§ 1.5.189 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:27/12/2018
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull’assunzione agli impieghi regionali))
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 [...]
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e [...]
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))
Art. 7.  (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
Art. 8.  (Modifica alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.))
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e [...]
Art. 11.  (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))
Art. 13.  (Modifica alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
Art. 14.  (Modifica alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti [...]
Art. 14 bis.  (Valorizzazione dell’Isola Palmaria)
Art. 15.  (Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)
Art. 16.  (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018))
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
Art. 19.  (Fondo rotativo “Progettualità Liguria” per piccoli comuni ed enti parco)
Art. 20.  (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all’attuazione delle politiche comunitarie))
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))
Art. 22.  (Modifica alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale)) [...]
Art. 22 bis.  (Contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carlo Felice)
Art. 23.  (Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))
Art. 24.  (Modifica alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea))
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana))
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati))
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)))
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
Art. 30.  (Disposizioni di interpretazione autentica)
Art. 31.  (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017))
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia [...]
Art. 32 bis.  (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 (Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali))
Art. 33.  (Prosecuzione interventi straordinari attivati a seguito del crollo del viadotto Polcevera relativi all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 34.  (Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))
Art. 36.  (Modifica alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Art. 37.  (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico))
Art. 38.  (Alloggi per studenti provenienti da fuori sede)
Art. 39.  (Misure a favore delle attività sul demanio marittimo e fluviale colpite dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018)
Art. 40.  (Modifica alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))
Art. 41.  (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione))
Art. 42.  (Attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di Centri per l’impiego)
Art. 43.  (Modifica alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))
Art. 44.  (Modifica alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 24 (Istituzione dell’Albo regionale dei comuni aderenti al “Baratto Amministrativo”))
Art. 45.  (Contrasto all’evasione tariffaria e assistenza agli utenti)
Art. 46.  (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))
Art. 47.  (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria))
Art. 48.  (Abrogazione di norme)
Art. 49.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.189 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019

(B.U. 31 dicembre 2018, n. 20)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “indirizzi e gli obiettivi finali per” sono sostituite dalle seguenti: “obiettivi dell’Ente e di” e dopo le parole: “ai Direttori” sono inserite le seguenti: “e Vice Direttori”.

2. All’articolo 27 bis della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “la Giunta regionale approva” sono inserite le seguenti: “, previo parere vincolante del Nucleo di Valutazione di cui all’articolo 28,”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa tiene conto, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance:

a) dell'attuazione delle politiche regionali e dei piani e programmi, nonché del conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;

b) della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;

c) del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e dell'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

d) della qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dirigente e non dirigente è collegata, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e in base al ruolo rivestito:

a) agli indicatori di performance organizzativa;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale o dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze professionali e manageriali e ai comportamenti organizzativi richiesti;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori in un’ottica meritocratica.”;

d) alla lettera a) del comma 4 le parole: “dall’Organismo Indipendente di valutazione di cui all’articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “dal Nucleo di valutazione” e sono aggiunte alla fine le parole: “, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance”;

e) alla lettera b) del comma 4 le parole: “dell’Organismo Indipendente di valutazione che, in tale ultima ipotesi, opera con i soli componenti esterni” sono sostituite dalle seguenti: “del Nucleo di valutazione”;

f) dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente:

“c bis) dai cittadini e utenti finali interni ed esterni in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’Amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e misurazione della performance.”;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance può prevedere il premio di eccellenza e può disciplinare ulteriori strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità compatibilmente con le risorse disponibili.”;

h) il comma 7, è abrogato.

3. All’articolo 28 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica e nel testo dell’articolo le parole: “Organismo indipendente di valutazione” sono sostituite dalle seguenti: “Nucleo di valutazione”;

b) al comma 4, primo periodo, la parola: “prestazione” è sostituita dalla seguente: “performance”;

c) alla lettera a) del comma 4 le parole: “nonché la performance dell’Ente” sono sostituite dalle seguenti: “fornendo i necessari pareri al riguardo”;

d) dopo la lettera a) del comma 4 è inserita la seguente:

“a bis) misura e valuta la performance organizzativa dell'Ente e ne monitora l’andamento anche tenendo conto di indicatori di impatto finale e delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;”;

e) alla lettera b) del comma 4 le parole: “alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “all’Amministrazione regionale”;

f) alla lettera e) del comma 4 le parole: “direttori generali” sono sostituite dalle seguenti: “Direttori e Vice Direttori generali”;

g) alla fine della lettera f) del comma 4 sono aggiunte le parole: “e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”;

h) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il compenso annuo omnicomprensivo, al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali, spettante al componente del Nucleo di valutazione è determinato in euro 18.000,00.”.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull’assunzione agli impieghi regionali))

1. L’articolo 6 della l.r.15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Calendario e svolgimento delle prove)

1. Il diario delle prove è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell’inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove può essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte può essere già contenuta nel bando di concorso.

2. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie C e D prevedono lo svolgimento di almeno due fra le seguenti prove:

a) prova scritta con contenuto teorico, predisposta anche in forma di test, quesiti o elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer;

b) prova pratico-attitudinale;

c) prova orale o colloquio.

3. Le procedure concorsuali possono prevedere anche eventuali forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale.”.

2. L’articolo 16 della l.r.15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

(Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato)

1. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie A e B, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti previsti per specifiche professionalità, avvengono mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei Centri per l’Impiego, ai sensi della legislazione vigente.

2. I lavoratori segnalati sono convocati a sostenere una prova a contenuto prevalentemente pratico, che si conclude con il solo giudizio di idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato, senza dar luogo a graduatoria di merito.

3. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie C e D avvengono mediante utilizzo in via prioritaria di graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici banditi dalla Giunta della Regione Liguria e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l’assunzione di personale a tempo indeterminato della stessa categoria e appartenente allo stesso profilo professionale.

4. In caso di assenza di graduatorie in corso di validità, sono effettuate selezioni pubbliche semplificate per esami o per titoli ed esami, mediante avviso pubblico da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per almeno quindici giorni.

