§ 98.1.26787 - Legge 19 marzo 1993, n. 70.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/03/1993
Numero:70


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26787 - Legge 19 marzo 1993, n. 70.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

(G.U. 22 marzo 1993, n. 67)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, 20 maggio 1992, n. 292, e dell'art. 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345.

 

     Allegato

     modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11

     Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis (Classi di contribuzione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituisce le tabelle C, D e F allegate al decreto - legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, elevando il numero delle classi di contribuzione a settanta senza che risulti diminuito il complessivo gettito contributivo".

     All'art. 6:

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni dei fondi di previdenza di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive, su proposta degli organi di amministrazione dei fondi di previdenza medesimi, sono variate in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni interessate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 per le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati rispettivamente in lire 3.964 milioni per l'anno 1991, in lire 4.454 milioni per l'anno 1992, in lire 5.212 milioni per l'anno 1993 e in lire 5.977 milioni a decorrere dall'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 13.630 milioni per l'anno 1993 e lire 5.977 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995".