§ 98.1.38464 - Circolare 28 ottobre 1997, n. 281/E .
Sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera non dichiarati per gli anni anteriori al 1996. Art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/10/1997
Numero:281

§ 98.1.38464 - Circolare 28 ottobre 1997, n. 281/E .

Sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera non dichiarati per gli anni anteriori al 1996. Art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

 

Alla Direzione regionale delle entrate 

 

Agli uffici delle entrate 

 

Agli uffici del registro 

 

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto 

 

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette 

 

Alle Direzioni centrali del dipartimento delle entrate 

 

Alla Direzione generale degli affari generali e del 

 

personale 

 

Al Segretario generale 

 

Al servizio per il controllo interno 

 

Al servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

 

Premessa

La disposizione in oggetto consente ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno omesso di dichiarare, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera tassabili in via definitiva nel nostro Paese, la possibilità di sanare la loro posizione mediante il versamento delle relative imposte, nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto ai fini dell'Irpef.

Tale forma di sanatoria consiste nel versamento della maggiore imposta personale determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R., le aliquote per scaglioni di reddito di cui al successivo art. 11 senza applicazione di interessi e sanzioni nonché del contributo per le prestazioni al servizio sanitario nazionale.

Essa realizza in prospettiva anche l'esigenza di riaffermare con rinnovata e chiara determinazione il principio che le pensioni di fonte estera sulla base della quasi totalità delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia - con esclusione di quelle che hanno natura risarcitoria, al pari delle rendite di inabilità permanente erogate dall'Inail, nonché delle pensioni corrisposte dallo Stato o da Enti locali esteri per funzioni di carattere pubblico, sono di norma imponibili solamente nel Paese di residenza del beneficiario e, quindi, ai fini che qui interessano, nel nostro Paese. In mancanza di siffatte convenzioni, le pensioni della specie, alla stregua della norma unilaterale interna (art. 3, comma 1, del T.U.I.R.) concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'Irpef, sia pure con il beneficio, del credito d'imposta di cui all'art. 15 dello stesso T.U.I.R. per le imposte assolte in via definitiva sulle pensioni medesime nel paese della fonte, sempreché tale credito sia stato richiesto nella originaria dichiarazione dei redditi in Italia.

Premesso quanto sopra, con la presente circolare si specificano i soggetti ammessi alla sanatoria in commento, i trattamenti pensionistici interessati dalla sanatoria stessa, gli adempimenti richiesti sia in tema di dichiarazioni integrative che per quanto attiene al versamento delle relative imposte, nonché i conseguenti effetti.

 

 

1. Ambito soggettivo.

I soggetti indicati nell'articolo 9-bis, comma 1, in commento, ammessi ad avvalersi della sanatoria ivi prevista, sono i contribuenti residenti in Italia che non abbiano dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera tassabili in Italia in via esclusiva o congiuntamente al paese della fonte, per i quali non siano intervenuti avvisi di accertamento resisi definitivi ovvero decisioni degli Organi del contenzioso passate in giudicato alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, cioè 30 maggio 1997.

Possono altresì avvalersi della sanatoria i soggetti, sempre residenti in Italia, che pur ritenendosi originariamente beneficiari di emolumenti assimilabili alle rendite di inabilità permanente erogate dall'Inail, non hanno prodotto la relativa autocertificazione in conformità di quanti, previsto dalla risoluzione n. 39/E del 3 marzo 1997, o che, pur avendola prodotta, sono stati informati del relativo rigetto, oppure, nel silenzio dell'Amministrazione conseguente alla perdurante attività istruttoria abbiano riconsiderato il proprio originario atteggiamento disconoscendo la natura risarcitoria dei rispettivi emolumenti.

Ovviamente, tra i soggetti che possono avvalersi della sanatoria rientrano i titolari di pensioni maturate in conseguenza di attività lavorative prestate nelle zone di frontiera o nei paesi esteri limitrofi, ancorché tali soggetti, pur essendo residenti in Italia, hanno omesso in precedenza di dichiarare i propri redditi di lavoro dipendente percepiti per l'attività svolta nelle anzidette località o abbiano contestato gli eventuali avvisi di accertamento sulla base di una erronea interpretazione dell'art. 3, comma 3, lett. c), del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986).

 

 

2. Ambito oggettivo.

2.1 Trattamento delle pensioni di fonte estera

Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni ratificate dall'Italia, nell'indicare il trattamento fiscale da applicare alle singole categorie di reddito specificamente individuate, prendono in considerazione la tassazione dei redditi derivanti da attività di lavoro subordinato, distinguendo da questa categoria quella delle pensioni e nell'ambito di quest'ultima differenziando, quanto alla potestà impositiva, le pensioni private e le pensioni di natura pubblica. Per l'elenco delle principali convenzioni stipulate dall'Italia vedi l'allegato n. 1.