5. Le selezioni pubbliche per le assunzioni a tempo determinato nelle categorie C e D possono essere articolate in distinte valutazioni relative a due o più dei seguenti elementi:

a) titoli di studio, di specializzazione conseguiti ed esperienze di lavoro adeguatamente documentate;

b) prova scritta consistente nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o a quesiti a risposta sintetica in un tempo predeterminato oppure nella predisposizione di apposito elaborato;

c) colloquio.

6. Ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni pubbliche superi le cinquanta unità, l’Ente può procedere a forme di preselezione.

7. Per l’istruttoria delle domande, nonché per lo svolgimento delle pre-selezioni e/o per la predisposizione e correzione degli eventuali test a risposta multipla, l’Amministrazione può avvalersi, previo esperimento delle previste procedure di evidenza pubblica, di enti o istituti pubblici o privati specializzati in materia.

8. Le graduatorie approvate in seguito all’espletamento delle selezioni pubbliche nelle categorie C e D hanno la medesima validità prevista per le graduatorie dei concorsi pubblici e possono essere utilizzate solo ai fini dell’assunzione a tempo determinato.

9. Per le assunzioni in tutte le categorie può essere previsto anche l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

10. Le assunzioni a tempo determinato avvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell’ordine di avviamento o graduatoria. Nel caso sia necessario assumere più dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l’assunzione per il periodo più lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l’ordine della graduatoria o dell’elenco.

11. I candidati che si trovino nel periodo corrispondente all’interdizione anticipata dal lavoro e all’astensione obbligatoria per maternità hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell’Amministrazione al termine del predetto periodo.

12. Le commissioni giudicatrici delle selezioni previste dal presente articolo sono costituite ai sensi dell’articolo 7, comma 3 e seguenti.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale relativa ai concorsi pubblici.” [1].

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “risorse finanziarie” sono inserite le seguenti: “e l’individuazione di specifiche misure di sostegno”.

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Forze dell’ordine” sono inserite le seguenti: “e alla Polizia locale”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“5.1 Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di certificazione energetica in caso di nuove assegnazioni di alloggi di ERP, per gli atti convenzionali di locazione da stipularsi coi nuclei familiari già assegnatari, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)), non è richiesta la produzione dell’attestato di prestazione energetica.”.

4. All’articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 2 le parole: “adotti comportamenti penalmente rilevanti,” sono soppresse;

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7 bis. Ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di ERP nei confronti dell’assegnatario condannato anche in via non definitiva per uno dei reati ivi previsti.

7 ter. Le persone conviventi con l’assegnatario decaduto ai sensi del comma 7 bis non perdono il diritto di abitazione e subentrano nel rapporto di assegnazione secondo l’ordine prioritario di parentela, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b).”.

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)))

1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 13/2017, le parole: “1° settembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2021”.

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Dopo il comma 15 ter dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“15 quater. L’installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell’impianto termico che non provvede a trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dall’articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00.

15 quinquies. Il terzo responsabile dell’impianto termico che non invia le comunicazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento regionale 1/2018 entro i termini ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00.”.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:

“d bis) un rappresentante delle autonomie locali;

d ter) un rappresentante dell’Istat, designato dall’amministrazione di competenza, previa intesa con la medesima;”.

2. All’articolo 8 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) tre esperti scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i docenti universitari in materie statistiche, economiche e sociali;”;

la lettera c) è soppressa;

dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

“d bis) un esperto di ricerca e analisi in campo statistico ed economico designato da Liguria Ricerche S.p.A. tra i propri dipendenti, previa intesa con la struttura regionale competente in materia di statistica;

d ter) un esperto di sistemi informativi e statistici designato da Liguria Digitale S.p.A. tra i propri dipendenti, previa intesa con la struttura regionale competente in materia di statistica.”;

b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) esprime parere obbligatorio sulle metodologie statistiche delle attività previste dal Programma Statistico Regionale.”;

c) al comma 6, la parola: “esterni” è sostituita dalla seguente: “esperti” e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “I membri di cui alle lettere d bis) e d ter) del comma 1 svolgono la propria funzione a titolo gratuito.”.

 

     Art. 7. (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di definanziamento di cui all’articolo 31, comma 8, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 8. (Modifica alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 72 quinquies della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire l’ottimale impiego delle risorse pubbliche, affida alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. le attività relative alla gestione del beneficio economico.

2 ter. Allo scopo di finanziare gli interventi di cui all'articolo 72 ter, è istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato "Fondo di sostegno per l’innovazione delle edicole ".

2 quater. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

2 quinquies. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 “Commercio, reti distributive e Tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.))

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 11/2018, le parole: “la salvaguardia delle” sono sostituite dalle seguenti: “il territorio, attraverso le” e le parole: “territoriali, della biodiversità” sono sostituite dalla seguente: “tipiche”.

2. L’articolo 2 della l.r. 11/2018 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) De.Co.: la Denominazione Comunale (De.Co.) deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco non è un marchio di qualità e neppure uno di certificazione. Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio;

b) Registro regionale De.Co.: e’ un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;

c) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: costituisce il riferimento orientativo per i comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell’attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l’iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all’articolo 4.”.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Le lettere b quater) e b quinquies ) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 quinquies 1. sono aggiunte le seguenti:

“b bis) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella ricostruzione, anche parziale o con modalità di minore rilevanza sotto il profilo costruttivo, di manufatti preesistenti non in muratura regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarini per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata;

b ter) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di manufatti in muratura con strutture di facile rimozione, sempre che tali interventi riguardino manufatti preesistenti regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarini per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata.”.

 

     Art. 11. (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

1. Il punto 2 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. per gli edifici aventi destinazione industriale, ivi comprese le strutture di distribuzione all’ingrosso, artigianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita, in misura pari ad almeno:

1.1 il 7 per cento della superficie coperta per edifici sino a 2.000 metri quadrati di superficie coperta;

1.2 il 5 per cento della superficie coperta per edifici sino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta;

1.3 il 3 per cento della superficie coperta per edifici oltre 5.000 metri quadrati di superficie coperta;”.

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. Dopo il secondo periodo della lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente periodo: “Nel caso di mutamenti di destinazione d’uso del piano terreno di edifici a totale o prevalente destinazione residenziale, che non siano a diretto contatto con la pubblica viabilità, per ottenere locali da destinare alle funzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, la superficie utile da destinare a tali funzioni è ottenuta dividendo la volumetria come determinata al periodo precedente per l’altezza utile di metri 2,70; in tutti gli altri casi la superficie utile da destinare alle funzioni sopra indicate è ottenuta dividendo la volumetria per l’altezza utile esistente.

2. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili dal Comune previa approvazione da parte della Regione delle varianti concernenti parametri diversi da quelli dell’incremento volumetrico di cui al comma 1.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili dal Comune previa approvazione da parte della Regione delle varianti concernenti parametri diversi da quelli dell’incremento volumetrico di cui al comma 1.”.

 

     Art. 13. (Modifica alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“d) le regole per la qualità progettuale degli interventi.”.

 

     Art. 14. (Modifica alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi))

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“4 bis. Le modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo sono approvate con deliberazione della Giunta comunale.”.

 

     Art. 14 bis. (Valorizzazione dell’Isola Palmaria) [2]

1. Al fine di condurre a termine le attività tecnico-progettuali necessarie per l’adeguamento degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per l’attuazione degli interventi per la valorizzazione dell’Isola Palmaria, come delineati nel “Masterplan” approvato in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 marzo 2016 tra il Ministero della Difesa – Marina Militare, Regione Liguria, Comune di Portovenere e Agenzia del Demanio della Liguria, sono destinate apposite risorse al Comune di Portovenere quantificate in euro 140.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 per l’esercizio 2019:

- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 140.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 18, Programma 1, Titolo 1 “Spese correnti”.

 

     Art. 15. (Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 17 bis (Obbligo di comunicazione dati gestione rifiuti a carico dei gestori di attività e impianti)

1. I gestori degli impianti e attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti sono tenuti alla comunicazione, tramite applicativo web messo a disposizione dalla Regione, dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale, in base ai provvedimenti autorizzativi vigenti.

2. La Giunta regionale determina le date di decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità, le tempistiche e le scadenze per il caricamento dei dati, con riferimento alle diverse tipologie di impianti o di rifiuti gestiti.

3. L'inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

4. Le province e la Città metropolitana provvedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni all’obbligo di cui al comma 1, introitando le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni. I proventi delle sanzioni sono destinati all’attività di controllo in campo ambientale.”.

 

     Art. 16. (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018))

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 29/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. A fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione procedente avvia il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. Al comma 3 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “Essa decade” fino a: “vigente normativa” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “con esclusione” fino a: “150.000 volts” sono soppresse.

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 ter 1. In caso di opere infrastrutturali esistenti, interferenti con gli alvei ed insufficienti allo smaltimento delle portate di piena di riferimento con adeguato franco idraulico, la Regione ai fini di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e di tutela della pubblica incolumità, in ragione della caratteristiche del corso d’acqua, dei vincoli di urbanizzazione presenti e della dimostrata impossibilità tecnica di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, può consentirne l’adeguamento parziale, purché contribuisca al massimo miglioramento possibile delle condizioni di deflusso, nel rispetto dei criteri regionali in materia.”.

2. All’articolo 110 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dell’Autorità di Bacino competente” sono sostituite dalle seguenti: “dei competenti uffici regionali”.

 

     Art. 19. (Fondo rotativo “Progettualità Liguria” per piccoli comuni ed enti parco)

1. Al fine di favorire l'accesso ai fondi della programmazione europea, statale e regionale è istituito il Fondo rotativo per lo sviluppo della progettualità dei piccoli comuni, degli enti parco regionali e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria, di seguito denominato “Fondo”.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l’utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi:

a) all’anticipazione delle spese relative ad interventi, azioni e progetti che abbiano ottenuto un finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali ed europei, per consentire l’avvio immediato degli investimenti stessi;

b) alla copertura delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali, statali ed europei.

3. I soggetti beneficiari del Fondo sono:

a) comuni con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti;

b) comuni gestori di area protetta ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni;

c) enti parco regionali della Liguria ai sensi della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Fondo è istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione iniziale pari ad euro 1.000.000,00. Il Fondo potrà altresì essere implementato attraverso l’apporto di nuove risorse pubbliche europee, statali o regionali. Il Fondo, avente natura rotativa, è ricostituito attraverso la restituzione da parte dei beneficiari delle risorse anticipate.

5. All’anticipazione delle risorse del Fondo, concessa senza interessi, è applicato un onere istruttorio a titolo di contribuzione per il funzionamento del Fondo stesso, determinato e aggiornato con provvedimento della Giunta regionale.

6. La gestione del Fondo è affidata a FI.L.S.E S.p.A. con provvedimento della Giunta regionale che stabilisce le modalità attuative del Fondo stesso, le modalità di gestione da parte di FI.L.S.E. S.p.A., nonché le modalità di copertura dei relativi costi.

7. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 7.500,00 per l’anno 2019, sono allocate al Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 20. (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all’attuazione delle politiche comunitarie))

1. All’articolo 6 della l.r. 44/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: “strutturali” è soppressa;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi già approvati con Decisione della Commissione europea sono approvate dalla Giunta regionale qualora, per loro natura, non implichino significative variazioni nella strategia e negli obiettivi perseguiti dal Programma, ancorché la pertinente disciplina comunitaria richieda l’adozione di una nuova Decisione della Commissione europea o la modifica della Decisione di approvazione del programma.”.

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

“c bis) le modalità per effettuare la comunicazione della locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico;

c ter) le modalità per il rilascio e l’utilizzo dei codici CITR e CITRA di cui agli articoli 4 bis e 53 bis.”.

2. Dopo l’articolo 4 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis

(Codice identificativo turistico regionale (CITR))

1. La Regione rilascia ai titolari delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, un codice identificativo turistico regionale (CITR) univoco per ogni singola struttura ricettiva, secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c ter).

2. Il CITR deve essere indicato a cura del titolare della struttura ricettiva nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, realizzate con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.”.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive di cui al comma 1, pubblicano il CITR sugli strumenti utilizzati.

3. Dopo l’articolo 45 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 45 bis

(Pubblicazione dei dati)

1. La Regione, per l’attuazione della presente legge, può pubblicare, su qualsiasi supporto, l’elenco delle strutture ricettive di cui ai Titoli III, IV e V, nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all’articolo 27, comprensivi rispettivamente dei dati identificativi dei titolari delle strutture ricettive e dei locatori degli appartamenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le modalità attuative di tale pubblicazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare ai sensi dell’articolo 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modificazioni e integrazioni.”.

