§ 1.5.169 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 34.
Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:27/12/2016
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 2.  (Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili [...]
Art. 3.  (Disposizioni di contenimento della spesa pubblica)
Art. 4.  (Fondo strategico regionale)
Art. 5.  (Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale)
Art. 6.  (Disposizioni di manutenzione a norme regionali, comportanti riflessi finanziari)
Art. 7.  (Avvalimento del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense)
Art. 8.  (Anticipazione di cassa agli enti Parco)
Art. 9.  (Progetto sperimentale di implementazione del servizio di trasporto pubblico locale nell’area del bacino di Imperia)
Art. 10.  (Disposizioni in materia di presidio del territorio)
Art. 11.  (Interventi su immobili ed aree di proprietà di FI.L.S.E. S.p.A. e di sue controllate da destinare ad attività produttive e di ricerca e sviluppo)
Art. 12.  (Abrogazione)
Art. 13.  (Copertura finanziaria)
Art. 14.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.5.169 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 34.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 24)

 

Art. 1. (Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2017-2019, per l’anno 2017 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli investimenti.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l’anno 2017 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2008 e 2009 di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015 – 2017) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2. (Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti della Ditta Inera s.r.l. per le fatture n. 281446 del 23 novembre 2016 e n. 281447 del 23 novembre 2016 per l’importo rispettivamente di euro 3.039,84 (IVA inclusa) e euro 8.418,00 (IVA inclusa), inerente i servizi informatici e di hosting e conduzione applicativa e sistemistica del server centrale del Polo Ligure del Servizio Bibliotecario Nazionale.

Al finanziamento della spesa complessiva pari ad euro 11.457,84 si provvede con imputazione al bilancio di competenza 2016, Missione 5 “Tutela e Valorizzazione dei beni e delle Attività Culturali” – Programma 5.002 “Attività Culturali e Interventi diversi nel Settore Culturale” – Titolo I “Spese Correnti”, Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” – Capitolo 3610 “Spese per il finanziamento del Catalogo dei beni culturali e per i cataloghi collettivi di materiale bibliografico” che presenta la dovuta disponibilità.

 

     Art. 3. (Disposizioni di contenimento della spesa pubblica)

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2017 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall’articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende Sociosanitarie Liguri, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

7. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2017, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

8. La disposizione di cui al comma 7 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e agli enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall’acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

10. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2017, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

13. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

14. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l’anno 2017, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

15. La disposizione di cui al comma 14 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

17. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2017, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all’estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.

18. Il limite di spesa di cui al comma 17 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell’organo di vertice dell’Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall’Unione europea.

19. La disposizione di cui al comma 17 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all’attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.

20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

21. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione e gli enti appartenenti al settore regionale allargato privilegiano, ove possibile, l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.

22. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2017, non effettuano spese per sponsorizzazioni.

 

     Art. 4. (Fondo strategico regionale)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita), è istituito il Fondo strategico regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale, tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali, anche di logistica e mobilità.

2. Il Fondo è costituito dalla liquidità esistente presso FI.L.S.E. S.p.A. e presso Ligurcapital S.p.A., risultante dalla gestione dei fondi di cui all’allegato A della presente legge. Il Fondo viene progressivamente implementato con i successivi rientri nella disponibilità di FI.L.S.E. S.p.A. e di Ligurcapital S.p.A. della liquidità che si registra sui fondi di cui all’allegato B, quantificati annualmente in sede di bilancio regionale, al netto di eventuali perdite comportanti l’impossibilità materiale di recupero.

3. Come previsto dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2016, la gestione del Fondo è assegnata alla FI.L.S.E. S.p.A., fatti salvi i casi di gestione diretta da parte della Giunta regionale degli interventi di cui ai commi 11 e 12; il Fondo può, altresì, essere implementato da risorse regionali, da fondi provenienti da programmi e risorse nazionali e comunitari, da fondi rotativi e di garanzia esistenti, da proventi di dismissioni mobiliari e immobiliari della Regione e/o di sue partecipate, nonché da quelli derivanti dalle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 1/2016.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 2 vengono impiegate in strumenti e operazioni che prevedano il rientro nel Fondo delle risorse impegnate, nel breve, medio e lungo termine.

5. Il Fondo può essere implementato da eventuali redditività o plusvalenze ricavate dagli strumenti e operazioni posti in essere; sono a carico del Fondo eventuali perdite che si registrino nell’ambito degli strumenti ed operazioni medesimi. Le modalità di accertamento delle perdite sono definite nelle convenzioni di cui al comma 14.

