideiussorio, che non origina un autonomo rapporto giuridico tra le parti, ma trova giustificazione necessaria in un altro rapporto obbligatorio e comporta un'assunzione di responsabilità per l'adempimento di una obbligazione altrui".

Considerate, quindi, tutte le argomentazioni addotte dalla Corte di Cassazione, l'Organo Generale Legale conclude affermando che "non è possibile scindere l'obbligazione dell'obbligato principale da quella del fideiussore, al fine di sottoporle ad un trattamento tributario differenziato, e che, di conseguenza, l'operazione di finanziamento non può ritenersi alternativamente soggetta ad imposta di registro o ad I.V.A., in dipendenza del soggetto che esegua la prestazione".

Da quanto fin qui detto discende che torna applicabile l'imposta di registro in misura fissa, prevista dalla nota II) al più volte richiamato articolo 8, per il noto principio dell'alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nelle seguenti ipotesi:

a) decreti ingiuntivi comportanti condanna al pagamento di somme da parte del debitore principale e del fideiussore sia esso soggetto all'IVA o non soggetto all'IVA;

b) decreti ingiuntivi recanti condanne nei confronti del debitore principale e del fideiussore nel caso in cui il credito derivi da un'operazione soggetta all'IVA che viene adempiuta, in esecuzione dello stesso decreto, da un soggetto non IVA.

Le Direzioni Regionali provvederanno a verificare che i dipendenti uffici uniformino il loro comportamento alle direttive impartite con la presente circolare e operino per eliminare l'oneroso contenzioso che si è originato in materia.

Il Direttore generale.