§ 3.18.197 - L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.
Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:22/10/2021
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21/2016)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 21/2016)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 21/2016)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 64 della legge regionale 21/2016)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2021)
Art. 6.  (Aiuti di Stato)
Art. 7.  (Norme finanziarie)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 3.18.197 - L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.

(B.U. 27 ottobre 2021, n. 43 - S.O. n. 34)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21/2016)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserito il seguente:

«2 bis. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 21/2016)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 21/2016 è aggiunta la seguente:

«c bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 21/2016)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2016 è sostituita dalla seguente:

«b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;».

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 64 della legge regionale 21/2016)

1. L'articolo 64 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 64

(Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator)

1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, è autorizzata a concedere, in regime "de minimis", alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:

a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;

b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;

c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;

d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 2 bis.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.

3. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2021)

1. All'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché ai territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO),» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i "voucher TUReSTA in FVG" sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".»;

d) al comma 4 dopo le parole «strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «e le agenzie viaggio e i tour operator».

 

     Art. 6. (Aiuti di Stato)

1. I contributi o i finanziamenti, in qualunque modo denominati, di cui all'articolo 64 della legge regionale 21/2016, come sostituito con la presente legge, sono concessi nel rispetto della disciplina, in quanto applicabile, del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 20 marzo 2020 e successive modifiche.

 

     Art. 7. (Norme finanziarie)

1. Per la finalità di cui all'articolo 64, comma 1, della legge regionale 21/2016, come sostituito dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 3/2021, come modificato dall'articolo 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.