§ 98.1.40930 - Circolare 31 maggio 1999, n. 121/E .
Art. 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera .


Settore:Normativa nazionale
Data:31/05/1999
Numero:121


Sommario
Art. 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera . 


§ 98.1.40930 - Circolare 31 maggio 1999, n. 121/E .

Art. 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Ai Centri di Servizio delle imposte dirette 

 

ed indirette 

 

Al Centro Informativo del Dipartimento 

 

delle entrate 

e, p. c.: 

Al Segretariato generale 

 

Al Servizio consultivo e ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di 

 

finanza 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento 

 

delle entrate 

 

 

Premessa

L'articolo 45 della legge in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O. n. 99/L ed entrata in vigore il giorno successivo, ha disposto, al comma 14, la riapertura dei termini del 30 giugno 1998, previsti dall'art. 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale aveva a suo tempo disposto la riapertura di taluni termini per la regolarizzazione fiscale dei redditi di pensione di fonte estera, già prevista dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Tale regolarizzazione, com'è noto, consiste nella possibilità di sanare la omessa dichiarazione, in tutto o in parte, di tali redditi, mediante il versamento delle relative imposte, nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto ai fini dell'Irpef, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con circolare 28 ottobre 1997, n. 281/E e circolare 12 giugno 1998, n. 150/E, sono stati illustrati gli aspetti sostanziali e procedimentali della anzidetta sanatoria, come disciplinata dai citati articoli 9-bis e 38, e fornite istruzioni con specifico riguardo all'ambito soggettivo ed oggettivo della stessa, agli adempimenti richiesti per quanto concerne sia le dichiarazioni integrative che il calcolo e il versamento delle relative imposte, nonché i conseguenti effetti.

Nel rinviare alle predette istruzioni circa le linee fondamentali dell'istituto, con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni rese necessarie dall'anzidetta norma di proroga, per quanto riguarda, in particolare, i tardivi e carenti versamenti.

 

 

1. Ambito soggettivo.

Circa l'ambito soggettivo di applicazione della sanatoria oggetto di proroga, occorre anzitutto precisare che l'articolo 45, comma 14, della legge in commento, nel rinviare al comma 1 dell'art. 38 citato - che a sua volta faceva testuale riferimento ai "soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140" - consente di risolvere, analogamente a quanto già precisato al paragrafo 1 della circolare 150/E del 1998, il problema di natura transitoria afferente i soggetti che, non avendo provveduto al versamento della prima od unica rata entro il 1° dicembre 1997 (termine finale originariamente previsto per l'esercizio della sanatoria), e nemmeno entro il 30 giugno 1998 (termine finale previsto dalla precedente legge di proroga), sono stati destinatari di accertamenti divenuti definitivi, ovvero di decisioni passate in giudicato, successivamente a tale ultima data. Nei confronti di tali soggetti, infatti, la norma di proroga in commento ha efficacia retroattiva nel senso di ritenere irrilevanti - ancorché definitivi - sia i predetti accertamenti che le cennate decisioni, sempreché, ovviamente, i soggetti destinatari provvedano entro il 31 maggio 1999 al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto.

Alla predetta efficacia retroattiva si associano, tuttavia, i tradizionali limiti del "fatto compiuto", nel senso che i menzionati atti o sentenze definitivi, qualora abbiano dato luogo a dei pagamenti, ne precludono qualsiasi possibilità di ripetizione per la sopravvenuta intangibilità della posizione giuridico-fiscale.

Ove trattasi di periodi d'imposta accertati in via non definitiva, i contribuenti interessati che risultino già destinatari di iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio e intendano avvalersi della sanatoria appena prorogata possono presentare, con le modalità già indicate al paragrafo "5 - Sospensione della riscossione" della citata circolare n. 281/E del 1997, una apposita istanza di sospensione. Gli uffici destinatari, come parimenti già previsto per siffatte ipotesi nello stesso paragrafo "5", adotteranno le necessarie iniziative per la concessione di un congruo periodo di sospensione della riscossione.

Gli stessi Uffici non mancheranno di rilevare tempestivamente le istanze che non risultino produttive di effetti, al fine di disporre l'eventuale ripristino della riscossione.

 

 

2. Ambito oggettivo.

Nel confermare quanto già precisato nell'omologo paragrafo 2 della precedente circolare n. 281/E del 1997, si fa anzitutto presente che il ripetuto art. 45 della legge ha disposto al comma 14:

- il rinvio al 31 maggio 1999, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi legali, del termine di versamento della seconda rata, originariamente fissato al 15 marzo 1998. Tale previsione riguarda, ovviamente, i soggetti che hanno provveduto al versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997.

- La riapertura del termine di versamento della prima rata, originariamente fissato al 1° dicembre 1997, con obbligo di pagamento, in unica soluzione ed entro il 31 maggio 1999, delle somme dovute alla medesima data del 1° dicembre 1997, maggiorate degli interessi legali, ovviamente nella diversa misura del 5 per cento annuo, sino al 31 dicembre 1998, e del 2,5 per cento annuo dal 1° gennaio 1999. Si ribadisce che, nonostante il tenore letterale della locuzione legale ("prima rata") contenuta nel citato art. 38, comma 1, la riammissione in termine per usufruire della sanatoria riguarda non soltanto i soggetti che alla data del 1° dicembre 1997 non hanno versato la prima rata, ma anche quelli che non hanno effettuato alcun versamento, con conseguente maggiorazione degli interessi.

- Il conguaglio - per coloro che abbiano effettuato entro il 1° dicembre 1997 il versamento della prima rata in misura inferiore a quanto dovuto - delle somme relative, provvedendo, entro il 31 maggio 1999, al relativo versamento, previa maggiorazione degli interessi legali, calcolati dalla medesima data del 1° dicembre sulla differenza versata in meno relativamente alla stessa prima rata. Gli interessi legali non si applicano sulle somme dovute e non versate, in tutto o in parte, per la seconda rata.

