§ 98.1.28297 - D.L. 21 luglio 1992, n. 345 .
Misure urgenti in campo economico e sociale


Settore:Normativa nazionale
Data:21/07/1992
Numero:345


Sommario
Art. 1.  (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)
Art. 2.  (Fiscalizzazione oneri sociali)
Art. 3.  (Pensionamento anticipato)
Art. 4.  (Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'INPS)
Art. 5.  (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di cassa integrazione di mobilità e previdenza)
Art. 7.  (Norme in materia di finanziamento dei patronati)
Art. 8.  (Trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)
Art. 9.  (Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali)
Art. 10.  (Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28297 - D.L. 21 luglio 1992, n. 345 [1].

Misure urgenti in campo economico e sociale

(G.U. 21 luglio 1992, n. 170)

 

Capo I

Contribuzioni previdenziali ed assistenziali

 

     Art. 1. (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)

     1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

     4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

     a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

     b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

     6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "Rifinanziamento dellalegge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del Lago di Pergusa (Enna)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

 

          Art. 2. (Fiscalizzazione oneri sociali)

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

     3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01, e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

     4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

     5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

 

Capo II

Trattamenti pensionistici

 

          Art. 3. (Pensionamento anticipato)

     1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1992 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne, secondo le disposizioni dettate dal CIPE con delibera 12 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152, del 30 giugno 1992.

     2. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di gestione della crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse a ciascun competente istituto previdenziale si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

     3. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

     4. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

     5. Il termine di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito con il termine 29 febbraio 1992.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

 

          Art. 4. (Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'INPS)

     1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 1991, n. 59.

     3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

     4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

     5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiori a lire 800.000.

     6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.

     7. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

     8. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 7 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

     9. Alle pensioni di cui al comma 7 è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3.

     10. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 7, 8 e 9 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 11.

     11. Gli aumenti mensili relativi alle pensioni di cui ai commi 7, 8 e 9 di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di uguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

     12. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secodo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.

     13. Gli aumenti di cui al comma 12 sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5.

     14. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo famniliare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

     15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede come segue:

     a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

     b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

     c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggiore onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;

     d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del sevizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciscuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione;

     e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;

     f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.

     16. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 15 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera b) del comma 15 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

     17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

 

Capo III

Norme in materia di lavoro

 

          Art. 5. (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale)

     1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo.

     2. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'ENPALS delibera i criteri e le modalità per l'applicazione delle richiamate disposizioni.

     3. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facoltà di assolvere, in tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, mediante utilizzo di posti relativi a profili professionali per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle procedure concorsuali si applicano in questi casi le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991, per un numero complessivo di posti non superiore alla metà di quelli messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti da riservare. Tali criteri di assunzione si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire tra le predette categorie la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno modificate, per l'attuazione delle presenti norme, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

     4. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-93 presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso gli enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendente da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste, mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

     5. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è inserito il seguente:

     "3-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, punto 4, dell'articolo 14, della legge 17 maggio 1985, n. 210".

 

          Art. 6. (Disposizioni in materia di cassa integrazione di mobilità e previdenza)

     1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

     2. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, deve essere interpretato nel senso che per il periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 medesimo non spetta il trattamento di fine rapporto.

     3. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere interpretata nel senso che l'adeguamento dal 1° gennaio di ciascun anno dell'indennità di mobilità è effettuato nella misura e con i criteri stabiliti per l'integrazione salariale straordinaria dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427.

     4. Il termine del 1° giugno 1992 di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 1° settembre 1992.

     5. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dalla attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     6. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunto il seguente comma:

     "5-bis. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola".".

     7. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma secondo dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92, e non si applica, altresì, per l'inquadramento previdenziale degli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, da amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione.

