Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 21/02/1985 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al [...] |
Art. 2. [4] |
Art. 3. 1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, [...] |
Art. 3bis. [5] |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, valutato in lire 310 miliardi, si provvede con trasferimento alla separata contabilità degli interventi [...] |
Art. 5. 1. Il termine previsto dall'art. 8, primo comma, del D.L. 15 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 1982, n. 887, è differito al 31 dicembre 1985. |
Art. 6. 1. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal primo comma dell'art. 2 della L. 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 maggio 1985 |
Art. 7. 1. Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 150 miliardi per le [...] |
Art. 8. [12] |
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 58.8.37 - D.L. 21 febbraio 1985, n. 23. [1]
Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale
(G.U. 22 febbraio 1985, n. 46)
1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 2, comma 15, del
2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonché a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonché da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti.
3. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della
4. La delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuerà per le imprese di cui al precedente comma 2 il numero dei dipendenti che potranno rimanere in carico alle imprese stesse ed il numero massimo dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a.
5. A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla
6. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.
1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del
2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del
1. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del
2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Servizio nazionale dell'impiego».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, valutato in lire 310 miliardi, si provvede con trasferimento alla separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria di una somma di pari importo da parte della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con separata contabilità, di cui all'articolo 9 della
1. Il termine previsto dall'art. 8, primo comma, del
2. Nel terzo comma dell'art. 9 del
3. La realizzazione di programmi di investimento sui quali il comitato di cui all'art. 6 della
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche presso le imprese allo scopo di controllare l'esatta realizzazione dei programmi di cui al precedente comma 3.
1. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal primo comma dell'art. 2 della
2. La rottamazione degli impianti, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal predetto art. 2, deve essere iniziata entro il 31 marzo 1985 [9] , anche se successivamente conclusa. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal secondo comma del medesimo art. 2 è differito al 31 dicembre 1985.
3. Nel settimo comma del citato art. 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole «sia la definizione degli accordi produttivi interaziendali di cui al primo comma del presente articolo».
1. Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della
2. I contributi accordati ai sensi degli artt. 2 e 4 della
2-bis. In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'art. 7 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Termine prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 4 del
[3] Termine prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 4 del
[4] Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 3 della
[5] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dall'art. 6 del
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Termine differito al 30 giugno 1985 dall'art. 1 del
[9] Termine differito al 30 giugno 1985 dall'art. 1 del
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Articolo abrogato dalla legge di conversione.