4. Dopo l’articolo 53 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 53 bis

(Codice identificativo turistico regionale degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (CITRA))

1. La Regione rilascia ai locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all’articolo 53, comma 7, il codice identificativo turistico regionale degli aaut (CITRA), secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della lettera c ter).

2. Il CITRA deve essere indicato, a cura dei locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive di cui al comma 1, pubblicano il CITRA sugli strumenti utilizzati.”.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 22. (Modifica alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))

1. Dopo l’articolo 11bis della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 11 ter (Sostegno all’Associazione Festival della Scienza)

1. La Regione può sostenere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Associazione Festival della Scienza, della quale la Regione è socio fondatore, per le sue attività e per la loro diffusione sul territorio regionale, dietro presentazione del programma delle medesime.

2. Per la concessione di detto sostegno non trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni e integrazioni e l’articolo 11 della presente legge.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 22 bis. (Contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carlo Felice) [3]

1. Alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, alla quale la Regione partecipa in qualità di socio fondatore ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l’anno 2019 un contributo straordinario di euro 500.000,00.

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 per l’esercizio 2019:

- riduzione dell’autorizzazione di spesa di EURO 500.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico” Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” Titolo 1 “Spese correnti”.

 

     Art. 23. (Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. Alla fine del comma 4 ter dell’articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Per l’anno 2019 la quota riservata è pari a euro 1.500.000,00”.

2. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“4 quater. In relazione alle attività di cui al comma 1 e a quelle poste in essere da ARTE Genova finalizzate a far fronte alla situazione di emergenza abitativa determinata dall’evento calamitoso del 14 agosto 2018 riferito al crollo del Ponte Morandi, per l’anno 2019 il fondo di cui al comma 1 è incrementato della quota aggiuntiva pari ad euro 3.000.000,00 da destinarsi ad ARTE Genova.

4 quinques. Agli oneri derivanti dal comma 4 quater si provvede con le risorse iscritte alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 6 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.”.

 

     Art. 24. (Modifica alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea))

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Commissione è così composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o da un Consigliere designato dall’Ufficio di Presidenza, con funzioni di presidente;

b) dal segretario della Federazione Ligure AICCRE, o suo delegato;

c) da un rappresentante della Direzione scolastica regionale della Liguria.

3. La Commissione si riunisce validamente e delibera con la presenza di tutti i componenti.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Qualora alcuno dei primi trenta classificati dovesse rinunciare al premio di cui all’articolo 1, comma 1, cioè al viaggio di studio presso il Parlamento Europeo potrà partecipare, mediante scorrimento della graduatoria, il primo studente classificatosi successivamente al trentesimo posto a seguito di espressa accettazione da parte di quest’ultimo, dovendosi diversamente procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria.”.

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana))

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “statali e non statali” sono sostituite dalle seguenti: “statali e non statali della Regione”.

2. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “che frequentano gli” sono inserite le seguenti: “ultimi tre anni degli”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Qualora alcuno dei primi quindici classificati dovesse rinunciare alla parte di premio consistente nel viaggio di studio di cui al comma 5, allo stesso potrà partecipare, mediante scorrimento della graduatoria, il primo studente classificatosi successivamente al quindicesimo posto a seguito di espressa accettazione da parte di quest’ultimo, dovendosi diversamente procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o un Consigliere designato dall’Ufficio di Presidenza, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato congiuntamente dagli Istituti Storici della Resistenza della Liguria;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali degli ex deportati della Liguria;

d) un rappresentante designato dalla Comunità ebraica ligure;

e) un docente designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova.

2 bis. Ai componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), qualora non residenti nel Comune di Genova, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettuato con mezzi di trasporto pubblico, per la partecipazione alle riunioni; non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo di mezzo proprio o di taxi. A tali spese si fa fronte nell’ambito delle risorse stanziate annualmente sul capitolo relativo alla presente legge.

2 ter. La Commissione si riunisce validamente e delibera con la presenza di tutti i componenti.”.

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati))

1. I commi 2 e 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Al fine della valutazione delle prove, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice, composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o un Consigliere designato dall’Ufficio di Presidenza, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dal responsabile regionale per la Liguria dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD);

c) un docente designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova.

2 bis. Al componente di cui al comma 2, lettera b), qualora non residente nel Comune di Genova, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettuato con mezzi di trasporto pubblico, per la partecipazione alle riunioni; non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo di mezzo proprio o taxi. A tali spese si fa fronte nell’ambito delle risorse stanziate annualmente sul capitolo relativo alla presente legge.

2 ter. La Commissione si riunisce validamente e delibera con la presenza di tutti i componenti.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio” sono sostituite dalle seguenti: “I primi trenta classificati, rimpiazzandosi eventuali rinunciatari tramite scorrimento della graduatoria nel limite degli idonei, partecipano ad un viaggio di studio”.

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 38/1990, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al temine di ciascun esercizio, senza determinare alcun incremento del finanziamento di cui all’articolo 4, comma 1, con riferimento al finanziamento riconosciuto a ciascun componente l’Ufficio di Presidenza, in caso di avvicendamento in corso d’anno degli stessi componenti, su richiesta del componente uscente e d’intesa con il componente entrante, non oltre il termine fissato per la presentazione dei rendiconti, per far fronte alle obbligazioni economiche eventualmente già assunte dal componente uscente, le risorse d’esercizio del componente entrante sono riversate in conto entrate al Consiglio regionale e, successivamente, liquidate al componente uscente a copertura delle maggiori spese relative alle medesime obbligazioni assunte per il personale. Entrambi i rendiconti, del componente uscente e del componente entrante, attestano e documentano l’esistenza delle condizioni e delle operazioni di cui al presente comma.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore individuato al comma 1, rideterminato in relazione agli incrementi contrattuali e alle dinamiche del salario accessorio, è pari ad euro 61.644,60 per ciascun Consigliere. Con la medesima decorrenza l’Ufficio di Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento.”.

