Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/07/1992 |
Numero: | 345 |
Sommario |
Art. 1. (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno) |
Art. 2. (Fiscalizzazione oneri sociali) |
Art. 3. (Pensionamento anticipato) |
Art. 4. (Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'INPS) |
Art. 5. (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale) |
Art. 6. (Disposizioni in materia di cassa integrazione di mobilità e previdenza) |
Art. 7. (Norme in materia di finanziamento dei patronati) |
Art. 8. (Trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) |
Art. 9. (Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali) |
Art. 10. (Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28297 - D.L. 21 luglio 1992, n. 345 [1].
Misure urgenti in campo economico e sociale
(G.U. 21 luglio 1992, n. 170)
Capo I
Contribuzioni previdenziali ed assistenziali
Art. 1. (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:
a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;
b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.
6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "Rifinanziamento della
Art. 2. (Fiscalizzazione oneri sociali)
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01, e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Capo II
Trattamenti pensionistici
Art. 3. (Pensionamento anticipato)
1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della
2. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della
3. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
4. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.
5. Il termine di cui all'articolo 29 della
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
Art. 4. (Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'INPS)
1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del
3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiori a lire 800.000.
6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.
7. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.
8. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 7 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.
9. Alle pensioni di cui al comma 7 è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3.
10. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 7, 8 e 9 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 11.
11. Gli aumenti mensili relativi alle pensioni di cui ai commi 7, 8 e 9 di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di uguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.
12. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secodo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.
13. Gli aumenti di cui al comma 12 sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5.
14. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo famniliare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.
15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede come segue:
a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;
b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;
c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggiore onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;
d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del sevizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciscuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione;
e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;
f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.
16. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 15 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera b) del comma 15 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del
Capo III
Norme in materia di lavoro
Art. 5. (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale)
1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del
2. Le disposizioni di cui alla
3. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della
4. In deroga all'articolo 5 della
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della
"3-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, punto 4, dell'articolo 14, della
Art. 6. (Disposizioni in materia di cassa integrazione di mobilità e previdenza)
1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della
2. L'articolo 2 della
3. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della
4. Il termine del 1° giugno 1992 di cui all'articolo 43, comma 3, della
5. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dalla attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della
6. All'articolo 4 della
"5-bis. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola".".
7. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 7. (Norme in materia di finanziamento dei patronati)
1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del
2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per cento - da ripartire secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), l'Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAIL), il patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), l'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), l'Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), l'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), il patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e il patronato Sozialer beratungsring (SBR) - i medesimi istituti, qualora non l'abbiano già fatto, sono tenuti a far pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.
3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
Capo IV
Privatizzazioni
Art. 8. (Trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni, alla quale vengono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, due dei quali assumono la carica di amministratore delegato. In sede di prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati e il direttore generale sono nominati dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
2. Il capitale iniziale della società derivata dalla trasformazione è pari al valore che sarà determinato con la procedura di cui al comma 6 ed è accertato in via provvisoria con decreto del Ministro delle finanze in base al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. La società derivata dalla trasformazione emette azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.
3. Le azioni della società di cui al comma 1, sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro delle finanze congiuntamente con il Ministro del tesoro esercita i diritti connessi alla titolarità delle azioni della società di cui al comma 1.
4. Lo statuto della società per azioni derivata dalla trasformazione sarà deliberato dalla prima assemblea. In via transitoria e fino alla nomina del consiglio di amministrazione continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del
5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previste dalla normativa vigente.
6. La stima del valore del patrimonio e delle partecipazioni dell'Amministrazione autonoma al fine della determinazione del capitale relativo alla società di cui al comma 1 sarà effettuata da una società specializzata. Le funzioni e le attività di interesse generale, riservate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono attribuite in concessione alla società per azioni derivate per effetto della trasformazione.
7. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad emettere obbligazioni convertibili, anche con "warrants", od altri strumenti finanziari, in una misura non inferiore al 20% e non superiore al 45% del valore delle azioni della società. Le modalità di emissione e le caratteristiche dei titoli emessi saranno determinate dal Ministro del tesoro.
8. Il valore nominale delle azioni risultanti dalle conversioni sarà parzialmente dedotto dal reddito imponibile del titolare delle azioni in una misura percentuale decrescente, in funzione dei tempi di conversione, determinata con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro. La misura non potrà comunque essere inferiore al 10% nell'ultimo anno di conversione.
9. Il ricavato della cessione delle obbligazioni convertibili di cui al comma 7, nonché delle azioni della società di cui al comma 1, sarà destinato oltre che alla ricapitalizzazione della società anche alla riduzione del debito pubblico nella misura determinata d'intesa tra i Ministri del tesoro e delle finanze.
10. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione e con i conferimenti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse.
11. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di richiedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente del presente decreto, secondo i criteri e le modalità concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tal ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso la stessa società per azioni o presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
12. Al medesimo personale di cui al comma 11 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla
13. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
14. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 13, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 11, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della
15. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 11 e 12, l'onere per il personale interessato resterà a carico delle sociertò di cui al comma 1.
16. L'onere derivante dall'attuazione del comma 12, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, fa carico alla società di cui al comma 1.
Capo V
Disposizioni diverse
Art. 9. (Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali)
1. I tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni sono autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura del 65 per cento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali, relativi all'anno 1991, risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo rispettivi ordinamenti e con riferimento alla quota di disavanzo dei predetti enti. Le anticipazioni sono regolate ad un tasso di interesse inferiore di 0,25 punti rispetto a quello praticato per la migliore clientela e sono estinte, entro il 31 dicembre 1992, con i mutui che le regioni e gli enti locali possono assumere nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
2. Il costo delle anticipazioni, valutate in lire 80 miliardi per l'anno 1992, è assunto a carico del bilancio degli enti di cui al comma 1 ed è rimborsato dal Ministero dei trasporti.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 80 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)".
Art. 10. (Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)
1. E' autorizzato l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo stesso.
2. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.
3. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei commi 1 e 2 fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,