6. Le risorse del Fondo, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2016, possono tramite FI.L.S.E. S.p.A. essere utilizzate per la concessione di agevolazioni, finanziamenti, cofinanziamenti e garanzie a favore di imprese ed investimenti infrastrutturali; possono operare quale cofinanziamento o garanzia di interventi di altri operatori e/o altre istituzioni, direttamente o per il tramite di specifici veicoli societari, fondi di investimento o altri strumenti finanziari; possono essere utilizzate per consentire l'emissione di strumenti di debito e l'assunzione di finanziamenti, sia da istituzioni comunitarie o nazionali che sul mercato privato; possono essere impiegate per l’assunzione di partecipazioni di minoranza o strumenti finanziari equivalenti in imprese di rilevante interesse regionale in termini di operatività, rilevanza settoriale, livelli occupazionali, entità e fatturato, innovatività, caratterizzate da adeguate prospettive di redditività e con significative prospettive di sviluppo. Le partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate ai fini degli Accordi di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2016.

7. Per la gestione di operazioni a valere sul Fondo, di finanza evoluta in materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati a favore delle imprese, FI.L.S.E. S.p.A. può avvalersi della sua controllata Ligurcapital S.p.A.

8. Le risorse proprie di Ligurcapital S.p.A. attualmente impegnate a titolo di cofinanziamento in operazioni effettuate a valere sui fondi di cui agli allegati A e B – sezione Ligurcapital sono destinate al rafforzamento patrimoniale della medesima, ai fini della qualifica di intermediario finanziario iscritto al nuovo Albo unico di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni, creando così le condizioni previste dall’articolo 9, comma 3, della l.r. 1/2016. Sempre a tal fine, FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere, nel limite massimo di 6 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, aumenti di capitale di Ligurcapital S.p.A.. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

9. Le iniziative gestite da FI.L.S.E. S.p.A. in applicazione del presente articolo che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in regime di de minimis, sono oggetto di esenzione o notifica preliminare da parte di Regione Liguria ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

10. Ai fini della copertura dei costi interni di FI.L.S.E. S.p.A. e di Ligurcapital S.p.A. – diretti e indiretti - attinenti la gestione del Fondo, può essere impiegata una quota del Fondo stesso pari al 3 per cento annuo delle risorse quantificate negli allegati A e B di cui al comma 2 e delle ulteriori implementazioni di cui al comma 3. Sono, inoltre, a carico del Fondo i costi per contratti esterni, costi vivi e costi accessori funzionali all’implementazione degli strumenti ed operazioni posti in essere.

11. Il Fondo è, altresì, costituito mettendo a sistema le risorse correlate alle leggi regionali afferenti gli investimenti infrastrutturali in particolare relativi alle seguenti tipologie di settori:

a) risanamento idrogeologico e interventi di conservazione del territorio e difesa del suolo [1];

b) bonifiche e riqualificazione ambientale e paesaggistica;

c) risanamento della qualità dell'aria;

d) riqualificazione del territorio e dei centri urbani;

e) interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche;

f) turismo;

g) innovazione;

h) formazione;

h bis) operazioni di ricapitalizzazione di società in house della Regione, a partecipazione diretta o indiretta, operanti nel settore delle opere pubbliche [2].

12. Nell’ambito delle tipologie di settori indicati al comma 11, la Giunta regionale definisce gli interventi a cui destinare il Fondo, le risorse disponibili e le modalità di gestione delle stesse, definendo percentuali di cofinanziamento a carico del beneficiario.

13. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate tramite FI.L.S.E. S.p.A. anche al fine di promuovere la realizzazione di interventi di partenariato pubblico privato.

14. La Giunta regionale definisce le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo, nonché il regime delle risorse impiegate, tramite apposite convenzioni con FI.L.S.E. S.p.A..

14 bis. Al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale del Fondo strategico regionale di cui al comma 11, allocati alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” [3].

15. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sul funzionamento del Fondo.

16. Viene costituito un Comitato di indirizzo del Fondo, cui partecipano le strutture individuate dalla Giunta regionale, per l’elaborazione di proposte alla Giunta stessa; FI.L.S.E. S.p.A. partecipa al Comitato con ruolo tecnico-consultivo e di segreteria tecnica.

