Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/10/2000 |
Numero: | 195 |
Sommario |
Art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Regime tributario applicabile nelle fattispecie di trasformazione e fusione delle società cooperative. |
§ 98.1.42809 - Circolare 30 ottobre 2000, n. 195/E .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, Ufficio imprese.
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Alle Direzioni regionali delle entrate |
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Agli Uffici delle entrate |
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Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette |
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Ai Centri di Servizio delle imposte dirette ed |
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indirette |
e, p. c.: |
Al Ministero del lavoro e della previdenza |
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sociale - Direzione generale della |
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cooperazione |
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Al Ministero della giustizia |
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Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle |
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entrate |
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Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Al Comando generale della Guardia di Finanza |
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Loro Sedi |
Premessa
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'applicabilità delle agevolazioni tributarie previste per le società cooperative, e loro consorzi, dal Titolo III del
1) trasformazione delle società cooperative in associazioni o fondazioni;
2) fusione mediante incorporazione delle banche di credito cooperativo in enti di cui all'art. 36 del
3) fusione tra due o più cooperative.
Le problematiche sottoposte all'esame della scrivente riguardano in particolare:
- la possibilità di trasferire nello statuto dell'associazione o fondazione risultante dalla trasformazione della società cooperativa, ovvero dell'ente incorporante o risultante dalla fusione, la clausola concernente la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), del D.Lgs.C.P.S 14 dicembre 1947, n. 1577, come integrato dall'art. 11, comma 5, della
- la possibilità, per il nuovo ente trasformato o per l'ente incorporante o risultante dalla fusione, di inglobare le riserve di cui all'art. 12 della
Premesso che le questioni sottoposte all'esame del Dipartimento delle entrate sottendono problematiche di ampio respiro, rilevanti anche ai fini civilistici, si evidenzia preliminarmente che nel seguito della trattazione si affronteranno esclusivamente gli aspetti fiscali delle fattispecie esaminate.
1. Condizioni di applicabilità delle agevolazioni tributarie alle società cooperative
I benefici previsti a favore delle società cooperative dal Titolo III del
I requisiti della mutualità devono ritenersi sussistenti quando negli statuti siano espressamente ed inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del
Le condizioni fissate dall'art. 26, comma 1, lettere a), b) e c), del
a) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) in caso di scioglimento della società, devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.
In caso di mancato rispetto dei requisiti della mutualità non si rendono applicabili i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa a favore della cooperazione e, di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero delle imposte indebitamente non assolte, nei limiti temporali previsti per l'esercizio del potere di accertamento.
2. Trasformazione delle società cooperative in associazioni o fondazioni
Al fine di enucleare il trattamento fiscale dell'operazione in esame, si osserva che l'art. 14 della
In passato si è posto il problema se tale divieto, benché testualmente riferito alle società ordinarie, fosse estensibile alla trasformazione della cooperativa in associazione di fatto o associazione riconosciuta ovvero in fondazione.
Il Consiglio di Stato, investito della questione dal Ministro dell'interno, nell'Adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996, con parere n. 1443/96, si è espresso in senso negativo, escludendo, in linea generale, che una società cooperativa, in assenza di specifica previsione normativa, possa trasformarsi in un'associazione di fatto o in un'associazione riconosciuta ovvero in una fondazione, nonostante la previsione statutaria di vincoli circa la destinazione del patrimonio residuo.
Ciò in quanto - ha sostenuto l'Organo consultivo - "venuto meno il regime di vigilanza cui sono soggette le cooperative sarebbe impossibile, a distanza di tempo, controllare l'evoluzione delle vicende statutarie" con il rischio di eludere le disposizioni vigenti in materia di devoluzione del patrimonio sociale di cui all'art. 11, comma 5, della
Nel citato parere il Consiglio di Stato fa, tuttavia, presente che «ove siano rispettate le disposizioni sostanziali di cui al citato articolo 11, comma 5, della
Ed invero, se l'obiettivo perseguito dall'ordinamento, in caso di scioglimento della cooperativa agevolata, è la devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, la società che intenda trasformarsi ben può, in via preliminare, effettuare tale devoluzione e, subito dopo, "trasformarsi" in un altro ente che potrebbe o meno mantenere gli stessi scopi. In tal modo verrebbe sostanzialmente salvaguardata la ratio del principio di devoluzione - ossia evitare che il comparto cooperativo disperda un patrimonio che la legge, mediante le agevolazioni previste dall'ordinamento, ha voluto di fatto tutelare - e, nel contempo, si escluderebbero defatiganti procedure di liquidazione e successiva ricostituzione.
Alla luce del parere espresso dall'Organo consultivo è, pertanto, da ritenere che, qualora la trasformazione della società cooperativa in associazione riconosciuta o in fondazione non sia accompagnata dalla preventiva devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici, come previsto per i casi di liquidazione dall'art. 11, comma 5, della citata
Una precisazione si impone con riguardo alla nozione di "patrimonio residuo" che deve formare oggetto di devoluzione ai fondi mutualistici. Avuto riguardo alle finalità perseguite dalla
È opportuno sottolineare che, al di là delle ipotesi di trasformazione, la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici si rende necessaria anche nei casi in cui la cooperativa modifichi il proprio statuto, sopprimendo le clausole mutualistiche richiamate dall'art. 14 del
Analogo discorso deve farsi con riferimento alla destinazione delle riserve indivisibili sottratte all'imposizione di cui all'art. 12 della
Il citato articolo dispone che "fermo restando quanto disposto nel titolo III del
Tale norma agevolativa è applicabile a condizione che la società cooperativa abbia inserito nel proprio statuto le clausole previste dall'art. 26 del
Ne consegue che l'indivisibilità delle riserve assume carattere di vincolo giuridico inderogabile che non potrà essere superato neanche con la successiva tassazione delle stesse.
Ed invero la non imponibilità delle riserve indivisibili risponde all'esigenza di incentivare la patrimonializzazione delle cooperative per cui alle stesse non si rende applicabile il regime delle riserve in sospensione d'imposta, vale a dire la possibilità di deliberarne la distribuzione previa tassazione delle medesime.
Per quanto sopra detto tali riserve devono in ogni caso essere devolute, come poste del residuo patrimoniale, ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della
3. Fusione mediante incorporazione delle banche di credito cooperativo in enti di cui all'art. 36 del
L'inapplicabilità delle agevolazioni tributarie previste a favore delle società cooperative dal Titolo III del
In tali casi, infatti, sebbene non vi sia formalmente uno scioglimento, viene a cessare di fatto una cooperativa agevolata in quanto incorporata da altra società non soggetta all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 26 del
Ne consegue che, ponendosi anche in tali fattispecie quelle ragioni di salvaguardia del patrimonio indisponibile a favore del comparto cooperativo già evidenziate con riferimento all'ipotesi della trasformazione in associazione riconosciuta o fondazione, varranno le stesse conclusioni e, specificamente, l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della
4. Fusione tra cooperative aventi i requisiti di cui all'art. 26 del
Diverse sono le conclusioni cui si perviene con riferimento all'ipotesi di fusione tra due o più cooperative tutte in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 del
Ed infatti, continuando a sussistere i requisiti della mutualità in capo alla società cooperativa derivante dalla fusione, non si pone l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo delle società fuse ai fondi mutualistici, di cui all'art. 11, comma 5, della citata
Una precisazione si impone con riferimento alle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della
Ed invero, in conseguenza del vincolo gravante sul patrimonio della cooperativa, ai soci della incorporata non possono essere attribuite in concambio azioni o quote della incorporante il cui valore sia superiore a quello che, ai sensi dell'articolo 26 del
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.