§ 98.1.26611 - Legge 21 marzo 1990, n. 52.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/03/1990
Numero:52


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è [...]
Art. 1.      L'art. 3 è sostituito dal seguente


§ 98.1.26611 - Legge 21 marzo 1990, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

(G.U. 21 marzo 1990, n. 67)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3

 

     Allegato

          Art. 1.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3 (Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM). 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1990 è soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134, a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM).

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

     Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 3-bis (Invalidità civili). 1. Il Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'art. 6-bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalità di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalità che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari.".