Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 20/01/1990 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Fiscalizzazione degli oneri sociali) |
Art. 2. (Differimento di termine per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno) |
Art. 3. (Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM) |
Art. 3 bis. (Invalidità civili) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 63.1.33 - D.L. 20 gennaio 1990, n. 3. [1]
Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
(G.U. 20 gennaio 1990, n. 16)
Art. 1. (Fiscalizzazione degli oneri sociali)
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della
5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della
7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del
8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. (Differimento di termine per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno)
1. Il termine di cui all'articolo 2 del
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.642 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM) [2]
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1990 è soppresso il contributo di cui alla
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
Art. 3 bis. (Invalidità civili) [3]
1. Il Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.