Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 turismo ed industria alberghiera |
Data: | 22/10/2021 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21/2016) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 21/2016) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 21/2016) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 64 della legge regionale 21/2016) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2021) |
Art. 6. (Aiuti di Stato) |
Art. 7. (Norme finanziarie) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 3.18.197 - L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.
Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.
(B.U. 27 ottobre 2021, n. 43 - S.O. n. 34)
Art. 1. (Modifica all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
«2 bis. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.».
Art. 2. (Modifica all'articolo 15 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della
«c bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49 del
Art. 3. (Modifica all'articolo 18 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della
«b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;».
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 64 della
1. L'articolo 64 della
«Art. 64
(Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator)
1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, è autorizzata a concedere, in regime "de minimis", alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:
a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;
b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;
c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;
d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 2 bis.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
3. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'articolo 36 della
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.».
Art. 5. (Modifiche all'articolo 38 della
1. All'articolo 38 della
a) al comma 1 le parole: «ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché ai territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".»;
d) al comma 4 dopo le parole «strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «e le agenzie viaggio e i tour operator».
Art. 6. (Aiuti di Stato)
1. I contributi o i finanziamenti, in qualunque modo denominati, di cui all'articolo 64 della
Art. 7. (Norme finanziarie)
1. Per la finalità di cui all'articolo 64, comma 1, della
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 38 della
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.