§ 98.1.42621 - Circolare 25 agosto 2000, n. 161/E .
Irpeg. Credito d'imposta per le piccole e medie imprese - Articolo 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/08/2000
Numero:161

§ 98.1.42621 - Circolare 25 agosto 2000, n. 161/E .

Irpeg. Credito d'imposta per le piccole e medie imprese - Articolo 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Ai Centri di servizio delle imposte dirette 

 

ed indirette 

e, p. c.: 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento 

 

delle entrate 

 

All'Ufficio del Segretariato generale 

 

Al Servizio centrale degli ispettori tributari 

 

Al Comando generale della Guardia di finanza 

 

Al Ministero del lavoro e della previdenza 

 

sociale 

 

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della 

 

programmazione economica 

 

Al Ministero dell'industria, del commercio 

 

e dell'artigianato 

 

 

1. Premessa.

L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede il riconoscimento di incentivi, nella forma del credito d'imposta, per le piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, operanti nello specifico ambito territoriale individuato dal comma 3 del suddetto art. 4.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni relativamente alle modalità, procedure e termini per la richiesta e la fruizione del credito d'imposta di cui trattasi.

In allegato vengono forniti gli elenchi delle aree e dei territori interessati all'agevolazione, trasmessi dal Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con nota del 7 luglio 2000, prot. n. 2393/ST/CCI.

 

 

2. Soggetti beneficiari.

Soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui all'art. 4 della citata legge n. 448 del 1998 sono le piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 229 del 1° ottobre 1997.

A tal fine si considera piccola e media impresa quella che "ha meno di 250 dipendenti" e "un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU" (Euro), "oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU" (Euro), "ed è in possesso del requisito di indipendenza".

Con riferimento al requisito di indipendenza si fa presente che sulla base dei principi comunitari, trasfusi nell'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale 18 settembre 1997, viene qualificata "indipendente" l'impresa il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori.

La predetta soglia può essere superata nelle due seguenti fattispecie:

a) l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

b) il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Sulla base della definizione di piccola e media impresa, ai fini dell'inquadramento dell'ambito soggettivo di applicazione del beneficio in esame, si ritiene che sia indifferente la forma giuridica dell'impresa; pertanto, possono fruire del credito d'imposta sia gli imprenditori individuali che le società di persone, di capitali e gli enti, sempreché siano rispettati i limiti sopra indicati.

 

 

3. Ambito territoriale.

L'art. 4, comma 3, della legge n. 448 del 1998 stabilisce che le unità produttive delle imprese beneficiarie del credito d'imposta devono essere situate:

1. nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata Istat, rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione.

I suddetti territori devono essere confinanti:

- con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni;

- oppure con quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997.

In definitiva, come risulta dall'allegato elenco B, le sezioni circoscrizionali interessate sono quelle di:

- Tivoli (RM);

- Formia (LT);

- Sora (FR);

- Cassino (FR);

2. nelle aree di crisi di cui all'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate nelle province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la definizione allargata Istat, rilevata nel 1998, sia superiore del 20 per cento alla media nazionale.

Le aree in argomento sono quelle indicate nell'allegato elenco A.

Occorre precisare che negli ambiti territoriali indicati nei punti sub 1. e 2. devono essere ubicati gli uffici, gli stabilimenti e le basi fisse, presso i quali vengono assunti i dipendenti, anche se la sede legale delle piccole e medie imprese beneficiarie sia ubicata altrove.

 

 

4. Spettanza del credito d'imposta.

L'art. 4, comma 1, della legge in esame determina in un milione di lire annue l'ammontare del credito d'imposta spettante alle piccole e medie imprese per ciascun nuovo dipendente assunto nelle aree in precedenza individuate.

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 4 in commento dall'art. 50 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999, ossia, nella generalità dei casi, per quelli in corso al 1° gennaio 2000 e al 1° gennaio 2001, esso è stato elevato da lire un milione a lire tre milioni.

