§ 97.8.8 - Legge 9 aprile 1990, n. 87.
Interventi urgenti per la zootecnia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:09/04/1990
Numero:87


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di otto membri dei quali uno [...]
Art. 4.      1.
Art. 5. 
Art. 6.      1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, del quale il Presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle [...]
Art. 7.      1. Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro [...]
Art. 8. 


§ 97.8.8 - Legge 9 aprile 1990, n. 87.

Interventi urgenti per la zootecnia.

(G.U. 28 aprile 1990, n. 98).

 

 

     Art. 1. [1]

     1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.

     2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.

     4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     1. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 [3].

     2. [4]

     3. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato.

     4. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè, per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato può essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da società a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a dieci unità complessive.

 

          Art. 4.

     1. [5]

     2. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati .

     3. [6]

 

          Art. 5. [7]

     1. Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'art. 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

     2. La società svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'art. 1 approvato dal CIPE. In particolare:

     a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

     b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall'art. 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

     c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'art. 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

     d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato.

 

          Art. 6.

     1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, del quale il Presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre ciascuno dei restanti membri è rispettivamente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in numero di due, dai soggetti che hanno sottoscritto la quota di minoranza del capitale sociale.

 

          Art. 7.

     1. Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento ed al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sull'attività del Comitato di cui alla presente legge e cura il coordinamento dell'attività dello stesso con gli obiettivi del piano agricolo nazionale.

 

          Art. 8. [8]


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 8 agosto 1991, n. 252.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1991, n. 252.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 8 agosto 1991, n. 252.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 8 agosto 1991, n. 252.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 8 agosto 1991, n. 252.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 8 agosto 1991, n. 252.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 8 agosto 1991, n. 252.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 8 agosto 1991, n. 252.