Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/07/1991 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, relativo allo sgravio [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26691 - Legge 19 luglio 1991, n. 214. [1]
Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
(G.U. 20 luglio 1991, n. 169)
1. Il termine di cui all'articolo 2 del
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.622 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di lire 3.441 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Rifinanziamento della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Per il differimento del termine di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 19 del