Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/08/1993 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per [...] |
§ 98.1.26823 - Legge 9 agosto 1993, n. 292.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
(G.U. 12 agosto 1993, n. 188)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, comma 1, le parole: "delle predette società per azioni possono," sono sostituite dalle seguenti: "delle predette società per azioni devono,".
All'art. 2:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'art. 15, comma 2, del
il comma 5 è sostituto dal seguente:
"5. All'art. 18, comma 1, del
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare".
L'art. 3 è soppresso.