Per pensioni private si intendono quelle relative ad un cessato impiego prestato, in genere, nel settore privato. Sono tassate, in via esclusiva, nello Stato di residenza del beneficiario e, pertanto, lo Stato della fonte è tenuto ad esentare tali redditi dalla tassazione.

Le pensioni pubbliche sono quei trattamenti ricevuti in relazione ad un cessato servizio reso allo Stato, ad una suddivisione politica o amministrativa o ad un ente locale. Sono tassate generalmente, in via esclusiva, nello Stato nel cui interesse sono stati resi i servizi per i quali le pensioni stesse vengono corrisposte (Stato della fonte). Nelle Convenzioni ratificate dal nostro Paese, in armonia con lo schema di convenzione elaborato in sede Ocse, è prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario quando il pensionato, oltre ad essere residente fiscale di uno dei due Stati, ne possegga anche la nazionalità. Pertanto, sussistendo anche tale ultima condizione, le pensioni di natura pubblica seguono il regime fiscale delle pensioni di natura privata.

Fanno eccezione alcune Convenzioni, quali ad esempio quelle in vigore con la Germania, il Belgio e i Paesi Bassi, che prevedono l'imposizione esclusiva nel paese della fonte se i pensionati possiedono la nazionalità di entrambi gli Stati.

In relazione alla descritta normativa, ai fini della sanatoria di cui si tratta, devono essere, quindi, dichiarate dai beneficiari residenti tutte le pensioni private.

Le pensioni pubbliche vanno dichiarate se i beneficiari stessi hanno la cittadinanza italiana, ad eccezione delle ipotesi sopra indicate (pensioni pubbliche provenienti dal Belgio, dalla Germania e dai Paesi Bassi, da dichiarare esclusivamente in Italia qualora i beneficiari possiedano la sola cittadinanza italiana).

Rientrano, in via di principio, nella categoria reddituale delle pensioni anche quelle corrisposte dallo Stato estero in seguito ad un incidente sul lavoro o ad una malattia professionale, contratta durante la vita lavorativa.

In base al regime convenzionale sopradescritto, tali redditi, qualora rientrino tra le pensioni di natura privata, sono tassati in via esclusiva nel paese di residenza del beneficiario, che, nel caso preso in considerazione dalla presente circolare, è l'Italia.

Tuttavia, tali somme, poiché hanno natura risarcitoria, possono essere assimilate alle rendite erogate dall'INAIL e quindi non devono essere dichiarate ai sensi della normativa fiscale interna, come chiarito con la citata risoluzione n. 39/E del 3 marzo 1997. Al riguardo l'Amministrazione finanziaria si riserva, peraltro, di esercitare gli opportuni controlli con le Autorità fiscali estere sulla effettiva natura risarcitoria e non reddituale delle somme in discorso. Anche in relazione alle fattispecie, i soggetti beneficiari possono avvalersi della sanatoria, qualora si trovino in una delle situazioni indicate in precedenza al paragrafo "Ambito soggettivo".

Sono, altresì, esclusi dalla base imponibile "gli assegni di famiglia" ovvero "le maggiorazioni della pensione a titolo di trattamento di famiglia" erogati anche nel caso di pensioni cointestate ad entrambi i coniugi, dall'Ente previdenziale estero, nella stessa misura riconosciuta per le somme di identica natura, afferenti ad un reddito di fonte italiana; ciò, ovviamente, sempre che le suddette somme siano state effettivamente percepite dal pensionato residente.

2.2 Annualità sanabili

a) Periodi di imposta non accertati

I periodi di imposta interessati dalla sanatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 1, sono quelli per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 140 del 1997, cioè 30 maggio 1997, era possibile esperire l'azione di accertamento disciplinata dati art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto della proroga di due anni prevista dall'art. 57, comma 2, della legge n. 413 del 1991.

I periodi di imposta interessati per i soggetti che hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi sono pertanto quelli relativi agli anni dal 1989 al 1995.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi risulta incluso anche il periodo di imposta 1988, a nulla rilevando l'eventuale avvenuta presentazione all'ufficio dei certificati (mod. 101 o 201), attestanti il possesso di redditi di lavoro dipendente o di pensione. Infatti, l'art. 9-bis, comma 1, a differenza dell'art. 36, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, non ha escluso la suddetta situazione dalla nozione di omessa dichiarazione.

