§ 95.10.31 - Circolare 23 settembre 1999, n. 192.
Erogazione dei rimborsi della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ex art. 11 della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:23/09/1999
Numero:192

§ 95.10.31 - Circolare 23 settembre 1999, n. 192. [1]

Erogazione dei rimborsi della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ex art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

1. Premessa

     L'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, fissando anche una procedura particolare per l'esecuzione dei rimborsi stessi.

     Con la presente circolare si disciplina la fase relativa al pagamento dei rimborsi per i quali si sono concluse le operazioni di liquidazione delle istanze, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 106/E, dell'11 maggio 1999.

 

2. Formazione degli elenchi di rimborso

     Il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate, sulla base dei dati emersi dalla validazione delle istanze curata dagli uffici, forma gli archivi magnetici centralizzati necessari allo svolgimento della procedura e cura la formazione degli elenchi di rimborso distinti per ufficio finanziario competente, per modalità di pagamento del rimborso e per mese di formazione degli elenchi stessi.

     Al riguardo si precisa che i rimborsi per i quali sono state indicate correttamente le coordinate bancarie da parte del contribuente, mediante il modello allegato alla circolare di cui in premessa, sono estinti tramite accreditamento in conto corrente bancario, mentre i rimborsi per i quali non è stata presentata la richiesta di accreditamento in conto corrente bancario, e quelli per i quali il codice ABI e/o il CAB risultano inesistenti, vengono pagati mediante vaglia cambiario.

     Conseguentemente i dati dei rimborsi, l'elenco in cui è inserito ciascun rimborso, nonché i dati riepilogativi di ciascun elenco vengono riportati su supporti magnetici distinti per modalità di pagamento ed inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Roma - Tuscolano; gli stessi supporti recano anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi collettivi di pagamento.

     Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma - Tuscolano provvede alla redazione degli elenchi dei rimborsi, distintamente per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario e per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario, nonché ai relativi prospetti riepilogativi degli elenchi.

     Ciascun elenco deve essere corredato da un frontespizio sul quale sono riportati il numero identificativo dell'elenco, l'ufficio finanziario competente, l'indicazione della tassa in oggetto, la data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, deve essere formato l'ordinativo collettivo di pagamento, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere, nonché il numero delle partite comprese nell'elenco.

     Gli elenchi così redatti sono trasmessi dalla Banca d'Italia al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate.

 

3. Formazione degli ordinativi collettivi di pagamento

     In base ai prospetti riepilogativi degli elenchi di rimborso, il Centro Informativo cura la predisposizione degli ordinativi collettivi di pagamento distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per quelli da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario sulla base dell'apposito decreto ministeriale che sarà emanato dalla competente Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l'Organizzazione, al fine di disporre l'impegno della spesa relativa ai rimborsi di cui trattasi e autorizzare l'emissione dei relativi titoli.

     L'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Finanze, ricevuti il decreto e gli ordinativi collettivi di pagamento, effettua i controlli di competenza e trasmette gli ordinativi collettivi di pagamento alla Banca d'Italia.

 

4. Stampa ed invio dei vaglia cambiari

     La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi ricevuti mediante commutazione degli stessi in vaglia cambiari non trasferibili. A tal fine provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo degli ordinativi collettivi di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici ricevuti dal Centro Informativo. Procede quindi all'invio, a quest'ultimo, di appositi supporti magnetici sui quali, a fronte di ciascun rimborso, è riportato il numero del relativo vaglia. Il Centro Informativo, verificata l'esattezza dei dati dei rimborsi riportati su detti supporti, sulla base degli archivi magnetici centralizzati in suo possesso, comunica agli uffici finanziari lo stato di lavorazione dei rimborsi stessi, unitamente ai relativi numeri di vaglia.

     Alla spedizione dei vaglia provvede direttamente la Sezione della Banca d'Italia di Roma-Tuscolano entro sei mesi dalla data di emissione degli ordinativi collettivi di pagamento, accludendo nella stessa busta un modulo che riporta, oltre alla denominazione e all'indirizzo del beneficiario, l'indicazione della causale del rimborso con riferimento ai periodi d'imposta per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale il rimborso risulta incluso e i dettagli degli importi dei vaglia. I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati, e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Roma-Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore è riversato al capo VII sul capitolo 3305 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato; le relative quietanze cumulative sono trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al Centro informativo del dipartimento delle entrate. Mensilmente la Banca d'Italia trasmette al Centro Informativo appositi supporti magnetici su cui è riportata la situazione inerente a tutti i vaglia in circolazione. Le specifiche tecniche di fornitura sono concordate direttamente tra Banca d'Italia e Centro Informativo.

     Il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate, sulla base delle informazioni ricevute, comunica agli uffici finanziari competenti gli estremi dei vaglia cambiari non recapitati, onde consentire il pagamento con procedura manuale dei relativi rimborsi.

 

5. Accreditamento in conto corrente bancario

     La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi di pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamento in conti correnti accentrati presso la Banca d'Italia a favore delle banche.

     Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici ricevuti dal Centro Informativo e trasmette i supporti stessi all'apposita società di servizio, la quale cura la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura. Il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi, la sezione di tesoreria di Roma-Tuscolano provvede all'estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle banche sui rispettivi conti accentrati. Il quinto giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le banche, sulla base delle informazioni ricevute dalla società di servizio sopra menzionata e delle proprie evidenze, effettuano l'accreditamento dei rimborsi nei conti correnti dei beneficiari.

     Le banche comunicano l'avvenuto accredito al contribuente sull'estratto conto, con l'indicazione della causale del rimborso, delle somme accreditate distintamente per rimborso ed interessi, nonché della relativa annualità.

     Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute dalle banche - per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per l'accreditamento a favore delle banche - presso la medesima filiale indicata dal contribuente. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, la direzione generale della banca deve riversare le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria territorialmente competente, chiedendo l'emissione di una quietanza d'entrata mod. 121-T con l'imputazione al capo VII, cap. 3305 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. La sezione di tesoreria rilascia l'originale e l'estratto delle quietanze in parola alla banca versante.

     Quest'ultima trasmette con periodicità non superiore a trenta giorni al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate l'estratto della quietanza rilasciata dalla Tesoreria, una nota riepilogativa contenente il codice fiscale e la denominazione del beneficiario, il tipo di rimborso, il capitale, gli interessi e l'annualità relativa. Il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate, sulla base delle informazioni ricevute, comunica agli uffici finanziari competenti gli estremi degli accreditamenti in conto corrente bancario non andati a buon fine, onde consentire il pagamento con procedura manuale dei relativi rimborsi.


[1] Emessa dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.Centrale: Riscossione.