§ 98.1.26477 - Legge 28 marzo 1988, n. 99.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/03/1988
Numero:99


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, è convertito in legge con [...]


§ 98.1.26477 - Legge 28 marzo 1988, n. 99.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

(G.U. 31 marzo 1988, n. 76)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania";

     al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale";

     al comma 6, ultimo periodo, la parola: "provvede" è sostituita dalle seguenti: "può provvedere".

     All'articolo 2, nel comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: "per il risanamento" sono inserite le seguenti: "sociale, ambientale e";

     alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ambientale";

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto".

     All'articolo 3:

     al comma 2, le parole: "delle norme costituzionali, comunitarie e dei princìpi generali dell'ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie".

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: "ordinariamente competenti," sono inserite le seguenti: "nonché quelle integrative erogate dallo Stato,".

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: "su richiesta del consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta del comune";

     al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";

     il comma 3 è soppresso.

     All'articolo 6:

     al comma 2, le parole: "per le città di Palermo, Catania e Messina" sono soppresse;

     al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione"; al secondo periodo, dopo le parole: "salva la" è inserita la seguente: "eventuale".

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis. – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le attività svolte.

     2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.