Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 23/06/2020 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3/2020) |
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 3/2020 e modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29/2018) |
Art. 4. (Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies nella legge regionale 3/2020) |
Art. 5. (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020) |
Art. 6. (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella legge regionale 3/2020) |
Art. 7. (Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 3/2020) |
Art. 8. (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 3/2020) |
Art. 9. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012) |
Art. 11. (Costituzione del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi) |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 3/2015) |
Art. 13. (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 3/2015) |
Art. 14. (Disposizioni transitorie e abrogazioni) |
Art. 15. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 5.1.118 - L.R. 23 giugno 2020, n. 11.
Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.
(B.U. 24 giugno 2020, n. 26 - S.O. 25 giugno 2020, n. 22)
CAPO I
FINALITÀ
Art. 1. (Finalità)
1. Nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, la Regione Friuli Venezia Giulia prosegue nell'attivazione di misure a sostegno delle attività produttive aggiornando gli interventi già adottati con la
CAPO II
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 3/2020, 29/2018, 2/2012 E 3/2015
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
«Art. 1
(Applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)
1. Alle misure adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per fronteggiare la crisi economica del settore produttivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica COVID-19, si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.».
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
«Art. 3 bis. (Ulteriori interventi a favore delle imprese)
1. Al fine di sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 48, lettera a), della
2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a parziale copertura delle spese per l'imballaggio, il trasporto, il montaggio, il collaudo, gli interventi tecnici e strutturali necessari all'installazione e al funzionamento dei beni nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni.
3. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis" gli incentivi di cui al comma 1 possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.
4. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
5. In conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con il regolamento di attuazione degli incentivi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori finanziari convenzionati.
6. Al fine di facilitare la realizzazione delle iniziative da parte delle imprese destinatarie di agevolazioni regionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie rilasciate dai confidi possono essere cumulate con gli incentivi previsti dalla normativa della Regione.».
2. Al comma 24 dell'articolo 2 della
Art. 4. (Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies nella
1. Dopo l'articolo 4 della
«Art. 4 bis. (Misure urgenti per il sostegno all'innovazione di processo e dell'organizzazione)
1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di innovazione concernenti, in particolare:
a) la diversificazione delle modalità di approvvigionamento delle materie prime e semilavorati;
b) la riconfigurazione dei processi produttivi compresa la riconversione produttiva;
c) la rimodulazione dei processi distributivi;
d) l'adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario individuati nel bando, per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella
5. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
6. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo non trova applicazione l'articolo 73 della
Art. 4 ter. (Interventi urgenti per sostenere le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese delle attività produttive, appartenenti ai settori individuati nel bando, per sostenerne la competitività e l'innovazione tecnologica, finanziando i seguenti investimenti tecnologici e attività:
a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso l'acquisto di hardware, software e impianti per i sistemi di controllo atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
b) l'acquisto o il leasing di macchinari e attrezzature per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;
c) l'acquisizione dei servizi di cui alla lettera b) da imprese specializzate;
d) l'acquisizione di competenze specifiche in materia di protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la frequenza da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti a corsi di formazione o mediante l'acquisizione di consulenze specialistiche.
2. Sono inoltre finanziabili le iniziative che prevedono l'acquisto di software e hardware e servizi specialistici per le medesime finalità di cui al comma 1 e al fine ulteriore di promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.
3. I programmi di investimento hanno durata non superiore a dodici mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Sono ammissibili anche le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23 febbraio 2020 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella
5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
6. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
7. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 73 della
Art. 4 quater. (Sviluppo dell'Economia del Legno in un'ottica circolare)
1. Al fine di individuare gli strumenti più idonei alla valorizzazione dei caratteri di qualità del legno regionale, al raggiungimento della sostenibilità e per assicurare competitività e innovazione al comparto del legno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile un contributo per predisporre uno studio di fattibilità tecnica ed economica che contenga le risposte ai fabbisogni del comparto, l'efficacia degli investimenti da realizzare, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, da presentare alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
2. Ai fini del comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
Art. 4 quinquies. (Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale)
1. Presso la direzione centrale competente in materia di attività produttive è istituito il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono stabilite composizione e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.».