Alle suesposte opportunità, si associa ovviamente l'obbligo per gli interessati, per quanto già precisato nella precedente circolare relativamente all'articolo 9-bis della legge originaria, di presentare - ove non vi abbiano provveduto in precedenza - entro la data del 30 settembre 1999 una dichiarazione integrativa, sia pure aggiornata in relazione al nuovo termine di versamento.

Con riguardo alla operatività temporale della sanatoria a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in commento, si precisa, anche a seguito della proroga al 30 giugno 1999 dei termini per l'accertamento scadenti il 31 dicembre 1998, prevista dall'art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che:

- i periodi di imposta interessati sono quelli relativi agli anni 1990 (per effetto della proroga biennale ex art. 57, comma 2, della legge n. 413 del 1991), 1992, 1993, 1994 e 1995; a questi si devono aggiungere anche i periodi d'imposta 1989 e 1991, qualora non fosse stata a suo tempo presentata la relativa dichiarazione dei redditi;

- sono esclusi tutti i periodi d'imposta per i quali siano intervenuti avvisi di accertamento divenuti definitivi o decisioni passate in giudicato anteriormente alla data del 30 maggio 1997.

 

 

3. Dichiarazioni integrative.

Al riguardo, nel confermare, salvo il diverso termine di presentazione (30 settembre 1999), quanto rappresentato nella precedente circolare n. 150/E del 1998, si precisa che nel previsto modello sintetico, oltre alle informazioni richieste nella citata circolare, va indicato, quanto ai pagamenti, anche l'importo dei versamenti effettuati alla scadenza del 31 maggio 1999.

Tale modello, identico a quello precedentemente divulgato, tranne che per detto ultimo aspetto, sarà reso disponibile non appena saranno state aggiornate le relative specifiche tecniche.

 

 

4. Ravvedimento operoso.

Poiché il legislatore ha limitato la proroga ai soli termini del 30 giugno 1998, indicati al comma 1 del più volte richiamato art. 38 della legge n. 146 del 1998, senza alcun riferimento né al comma 2 del medesimo articolo né allo specifico termine (31 luglio 1998), valevole per l'esercizio dello speciale ravvedimento di cui al medesimo comma 2, non può che ritenersi preclusa, per l'anno 1996 interessato, la possibilità di accedere al predetto istituto. E ciò, anche nella considerazione che difficilmente sarebbe accreditabile una diversa ed estensiva ratio della legge di proroga, visto che il riferimento testuale, contenuto nel comma 2 dell'art. 38, alla riduzione della soprattassa (dal 30 al 15 per cento) non è, in via amministrativa, automaticamente rapportabile alla nuova scadenza del 31 luglio 1999, in relazione alla quale sarebbe, invece, applicabile, in sede di ravvedimento, la soprattassa nella più elevata misura del 60 per cento.

Ovviamente, per il suddetto anno e solo in presenza della dichiarazione originaria, è esperibile, entro il 31 luglio 1999, l'ordinario ravvedimento secondo le modalità del tradizionale istituto di cui all'art. 14 della legge n. 408 del 1990, mediante il pagamento, oltre che dell'imposta dovuta, della soprattassa netta anzidetta misura del 60 per cento.

Per quanto riguarda, infine, l'anno 1997, è appena il caso di rammentare che, a seguito dell'introduzione del nuovo regime sanzionatorio, in vigore dal 1° aprile 1998, i contribuenti interessati possono avvalersi, entro il 31 luglio 1999, dell'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi legali con maturazione giorno per giorno nonché della sanzione per infedele dichiarazione (art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997), ridotta al 16,66 per cento (pari ad un sesto del minimo edittale del cento per cento).

 

 

5. Modalità di versamento.

Per i versamenti di cui il comma 14 dell'art. 45 in oggetto ha disposto - con le medesime diverse modalità di cui al più volte richiamato art. 38, comma 1 - una proroga generalizzata al 31 maggio 1999, si ribadisce che va utilizzato il codice-tributo "4.358 - sanatoria fiscale per i redditi di pensione estera", già istituito in occasione della originaria sanatoria.

Con riferimento a tale codice-tributo, si ribadisce altresì che, in caso di più annualità da sanare, l'importo da versare sarà dato dalla sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualità; gli interessi legali dovuti sono versati cumulandoli all'importo del tributo stesso.

Il versamento va effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate, utilizzando la delega unica Mod. F24, con indicazione, nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario", dell'importo complessivamente dovuto (comprensivo degli interessi legali) e dell'apposito codice-tributo 4358.

Il periodo di riferimento da riportare nell'apposita colonna del Mod. F24 è l'anno nel quale si effettua il versamento (1999).

 

 

6. Effetti della sanatoria.

In proposito, valgono, con le debite variazioni soprattutto di ordine temporale, le precisazioni e le istruzioni fornite nelle precedenti circolare n. 281/E del 1997 e circolare 150/E del 1998.

Si rappresenta, in particolare che la precisazione effettuata nella circolare n. 150/E del 1998, con riguardo alle annualità in scadenza al 31 dicembre 1998, deve ora intendersi riferita al 30 giugno 1999, per le annualità "prorogate" ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 1998, e al 31 dicembre 1999, per quelle in scadenza a tale ultima data.

Analogamente, per quanto precisato in merito alle annualità accertate, la "pendenza" da prendere in considerazione - ai fini della effettuazione delle eventuali iscrizioni a ruolo a titolo definitivo - è quella che si è protratta fino alla data del 31 maggio 1999.