§ 6.6.23 - D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.6 disciplina generale
Data:08/08/1994
Numero:490


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47.
Art. 3.  Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47.
Art. 4.  Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47.
Art. 5.  Imprese, società ed altre persone giuridiche.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 6.6.23 - D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

(G.U. 10 agosto 1994, n. 186).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico.

 

          Art. 2. Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47. [1]

 

          Art. 3. Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47. [2]

 

          Art. 4. Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47.

     1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

     a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

     b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

     c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

     2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

     3. Ai fini di cui al comma 1; la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto dalla provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o in consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4 [3] .

     4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

     5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva [4].

     6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1, o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

 

          Art. 5. Imprese, società ed altre persone giuridiche. [5]

 

          Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato 1

Cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste

dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in riferimento agli articoli 2,

comma 1: 3, comma 1; 4, commi 4 e 6, del presente decreto legislativo.

 

     I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

     a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);

     b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);

     c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965);

     d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).

     II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

     a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965).

     III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

     a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);

     b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);

     c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).

     IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

     a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice competente da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte, legge n. 575/1965).

 

 

Allegato 2

Attività oggetto di atti e provvedimenti autorizzatori in riferimento

all'art. 3, comma 1, del presente decreto legislativo.

 

     a) Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente (casi e condizioni indicati nell'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

     b) Attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso (art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), indicate nella tabella C annessa al regolamento governativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

 

 

Allegato 3

Atti, provvedimenti, contratti e subcontratti di cui all'art. 10

della legge 31 maggio 1965, n. 575, in riferimento agli articoli 3,

comma 2, e 4, comma 1, del presente decreto legislativo.

 

     a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio.

     b) Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali.

     c) Concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici.

     d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso.

     e) Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.

     f) Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

     g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

 

 

Allegato 4

Elementi che devono essere indicati nella richiesta di informazioni

al prefetto, in riferimento all'art. 4, commi 3 e 4, del presente decreto legislativo.

 

     a) Denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo.

     b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione.

     c) Estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione.

     d) Complete generalità dell'interessato o, se trattasi di società impresa associazione o consorzio, denominazione e sede, nonché complete generalità degli altri soggetti di cui all'art. 5 del decreto e del direttore tecnico dell'impresa.

     e) Complete generalità, in relazione ai soggetti indicati nella lettera d), dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato.

 

 

Allegato 5

Elenco delle persone giuridiche e fisiche cui si riferisce

l'art. 5, comma 1, del presente decreto legislativo.

 

     a) Le società.

     b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

     c) Per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate.

     d) Per le società in nome collettivo, tutti i soci.

     e) Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

     f) Per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.


[1] Articolo modificato dall'art. 15 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 e abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.