Premesso che ai sensi del comma 1 dell'art. 4 in commento le assunzioni agevolate devono essere effettuate nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001, si precisa che il credito d'imposta è concesso:

- a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, per un importo pari a un milione di lire annuo, per ogni nuovo dipendente assunto: tale importo è elevato - per effetto del comma 2 dell'art. 4 della legge in esame - a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile che abbia un'invalidità superiore al 65 per cento;

- a decorrere dai periodi d'imposta successivi, per un importo pari a lire tre milioni annui, per ogni nuovo dipendente assunto.

Si fa presente che detti importi spettano, con riferimento a ciascun dipendente assunto, per il solo periodo d'imposta nel quale si è verificata l'assunzione.

Il credito d'imposta, come disposto dai commi 1 e 5 dell'art. 4 della legge n. 448 del 1998, è riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, e non può eccedere, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo di 60 milioni annui e di 180 milioni nel triennio.

Ai sensi della predetta comunicazione:

- l'importo totale dell'aiuto rientrante nella categoria "de minimis" è di 100.000 ECU (Euro) su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto "de minimis";

- tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis" e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

Al riguardo, per ulteriori chiarimenti in ordine agli aiuti "de minimis" e alla portata applicativa della norma in commento, si rinvia alle istruzioni impartite rispettivamente con circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 e con circolare n. 219/E del 18 settembre 1998.

 

 

5. Condizioni di applicabilità del credito d'imposta.

Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 448 del 1998, come precedentemente anticipato, spetta nell'ipotesi in cui siano effettuate assunzioni di nuovi dipendenti a partire dal 1° gennaio 1999 e sino al 31 dicembre 2001 e siano rispettate le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998 che vengono di seguito analizzate.

5.1. L'incremento della base occupazionale e le assunzioni di personale con contratti a tempo pieno e indeterminato.

L'impresa, per poter fruire del credito d'imposta in argomento, deve incrementare la base occupazionale rispetto a quella esistente.

In particolare la lett. a) del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998 stabilisce che le imprese esistenti alla data del 31 dicembre 1998 debbono incrementare il numero dei dipendenti con contratto pieno e indeterminato.

Pertanto, qualora alla data del 31 dicembre 1998 siano esistenti rapporti di lavoro a tempo pieno (o parziale) e determinato (ad esempio contratti di formazione lavoro ovvero contratti di apprendistato), ovvero rapporti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, e questi vengono trasformati nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001 in contratti a tempo pieno e indeterminato, gli stessi configurano un incremento occupazionale.

In tal caso il credito d'imposta compete, secondo quanto prescritto alla lett. e) del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998, per ciascuno dei nuovi dipendenti assunti, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche tra gli iscritti alle liste di collocamento o di mobilità del territorio nazionale.

L'assunzione può riguardare anche lavoratori che fruiscono della Cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998, ossia nelle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo e Molise.

In tale ultimo caso, si fa presente che l'assunzione di dipendenti che fruiscono della CIG ordinaria o straordinaria non può che riguardare personale proveniente da imprese diverse da quelle che richiedono il credito d'imposta.

5.2. Mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni.

La lett. c) del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998 stabilisce che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non deve subire riduzioni nel corso del periodo agevolato.

Tale precisazione sottintende il mantenimento, nel periodo triennale di agevolazione, del livello occupazionale composto sia dall'incremento occupazionale che ha dato luogo al credito d'imposta che di quello esistente alla data del 31 dicembre 1998, intendendosi con riferimento a quest'ultimo il numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato esistente a tale data.

È da precisare che la riduzione del livello occupazionale a seguito di atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, quali, ad esempio il recesso da parte del lavoratore, ovvero il pensionamento su istanza del lavoratore, non costituiscono causa di recupero del credito e dell'applicazione delle relative sanzioni, se riferiti al personale esistente alla data del 31 dicembre 1998.

Di contro, qualora i predetti atti riguardino lavoratori assunti nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001, gli stessi comportano una riduzione del livello occupazionale raggiunto e, conseguentemente, costituiscono causa di recupero del credito e dell'applicazione delle relative sanzioni, nel periodo d'imposta in cui detta riduzione si è verificata, salvo il ripristino da parte dell'impresa del precedente livello occupazionale.