Restano invece escluse dalla possibilità di definizione in via agevolata le pensioni percepite nell'anno 1996, atteso che, come già precisato con comunicato stampa del Ministero del 10 giugno 1997, i periodi di imposta suscettibili di sanatoria sono quelli chiusi al 31 dicembre 1995; con la conseguenza che coloro che non abbiano incluso nelle rispettive dichiarazioni dei redditi presentate nel 1997 le quote di pensione percepite in detto anno 1996, per la regolarizzazione della loro posizione non potranno che avvalersi del ravvedimento operoso amministrativo, introdotto con l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

b) Periodi di imposta accertati

La disposizione in commento prevede che la sanatoria è applicabile a tutti i periodi di imposta per i quali non siano intervenuti avvisi di accertamento divenuti definitivi alla data del 30 maggio 1997.

Nel precisare infatti che la normativa che disciplina la sanatoria in commento nulla dispone in merito alla sospensione dell'attività accertatrice e che quest'ultima può, conseguentemente, proseguire anche successivamente alla predetta data del 30 maggio 1997, si individuano i periodi di imposta rientranti nell'ambito applicativo della sanatoria:

- periodi di imposta accertati entro la data del 30 maggio 1997 relativamente ai quali, alla medesima data, pende controversia in sede giurisdizionale;

- periodi di imposta accertati entro la data del 30 maggio 1997 relativamente ai quali risultino, alla stessa data, ancora pendenti i termini per ricorrere anche in ipotesi di successiva mancata impugnazione;

- periodi di imposta accertati successivamente alla data del 30 maggio 1997, da considerare, solo ai fini dell'esercizio della sanatoria, come periodi non accertati, in quanto alla stessa data l'azione accertatrice non si è ancora concretizzata.

 

 

3. Procedimento.

3.1 Dichiarazioni integrative

Attenendosi rigorosamente alla formulazione del comma 1, dell'art. 9-bis, per sanare i redditi di pensione di fonte estera, come individuati al paragrafo precedente, i contribuenti interessati sarebbero tenuti al versamento di quanto ivi letteralmente stabilito e nei termini indicati, senza alcuna ulteriore formalità.

Risulta tuttavia evidente che una siffatta prescrizione presuppone una ratio supplementare, volta a consentire, in modo corretto e trasparente, la determinazione da parte degli stessi contribuenti dell'imposta da versare e all'Amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare i necessari riscontri per verificare l'esattezza dei versamenti medesimi.

Invero, riconoscendo il Legislatore la possibilità di autodeterminare, in via agevolata, l'imposta dovuta dal contribuente, a maggior ragione si ritiene che abbia riconosciuto una parallela possibilità anche per l'Amministrazione di prevedere un adempimento minore, di natura esclusivamente strumentale, rispetto alla prescrizione, di valenza superiore, esplicitamente prevista in ordine al versamento.

Per avvalersi dell'anzidetta disposizione occorre, pertanto, che i contribuenti utilizzino una dichiarazione integrativa, sia pure con effetti diversi ma di contenuto analogo a quella prescritta, ai fini del c.d. ravvedimento operoso amministrativo, dall'art. 14 della legge n. 406 del 1990.

Per analogia, come già precisato con la circolare n. 22 del 1991 e la circolare n. 5 del 18 febbraio 1993, ambedue emanate dalla Direzione generale delle imposte dirette, le dichiarazioni integrative suddette devono essere redatte, in unico esemplare, su modelli conformi a quelli approvati con decreto ministeriale per il periodo d'imposta che si intende integrare, utilizzando non solo fotocopia ma anche altro mezzo di riproduzione di quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

In tali dichiarazioni integrative deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria (frontespizio, quadro C e quadro N) con le opportune integrazioni e correzioni conseguenti alla inclusione dei redditi delle pensioni estere Devono essere opportunamente specificate nelle annotazioni della dichiarazione integrativa le variazioni che vengono apportate rispetto alla dichiarazione presentata, utilizzando, ove necessario, apposito allegato, specialmente in caso di più pensioni di fonte estera da sanare.

Le dichiarazioni devono essere sollecitamente spedite, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento e, comunque, non oltre il 16 marzo 1998, al Centro di Servizio, oppure, se questo non è istituito, all'Ufficio delle imposte dirette o all'Ufficio delle entrate, ove già operante, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di spedizione delle dichiarazioni stesse, come determinato ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 600 del 1973, e ancorché lo stesso sia variato rispetto alla data di presentazione della dichiarazione originaria. Nei casi in cui la dichiarazione può essere prodotta all'Ufficio delle imposte o all'Ufficio delle entrate, in alternativa alla spedizione tramite raccomandata, è consentita la presentazione mediante consegna agli uffici stessi.

