§ 6.2.60 - L.R. 7 novembre 2022, n. 15.
Misure finanziarie multisettoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:07/11/2022
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
Art. 4.  (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5.  (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
Art. 10.  (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
Art. 11.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 12.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 13.  (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.60 - L.R. 7 novembre 2022, n. 15.

Misure finanziarie multisettoriali.

(B.U. 9 novembre 2022, n. 45 - S.O. n. 40)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2021, approvato con legge regionale 2 agosto 2022, n. 12 (Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021), l'avanzo di amministrazione è stato determinato in complessivi 2.635.385.696,39 euro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui 691.945.014,63 euro di avanzo disponibile, che è già stato iscritto con legge regionale 13 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per l'importo di 617.470.444,95 euro e che si iscrive per l'ulteriore importo di 74.474.569,68 euro con la presente legge.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A2.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 9, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), avuto riguardo alle variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, di cui all'allegata Tabella A3.

5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 67 le parole «dell'agglomerato industriale» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree degradate destinate alle attività produttive situate nel»;

b) al comma 69 le parole «entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 67, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. L'articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)

1. La Regione incentiva, nell'ambito dei distretti del commercio, i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

2. Gli interventi dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture riguardano in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile e le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana.

3. Gli investimenti delle imprese con unità operativa all'interno degli ambiti territoriali dei distretti del commercio, finalizzati allo sviluppo tecnologico, riguardano l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6, secondo i termini e le modalità previsti con regolamento regionale e con bandi a favore delle imprese predisposti dal comune capofila al quale è delegata altresì la gestione del relativo procedimento contributivo.

5. I contributi a favore delle imprese sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

6. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la Regione individua criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore dei distretti che comprendano esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.

7. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'Amministrazione regionale può riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.».

4. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 3/2021, come sostituito dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), è aggiunto il seguente:

«3 bis. L'inserimento di ulteriori schede di ricognizione dei complessi produttivi degradati nonché l'aggiornamento delle schede contenute nel master plan di cui al comma 3, anche finalizzati al riconoscimento dei medesimi complessi produttivi degradati, è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione. Di tale deliberazione è data tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare.».

6. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), possono essere destinate alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 6, nelle proporzioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, da destinare alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

9. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), possono essere destinate alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese di cui al comma 6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, criteri e modalità per la concessione degli incentivi di cui ai commi 6, 7 e 8.

10. Al comma 9 ter dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole «Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.», sono sostituite dalle seguenti: «Le convenzioni di cui agli articoli 4, comma 1, 6, comma 3 e 6 quater, comma 2, definiscono i casi in cui i crediti possono essere recuperati dagli istituti finanziari attuatori e disciplinano le relative modalità di recupero e criteri di ripartizione delle spese.».

11. La modifica di cui al comma 10 ha effetto dall'1 gennaio 2023.

12. All'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012» sono sostituite dalle seguenti: «gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia)»;

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012 e relative sezioni;».

13. I termini per la rendicontazione delle spese per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere rispettivamente sul Bando 2017 di cui al decreto n. 1037/PROTUR del 28 aprile 2017 e sul Bando 2018 di cui al decreto n. 1072/PROTUR del 12 aprile 2018, scaduti o in scadenza alla data del 31 ottobre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023 con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente.

14. Per le finalità di cui al comma 13 i soggetti beneficiari presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza motivata nella quale dichiarano di aver sostenuto una spesa pari ad almeno il 25 per cento dell'importo ammesso a contributo.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), e fino al 31 dicembre 2022, vigono nuovamente:

a) i commi 20, 21, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

b) i commi 1, 2 e 44 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016);

c) il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);

d) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).

16. Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Tarvisio il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con decreto 11 dicembre 2018, n. 4749/PROTUR del Direttore del Servizio turismo per la realizzazione di un centro polifunzionale, per la realizzazione dell'intervento di rifacimento completo della pista di atletica leggera del Polisportivo comunale "Maurizio Siega".

18. Per le finalità di cui al comma 17 il Comune di Tarvisio presenta domanda di devoluzione del contributo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo e commercio, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'intervento da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

19. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole «30 ottobre 2022» e «31 dicembre 2022» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «30 settembre 2023» e «31 dicembre 2023»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la rendicontazione relativa ai progetti di cui al comma 6 è fissata al 31 marzo 2024.».

c) al comma 7 le parole «ai commi 6 e 8» e «al comma 8».

20. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 3/2021 è sostituito dal seguente:

«7. L'Amministrazione regionale può finanziare progetti unitari che prevedono la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti, anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.».

21. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, della legge regionale 3/2021, come sostituito dal comma 20, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio commercio e turismo 13 dicembre 2021, n. 3146 PROTUR, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita, per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2022-2023.

23. Per le finalità di cui al comma 22 PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di conferma del contributo già concesso per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2022-2023.

24. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente tutela patrimonio ittico un finanziamento straordinario al fine di garantirne il funzionamento e l'attività istituzionale a fronte degli aumenti di spesa connessi ai consumi di energia elettrica, gas e carburante.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 18.

3. All'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole «altra normativa» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8 bis. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.».

4. Per l'anno 2022, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, è fissato, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 4, al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di contributo per l'anno scolastico 2022-2023 pervenute alla struttura regionale competente antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono considerate valide.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, e in considerazione di quanto previsto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

6. All'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in particolare con la Comunità di montagna della Carnia, con la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio, con l'Università degli Studi di Udine e con il Parco naturale delle Dolomiti friulane, per lo svolgimento di attività di salvaguardia, promozione e valorizzazione delle Dolomiti Friulane, sistema n. 4 delle Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per garantire la programmazione coordinata delle attività di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi quadro approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni aderenti agli accordi quadro di cui al comma 5 e ai relativi accordi attuativi, finalizzate alla realizzazione delle attività previste negli accordi medesimi.».

7. Per le finalità di cui l'articolo 3, comma 4 e comma 5 bis, della legge regionale 15/2014, come, rispettivamente, modificato e inserito dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), è inserito il seguente:

«2 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 2, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.».

9. Dopo il comma 41 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è inserito il seguente:

«41 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 40, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.».

10. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

11. Al comma 58 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo le parole «all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it,» sono inserite le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

12. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 58, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

13. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole «sono definiti con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari».

14. Nell'ambito della realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e del settore vitivinicolo e nell'ambito della partecipazione ad eventi, mostre e fiere di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), ERSA è autorizzata a riconoscere a titolo di contributo, alle aziende agricole che partecipano alle manifestazioni fieristiche in qualità di co - espositori negli spazi acquisiti e organizzati dall'Agenzia, la riduzione dei relativi oneri di partecipazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Direttore generale di ERSA.

15. Al fine di garantire la continuità della presenza regionale alle manifestazioni fieristiche internazionali del settore vitivinicolo e anche alla luce della ripercussione sui mercati della crisi internazionale in atto, l'ERSA è autorizzata a proseguire per il 2023 il rapporto contrattuale con la società Veronafiere SpA nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e ad avviare ogni altra procedura utile a potenziare la presenza istituzionale ai medesimi eventi.

16. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 57, della legge regionale 13/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di promozione e valorizzazione del comparto pataticolo nel territorio regionale un ulteriore stanziamento straordinario di 30.000 euro per l'anno 2022.

17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 18.

18. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella C.

     Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. La lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è sostituita dalla seguente:

«a bis) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di alta e media tensione e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell'articolo 6, comma 9 bis), del decreto legislativo 28/2011 ;».

2. In considerazione della peculiarità della linea contributiva di cui all'articolo 4, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), laddove la finalità della rimozione dell'amianto a tutela dell'ambiente e della salute assume rilevanza preponderante rispetto alla valutazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32 ter, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è ammessa la variazione soggettiva dei beneficiari dell'incentivo regionale.

3. Le modalità e i criteri per l'applicazione del comma 2 sono previste all'interno del relativo regolamento di settore; la disciplina regolamentare è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 4, comma 19, della legge regionale 25/2016, con decreto n. 3579/AMB del 22 novembre 2017 a favore dell'Istituto comprensivo statale "Jacopo" di Porcia, è restituito senza interessi.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Reana del Rojale per i lavori di messa in sicurezza e bonifica di un immobile sito in frazione di Remugnano, di proprietà del Comune stesso.

6. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico dell'intervento e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 223.500 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 11.

8. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio a seguito dei nubifragi avvenuti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2022.

9. Per le finalità di cui al comma 8 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente, domanda di contributo corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 11.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella D.

     Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo aggiuntivo della somma di 1.136.000 euro per la realizzazione del parcheggio multipiano in via Manzoni già finanziato con decreto n. 5115/TERINF del 29 novembre 2021. A tal fine è confermata l'assegnazione a favore del Comune, già assegnatario di tale somma come da decreto n. ALP4/1386/E/53/122 dell'8 agosto 2007, a valere sui fondi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), per le medesime necessità e finalità previste all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse con le modalità previste dall'articolo 6, commi 26 e 27 secondo periodo, della legge regionale 26/2020, su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

3. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione della legge 122/1989, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un maggior contributo della somma di 100.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile denominato "Palazzo degli Stati Provinciali" di Gorizia già finanziati con decreto n. 1299/TERINF del 6 aprile 2020.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 59.

7. All'articolo 4 ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 la locuzione «per gli anni 2020, 2021 e 2022» è sostituita dalla seguente: «di ogni anno»;

b) al comma 4 bis la locuzione «al 31 dicembre 2022» è sostituita dalla seguente: «a tre anni successivi a quello dell'approvazione dell'elenco».

8. Per le finalità di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 28/1989, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

9. All'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 82 le parole «, ai familiari che hanno istituito trust» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, a favore dei trust istituiti» e le parole «contributi in conto capitale,» sono sostituite dalla seguente: «incentivi»;

b) al comma 83 le parole «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 novembre 2022 alla struttura competente in materia di edilizia abitativa» e le parole «della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e del cronoprogramma finanziario dell'intervento da realizzare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto istitutivo del trust e del progetto a firma di un professionista abilitato completo di relazione tecnica, elaborati grafici e preventivo di spesa»;

c) dopo il comma 83 sono inseriti i seguenti:

«83 bis. L'incentivo di cui al comma 82 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, in misura pari alla spesa indicata nel preventivo di spesa allegato alla domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro per progetto, fermo il disposto di cui all'articolo 33, comma 4, della legge regionale 7/2000 .

83 ter. Ai fini della rendicontazione dell'intervento e conseguente erogazione dell'incentivo, i richiedenti, entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di concessione, devono presentare la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e conformità al progetto, la documentazione attestante la condizione di agibilità o abitabilità dell'immobile, nonché idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del beneficiario. L'incentivo può essere erogato anche in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di specifica istanza, corredata di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per un valore pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

83 quater. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione residenziale del bene immobile per una durata di cinque anni dalla presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione dell'intervento, pena la revoca dell'incentivo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.».

10. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 82, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 9, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

11. Ai fini di soddisfare tutte le domande pervenute riguardanti la concessione di contributi a favore degli istituti comprensivi e delle scuole paritarie, in relazione alle scuole dell'infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie di cui all'articolo 5, comma 77, della legge regionale 13/2022, per l'acquisto di attrezzature e giochi per esterno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la spesa di 360.000 euro per l'anno 2022.

12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 360.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

13. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi dal 6 al 9, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2022 ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.

14. Il finanziamento viene concesso nella misura massima del 25 per cento dell'importo finanziato a valere sull'avviso approvato con decreto del Direttore centrale n. 3412 dell'11 agosto 2021 nei limiti delle risorse disponibili.

15. Le domande di contributo di cui al comma 13 sono presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate di una relazione contenente un computo degli aumenti dei costi preventivati sull'intervento finanziato ai sensi articolo 5, commi dal 51 al 55, della legge regionale 13/2022, entro il 30 novembre 2022. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2023 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

17. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 17 e 18, della legge regionale 13/2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2022 ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.

18. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 17.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

20. Al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)».

21. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole «Piano paesaggistico regionale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in settori disciplinari e ambiti di interesse rilevanti nelle altre materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio».

22. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

23. Il comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021 è sostituito dal seguente:

«25. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore delegato, il programma di interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di valutazione delle proposte coerenti con il PPR.».

24. Gli incentivi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), finalizzati al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità, anche erogati da altri enti pubblici, entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del conduttore, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste dalla medesima legge n. 431/1998 e dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 .

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Artegna un contributo straordinario per lavori di ristrutturazione della scuola materna di Artegna, quale cofinanziamento di altri contributi già assegnati per lo stesso intervento.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un quadro economico, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dei lavori.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 59.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento previsto dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), nel quadro di un accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Lanfranco di Cividale del Friuli. Il contributo integrativo è volto a far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi di costruzione.

29. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in conformità alla normativa applicabile in materia, a partecipare al sostegno degli interventi di interesse regionale finanziati dallo Stato e rientranti in Piani approvati dal dipartimento della Protezione civile per il superamento di contesti emergenziali, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Monfalcone il finanziamento concesso con decreto n. 5131/TERINF del 18 novembre 2019, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres. in attuazione degli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi e completare altri interventi già finanziati con il medesimo regolamento.

33. Per le finalità di cui al comma 32, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Monfalcone presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di ripartizione del finanziamento tra gli interventi interessati, corredata, per ognuno di essi, di una relazione descrittiva dell'intervento con un nuovo quadro economico e cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma e ripartizione del finanziamento tra gli interventi indicati sono fissati i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

34. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario al fine di garantire la sicurezza stradale e migliorare la viabilità di accesso nell'ambito della riqualificazione dell'area denominata ex Dormisch.

35. Il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

36. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

38. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito all'Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia la proprietà degli immobili che costituiscono il complesso dell'ex ospedale in via Vittorio Veneto a Gorizia al fine di realizzare nuove scuole e strutture connesse allo svolgimento delle attività scolastiche, all'interno di un'area destinata a servizi scolastici.

39. Il trasferimento degli immobili avviene previa conforme deliberazione della Giunta regionale con decreto del Direttore generale di ASUGI che costituisce titolo per l'intavolazione dei beni ai sensi della legge sui libri fondiari.

40. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo per la redazione della variante puntuale al Piano regolatore generale comunale, da erogarsi su istanza del medesimo Comune da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'EDR di Gorizia un contributo straordinario da erogarsi su istanza dell'ente, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Aviano i finanziamenti concessi con decreto n. 5978/TERINF del 26 novembre 2018 e con decreto n. 5192/TERINF del 20 novembre 2019, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres. in attuazione degli articoli 24, 25 e 26, della legge regionale 1/2016, per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi e avviare altro intervento già finanziato con il medesimo regolamento.

45. Per le finalità di cui al comma 44, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Aviano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di devoluzione dei finanziamenti, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento con un nuovo quadro economico e cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma e devoluzione dei finanziamenti all'intervento indicato sono fissati i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle associazioni culturali con sede legale nei comuni regionali con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, al fine di compartecipare ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.

47. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

48. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

49. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 46 in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

50. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 49 sono considerati i seguenti elementi in ordine di rilevanza:

a) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da manutenere;

b) aver svolto all'interno dell'offerta dell'associazione un'iniziativa che comporti una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea, indipendentemente dalla durata della stessa nel tempo;

c) aver organizzato iniziative di promozione, riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali, della cultura rurale e della vita contadina, rivolta in particolar modo alle nuove generazioni;

d) cofinanziamento e intervento da parte del privato nelle spese di recupero dell'immobile.

51. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza il finanziamento di cui all'articolo 5, commi da 34 a 36, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), pari a 300.000 euro, per la realizzazione dei nuovi ambulatori medici, per l'infermiera di comunità e l'assistente sociale del Comune di Lestizza, di pari importo, da realizzarsi presso la Villa Bellavitis nel Capoluogo, avuto riguardo dell'inattuabilità dell'acquisto e conseguente recupero del complesso immobiliare di interesse storico-rurale "Ai Colonos", finalità cui il contributo era originariamente destinato.

53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata dal Comune di Lestizza alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

54. Per le finalità di cui al comma 52 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore stanziamento straordinario per le finalità previste dall'articolo 5, comma 16, della legge regionale 24/2021 .

56. Il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

57. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

58. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

59. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella E.

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, intese come spazi chiusi dotati di palcoscenico adibiti in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza prevista dall'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e da sale cinematografiche, con esclusione dei multiplex, intese come spazi, al chiuso o all'aperto, adibiti a pubblico spettacolo cinematografico, munite di riconoscimento come sala d'essai ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e relativi decreti attuativi del Ministro dei beni e attività culturali e per il turismo, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dagli operatori culturali di cui agli articoli 19, comma 2, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dai centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica di cui all'articolo 26, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 16/2014, finanziati nel triennio 2021-2023 a valere sul "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari o ai soggetti gestori delle sale o dei centri, in forza di un idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione delle sale o dei centri, nonché agli operatori culturali, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

2. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di attività culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo indicato al comma 1 medesimo.

4. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 2.

5. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può essere disposta contestualmente alla concessione, salvo intervenuta scadenza dei termini di acquisizione degli atti di spesa per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

6. Nel decreto di concessione di cui al comma 4 sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

8. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sugli avvisi per attività culturali, approvati con deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2020, n. 1752 e con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, possono essere rendicontate fino al termine del 31 dicembre 2022.

9. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da Musei pubblici o privati, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia quali risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

10. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.

11. I soggetti di cui al comma 9 presentano domanda di contributo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di beni culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 9 medesimo.

12. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 10.

13. La liquidazione anticipata del contributo è disposta contestualmente alla concessione, salvo intervenuta scadenza dei termini di acquisizione degli atti di spesa per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

14. Nel decreto di concessione di cui al comma 12 sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

15. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

16. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dalle biblioteche, pubbliche e private, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti gestori delle biblioteche facenti parte dei Sistemi bibliotecari individuati con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 127, agli enti gestori delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi, nonché agli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

17. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.

18. Gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari, gli enti gestori delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui al comma 16 presentano domanda di contributo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di beni culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 16 medesimo.

19. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 17.

20. La liquidazione anticipata del contributo è disposta contestualmente alla concessione, salvo intervenuta scadenza dei termini di acquisizione degli atti di spesa per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

21. Gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari di cui al comma 16 provvedono a trasferire le risorse loro liquidate alle biblioteche facenti parte dei rispettivi sistemi, in misura proporzionale al maggiore costo da queste sostenuto.

22. Nel decreto di concessione di cui al comma 19 sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

23. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

24. In considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale regionale in connessione e in funzione delle attività e delle manifestazioni dell'anno europeo della cultura nel 2025 (Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025), al fine di permettere all'Ente regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia di completare entro l'anno 2023 la programmazione delle attività espositive della Galleria Regionale d'arte contemporanea Luigi Spazzapan, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo di 50.000 euro finalizzato a consentire il completamento dell'intervento di cui al contributo originariamente concesso all'Unione Territoriale Intercomunale Collio - Alto Isonzo con decreto n. 3115/CULT del 21 novembre 2019 per l'intervento denominato "Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d'esodo sede Galleria Regionale d'arte contemporanea L. Spazzapan - Comune di Gradisca d'Isonzo", nonché a far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.

25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gradisca d'Isonzo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di concessione del contributo corredata da un quadro economico dell'intervento denominato "Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d'esodo sede Galleria Regionale d'arte contemporanea L. Spazzapan - Comune di Gradisca d'Isonzo".

26. In attuazione del comma 24 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 25, a concedere e contestualmente liquidare la totalità del contributo assegnato.

27. Al procedimento contributivo di cui al comma 24 si applicano i termini procedimentali del contributo originariamente concesso all'Unione Territoriale Intercomunale Collio - Alto Isonzo con decreto n. 3115/CULT del 21 novembre 2019.

28. Per le finalità di cui comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le medesime finalità il contributo concesso al Comune di Staranzano, ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628 dell'1 settembre 2017.

30. Per le finalità di cui al comma 29 il Comune di Staranzano presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

31. Ai sensi del comma 29 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Ibby Italia ETS" un contributo integrativo per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024). La domanda per la concessione del contributo integrativo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

34. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è abrogata;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f bis) da PromoTurismoFVG.».

35. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 24/2021, in relazione alle modifiche apportate dal comma 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

36. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi europei e statali previsti nell'ambito del Progetto europeo CREATURES, finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg ADRION 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.

37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

38. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23/2015, e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2023.

39. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2023 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2024.

40. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 236/Pres. del 2016, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento presentano le domande di contributo per l'anno 2023 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2022 e il 31 gennaio 2023.

41. Per le finalità di cui ai commi 38 e 40, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

42. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole «nel corso degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2023».

43. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle situazioni emergenziali del mercato interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2022, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2022.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

3. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, per l'anno 2022, un contributo straordinario in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2021/2022 ai seguenti soggetti gestori di nidi d'infanzia accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)):

a) Comune di Pontebba per il nido "La Cocule" di Pontebba;

b) Asp Moro per il nido "Daniele Moro" di Codroipo;

c) Coop. Sociale Don Cesare Scarbolo - Paideia per il nido "Piccole Tracce" di Trieste;

d) Primi Passi Sas di Pravisani Sonia per il nido d'infanzia "Primi Passi" di Ragogna.

