Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/03/1990 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è [...] |
Art. 1. L'art. 3 è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26611 - Legge 21 marzo 1990, n. 52.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.
(G.U. 21 marzo 1990, n. 67)
1. Il
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
Allegato
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM). 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1990 è soppresso il contributo di cui alla
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis (Invalidità civili). 1. Il Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'art. 6-bis, comma 4, del