Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/04/1995 |
Numero: | 123 |
Sommario |
Art. 1. Agevolazioni in forma automatica |
Art. 2. Fondo di garanzia |
Art. 3. Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese |
Art. 4. Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea |
Art. 5. Disposizioni organizzative |
Art. 6. Relazione al Parlamento |
Art. 7. Patti territoriali |
Art. 8. Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio |
Art. 9. Interventi nel settore idrico |
Art. 10. Consorzi per le aree di sviluppo industriale |
Art. 11. Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive |
Art. 12. Interventi nel settore della zootecnia |
Art. 13. Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle [...] |
Art. 14. Commissario ad acta ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 |
Art. 15. Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca |
Art. 16. Disposizioni in materia di lavori pubblici |
Art. 17. Intepretazione della disposizione dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 |
Art. 18. Disposizioni per il personale delle cooperative |
Art. 19. Disposizioni per il personale di ruolo |
Art. 20. Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 |
Art. 21. Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 |
Art. 22. Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli |
Art. 23. Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia |
Art. 24. Differimento di termini |
Art. 25. Controversie in ordine all'esecusione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 |
Art. 26. Entrata in vigore |
§ 98.1.28852 - D.L. 24 aprile 1995, n. 123 [1].
Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
(G.U. 24 aprile 1995, n. 95)
Capo I
INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE
Art. 1. Agevolazioni in forma automatica
1. Le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del
3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 50 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 50 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del
Art. 2. Fondo di garanzia
1. Il fondo di garanzia di cui all'art. 9, comma 3, del
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.
3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, prescelta dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo terrà conto della sua operatività o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonchè dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.
Art. 3. Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi 1 e 2 dell'art. 11 del
"1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla
2. Le disponibilità del fondo di cui all'art. 3 della
a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della
2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
Art. 4. Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea
1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della
2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, del
Art. 5. Disposizioni organizzative
1. Al fine di costituire un centro unitario di riferimento in ordine alle problematiche relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonchè alla partecipazione ai programmi direttamente finanziati dall'Unione europea ed al fine di promuovere le iniziative atte ad assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, tenuto conto della delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "cabina di regia nazionale".
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e degli affari esteri, la composizione della "cabina di regia nazionale" di cui fanno parte funzionari dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di partecipazione delle parti sociali alle attività della "cabina di regia nazionale" e le modalità organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla interazione con le attività delle strutture nazionali e con le attività delle "cabine di regia regionali" istituite dalle regioni.
Art. 6. Relazione al Parlamento
1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al
Art. 7. Patti territoriali
1. All'art. 1, comma 1, del
2. All'art. 1 del
Art. 8. Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio
1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al
2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del
Art. 9. Interventi nel settore idrico
1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con
2. Per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature in linea con i princìpi di cui alla
a) accertamento dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognatura finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonchè dello stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;
b) individuazione, progettazione preliminare e programmazione anche finanziaria di opere necessarie al completamento, integrazione ed attivazione degli schemi idrici e fognari di cui alla lettera a), al fine di promuovere la razionalizzazione e la massima efficienza;
c) progettazione definitiva ed esecuzione in concessione di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a);
d) gestione in concessione delle opere di cui alla lettera a);
e) assistenza per la promozione, istruttoria e monitoraggio degli interventi ammissibili al cofinanziamento comunitario, da disciplinare mediante apposite convenzioni.
3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma approvato dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto. Al relativo finanziamento la società provvede nell'ambito delle risorse attribuite a carico del fondo di cui all'art. 19 del
4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la riduzione del debito al 40 %, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del
Art. 10. Consorzi per le aree di sviluppo industriale
1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'art. 36 della
2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'art. 36, commi 4 e 5, della
3. All'art. 36, comma 4, della
Art. 11. Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive
1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, del
a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso;
b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;
c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota è pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.
2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della
3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del
4. Gli istituti al credito e le società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 6, del
Art. 12. Interventi nel settore della zootecnia
1. Le somme di cui all'art. 3 della
2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della
Art. 13. Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa
1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla
2. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla
3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attività produttive è imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 14. Commissario ad acta ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
1. Per le opere di cui all'art. 10, comma 6, del
Art. 15. Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca
1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'art. 6, comma 1, lettera e), del
2. Il commissario ad acta può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussione per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.
3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della
Art. 16. Disposizioni in materia di lavori pubblici
1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al
2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:
a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.
3. Il termine per le attività del commissario di cui all'art. 7, comma 5, del
4. I commi 2 e 3 dell'art. 9-bis del
"2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.
3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.".
5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.
Art. 17. Intepretazione della disposizione dell'art. 1, comma 1, del
1. La disposizione recata dall'art. 1, comma 1, del
2. Il comma 1 dell'art. 12 del
Art. 18. Disposizioni per il personale delle cooperative
1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.
Art. 19. Disposizioni per il personale di ruolo
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14 del
Capo II
INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI E COMPLETAMENTO OPERE A NAPOLI ED IN SICILIA
Art. 20. Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981
1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'art. 32 della
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprietà in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purchè superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovrà reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del lotto di terreno.
3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del
4. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui alla
Art. 21. Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della
1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.
3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.
4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonchè quelle indicate al comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al Comune di Napoli e all'IACP della Provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al Comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della Provincia di Napoli per il ramo di competenza.
6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'art. 5 della
7. Entro il 31 dicembre 1995 il Comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'art. 12 della
8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della
9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5, del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'art. 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.
10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.
Art. 22. Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla
1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al
Art. 23. Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia
1. Per il completamento degli interventi di cui al
2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della Regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
Art. 24. Differimento di termini
1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'art. 4, comma 8, del
2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.
Art. 25. Controversie in ordine all'esecusione degli interventi previsti dalla
1. L'art. 9 del
Art. 26. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,