Art. 5. (Modifica dell'articolo 5 della
1. Al comma 1 bis dell'articolo 5 della
Art. 6. (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella
1. Dopo l'articolo 5 della
«Art. 5 bis. (Albergo diffuso - domande anno 2020)
1. Al fine di consentire la continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 8, commi da 69 a 73, della
2. In deroga a quanto previsto dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0189/2015 per le domande di cui al comma 1 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.
Art. 5 ter. (Utilizzo diretto di aree private all'aperto attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.
2. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.».
Art. 7. (Modifiche dell'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al comma 1 dopo le parole «15 giugno 2019» sono inserite le seguenti: «ovvero ancora da concedere alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020,» e le parole «31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 3 le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Art. 8. (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella
1. Dopo l'articolo 6 della
«Art. 6 bis. (Norme in materia di personale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione)
1. Al fine di perseguire l'ottimale ricollocazione e l'equo riconoscimento delle spese sostenute per l'assunzione del personale già dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire l'utilizzo delle somme già impegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo nella misura di 10.000 euro per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.
3. Per la finalità di cui al comma 2, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, domanda di contributo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
4. Gli incentivi di cui al comma 2, sono concessi ai sensi del
Art. 6 ter. (Devoluzione finanziamenti ai sensi dell'articolo 85
1. Al fine di supportare le conseguenze economiche derivanti dell'emergenza COVID-19 i contributi concessi ai sensi dell'articolo 85 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Consorzi di Sviluppo Economico Locale interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
Art. 9. (Modifica dell'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al comma 2 dopo le parole «per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile» sono aggiunte le seguenti: «, inoltre, per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del
b) al comma 4 le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche in videoconferenza. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione, e sono approvati, in attuazione dell'articolo 23 bis, comma 1, della
c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9 bis. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione dei Fondi di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di specifico programma informatico, l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con soggetti idonei scelti in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2 è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.
9 quater. All'esito delle procedure di cui al comma 9 ter, nel caso di recupero effettuato dagli istituti finanziari convenzionati previa acquisizione del parere tecnico del legale incaricato che attesta il completamento delle procedure ovvero l'inesigibilità del credito o l'antieconomicità delle azioni di recupero, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico dell'istituto mutuante convenzionato, con conseguente annullamento del credito, dandone evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
9 quinquies. Il Comitato di gestione può deliberare, su eventuale proposta motivata da parte dell'istituto finanziario convenzionato, l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito derivante dall'attivazione degli interventi a valere sui Fondi di rotazione amministrati dal Comitato medesimo:
a) qualora tale proposta, come attestato da legale professionista incaricato dall'istituto convenzionato, comporti una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali;
b) in caso di accordo di ristrutturazione del debito o di concordato e di altre procedure di regolazione della crisi d'impresa, così come previsti dalla vigente legislazione in materia, qualora tale proposta, come attestato da professionista indipendente ovvero da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa in materia, comporti la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste causa di prelazione, e a condizioni non inferiori o meno vantaggiose rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.».
2. Ai fini della efficiente transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa, in applicazione dell'articolo 10, comma 9 bis, della
Art. 11. (Costituzione del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
«Art. 6
(Incentivi all'insediamento)
1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.
2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla
c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
d) l'innovazione tecnologica;
e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.
5. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.».
Art. 13. (Modifica dell'articolo 16 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE
Art. 14. (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 24, della
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della
3. L'articolo 6 bis della
4. Al comma 2 dell'articolo 2 della
5. Al comma 1 dell'articolo 10 della
6. Al comma 20 dell'articolo 13 della
7. Su richiesta dell'Amministrazione regionale, il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della
Art. 15. (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 bis, comma 1, della
2. Per le finalità di cui all'articolo 4 quater della
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 bis della
4. Per le finalità di cui all'articolo 62 della
5. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della
6. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della
7. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9 bis, della
8. Per le finalità di cui all'articolo 6 della
9. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
10. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di 100.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
11. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 250.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
13. All'onere derivante dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 10.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
14. All'onere derivante dal comma 7 si provvede mediante storno di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
16. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d) del
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.