Per la spedizione o la presentazione va utilizzata una qualsiasi busta bianca, diversa da quella normalmente utilizzata per la dichiarazione annuale dei redditi apponendovi, a carattere stampatello, la scritta "Dichiarazione integrativa per le Pensioni estere art. 9-bis, comma 1, legge n. 140 del 1997, per gli anni ......".

Si precisa inoltre che, nel caso in cui i soggetti interessati, in conformità delle disposizioni diramate con nota 11/4/1765/97 del 22 luglio 1997 della Direzione centrale per la riscossione, abbiano già provveduto, in data anteriore alla emanazione della presente circolare, ad effettuare ai fini della sanatoria soltanto i versamenti, devono presentare, entro il 16 marzo 1998, la dichiarazione integrativa per ogni annualità con le modalità sopra previste. Si precisa altresì che alla dichiarazione integrativa va allegata la certificazione annuale dei trattamenti periodici di pensione, ove rilasciata dal soggetto estero erogante, nonché copia degli attestati dei versamenti effettuati.

Si precisa infine che, relativamente ai termini fissati per gli adempimenti dei contribuenti domiciliati nelle località colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre u.s., che intendano avvalersi della sanatoria, con particolare riguardo sia all'effettuazione del versamento che alla presentazione della dichiarazione integrativa, trovano applicazione le disposizioni di proroga previste in via generale dalla recente normativa eccezionale recante interventi a favore delle popolazioni delle dette località (art. 14 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministero dell'interno, così come sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, pubblicate rispettivamente nelle GG.UU. n. 228 del 30 settembre 1997 e n. 241 del 15 ottobre 1997).

3.2 Calcolo dell'imposta da versare

La disposizione in commento prevede che il contribuente possa definire la propria situazione conseguente all'omessa dichiarazione, in tutto o in parte, dei redditi di pensione di fonte estera, mediante versamento di una somma pari al 25 per cento dell'imposta risultante dalla applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, per la parte afferente la stessa pensione estera omessa.

Ai fini operativi, si fornisce qui di seguito l'esempio del percorso che i soggetti interessati debbono seguire sulla base della "dichiarazione integrativa", comprensiva della pensione estera, originariamente omessa, al fine di pervenire correttamente alla determinazione dell'importo da versare.

L'imposta totale da versare è costituita dalla sommatoria di ciascuno degli importi calcolati per ogni anno oggetto della sanatoria.

L'esempio è riferito al periodo di imposta 1995; per le singole annualità, si rinvia all'allegato n. 3, che riproduce le rispettive aliquote e il calcolo dell'imposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddito complessivo imponibile 

originariamente dichiarato 

L. 32.000.000 

+ 

Reddito di pensione di fonte estera 

oggetto della sanatoria 

L. 15.000.000 

 

Nuovo reddito complessivo imponibile 

L. 47.000.000 

 

 

 

 

Imposta lorda originariamente dichiarata 

L. 7.196.000 

- 

 

 

 

Detrazioni di imposta originariamente dichiarate 

L. 1.696.000 

 

Imposta netta originariamente dichiarata 

L. 5.500.000 

 

 

 

 

Nuova imposta lorda 

L. 12.296.000 

- 

Detrazioni di imposta  

L. 1.696.000 

 

Nuova imposta netta 

L. 10.600.000 

- 

 

 

 

Imposta originariamente dichiarata 

L. 5.500.000 

 

Quota imposta relativa a pensioni 

di fonte estera, oggetto della sanatoria 

L. 5.100.000 

 

Importo da versare = 5.100.000 : 4 (25%) 

L. 1.275.000 

 

 

 

 

Note 

L'importo delle detrazioni d'imposta originariamente dichiarate risulta così costituito: 

Detrazione per redditi di lavoro dipendente 

L. 785.000 

 

Detrazione per coniuge a carico 

L. 818.000 

 

Detrazione del 22% su un totale 

di oneri di L. 422.000 

L. 93.000 

 

Totale 

L. 1.696.000 

 

Per reddito complessivo imponibile originariamente dichiarato s'intende quello risultante dalla sommatoria di tutti i redditi esposti nei vari quadri del mod. 740 o del mod. 730, ivi compresi i crediti d'imposta, depurato altresì degli oneri deducibili originariamente dichiarati.