4. Per accedere al contributo di cui al comma 3 i soggetti gestori dei nidi d'infanzia sopra indicati presentano domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 3 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

7. I contributi concessi in materia di politiche per la famiglia e per la promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità possono essere erogati in via anticipata e, in deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), senza essere subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o altra idonea garanzia patrimoniale.

8. All'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «in corso di validità» sono inserite le seguenti: «e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))», dopo la parola «annuo» sono inserite le seguenti: «,una tantum,», le parole «nell'anno di riferimento» sono sostituite con le seguenti: «nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza» e le parole «un soggetto convenzionato» sono sostituite con le seguenti: «un fondo iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere il contributo anche in assenza di attestazione ISEE.»;

c) al comma 2 le parole: «, e decorre dal secondo anno di età» sono soppresse;

d) al comma 4 le parole: «modulata in relazione al numero di figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla permanenza nel territorio regionale, nonché» sono soppresse. e) il comma 5 è abrogato.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i costi per le ulteriori attività di cui all'intervento di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato Progetto pilota Learning Cities in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 8, comma 30, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

11. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

12. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

15. Al comma 31 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.».

16. Al comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2022, dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.».

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum, fino all'ammontare di 100.000 euro, a favore del Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

18. Il Consorzio presenta domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di università. Nella domanda l'ente dichiara la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 17. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.

19. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.

20. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

21. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.

22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum alle fondazioni degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) della regione a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

24. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.

25. Le fondazioni di cui al comma 23 presentano domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di apprendimento permanente. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 23.

26. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

27. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.

28. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.

29. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum a favore delle Università della terza età e della libera età, aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

31. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.

32. Le università di cui al comma 30 presentano domanda di contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 30.

33. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

34. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.

35. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.

36. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

37. L'Amministrazione regionale, in conformità agli obiettivi di sostegno del diritto allo studio, è autorizzata a concedere per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario a favore dei soggetti provvisoriamente accreditati ai sensi dell'articolo 38, commi 9 e 10, della legge regionale 21/2014 compresi nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), a ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 settembre 2021 - 31 agosto 2022, rispetto al periodo 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

38. I soggetti di cui al comma 37 presentano domanda di contributo all'ARDIS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 37.

39. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.

40. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.

41. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. La liquidazione anticipata del contributo avviene contestualmente alla concessione.

43. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

44. Al comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole «fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnico Superiore» sono sostituite dalle seguenti: «fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnologico Superiore».

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnologico Superiore un contributo straordinario per l'anno 2022 a sostegno delle spese derivanti dai consumi di energia elettrica e gas.

46. La fondazione presenta domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore.

47. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.

48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un finanziamento straordinario pluriennale a favore di Area di Ricerca scientifica e Tecnologica di Trieste - Area science park, quale partner della proposta progettuale risultata vincitrice della candidatura al "Big Science Business Forum - BSBF anno 2024", da destinare a copertura dei maggiori costi di personale e in via residuale al sostegno di quota parte dei costi diretti, per le attività di preparazione e realizzazione dell'iniziativa.

50. Il finanziamento di cui al comma 49 concorre alle finalità di cui all'articolo 8, comma 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia dell'8 agosto 2016, rinnovato nel 2021.

51. Area science park presenta domanda di finanziamento, a valere per il triennio 2022-2024, al Servizio competente in materia di ricerca entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52. Il decreto di concessione del finanziamento è adottato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

53. La liquidazione anticipata del finanziamento, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione entro i limiti delle risorse disponibili a valere sulle singole annualità.

54. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella G.

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. Al fine di far fronte alla complessità dei processi di riorganizzazione dei propri assetti, gli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia sono autorizzati ad avvalersi del supporto di personale con funzioni di project manager in staff alle direzioni strategiche o a supporto dei dipartimenti o delle strutture aziendali coinvolte, nelle more delle valutazioni inerenti alla possibile definizione di specifici profili professionali nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 5 bis e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e nel rispetto del tetto di spesa per il personale annualmente assegnato, gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi di lavoro autonomo ovvero contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e inquadramento professionale coerente con quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione alle mansioni assegnate.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti previo espletamento di procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, riservata a coloro che sono in possesso di un master universitario di secondo livello in management sanitario. Si prescinde da tale requisito con riferimento alle aree di intervento, diverse da quelle sui processi sanitari, per le quali sono richieste altre competenze tecniche.