 

          Art. 7. (Norme in materia di finanziamento dei patronati)

     1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, relativamente all' 89,20 per cento del loro ammontare, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con esclusione degli istituti di cui al comma 2, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione riconosciute con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati e pervenuti ai predetti Ministeri entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per cento - da ripartire secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), l'Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAIL), il patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), l'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), l'Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), l'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), il patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e il patronato Sozialer beratungsring (SBR) - i medesimi istituti, qualora non l'abbiano già fatto, sono tenuti a far pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

     3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, fino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

 

Capo IV

Privatizzazioni

 

          Art. 8. (Trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni, alla quale vengono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, due dei quali assumono la carica di amministratore delegato. In sede di prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati e il direttore generale sono nominati dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

     2. Il capitale iniziale della società derivata dalla trasformazione è pari al valore che sarà determinato con la procedura di cui al comma 6 ed è accertato in via provvisoria con decreto del Ministro delle finanze in base al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. La società derivata dalla trasformazione emette azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

     3. Le azioni della società di cui al comma 1, sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro delle finanze congiuntamente con il Ministro del tesoro esercita i diritti connessi alla titolarità delle azioni della società di cui al comma 1.

     4. Lo statuto della società per azioni derivata dalla trasformazione sarà deliberato dalla prima assemblea. In via transitoria e fino alla nomina del consiglio di amministrazione continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale. Il presidente della società per azioni derivata dalla trasformazione convoca l'assemblea entro dieci giorni dalla data della propria nomina. Gli oneri per il funzionamento del comitato fanno carico alla stessa società. Restano validi gli atti compiuti dal comitato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previste dalla normativa vigente.

     6. La stima del valore del patrimonio e delle partecipazioni dell'Amministrazione autonoma al fine della determinazione del capitale relativo alla società di cui al comma 1 sarà effettuata da una società specializzata. Le funzioni e le attività di interesse generale, riservate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono attribuite in concessione alla società per azioni derivate per effetto della trasformazione.

     7. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad emettere obbligazioni convertibili, anche con "warrants", od altri strumenti finanziari, in una misura non inferiore al 20% e non superiore al 45% del valore delle azioni della società. Le modalità di emissione e le caratteristiche dei titoli emessi saranno determinate dal Ministro del tesoro.

     8. Il valore nominale delle azioni risultanti dalle conversioni sarà parzialmente dedotto dal reddito imponibile del titolare delle azioni in una misura percentuale decrescente, in funzione dei tempi di conversione, determinata con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro. La misura non potrà comunque essere inferiore al 10% nell'ultimo anno di conversione.

     9. Il ricavato della cessione delle obbligazioni convertibili di cui al comma 7, nonché delle azioni della società di cui al comma 1, sarà destinato oltre che alla ricapitalizzazione della società anche alla riduzione del debito pubblico nella misura determinata d'intesa tra i Ministri del tesoro e delle finanze.

     10. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione e con i conferimenti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse.

     11. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di richiedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente del presente decreto, secondo i criteri e le modalità concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tal ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso la stessa società per azioni o presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

     12. Al medesimo personale di cui al comma 11 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141. La facoltà al prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     13. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     14. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 13, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 11, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ralazione gettito erariale connesse all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

     15. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 11 e 12, l'onere per il personale interessato resterà a carico delle sociertò di cui al comma 1.

     16. L'onere derivante dall'attuazione del comma 12, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, fa carico alla società di cui al comma 1.

 

Capo V

Disposizioni diverse

 

          Art. 9. (Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali)

     1. I tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni sono autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura del 65 per cento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali, relativi all'anno 1991, risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo rispettivi ordinamenti e con riferimento alla quota di disavanzo dei predetti enti. Le anticipazioni sono regolate ad un tasso di interesse inferiore di 0,25 punti rispetto a quello praticato per la migliore clientela e sono estinte, entro il 31 dicembre 1992, con i mutui che le regioni e gli enti locali possono assumere nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

     2. Il costo delle anticipazioni, valutate in lire 80 miliardi per l'anno 1992, è assunto a carico del bilancio degli enti di cui al comma 1 ed è rimborsato dal Ministero dei trasporti.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 80 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)".

 

          Art. 10. (Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)

     1. E' autorizzato l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo stesso.

     2. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

     3. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei commi 1 e 2 fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 11. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 17 febbraio 1993, n. 32,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 9 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 19 marzo 1993, n. 70,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 1993, n. 292,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 8 del presente decreto.