Per detrazioni di imposta si intende:

- in presenza di dichiarazione originaria, la sommatoria di quelle dichiarate, maggiorata eventualmente della quota non fruita per incapienza;

- nei casi di dichiarazione non prodotta, in presenza di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati (certificati con mod. 101 o 201) o di soli redditi di terreni e fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000, per i quali i contribuenti erano astrattamente esonerati non tenendo conto del reddito di pensione estera omesso la sommatoria soltanto di quelle spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.

In caso di omessa dichiarazione, il nuovo reddito complessivo imponibile sarà costituito esclusivamente dal reddito di pensione di fonte estera.

Possono altresì essere ricompresi i redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati con mod. 101 o 201, nonché i soli redditi di terreni e fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000, per i quali il contribuente era esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, in assenza di altri redditi.

In sede di esercizio della sanatoria resta, pertanto, preclusa la possibilità di ricomprendervi anche eventuali altri redditi omessi, diversi da quelli di pensione estera e da uno soltanto di quelli sopraindicati, per i quali sarà l'ufficio stesso a esercitare l'autonoma azione accertatrice, con ulteriore conseguente riliquidazione dell'importo del 25 per cento versato a seguito della sanatoria.

Per la conversione in lire delle valute estere in cui vengono corrisposte le pensioni, si ritiene di poter adottare, per semplicità di calcolo, la "media annuale" dei cambi determinata dall'Ufficio italiano dei cambi (si veda allegato n. 2), considerato che l'applicazione del suddetto criterio non comporta significativi scostamenti rispetto a quello ordinario del momento della percezione, previsto per la categoria dei redditi di lavoro dipendente.

 

 

4. Modalità di versamento.

L'art. 9-bis, comma 1, prevede che i soggetti che intendono avvalersi della sanatoria devono effettuare il relativo versamento, alternativamente, in una unica soluzione entro il 1° dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo, scadenti, rispettivamente, il 1° dicembre 1997 e il 15 marzo 1998. Cadendo tale ultima data di domenica il termine per il versamento della seconda rata è prorogato a lunedì 16.

Al riguardo si precisa che, in caso di più annualità da sanare, l'importo da versare deve essere determinato mediante la sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualità.

Al fine di permettere detto versamento è stato istituito il seguente codice-tributo:

4358 - Sanatoria fiscale per redditi di pensioni estere.

Il versamento in argomento va effettuato al concessionario competente in base al domicilio fiscale in essere al momento del versamento stesso. I contribuenti vi provvedono utilizzando la distinta mod. 8 o, in caso di pagamento tramite uffici postali, il bollettino mod. 11, ovvero, in caso di delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica color azzurro. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è l'anno nel quale si effettua il versamento, da indicare nella forma AA.AA.

 

 

5. Sospensione della riscossione.

Per i periodi di imposta accertati in via non definitiva è possibile che i contribuenti interessati risultino già destinatari di iscrizioni a ruolo poste in essere a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In tale situazione, nel sottolineare innanzitutto l'assenza nella norma in esame di specifiche previsioni al riguardo, si ritiene che sia da escludere l'obbligo per il contribuente di adempiere al pagamento dell'iscrizione a ruolo provvisoria. Ciò, in considerazione del fatto che, nei casi in cui il Legislatore lo abbia ritenuto necessario, ha provveduto anche a disporlo espressamente (si veda comma 7 dello stesso art. 9-bis, per la definizione delle liti fiscali pendenti).

Da ciò consegue che tali somme sarebbero impropriamente acquisite nel caso in cui il contribuente fruisca della sanatoria.

Al fine, pertanto, sia di aderire alle intenzioni del legislatore sia di evitare inutili quanto onerosi adempimenti, tanto da parte della stessa Amministrazione che degli interessati, si ritiene che le anzidette iscrizioni a ruolo vadano sospese.

A tale scopo, i contribuenti che intendono avvalersi della sanatoria in argomento hanno l'onere di produrre, all'ufficio delle entrate o ufficio delle imposte dirette competenti, apposita istanza, in carta semplice, di sospensione, agli effetti della norma agevolativa in esame, corredandola della seguente documentazione:

a) copia dell'avviso di accertamento;

b) copia dell'eventuale ricorso alla commissione tributaria;

c) copia dell'eventuale attestato di versamento nel caso si sia provveduto soltanto al pagamento effettuato ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1.

I predetti uffici adotteranno le necessarie iniziative al fine di concedere la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1998, segnalando tempestivamente quelle che risultino non produttive di effetti, al fine di disporre l'eventuale ripristino della riscossione.