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)))

1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 16 bis

(Criteri di utilizzo delle somme trasferite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le attività delegate al Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Nell’ambito dei principi fissati dall’articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente al coordinamento della finanza pubblica, al fine di contemperare le reciproche esigenze di indipendenza e autonomia e, quindi, il corretto funzionamento del Co.Re.Com. nell’ambito della complessiva gestione dell’autonomia del Consiglio regionale, le somme ricevute quale contributo dall'Autorità e iscritte nel bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria non sono comprese tra quelle considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa imposti dalla normativa statale, a condizione che, nelle spese con esse sostenute, vi sia totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale. Nel permanere delle funzioni delegate e dei relativi finanziamenti, vi è totale assenza di oneri a carico del bilancio regionale quando la singola spesa impegnata trova intera e completa copertura in uno specifico stanziamento del bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria formatosi, in sede previsionale, con risorse trasferite unicamente dall’Autorità.

2. Al fine di correttamente bilanciare e regolare lo svolgimento dei rapporti convenzionali tra il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, l’Autorità e il Co.Re.Com., i costi sostenuti dal Consiglio regionale per lo svolgimento delle funzioni delegate dall’Autorità sono oggetto di periodico monitoraggio. Le risorse trasferite dall’Autorità nel bilancio del Consiglio regionale sono utilizzate dall’Ufficio di Presidenza per le funzioni delegate, in primo luogo, tenendo conto del grado d’incidenza, assoluto e percentuale, di tali risorse trasferite e dell’andamento nel tempo di tale incidenza, rispetto al totale e all’andamento della spesa complessiva sostenuta dall’Assemblea Legislativa per lo svolgimento delle funzioni delegate e per il proprio complessivo funzionamento. Nel caso in cui l’incidenza della spesa per le funzioni delegate, rispetto a quella del Consiglio, tenda ad aumentare, anche in relazione alla dimensione di detto aumento, tra più tipologie di spesa possibili, le risorse trasferite sono utilizzate, progressivamente, a copertura di spese, finalizzate allo svolgimento delle funzioni delegate, tenendo conto, tra l’altro, del seguente ordine di priorità:

a) che si riferiscano ad obbligazioni giuridiche, derivanti da leggi o contratti, già esistenti;

b) che possano contribuire a ridurre nuove spese che sarebbero state, in ogni caso, in seguito, prevedibilmente sostenute dal bilancio consiliare;

c) che determinino esclusivamente un aumento di spesa;

d) che, oltre a determinare un immediato aumento di spesa, determinino un successivo prevedibile ulteriore indotto incremento di spese del Consiglio regionale.

In ogni caso, le risorse finanziarie provenienti da contributi dell’Autorità per lo svolgimento delle funzioni delegate ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2018, così come quelle che saranno trasferite al medesimo fine dall’Autorità negli esercizi finanziari successivi, sono destinate prioritariamente a far fronte a spese di cui al comma 2, lettera a), almeno in misura correlata all’attuale incidenza della spesa per il personale assegnato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria al Co.Re.Com., per lo svolgimento delle funzioni delegate, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dal Consiglio regionale medesimo per la totalità del proprio personale. Alla data del 31 dicembre 2018, considerata l’attuale effettiva incidenza della spesa di cui trattasi, per far fronte alle spese di cui alle lettere a), b), e c) sono, rispettivamente, comunque destinati lo 0,75, lo 0,20 e lo 0,05 delle risorse dell’Autorità a tale data ancora disponibili.

3. Le attività amministrative, i servizi collegati o le funzioni svolte in correlazione alle deleghe convenzionalmente trasferite e definite nel programma di attività di cui all’articolo 14 che possono essere finanziate interamente dal contributo dell'Autorità e non sono, quindi, ricomprese ai fini del calcolo dei diversi limiti di spesa individuati per il coordinamento della finanza pubblica, sono le seguenti:

a) affidamento, in assenza di adeguate professionalità all’interno delle strutture di supporto del Co.Re.Com., del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o della Regione, di incarichi di consulenza, studio e ricerca, di collaborazioni autonome e di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni;

b) relazioni pubbliche, convegni e spese connesse ai medesimi, mostre, pubblicità, rappresentanza;

c) promozione dell’attività delegata;

d) trasferte e missioni dei componenti il Co.Re.Com., del personale assegnato al medesimo o del personale comunque posto a supporto delle funzioni delegate, nel caso in cui le stesse missioni siano finalizzate alle attività delegate, in relazione al trasporto, al vitto e all'alloggio;

e) attività di formazione dei componenti il Co.Re.Com., del personale assegnato o del personale comunque posto a supporto delle funzioni delegate, finalizzate allo svolgimento delle attività delegate;

f) servizi interni di natura informatica erogati dalla società Liguria Digitale S.p.A., trasferite annualmente al bilancio della Giunta regionale e utilizzate in conformità all’articolo 8 bis, comma 5, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la sola quota parte relativa allo svolgimento delle funzioni delegate, possono altresì essere cofinanziate con i contributi derivanti dai trasferimenti dell’Autorità le spese non soggette ai limiti imposti dalla normativa statale.

5. Le spese che si intendono finanziare interamente con le risorse trasferite dall'Autorità, che non concorrono alla determinazione dei limiti di spesa imposti dalle normative statali, sono iscritte in capitoli o articoli a cui non concorrono altre risorse diverse da quelle trasferite dalla medesima Autorità. A tal fine, oltre alle somme stanziate in competenza nell’esercizio finanziario corrente, possono essere impegnate e utilizzate, con variazione di bilancio, le somme già trasferite, provenienti dall’Autorità nel corso dei precedenti esercizi, che, a seguito del mancato utilizzo, risultino confluite nel risultato di amministrazione quale avanzo vincolato.

6. La gestione delle risorse inserite nel programma relativo alle funzioni delegate, di cui all’articolo 14, è illustrata in sede di rendicontazione del bilancio consiliare dove sono evidenziati i costi per le attività delegate posti a carico dell’Assemblea.