Si precisa, altresì, che la riduzione del livello occupazionale raggiunto per effetto delle nuove assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001, per cause non imputabili alla volontà del datore di lavoro, né a quella del prestatore (ad esempio, la messa in mobilità dei lavoratori in carico all'impresa), non costituisce, in generale, causa di recupero del credito e dell'applicazione delle relative sanzioni.

5.3. Divieto di assorbimento di attività di imprese giuridicamente preesistenti.

La lettera b) del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998 dispone che le imprese di nuova costituzione per poter fruire dell'agevolazione in argomento, non devono assorbire, neppure in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Tale condizione sottintende che la base occupazionale di una impresa costituita successivamente alla data del 1° gennaio 1999, che, ad esempio, abbia acquistato o affittato un'altra azienda, rilevandone anche il personale, non rileva ai fini della determinazione del credito d'imposta in argomento.

Ancorché la citata disposizione contenuta nella lettera b) in commento menzioni le "imprese di nuova costituzione", si ritiene che la condizione ivi contemplata debba essere estesa anche alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 1999, che assorbono altre attività, attesa la "ratio" della norma che è quella di agevolare "l'effettivo incremento occupazionale".

Lo stesso dicasi per le operazioni societarie di natura straordinaria che determinano un accrescimento della base occupazionale (fusione, conferimento).

5.4. Incremento al netto delle diminuzioni occupazionali del gruppo

L'incremento della base occupazionale, come stabilito dalla lett. d) del comma 6 dell'art. 3 della legge di cui trattasi, deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile si considerano controllate le società:

- nelle quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il secondo comma del menzionato art. 2359 stabilisce, inoltre, che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto terzi.

Poiché la lettera in argomento fa riferimento anche alle società facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, occorre tenere conto anche delle diminuzioni occupazionali avvenute, ad esempio, in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta in argomento.

Inoltre, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di attività di servizi o di opere in base a contratti di concessione o di appalto, l'incremento deve essere determinato al netto del personale già occupato nelle attività di cui sopra alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5.5. Osservanza dei C.C.N.L. e delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 626 del 1994, e successive modificazioni, nonché rispetto dei parametri ambientali.

Alle lettere g), h) ed i) del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998, sono prefissate ulteriori condizioni affinché l'incremento occupazionale verificatosi possa consentire il riconoscimento del credito d'imposta.

Tali condizioni consistono:

- nell'osservanza dei contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

- nel rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

- nel rispetto dei parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'art. 6, comma 6, lett. f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

Ancorché la citata lettera g) ponga come condizione l'osservanza dei contratti collettivi nazionali ai soli nuovi assunti, si ritiene che la condizione sopra esposta, così come quelle previste nella successiva lettera h), debba essere fatta valere nei confronti di tutto il personale esistente al momento della richiesta del credito d'imposta in argomento.

 

 

6. Esclusioni e cumulabilità del credito d'imposta.

Tenuto conto che l'art. 4 della legge n. 448 del 1998 non contiene alcuna disposizione volta ad agevolare - sia pure in misura inferiore così come prevedeva l'art. 4, comma 8, della legge n. 449 del 1997 - contratti diversi da quello a tempo pieno e indeterminato, ne consegue che i contratti di lavoro a tempo parziale o determinato non danno titolo al credito d'imposta di cui trattasi.

Lo stesso dicasi per le assunzioni effettuate sulla base di altre tipologie contrattuali a tempo determinato, come i contratti di apprendistato e di formazione lavoro.

Inoltre, il credito d'imposta in esame non è riconosciuto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 4, alle imprese operanti "nei settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06" e cioè ai settori disciplinati dal Trattato Ceca, nonché ai settori delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

Il beneficio di cui trattasi è cumulabile con altre agevolazioni eventualmente concesse ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo triennale di 180 milioni di lire.

Va da sé, infine, che le agevolazioni di cui alla legge in esame, non sono cumulabili con quelle aventi la medesima portata contemplate dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997.