4. Il bando di selezione definisce, in particolare:

a) le attività da svolgere negli ambiti dell'innovazione, riprogettazione organizzativa o adeguamento di processi;

b) gli ulteriori requisiti di accesso;

c) il profilo per la selezione;

d) la tipologia contrattuale;

e) il trattamento economico;

f) i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

6. Al fine di valorizzare l'innovazione e la formazione nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario e perseguire il benessere e la salute della popolazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche per il tramite dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute e di Insiel SpA, un programma di interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli operativi e di interventi per la formazione, volti al miglioramento delle attività di prevenzione, della qualità delle cure e della riabilitazione, nonché all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse dedicate.

7. Con deliberazione della Giunta regionale viene definito il Programma delle attività, che individua, fra l'altro, le aree di intervento, in coerenza con la pianificazione regionale vigente.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in relazione alle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), le risorse necessarie per la realizzazione del programma di cui al comma 6 inerente a interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli operativi e a interventi per la formazione. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti da presentare alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla gestione amministrativa del finanziamento e alla rendicontazione dei progetti approvati.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA, in relazione al ruolo svolto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le risorse necessarie per la realizzazione del programma di cui al comma 6 inerente a interventi per l'innovazione tecnologica e dei sistemi informativi e a interventi per la formazione. Insiel SpA, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla presentazione di progetti alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla realizzazione progettuale e alla rendicontazione dei progetti approvati.

10. Per le finalità di cui al comma 6, come declinate al comma 8, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

11. Per le finalità di cui al comma 6, come declinate al comma 9, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un contributo straordinario per la realizzazione di una stanza sensoriale destinata al recupero di bambini con gravi disabilità o affetti da patologie oncologiche.

13. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

15. Ai sensi dell'articolo 11, comma 12, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

16. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

18. Al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, l'Amministrazione regionale sostiene lo sviluppo di un progetto pilota volto alla messa a disposizione di biciclette speciali per persone con disabilità o difficoltà motorie finalizzata, in particolare, all'organizzazione di eventi ricreativi e culturali volti alla conoscenza e scoperta del territorio regionale, nell'ottica di favorire lo sviluppo di percorsi turistici e di mobilità inclusivi, sicuri, sostenibili ed ecologici.

19. Per le finalità di cui al comma 18, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comunità San Valentino APS di Pordenone. La relativa domanda di concessione, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

20. Per le finalità di cui ai commi 18 e 19 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Enemonzo per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nel Centro socio-riabilitativo educativo (CSRE) di Esemon di Sotto, di proprietà del medesimo Comune e concesso in affitto all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) per la residenzialità di persone con disabilità.

22. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

24. Il comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), è abrogato.

25. Per le finalità di cui al comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione a quanto disposto dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

26. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 107 (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006 "), è prorogato al 30 giugno 2023.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Tramonti di Sotto per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della struttura adibita a Servizio residenziale in favore di persone con disabilità e soggetti svantaggiati, sito nel territorio del medesimo Comune in località Matan e concesso in uso gratuito all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO).

28. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 18.280 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

30. In ragione della grave situazione economico patrimoniale e organizzativa oggetto di accertamento da parte del Commissario nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29 aprile 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Codroipo, in qualità di ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Medio Friuli", un'anticipazione finanziaria di 4.200.000 euro destinata esclusivamente ad assicurare la liquidità necessaria al pagamento delle prestazioni erogate e da erogare e delle obbligazioni assunte e da assumere entro il 31 dicembre 2022 dal Servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

31. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione aggiornata alla stessa data contenente l'indicazione delle somme da pagare.

32. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 30 non è subordinata alla prestazione di garanzie patrimoniali.

33. L'anticipazione concessa è recuperata, maggiorata dell'interesse legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2023.

34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 4.200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

35. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 33, previste in complessivi 4.200.000 euro, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2052, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

36. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 33, relative al recupero degli interessi legali, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro, a favore dei Comuni capoluogo della regione che ne facciano richiesta, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per interventi finalizzati alla copertura dei costi d'affitto, trasloco ed eventuali spese connesse, sostenuti da associazioni di volontariato, attualmente ospitate in edifici destinati all'abbattimento per progetti di riqualificazione urbana, in attesa di una definitiva sistemazione.

38. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

39. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .

40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

41. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è abrogato.

42. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella H.

     Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

1. A integrazione dell'assegnazione di cui all'articolo 9, commi 9 e 10, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente di decentramento regionale di Udine, per l'anno 2022, risorse finanziarie pari a 600.000 euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021).

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

4. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale risorse finanziarie pari a 9.313.310 euro, per concorrere agli aumenti straordinari di spesa correlati alle nuove condizioni previste per l'adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e gas, al fine di assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale degli Enti medesimi.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono concesse ed erogate, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2021, secondo il seguente riparto:

a) 760.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) 1.000.000 di euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

c) 7.553.310 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 9.313.310 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un'assegnazione straordinaria di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisizione del Complesso dell'ex Caserma di via Rossetti ai fini della successiva realizzazione di un polo scolastico.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono concesse su domanda dell'ente locale con l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione del bene, da presentare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione.

9. Il contributo di cui al comma 7 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con contestuale presentazione del contratto di acquisto, entro il termine fissato dal decreto di concessione.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

11. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), all'intervento n. 156 della Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), come modificato dal comma 18, lettera c), dell'articolo 9 della legge regionale 13/2022, le parole «lavori e/o acquisto» sono sostituite dalla seguente: «lavori».

12. All'intervento n. 21 della Tabella N relativa all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, il numero «1» della colonna T è sostituito dal numero «2».

13. Per la finalità prevista dal comma 12 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

14. Alla Tabella O relativa all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'intervento n. 1 le parole «Realizzazione rotatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Realizzazione a rotatoria incrocio fra via Roma e SS52»;

b) all'intervento n. 7 l'oggetto «Ristrutturazione ed adeguamento prevenzione incendi e norme C.O.N.I. del bocciodromo comunale di Tiezzo» è sostituito dal seguente: «Ampliamento Area Sportiva di Corva».

15. Alla Tabella N relativa all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'intervento n. 16 le parole «completamento tribuna» sono sostituite dalle seguenti: «completamento delle tribune coperte campo da calcio, realizzazione infrastrutture di servizio all'utenza e pista di ski-roll (1° lotto)»;

b) all'intervento n. 76 le parole «(adeguamento strutturale)» sono soppresse;

c) all'intervento n. 96 la parola «coperto» è soppressa e dopo la parola «pubblico» sono aggiunte le seguenti: «e di un parcheggio».

16. Al comma 88 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole «pari a complessivi 2.600.000 euro per il triennio 2022-2024 di cui un milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «pari a complessivi 2.700.000 euro per il triennio 2022-2024 di cui 1.100.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

17. Per la finalità prevista dal comma 88 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 16, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

18. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze e canoni e garantire la funzionalità e la conseguente continuità nell'erogazione dei servizi comunali.

19. Le risorse di cui al comma 18 sono concesse ed erogate d'ufficio a ciascun Comune in proporzione al riparto, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delle risorse destinate ai Comuni, pari a 200 milioni di euro, del Fondo statale istituito per l'anno 2022 dall'articolo 27, comma 2, del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, secondo gli importi di cui alla Tabella M.

20. Per la finalità prevista dal comma 18 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2022, a favore degli enti locali risorse complessive pari a 1 milione di euro per la realizzazione di interventi individuati d'intesa con le Prefetture in materia di sicurezza urbana, per attività anche afferenti al potenziamento degli impianti di videosorveglianza e al completamento delle interconnessioni delle sale operative.

22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di uno schema di preventivo delle spese complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Le risorse di cui al comma 21 sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

24. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria, per l'anno 2022, agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse per la realizzazione di iniziative di prevenzione in materia di sicurezza stradale.

26. Per accedere al contributo di cui al comma 25, gli Automobile Club provinciali presentano, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale, la domanda corredata di un progetto recante le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.

27. Le risorse di cui al comma 25 sono ripartite in misura uguale tra gli Automobile Club provinciali che presentano la domanda e sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.

28. Gli Automobile Club provinciali presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 25 entro il termine e con le modalità fissate dal decreto di assegnazione.

29. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

30. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella I.

     Art. 10. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e) ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, può essere versata in sede di saldo.

2. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1, non procedono al versamento della seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è prevista, per l'anno 2022, una spesa di importo pari a 56 milioni di euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella N.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, nell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1.

2. Sono aggiornati gli allegati 1 e 2 alla Nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024), come risulta nei prospetti di cui alle allegate Tabelle O e P.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.