§ 95.25.31 - Circolare 11 maggio 1999, n. 106.
Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ex art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:11/05/1999
Numero:106

§ 95.25.31 - Circolare 11 maggio 1999, n. 106. [1]

Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ex art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

     L'art. 11 della legge finanziaria per il 1999 ha previsto il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, fissando anche una procedura particolare per l'esecuzione dei rimborsi stessi.

     Tenuto conto che nel corso di quest'anno possono essere eseguiti rimborsi nel limite di L. 2.500 miliardi, la legge ha previsto che si predisponga una unica lista di contribuenti aventi diritto al rimborso, privilegiando quelli che per primi hanno prodotto istanza, e sempre che nella presentazione della istanza stessa sia stato rispettato il termine decadenziale di tre anni dall'eseguito versamento, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

     I rimborsi da erogare saranno commisurati alla differenza fra le somme versate e quelle dovute in base al disposto del comma 1 dell'art. 11 della citata legge 448/99, maggiorate degli interessi legali nella misura del 2,5% annuo.

     L'importo da detrarre è pari a lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo, mentre per l'iscrizione degli altri atti sociali vanno detratti i seguenti importi forfetari annuali:

     - lire settecentocinquantamila per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni;

     - lire quattrocentomila per le società a responsabilità limitata;

     - lire novantamila per le società d'altro tipo.

     Per la gestione di tali rimborsi è stata realizzata, in ambiente 3270 (collegamento con Anagrafe Tributaria), una apposita procedura automatizzata.

     Segue un'analisi schematica delle fasi che compongono la procedura.

 

     Prima fase: ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

     La procedura di acquisizione è disponibile a terminale a partire dal 10 maggio 1999.

     Prima di iniziare la fase di acquisizione ogni ufficio provvederà, qualora ciò non sia stato fatto in precedenza, ad inoltrare con la massima sollecitudine all'ufficio competente le istanze non di propria competenza.

     Si richiama l'attenzione sul fatto che l'istanza verrà acquisita a condizione che il codice fiscale del contribuente sia presente nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria.

     In questa prima fase di acquisizione, sarà consentito agli uffici di rifiutare esclusivamente le istanze inaccoglibili per intempestività o per altri motivi di carattere sostanziale, mentre per respingere le istanze per le quali manchino uno o più versamenti occorrerà in ogni caso attendere la successiva fase di validazione.

     Gli uffici provvederanno, in base agli atti in loro possesso, anche alla lavorazione delle istanze di rimborso impugnate con ricorso gerarchico e trasmesse all'Amministrazione Centrale.

     Per ciascun anno d'imposta, oggetto di rimborso, i dati acquisiti dall'ufficio potranno essere confrontati con quelli presenti nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria per quanto riguarda i versamenti relativi agli anni 1989, 1990, 1991, 1992.

     Per le annualità 1985, 1986, 1987, 1988, per le quali non sono disponibili, negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, i dati relativi ai versamenti effettuati, nonché per le annualità successive nell'ipotesi in cui i versamenti non risultino negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, il rimborso può essere disposto sulla base degli elementi ricavabili dagli atti già allegati all'istanza, e quindi anche dalle fotocopie dei versamenti eseguiti: eventuali controlli con gli originali potranno essere disposti a campione, secondo le direttive che ciascuna Direzione Regionale impartirà in proposito.

     Rimane fermo che ove il versamento sia stato eseguito su un conto corrente diverso da quelli appositamente istituiti per la tassa in argomento, gli uffici potranno considerarli validi, sempre che si possa escludere che gli stessi versamenti abbiano formato oggetto di diverso utilizzo.

     Per quanto riguarda l'ammissibilità a questa procedura di rimborso delle istanze oggetto di controversia in sede giurisdizionale, gli uffici terranno conto di quanto disposto con circolare 32/E del 12 febbraio 1999.

     Le norme operative per l'utilizzo della procedura automatizzata sono oggetto di separate istruzioni di servizio.

 

     Seconda fase: VALIDAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

     Questa fase avrà inizio il 15 giugno 1999 e terminerà il successivo 30 ottobre.

     Dal 15 giugno al 31 agosto sarà possibile solo validare i versamenti acquisiti nella prima fase ed eventualmente rettificare l'importo del rimborso proposto.

     La procedura proporrà all'operatore un importo del rimborso calcolato automaticamente, diminuito delle quote previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), b) e c) della norma in oggetto, presumendo che si tratti di rimborso della tassa annuale.

     Sarà cura dell'ufficio rettificare tale importo qualora la richiesta di rimborso non fosse relativa alla sola tassa annuale, ma anche alla tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo, per la quale la norma prevede che venga detratta una ulteriore quota pari a lire cinquecentomila.

     La validazione definitiva dell'istanza, sia che contenga una o più annualità sarà possibile solo quando siano state esaminate tutte le annualità, apponendo l'indicazione di accettazione o rifiuto a fronte di tutti i versamenti acquisiti per ciascuna annualità. Detta validazione presuppone, ovviamente, la verifica della vigenza della società presso la Camera di Commercio e comporta l'inserimento a terminale della data di tale verifica oltre che dei dati della società destinataria del rimborso.

     Si rammenta che le interrogazioni disponibili a terminale sulla banca dati della Camera di Commercio hanno la stessa valenza del certificato di iscrizione (già certificato di vigenza).

     In conseguenza di ciò, le certificazioni non potranno recare in nessun caso una data anteriore al 1 settembre 1999, in quanto tali certificazioni dovranno essere ancora valide al momento della formazione dell'ordinativo collettivo di pagamento, che avverrà entro il successivo mese di novembre.

     Il calcolo degli interessi verrà effettuato automaticamente dal Sistema Centrale sull'importo complessivo del rimborso, al tasso del 2,5% annuo, così come previsto dall'art. 11 di cui in premessa e decorre dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla formazione dell'ordinativo collettivo di pagamento.

     A fronte della validazione definitiva di ogni istanza verrà verificata la capienza dello stanziamento complessivo, che per il 1999 è pari a lire 2.500 miliardi; una volta raggiunto tale limite, la procedura verrà automaticamente disattivata fino a nuovo stanziamento.

     Nella validazione definitiva delle istanze ciascun ufficio avrà cura di osservare i criteri di trattazione previsti dalla norma, nel senso che andrà data precedenza alle istanze presentate in epoca più remota e, a parità di data, a quelle di importo inferiore.

     Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 della citata legge il Sistema Centrale provvederà a predisporre gli elenchi di rimborso sulla scorta dei quali verranno emessi uno o più ordinativi di pagamento. In via ordinaria tali ordinativi verranno estinti mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

     Tuttavia, per consentire una più sollecita erogazione dei rimborsi in oggetto, questa Direzione Centrale ha predisposto un modello, che viene allegato alla presente circolare, mediante il quale i contribuenti potranno fornire all'ufficio tributario che ha in carico l'istanza di rimborso le proprie coordinate bancarie, per il successivo accredito del rimborso sul conto corrente. L'acquisizione delle coordinate bancarie avverrà nella fase di validazione definitiva dell'istanza.

     L'ufficio avrà cura di verificare che l'intestatario del conto corrente, riportato sul modello, corrisponda all'effettivo destinatario del rimborso; in caso di discordanza non saranno acquisite le coordinate bancarie ed il rimborso verrà eseguito con vaglia cambiario.

     La presente circolare viene diramata agli uffici di questa amministrazione a mezzo del servizio di documentazione tributaria.


[1] Emessa dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.Centrale: Riscossione.