 

 

7. Modalità di utilizzo del credito d'imposta.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 448 del 1998, il contribuente può avvalersi del credito d'imposta originato dall'assunzione di nuovi dipendenti «ai fini dei versamenti, a saldo o in acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto». La stessa disposizione prevede, inoltre, che il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In conclusione, i crediti in argomento potranno essere utilizzati, nel modello F24 da tutti i titolari di partita I.V.A. in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi sezione dello stesso modello F24, inserendo nella colonna "importi a credito" di tale modello il codice: "6705 - Credito d'imposta. Incentivi per le piccole e medie imprese. Art. 4, legge n. 448/1998".

Tenuto conto, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 4 dispone che il credito d'imposta non è rimborsabile, il mancato utilizzo del credito maturato nel corso del periodo agevolato comporta l'utilizzo dello stesso in diminuzione dei versamenti da effettuarsi nei periodi d'imposta immediatamente successivi.

 

 

8. Irrilevanza del credito d'imposta ai fini della formazione del reddito imponibile

Il credito d'imposta, che si configura come contributo in conto esercizio e come tale è inquadrabile tra i ricavi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 53 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 448 del 1998.

Si precisa, comunque, che del credito d'imposta in argomento si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del T.U.I.R., riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.

Ai fini dell'Irap, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, detti contributi non concorrono alla formazione della base imponibile, trattandosi di contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini dell'imposta in argomento.

 

 

9. Fusioni e scissioni.

Relativamente alle operazioni straordinarie riguardanti soggetti che hanno fruito del credito d'imposta di cui trattasi, si fa presente che:

- in ipotesi di fusione propria, il residuo credito d'imposta per la parte non fruita si trasferisce dalle società fuse alla società risultante dalla fusione, a condizione che siano rispettate le condizioni contenute nell'art. 4 della legge n. 448 del 1998;

- in ipotesi di fusione per incorporazione, il residuo credito d'imposta non ancora utilizzato dalla società incorporata, si trasferisce alla società incorporante, a condizione che siano rispettate le condizioni contenute nel richiamato art. 4 della legge in esame;

- in ipotesi di scissione, totale o parziale, l'attribuzione del credito d'imposta non utilizzato dalla società scissa alle società risultanti dalla scissione, deve avvenire in base al criterio disposto dal comma 4 dell'art. 123-bis del T.U.I.R., ossia "…in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste…" e comunque nel rispetto delle più volte richiamate condizioni contenute nell'art. 4.

 

 

10. Controlli - Sanzioni.

Gli uffici delle entrate, in sede di controllo, verificheranno se l'utilizzo del credito sia avvenuto nel rispetto dei necessari presupposti e nell'osservanza dei vincoli previsti dalla legge.

Qualora emerga una utilizzazione del credito di imposta oltre i limiti quantitativi consentiti o in assenza delle condizioni dettate dal comma 6 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998, ovvero qualora risulti superato il limite massimo di credito riconoscibile (in presenza di cumulo - ad esempio - con le altre agevolazioni eventualmente concesse ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06), l'eventuale utilizzo del credito d'imposta comporta comunque l'irrogazione delle sanzioni previste agli articoli 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso versamento delle imposte dirette e dell'I.V.A., e 34 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per l'omesso versamento dell'Irap.

All'ammontare delle imposte oggetto di recupero dovranno essere applicate, oltre le sanzioni amministrative sopra evidenziate, anche gli interessi previsti dalla vigente normativa.

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazioni delle presenti istruzioni.

 

 

Allegato 1

Elenco delle province con tasso di disoccupazione allargato Istat superiore del 20% alla media nazionale (anno 1998)

Avellino

Bari

Benevento

Brindisi

Cagliari

Caltanissetta

Campobasso

Caserta

Catania

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Enna

Foggia

Frosinone

Isernia

Lecce

Massa

Matera

Messina

Napoli

Nuoro

Oristano

Palermo

Potenza

Reggio Calabria

Salerno

Sassari

Siracusa

Taranto

Trapani

Vibo Valentia

Viterbo

 

 

Allegato 2

Individuazione delle sezioni circoscrizionali del collocamento con tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata Istat, superiore alla media nazionale della medesima rilevazione (anno 1998), confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. Sg (97) d/4949 del 30 giugno 1997

Tivoli (RM)

Formia (LT)

Sora (FR)

Cassino (FR)