7. Il Collegio interno dei Revisori dei conti, di cui all’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, vigila ai fini del rispetto del presente articolo.”.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 17 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. L’ultimo periodo del comma 6 octies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Al fine di garantire il concorso dell’Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, al 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, determinate al 1° gennaio di ciascun anno e assegnate ai sensi del comma 3, lettera c), non può superare e corrisponde all’importo determinato, ai sensi del presente comma, per il personale del comparto e, ai sensi del comma 6 sexies, per la dirigenza, per l’anno 2016. Fermi restando i limiti e gli incrementi vigenti tempo per tempo stabiliti dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, l’Assemblea Legislativa può dar corso all’applicazione degli incrementi eventualmente previsti dall’articolo 23, comma 4, del medesimo d.lgs. 75/2017 e successive modificazioni e integrazioni, solamente nel caso in cui sia il Consiglio regionale sia la Regione, nel loro complesso, conseguano i requisiti per la partecipazione alla relativa sperimentazione.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 24 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di attività, unitamente ad un rimborso spese di trasferta, ammesse alle medesime condizioni dei dipendenti regionali,” sono sostituite dalle seguenti: “. Per le sole riunioni formalmente convocate, al componente dell’OIV è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate secondo la disciplina prevista all’articolo 12 bis, comma 6”.

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

4. Alla lettera b) del comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “, dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e successive modificazioni e integrazioni”.

5. Alla lettera e) del comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “comunitari” sono aggiunte le seguenti: “o finalizzata allo svolgimento delle deleghe esercitate ai sensi della l. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con oneri totalmente a carico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

6. Dopo il comma 5 noviesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 deciesdecies. Sono altresì escluse dai limiti di cui al comma 5 octiesdecies, lettera d), le spese per missioni del personale assegnato alle attività delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della l. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui le medesime siano interamente finanziate con risorse provenienti dalla suddetta Autorità.”.

 

     Art. 30. (Disposizioni di interpretazione autentica)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, si interpretano nel senso che l’accordo collettivo nazionale quadro è quello definito a seguito dell’apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018. Rimane comunque ferma l’applicazione dei “profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonché l'equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili” nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio 2018 [4].

2. Il combinato disposto di cui all’articolo 10, comma 1 bis, della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che, in via transitoria e fino all’effettiva istituzione del Garante, il Difensore Civico esercita, tra le altre, le funzioni di garanzia di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell’articolo 2, e all’articolo 9 della medesima legge, si interpreta nel senso che il Difensore Civico, incardinato presso il Consiglio regionale e a valere sui fondi del medesimo, opera, in collaborazione con altri operatori ed enti preposti, per la piena applicazione della Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991 e, in particolare, degli articoli 2, 3 comma 2, 4, 5, 18 comma 2, 19, 20 e 22 della medesima.

 

     Art. 31. (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017))

1. Dopo la lettera h bis) del comma 11 dell’articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“h ter) opere per la difesa della costa.”.

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria))

1. Le lettere a), c), e d) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

2. Alla fine della lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, fra cui la nota integrativa; ai fini dell’applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione invia ad A.Li.Sa. la documentazione concernente le poste patrimoniali, riclassificate secondo le voci previste dal modello SP (Stato Patrimoniale) inerenti i capitoli del bilancio regionale rientranti nel perimetro sanitario, nonché il saldo dei conti di tesoreria di cui all’articolo 21 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; A.Li.Sa. restituisce alla Regione la documentazione istruita, al fine dell’approvazione del bilancio consolidato da parte della Giunta regionale” [5].

3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, altresì le funzioni di responsabile della GSA e” sono soppresse.

4. La lettera i) del comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

5. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

6. L’articolo 10 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 32 bis. (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 (Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l'assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali)) [6]

1. All'articolo 1 della l.r. 21/2018, dopo la parola “vitalizio”, sono inserite le seguenti: “diretto e indiretto”.

2. All'articolo 2 della l.r. 21/2018, dopo la parola “assegni”, sono inserite le seguenti: “diretti e indiretti”.

3. All'articolo 3 della l.r. 21/2018, dopo la parola “vitalizi”, sono inserite le seguenti: “diretti e indiretti”.

 

     Art. 33. (Prosecuzione interventi straordinari attivati a seguito del crollo del viadotto Polcevera relativi all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale)

1. Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti statali in attuazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, è autorizzata la prosecuzione degli interventi straordinari di cui al citato articolo 5, comma 1, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, relativi all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale per fronteggiare le criticità conseguenti all’evento, a valere sulle risorse finanziarie di cui al medesimo articolo 5, comma 1.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.000.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte per l’importo di euro 10.835.000,00 con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario” e per l’importo di euro 12.165.000,00 con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 34. (Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le modifiche ai Piani territoriali regionali correlate al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. E’ vietata l’immissione di specie ittiche non autoctone.” [7].

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge, costituisce immissione di specie ittiche il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi.” [8].

3. Ai commi 1 e 6 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “associazioni pescasportive ed ambientaliste” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale”.

4. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “associazioni di pescatori e di protezione ambientale”, sono sostituite dalle seguenti: “associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1bis. Gli ulteriori soggetti di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico sulla pesca) e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere alla Regione la nomina di guardie giurate volontarie per concorrere alla sorveglianza sulla pesca nei tratti affidati loro in convenzione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge.”.

6. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni è inserita la seguente:

“f bis) da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per immissione di specie non autoctone;”.

 

     Art. 36. (Modifica alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) [9]

1. Il comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“7. In attuazione dell’articolo 18, comma 6, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è prevista l’integrazione di due giornate settimanali per l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, ha la facoltà di modificare tale integrazione.”.

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico))

1. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Spetta al Difensore Civico, oltre alle funzioni assegnategli dalle leggi speciali, la funzione di Garante per il diritto alla salute prevista dall’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) al fine di favorire l’accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e l’efficacia nell’erogazione dei servizi.”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“c bis) procedere, quale Garante del diritto alla salute, ad accertamenti nel caso in cui vengano segnalate gravi disfunzioni o carenze.”.

 

     Art. 38. (Alloggi per studenti provenienti da fuori sede) [10]

1. Al fine di incidere positivamente sulla struttura demografica della città di Genova favorendo l’inserimento di popolazione di età giovanile, formare forza lavorativa qualificata per le imprese del territorio, nonché riqualificare quartieri disagiati, le disposizioni del presente articolo incentivano il trasferimento nella città di Genova di studenti universitari provenienti da fuori regione ovvero residenti nelle province di La Spezia e Imperia attraverso l’assegnazione di alloggi, sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Possono beneficiare delle assegnazioni di alloggi gli studenti provenienti da fuori regione, iscritti ai corsi attivati a Genova dall’Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti Tecnici Superiori con sede in Liguria e in regola con il corso di studi frequentato, così come definito dagli avvisi annuali di cui al comma 4.

