Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/04/1985 |
Numero: | 143 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, è [...] |
Art. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1984, [...] |
§ 98.1.26271 - Legge 22 aprile 1985, n. 143.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.
(G.U. 23 aprile 1985, n. 96)
Il
All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Il primo comma dell'art. 4 del
"Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del
2-ter. Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'art. 2 della
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. 1. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del
2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Servizio nazionale dell'impiego ".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 6, comma 1, le parole: "31 marzo 1985" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1985".
All'articolo 7:
al comma 1, la cifra "100" è sostituita dalla seguente: "150" e le parole: "all'art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 2 e 4";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'art. 7 della
L'articolo 8 è soppresso.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-