§ 41.7.343 - D.Lgs. 11 agosto 2014, n. 129.
Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:11/08/2014
Numero:129


Sommario
Art. 1 . Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia


§ 41.7.343 - D.Lgs. 11 agosto 2014, n. 129.

Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali.

(G.U. 10 settembre 2014, n. 210)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

     Visto l'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale;

     Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

     1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile, può compiere una qualsiasi di tali manovre, purchè non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.

     2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.