2 bis. Il 10 per cento degli alloggi disponibili ai sensi del comma 1 è riservato agli studenti residenti nelle province di La Spezia e Imperia; tale percentuale è ripartita in base alle quote che annualmente ALiSEO assegna negli avvisi di cui al comma 4 agli studenti dell’Università degli Studi di Genova, di AFAM e degli Istituti Tecnici Superiori.

3. L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) di Genova individua gli immobili di sua proprietà o, previa apposita convenzione, di altri enti pubblici o di soggetti privati, siti in aree definite dalla Giunta regionale, da destinare alle finalità di cui al comma 1. La Giunta regionale mette a disposizione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) gli immobili individuati, per le finalità di cui al presente articolo.

4. ALiSEO, nell’ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALISEO)) svolge le attività di gestione per l’attuazione del presente articolo attraverso, in particolare, la pubblicazione di avvisi annuali contenenti i requisiti richiesti per l’assegnazione degli alloggi e la definizione degli elenchi degli aventi diritto da trasmettere ad ARTE per la stipula di atti convenzionali di assegnazione con i beneficiari.
5. A fronte dell’assegnazione dell’alloggio, è posto a carico del beneficiario il pagamento delle utenze e il versamento, a favore di ARTE, di un contributo simbolico stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto del piano dei costi da sostenere.

 

     Art. 39. (Misure a favore delle attività sul demanio marittimo e fluviale colpite dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018)

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività colpite dalle mareggiate del 29 e 30 ottobre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, le concessioni demaniali marittime e fluviali vigenti alla data dell’evento calamitoso possono essere prorogate per un numero di anni corrispondente all’estensione del piano di ammortamento del finanziamento acceso per far fronte alle spese sostenute per la riparazione del danno subito, fino a un massimo di anni quindici.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definiti i requisiti per il rilascio della proroga, la graduazione degli anni di proroga in rapporto al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché la documentazione necessaria a comprovare il diritto del concessionario.

3. La durata della proroga è fissata dall’Amministrazione che ha rilasciato la concessione sulla base della deliberazione di cui al comma 2.

 

     Art. 40. (Modifica alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “residenti” sono inserite le seguenti: “o aventi sede di lavoro”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 3 “Sostegno all’occupazione” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione))

1. All’articolo 5 della l.r. 13/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per i contributi di cui agli articoli 2 e 4, il finanziamento è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura:

a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale dal 30 fino al 50 per cento escluso, a spiaggia libera;

b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50 per cento, a spiaggia libera.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Per i contributi di cui all’articolo 3, nei limiti dello stanziamento di bilancio, il finanziamento è corrisposto nella seguente misura:

a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale fino al 50 per cento escluso, a spiaggia libera;

b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50 per cento, a spiaggia libera.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente “, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 42. (Attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di Centri per l’impiego) [11]

1. Le attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni dei Centri per l’impiego, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione della Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)) e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuite alla Regione a decorrere dal 1° aprile 2019.

2. Dalla data del 1° aprile 2019, è trasferito alla Regione Liguria il personale di ALFA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l’impiego alla data di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Dalla data del 1° maggio 2019 la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l’impiego alla data del 30 aprile 2019.

3. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della ricognizione effettuata da ALFA entro il 15 febbraio 2019.

4. La lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

5. La Regione provvede con apposita legge regionale al riordino delle competenze di cui al comma 1.

6. I comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l’impiego mettono a disposizione gratuitamente, anche in convenzione tra loro, i locali sede dei medesimi, ai sensi della normativa statale vigente.

6 bis. La dotazione organica della Regione Liguria è rideterminata tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale in servizio presso i Centri per l’impiego trasferito da ALFA ai sensi dei commi 2 e 2 bis.

6 ter. Al personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso i Centri per l’impiego trasferito da ALFA si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Regione Liguria, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

6 quater. [Abrogato].

6 quinquies. La quota aggiuntiva di spesa di personale, di cui ai commi 2 e 2 bis, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, quantificati in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

7 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 bis, quantificati in euro 1.684.355,00 (unmilioneseicentoottantaquattromilatrecentocinquantacinque/00) per l’esercizio 2019 e in euro 187.155,00 (centottantasettemilacentocinquantacinque/00) per l’esercizio 2020, si provvede come segue:

Anno 2019

- con le variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 di seguito dettagliate:

Stato di previsione dell’entrata:

- aumento in termini di competenza e cassa di euro 754.917,50 (settecentocinquantaquattromilanovecentodiciassette/50) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”;

- aumento in termini di competenza e cassa di euro 229.917,50 (duecentoventinovemilanovecentodiciassette/50) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 105 “Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo”;

stato di previsione della spesa:

- aumento in termini di competenza e cassa di euro 984.835,00 (novecentoottantaquattromilaottocentotrentacinque/00) della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 99.445,00 (novantanovemilaquattrocentoquarantacinque/00);

- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 600.075,00 (seicentomilasettantacinque/00);

Anno 2020

- con le variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 di seguito dettagliate:

stato di previsione dell’entrata:

- aumento in termini di competenza di euro 83.883,00 (ottantatremilaottocentoottantatre/00) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”;

- aumento in termini di competenza di euro 25.547,00 (venticinquemilacinquecentoquarantasette/00) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 105 “Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo”;

stato di previsione della spesa

- aumento in termini di competenza di euro 109.430,00 (centonovemilaquattrocentotrenta/00) della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 66.675,00 (sessantaseimilaseicentosettantacinque/00);

- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 11.050,00 (undicimilacinquanta/00)..

 

     Art. 43. (Modifica alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis

(Giornata regionale della polizia locale)

1. E' istituita la Giornata regionale della polizia locale il 3 maggio di ogni anno.

2. In occasione della Giornata regionale della polizia locale, la Regione organizza una manifestazione per celebrare l'impegno delle polizie locali liguri, anche con il conferimento da parte del Presidente della Regione di onorificenze al personale che si sia distinto per meriti speciali.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.”.