 

 

6. Effetti della Sanatoria.

Per espressa previsione dell'art. 9-bis, comma 1, gli effetti riconducibili al versamento, entro il 1 dicembre 1997, dell'intero importo dovuto o della prima rata, secondo i criteri indicati per il calcolo dell'imposta al paragrafo 3.2, sono anzitutto quelli dell'inapplicabilità delle sanzioni amministrative e degli interessi. In sostanza, non si rendono applicabili le pene pecuniarie previste dall'art. 46 del D.P.R. n. 600 del 1973 per la omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale la dichiarazione integrativa viene presentata nonché, in particolare, la maggiorazione di un terzo prevista al terzo e al quarto comma dello stesso articolo; è parimenti esclusa l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Per i periodi di imposta accertati, per i quali è stata già concessa la sospensione della riscossione relativa alle iscrizioni a ruolo provvisorio fino alla data del 30 giugno 1998, gli uffici competenti procederanno allo sgravio delle suddette iscrizioni a ruolo e a comunicare alle competenti Commissioni Tributarie la cessata materia del contendere.

Qualora alle scadenze previste dalla legge per il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, emerga un insufficiente versamento, il Centro di Servizio provvederà alla iscrizione a ruolo delle quote non versate, da riscuotere in unica soluzione ai sensi dell'art. 18, quarto comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, con applicazione degli interessi e delle soprattasse previsti, rispettivamente, dai precitati articoli 9 e 92 dello stesso D.P.R.

Al riguardo si precisa che, ovviamente, nell'ipotesi di periodi di imposta già accertati, per i quali è stata già disposta la sospensione fino al 30 giugno 1998 delle iscrizioni a ruolo provvisorie, gli uffici prorogheranno la sospensione fino al termine per l'iscrizione a ruolo delle quote non versate a titolo di sanatoria.

Per le annualità in scadenza al 31 dicembre 1997, trascorso il termine ultimo per l'effettuazione del primo od unico versamento (1° dicembre 1997), gli uffici, qualora sulla base degli elementi in loro possesso eventualmente integrati da quelli richiesti direttamente agli interessati non siano in grado di riscontrare tempestivamente l'avvenuta regolarizzazione delle singole posizioni per ciascuna annualità, procederanno in via cautelativa alla notifica dei relativi avvisi di accertamento, senza procedere immediatamente alle conseguenti iscrizioni a ruolo provvisorie.

I predetti accertamenti, qualora sulla base dei successivi riscontri risulteranno infondati, saranno annullati d'ufficio.

Per quanto riguarda infine le annualità accertate sia prima che successivamente al 30 maggio 1997 la cui "pendenza", anche in assenza di ricorso, si è protratta, ai soli fini dell'esercizio della sanatoria, fino alla data del 1° dicembre 1997 gli uffici procederanno alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo qualora le medesime annualità non risultino coperte né dalla sanatoria né da una tempestiva impugnazione.

 

 

Allegato n. 1

Elenco delle principali convenzioni contro le doppie imposizioni ratificate dall'Italia

STATO

1) Argentina

Ratificata con L. 27 aprile 1982, n. 282

2) Australia

Ratificata con L. 27 maggio 1985, n. 292

3) Austria

Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762

4) Belgio

Ratificata con L. 3 aprile 1989, n. 148

5) Brasile

Ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 844

6) Canada

Ratificata con L. 21 dicembre 1978, n. 912 e Protocollo ratificato con L. 7 giugno 1993, n. 194, recante modifica all'art. 18, relativo alle pensioni

7) Danimarca

Ratificata con L. 7 agosto 1982, n. 745

8) Francia

Ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20

9) Germania

Ratificata con L. 24 novembre 1992, n. 459

10) Grecia

Ratificata con L. 30 dicembre 1989, n. 445

11) Irlanda

Ratificata con L. 9 ottobre 1974, n. 583

12) Lussemburgo

Ratificata con L. 14 agosto 1982, n. 747

13) Norvegia

Ratificata con L. 2 marzo 1987, n. 108

14) Paesi Bassi

Ratificata con L. 26 luglio 1993, n. 305

15) Regno Unito

Ratificata con L. 5 novembre 1990, n. 329

16) Spagna

Ratificata con L. 29 settembre 1980, n. 663

17) Stati Uniti

Ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 763

18) Svezia

Ratificata con L. 4 giugno 1982, n. 439

19) Svizzera

Ratificata con L. 23 dicembre 1978, n. 943

20) Venezuela

Ratificata con L. 10 febbraio 1992, n. 200

 

