Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/05/1999 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera . |
§ 98.1.40930 - Circolare 31 maggio 1999, n. 121/E .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.
|
Alle Direzioni regionali delle entrate |
|
Agli Uffici delle entrate |
|
Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette |
|
Ai Centri di Servizio delle imposte dirette |
|
ed indirette |
|
Al Centro Informativo del Dipartimento |
|
delle entrate |
e, p. c.: |
Al Segretariato generale |
|
Al Servizio consultivo e ispettivo tributario |
|
Al Comando generale della Guardia di |
|
finanza |
|
Alle Direzioni centrali del Dipartimento |
|
delle entrate |
Premessa
L'articolo 45 della
Con
Nel rinviare alle predette istruzioni circa le linee fondamentali dell'istituto, con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni rese necessarie dall'anzidetta norma di proroga, per quanto riguarda, in particolare, i tardivi e carenti versamenti.
1. Ambito soggettivo.
Circa l'ambito soggettivo di applicazione della sanatoria oggetto di proroga, occorre anzitutto precisare che l'articolo 45, comma 14, della legge in commento, nel rinviare al comma 1 dell'art. 38 citato - che a sua volta faceva testuale riferimento ai "soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del
Alla predetta efficacia retroattiva si associano, tuttavia, i tradizionali limiti del "fatto compiuto", nel senso che i menzionati atti o sentenze definitivi, qualora abbiano dato luogo a dei pagamenti, ne precludono qualsiasi possibilità di ripetizione per la sopravvenuta intangibilità della posizione giuridico-fiscale.
Ove trattasi di periodi d'imposta accertati in via non definitiva, i contribuenti interessati che risultino già destinatari di iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio e intendano avvalersi della sanatoria appena prorogata possono presentare, con le modalità già indicate al paragrafo "5 - Sospensione della riscossione" della citata
Gli stessi Uffici non mancheranno di rilevare tempestivamente le istanze che non risultino produttive di effetti, al fine di disporre l'eventuale ripristino della riscossione.
2. Ambito oggettivo.
Nel confermare quanto già precisato nell'omologo paragrafo 2 della precedente
- il rinvio al 31 maggio 1999, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi legali, del termine di versamento della seconda rata, originariamente fissato al 15 marzo 1998. Tale previsione riguarda, ovviamente, i soggetti che hanno provveduto al versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997.
- La riapertura del termine di versamento della prima rata, originariamente fissato al 1° dicembre 1997, con obbligo di pagamento, in unica soluzione ed entro il 31 maggio 1999, delle somme dovute alla medesima data del 1° dicembre 1997, maggiorate degli interessi legali, ovviamente nella diversa misura del 5 per cento annuo, sino al 31 dicembre 1998, e del 2,5 per cento annuo dal 1° gennaio 1999. Si ribadisce che, nonostante il tenore letterale della locuzione legale ("prima rata") contenuta nel citato art. 38, comma 1, la riammissione in termine per usufruire della sanatoria riguarda non soltanto i soggetti che alla data del 1° dicembre 1997 non hanno versato la prima rata, ma anche quelli che non hanno effettuato alcun versamento, con conseguente maggiorazione degli interessi.
- Il conguaglio - per coloro che abbiano effettuato entro il 1° dicembre 1997 il versamento della prima rata in misura inferiore a quanto dovuto - delle somme relative, provvedendo, entro il 31 maggio 1999, al relativo versamento, previa maggiorazione degli interessi legali, calcolati dalla medesima data del 1° dicembre sulla differenza versata in meno relativamente alla stessa prima rata. Gli interessi legali non si applicano sulle somme dovute e non versate, in tutto o in parte, per la seconda rata.
Alle suesposte opportunità, si associa ovviamente l'obbligo per gli interessati, per quanto già precisato nella precedente circolare relativamente all'articolo 9-bis della legge originaria, di presentare - ove non vi abbiano provveduto in precedenza - entro la data del 30 settembre 1999 una dichiarazione integrativa, sia pure aggiornata in relazione al nuovo termine di versamento.
Con riguardo alla operatività temporale della sanatoria a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in commento, si precisa, anche a seguito della proroga al 30 giugno 1999 dei termini per l'accertamento scadenti il 31 dicembre 1998, prevista dall'art. 9, comma 2, della
- i periodi di imposta interessati sono quelli relativi agli anni 1990 (per effetto della proroga biennale ex art. 57, comma 2, della
- sono esclusi tutti i periodi d'imposta per i quali siano intervenuti avvisi di accertamento divenuti definitivi o decisioni passate in giudicato anteriormente alla data del 30 maggio 1997.
3. Dichiarazioni integrative.
Al riguardo, nel confermare, salvo il diverso termine di presentazione (30 settembre 1999), quanto rappresentato nella precedente
Tale modello, identico a quello precedentemente divulgato, tranne che per detto ultimo aspetto, sarà reso disponibile non appena saranno state aggiornate le relative specifiche tecniche.
4. Ravvedimento operoso.
Poiché il legislatore ha limitato la proroga ai soli termini del 30 giugno 1998, indicati al comma 1 del più volte richiamato art. 38 della
Ovviamente, per il suddetto anno e solo in presenza della dichiarazione originaria, è esperibile, entro il 31 luglio 1999, l'ordinario ravvedimento secondo le modalità del tradizionale istituto di cui all'art. 14 della
Per quanto riguarda, infine, l'anno 1997, è appena il caso di rammentare che, a seguito dell'introduzione del nuovo regime sanzionatorio, in vigore dal 1° aprile 1998, i contribuenti interessati possono avvalersi, entro il 31 luglio 1999, dell'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
5. Modalità di versamento.
Per i versamenti di cui il comma 14 dell'art. 45 in oggetto ha disposto - con le medesime diverse modalità di cui al più volte richiamato art. 38, comma 1 - una proroga generalizzata al 31 maggio 1999, si ribadisce che va utilizzato il codice-tributo "4.358 - sanatoria fiscale per i redditi di pensione estera", già istituito in occasione della originaria sanatoria.
Con riferimento a tale codice-tributo, si ribadisce altresì che, in caso di più annualità da sanare, l'importo da versare sarà dato dalla sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualità; gli interessi legali dovuti sono versati cumulandoli all'importo del tributo stesso.
Il versamento va effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate, utilizzando la delega unica Mod. F24, con indicazione, nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario", dell'importo complessivamente dovuto (comprensivo degli interessi legali) e dell'apposito codice-tributo 4358.
Il periodo di riferimento da riportare nell'apposita colonna del Mod. F24 è l'anno nel quale si effettua il versamento (1999).
6. Effetti della sanatoria.
In proposito, valgono, con le debite variazioni soprattutto di ordine temporale, le precisazioni e le istruzioni fornite nelle precedenti
Si rappresenta, in particolare che la precisazione effettuata nella
Analogamente, per quanto precisato in merito alle annualità accertate, la "pendenza" da prendere in considerazione - ai fini della effettuazione delle eventuali iscrizioni a ruolo a titolo definitivo - è quella che si è protratta fino alla data del 31 maggio 1999.