 

     Art. 44. (Modifica alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 24 (Istituzione dell’Albo regionale dei comuni aderenti al “Baratto Amministrativo”))

1. L’articolo 7 della l.r. 24/2018, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura per l’esercizio 2018 nella quota non utilizzata di euro 10.000,00 (diecimila/00) dell’apposito Fondo speciale di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017), accantonata nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, e destinata alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

 

     Art. 45. (Contrasto all’evasione tariffaria e assistenza agli utenti)

1. Al fine di contrastare l’evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale, la Regione promuove, per l’anno 2019, un progetto sperimentale volto all’implementazione dei controlli sui servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti provinciali di Imperia, La Spezia e Savona e all’assistenza degli utenti, attraverso proposte a tal fine presentate, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dalle Aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale nei ridetti ambiti. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di presentazione delle proposte.

2. Una quota pari al 50 per cento dell’importo riferito alle sanzioni incassate nell’ambito del progetto sperimentale di cui al comma 1 è trasferita alla Regione, anche al fine di finanziare il servizio di trasporto pubblico locale. Tale importo non può eccedere la somma stanziata dalla Regione per il progetto di cui al comma 1.

3. Le risorse destinate al finanziamento del progetto di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

- ambito Provincia Imperia: 30 per cento;

- ambito Provincia Savona: 30 per cento;

- ambito Provincia La Spezia: 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 250.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificate in euro 30.000,00 per l’anno 2019, sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 46. (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

2. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

3. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “La gestione” sono sostituite dalle seguenti: “Il monitoraggio e la manutenzione”.

4. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

5. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

6. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “e naturali,” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici,”.

7. Il comma 3 bis dell’articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“3 bis. La deroga prevista dall’articolo 6 della l.r. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ad eccezione degli itinerari di collegamento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della presente legge e del manutentore ai sensi dell’articolo 4, comma 4.”.

8. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento, volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal Sindaco del comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge;”.

9. Al comma 8 dell’articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e naturali.” sono sostituite dalle seguenti: “, naturali e paesaggistici.”.

 

     Art. 47. (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria))

1. L’articolo 2 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade, come definite e classificate dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, nonché sui sentieri e mulattiere come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera 48), del medesimo decreto, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.

2. E’ fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi, per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: “Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane,” sono soppresse.

3. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: “Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane,” sono soppresse.

4. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. I comuni deliberano l’assenso o il dissenso all’individuazione del tracciato richiesto nel termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima.”.

5. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Comunità montane e” e le parole “alle Province ed” sono soppresse.

6. L’articolo 6 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Deroghe per manifestazioni o gare)

1. Nel caso di manifestazioni o gare, purché non ricorrenti più di due volte l’anno, il Comune salvo le competenze statali in merito e quanto previsto al comma 2, su richiesta degli organizzatori, può per i tempi strettamente necessari e comunque non superiore a due giorni, nel caso di gare, e a un giorno, nel caso di manifestazioni, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative e agonistiche, fatti salvi i divieti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e), g), h), escludendo dal divieto relativo alla lettera h) le spiagge e gli arenili, ad eccezione di quelle dove sono presenti specie tutelate e ricadenti nella Rete Natura 2000, e i) disponendo le relative cautele e l’obbligo di ripristino dell’ambiente a cura degli organizzatori. Sono escluse dai limiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le strade carrozzabili aperte al pubblico transito e inserite nel catasto delle strade, previo consenso dell’Ente gestore.

2. L’autorizzazione è concessa, almeno trenta giorni prima dell’evento, previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi su cui non vige una servitù di pubblico passaggio, ai sensi della presente legge, a seguito di stipula di adeguata polizza assicurativa che preveda il risarcimento dei danni verso terzi, verso l’Ente gestore del sito Natura 2000, verso l’Ente gestore dell’area protetta, verso l’ambito territoriale di caccia o i comprensori alpini, qualora la gara o la manifestazione ricada nella gestione di uno di questi enti, e, se esistente, il soggetto manutentore dei percorsi di cui all’articolo 4, comma 4, della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e del rispetto delle prescrizioni previste al comma 1. L’autorizzazione deve essere notificata agli Enti gestori di aree protette e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dall’evento.

3. E’ consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni o gare autorizzate ai sensi della normativa vigente con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine dell’evento.

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, pescasportive e di tutela dell’ambiente sono ai fini della presente legge agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali.”.

8. L’articolo 8 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 52,00 a euro 310,00 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati;

b) da euro 1.550,00 a euro 9.300,00 in caso di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per gare e manifestazioni da disputare con i mezzi predetti;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione del Comune nel caso di gare e manifestazioni autorizzate dal medesimo;

d) da euro 500,00 a euro 5.000,00 in caso di danneggiamento di tabelle e sbarre debitamente esposte;

e) da euro 100,00 a euro 600,00 nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi o abbia asportato o occultato la targa del mezzo motorizzato;

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a), che sostituisce quelle previste per analoga infrazione delle singole leggi istitutive delle aree destinate a parco o di Siti Natura 2000 si applica nella misura doppia, nel minimo e nel massimo, nei parchi regionali, nei parchi provinciali, nelle foreste demaniali e nelle riserve.

3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00 per la partecipazione a manifestazioni e gare, svolte fuoristrada e su sentieri e mulattiere, con veicoli, sprovvisti di targa di immatricolazione e/o applicata al veicolo in violazione alle normative vigenti al di fuori di quelle chiuse al pubblico transito. I partecipanti alle gare o manifestazioni con tali moto dovranno obbligatoriamente essere identificati da un numero identificativo fornito dall’organizzazione da riportare sul veicolo o sul conducente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano negli impianti fissi di cui all’articolo 5.”.

 

     Art. 48. (Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

a) la lettera c) del comma 1 e i commi 11 e 13 dell’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

b) l’articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio).

 

     Art. 49. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019, fatta eccezione per gli articoli 32 e 44, che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 settembre 2020, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui ha sostituito l’art. 16, comma 11, della L.R. 25 marzo 1996, n. 15.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2019, n. 17.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2019, n. 17.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 10 settembre 2020, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 23 gennaio 2019, n. 1.

[6] Articolo inserito con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 31 gennaio 2019, n. 2 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 maggio 2019, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2020, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2020, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2020, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[10] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2019, n. 13.

[11] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 28.