 

Allegato n. 2

Medie annuali dei cambi

 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

Corona danese 

193,396 

187,674 

193,724 

193,909 

204,433 

242,524 

253,766 

290,941 

Corona norvegese 

199,734 

198,718 

191,494 

191,283 

198,301 

221,545 

228,581 

257,229 

Corona svedese 

212,418 

212,879 

202,782 

205,061 

212,119 

201,886 

209,009 

228,399 

Dollaro australiano 

1023,982 

1087,051 

935,518 

966,855 

904.314 

1068,738 

1179,184 

1207,163 

Dollaro canadese 

1059,484 

1159,116 

1026,424 

1083,848 

1018,683 

1219,004 

1180,66 

1180,978 

Dollaro USA 

1302,918 

1373,56 

1198,428 

1241,637 

1232,268 

1572,72 

1611,753 

1628,911 

Dracma greca 

9,184 

8,456 

7,565 

6,812 

6,457 

6,857 

6,647 

7,036 

Escudo portoghese 

9,025 

8,712 

8,406 

8,583 

9,13 

9,791 

9,722 

10,87 

Fiorino olandese 

658,595 

646,879 

658,236 

663,505 

701,729 

846,317 

886,951 

1015,935 

Franco belga 

35,405 

34,821 

35,873 

36,314 

38,378 

45,495 

48,275 

55,311 

Franco francese 

218,513 

215,068 

220,093 

219,869 

233,086 

277,538 

290,794 

326,629 

Franco svizzero 

889,675 

838,961 

864,128 

865,303 

878,504 

1064,634 

1180,823 

1379,871 

Lira irlandese 

1982,236 

1944.658 

1982,357 

1997,174 

2097,745 

2301,716 

2412,006 

2612,826 

Lira sterlina 

2315,438 

2248,584 

2133,214 

2187,385 

2164,095 

2360,948 

2467,341 

2571,647 

Marco finlandese 

311,015 

319,888 

313,468 

307,008 

275,016 

274,923 

309,57 

373,431 

Marco tedesco 

741,172 

729,709 

741,597 

747,656 

790,032 

950,697 

994.682 

1137,995 

Peseta spagnola 

11,175 

11,586 

11,763 

11,937 

12,034 

12,377 

12,046 

13,075 

Scellino austriaco 

105,406 

103,671 

105,401 

106,254 

112,311 

135,125 

141,384 

161,757 

Yen giapponese 

10,159 

9,966 

8,297 

9,226 

9,74 

14,22 

15,784 

17,452 

Peso argentino 

175,66 

20,27 

0,28 

0,131 

1249,321 

1600,549 

1614,181 

1627,412 

Bolivar venezuelano 

89,869 

47,664 

25,52 

22,587 

18,661 

16,951 

11,307 

9,353 

Real brasiliano 

7,64 

803,06 

27,22 

3,837 

0,427 

29,343 

1839,566 

1778,503 

 

 

Allegato n. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo dell'Irpef relativa all'anno 1988 

Reddito 

Aliquota 

Imposta dovuta  

Imposta dovuta sui redditi intermedi 

(per scaglioni) 

(per scaglioni) 

sull'ammontare massimo 

compresi negli scaglioni 

 

 

dello scaglione 

 

fino a 6.000.000 

12 

720.000 

 

12% sull'intero importo 

da 6.000.001 fino a 11.000.000 

22 

1.820.000 

 

720.000 + 22% della parte eccedente 6.000.000 

da 11.000.001 fino a 28.000.000 

27 

6.410.000 

 

1.820.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000 

da 28.000.001 fino a 50.000.000 

34 

13.890.000 

 

6.410.000 + 34% della parte eccedente 28.000.000 

da 50.000.001 fino a 100.000.000 

41 

34.390.000 

 

13.890.000 + 41% della parte eccedente 50.000.000 

da 100.000.001 fino a 150.000.000 

48 

58.390.000 

 

34.390.000 + 48% della parte eccedente 100.000.000 

da 150.000.001 fino a 300.000.000 

53 

137.890.000 

 

58.390 000 + 53% della parte eccedente 150.000.000 

da 300.000.001 fino a 600.000.000 

58 

311.890.000 

 

137.890.000 + 58% della parte eccedente 300.000.000 

oltre 600.000.000 

62 

- 

 

311.890.000 + 62% della parte eccedente 600.000.000 

Calcolo dell'IRPEF relativa all'anno 1989 

Reddito 

Aliquota 

Imposta dovuta  

Imposta dovuta sui redditi intermedi 

(per scaglioni) 

(per scaglioni) 

sull'ammontare massimo 

compresi negli scaglioni 

 

 

dello scaglione 

 

fino a 6.000.000 

10 

600.000 

 

10% sull'intero importo 

da 6.000.001 fino a 12.000.000 

22 

1.920.000 

 

600.000 + 22% della parte eccedente 0.000.000 

da 12.000.001 fino a 30.000.000 

26 

6.600.000 

 

1.920.000 + 26% della parte eccedente 12.000.000 

da 30.000.001 fino a 60.000.000 

33 

16.500.000 

 

6.600.000 + 33% della parte eccedente 30.000.000 

da 60.000.000 fino a 150.000.000 

40 

52.500.000 

 

16.500.000 + 40% della parte eccedente 60.000.000 

da 150.000.001 fino a 300.000.000 

45 

120.000.000 

 

52.500.000 + 45% della parte eccedente 150.000.000 

oltre 300.000.000 

50 

 

 

120.000.000 + 50% della parte eccedente 300.000.000 

Calcolo dell'IRPEF relativa all'anno 1990 

Reddito 

Aliquota 

Imposta dovuta  

Imposta dovuta sui redditi intermedi 

(per scaglioni) 

(per scaglioni) 

sull'ammontare massimo 

compresi negli scaglioni 

 

 

dello scaglione 

 

fino a 6.400.000 

10 

640.000 

10% sull'intero importo 

da 6.400.001 fino a 12.700.000 

22 

2.026.000 

640.000 + 22%o della parte eccedente 6.400.000 

da 12.700.001 fino a 31.800.000 

26 

6.992.000 

2.026.000 + 26% della parte eccedente 12.700.000 

da 31.800.001 fino a 63.700.000 

33 

17.519.000 

6.992.000 + 33% della parte eccedente 31.800.000 

da 63.700.001 fino a 159.100.000 

40 

55.679.000 

17.519.000 + 40% della parte eccedente 63.700.000 

da 159.100.001 fino a 318.300.000 

45 

127.319.000 

55.679.000 + 45% della parte eccedente 159.100.000 

oltre 318.300.000 

50 

- 

127.319.000 + 50% della parte eccedente 318.300.000 

Calcolo dell'IRPEF relativa all'anno 1991 

Reddito 

Aliquota 

Imposta dovuta  

Imposta dovuta sui redditi intermedi 

(per scaglioni) 

(per scaglioni) 

sull'ammontare massimo 

compresi negli scaglioni 

 

 

dello scaglione 

 

fino a 6.800.000 

10 

680.000 

10% sull'intero importo 

da 6.800.001 fino a 13.500.000 

22 

2.154.000 

680.000 + 22%o della parte eccedente 680.000 

da 13.500.001 fino a 33.700.000 

26 

7.406.000 

2.154.000 + 26% della parte eccedente 13.500.000 

da 33.700.001 fino a 67.600.000 

33 

18.593.000 

7.406.000 + 33% della parte eccedente 33.700.000 

da 67.600.001 fino a 168.800.000 

40 

59.073.000 

18.593.000 + 40% della parte eccedente 67.600.000 

da 168.800.001 fino a 337.700.000 

45 

135.078.000 

59.073.000 + 45% della parte eccedente 168.800.000 

oltre 337.700.000 

50 

- 

135.078.000 + 50% della parte eccedente 337.700.000 

Calcolo dell'IRPEF relativa agli anni 1992, 1993, 1994, 1995 

Reddito 

Aliquota 

Imposta dovuta  

Imposta dovuta sui redditi intermedi 

(per scaglioni) 

(per scaglioni) 

sull'ammontare massimo 

compresi negli scaglioni 

 

 

dello scaglione 

 

fino a 7.200.000 

10 

720.000 

10% sull'intero importo 

da 7.200.001 fino a 14.400.000 

22 

2.304.000 

720.000 + 22%o della parte eccedente 7.200.000 

da 14.400.001 fino a 30.000.000 

27 

6.516.000 

2.304.000 + 27% della parte eccedente 14.400.000 

da 30.000.001 fino a 60.000.000 

34 

16.716.000 

6.516.000 + 34% della parte eccedente 30.000.000 

da 60.000.001 fino a 150.000.000 

41 

53.616.000 

16.716.000 + 41% della parte eccedente 60.000.000 

da 150.000.001 fino a 300.000.000 

46 

122.616.000 

53.616.000 + 46% della parte eccedente 150.000.000 

oltre 300.000.000 

51 

- 

122.616.000 + 51% della parte eccedente 300.000.000