 

     Art. 5. (Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva un Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale finalizzato ad ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’obiettivo del pareggio dei bilanci delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, garantendo l'efficacia nell'erogazione dei LEA. Il Piano prevede una progressiva riduzione delle perdite totali rispetto al risultato dell’esercizio 2015, rispettivamente di 30 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019.

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a monitoraggio semestrale.

 

     Art. 6. (Disposizioni di manutenzione a norme regionali, comportanti riflessi finanziari)

1. Al comma 3 dell’articolo 28 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della effettiva disponibilità finanziaria delle risorse da parte della FI.L.S.E. S.p.A.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogati alle aziende di trasporto” sono sostituite dalle seguenti: “le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogate alla Città metropolitana di Genova, al Comune di Genova e agli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. A seguito dell’operatività della riforma del sistema le risorse di cui al comma 1 sono erogate agli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all’articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

1 ter. I soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis provvedono a corrispondere le risorse alle aziende di trasporto operanti nei rispettivi bacini di mobilità.

1quater. La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno 2017, avviene sulla base delle certificazioni presentate dalle aziende di trasporto a seguito della conclusione dell’intervento di cui all’articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e relative alla consistenza del personale dipendente inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale.”.

4. Nella rubrica dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “2016” è sostituita dalla seguente: “2017”.

5. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018”.

6. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2016 - 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2017 – 2019” e le parole: “2017 e 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “2018 e 2019”.

7. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2016 - 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2017 - 2019” e le parole: “2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2018 e 2019”.

8. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

9. Alla fine del titolo della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi”.

10. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1bis La Regione Liguria intende promuovere tutte le azioni ed iniziative finalizzate a partecipare alla realizzazione dei grandi corridoi infrastrutturali europei attraverso il suo sistema portuale.”.

11. Alla fine della rubrica degli articoli 2 e 3 della l.r. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Euroregione Alpi Mediterraneo”.

12. Dopo l’articolo 4 della l.r. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis

(Adesione della Regione Liguria al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi)

1. Per le finalità della presente legge, la Regione Liguria, in conseguenza dell’approvazione espressa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1302/2013, aderisce, a partire dall’1 gennaio 2017, al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno - Alpi.

2. Il GECT di cui al comma 1, già costituito senza scopo di lucro, ha la finalità di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio multimodale Reno-Alpi in una prospettiva regionale e locale.

3. La Regione Liguria partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota annua di euro 7.000,00.”.

13. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4ter. Per l’anno 2017, in relazione alle operazioni straordinarie di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale, è riservata ad A.R.T.E. Savona una quota del fondo di cui al comma 1, pari a euro 1.900.000,00, nonché le economie derivanti dai fondi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modificazioni e integrazioni nel limite di euro 100.000,00.”.

14. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Gli eventuali rimborsi tributari derivanti dalle operazioni previste dal Capo IV del Titolo II sono destinati ad ARTE Genova per le esigenze di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.”.

15. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “2015, 2016 e 2017”.

 

     Art. 7. (Avvalimento del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense)

1. La Regione si avvale del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense, costituito ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e successive modificazioni e integrazioni dotato delle adeguate professionalità, per la manutenzione e la gestione delle opere di terza categoria, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, situate nel bacino del fiume Magra, tramite convenzione nei limiti degli stanziamenti presenti nel bilancio regionale destinati alle manutenzioni.

2. Al Consorzio di cui al comma 1 possono essere affidate, tramite convenzione, dai comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, la manutenzione lungo i corsi d’acqua per la parte compresa nel territorio comunale, nonché la gestione delle opere di difesa del suolo di loro competenza con oneri finanziari a loro carico.

 

     Art. 8. (Anticipazione di cassa agli enti Parco)

1. Al fine di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla gestione e funzionamento degli enti Parco, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli stessi un’anticipazione di cassa, nel limite del 50 per cento dell’importo annuo spettante a ciascun Ente Parco per le spese di funzionamento, e comunque non superiore ad 1 milione di euro complessivi.

2. Con atto di Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione, restituzione e di recupero in caso di mancato rimborso di tutta o parte dell’anticipazione di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Progetto sperimentale di implementazione del servizio di trasporto pubblico locale nell’area del bacino di Imperia)

1. La Regione promuove, per l’anno 2017, un progetto sperimentale di implementazione del servizio di trasporto pubblico locale nell’area del bacino di Imperia, al fine di operare una valutazione sulle modalità di riorganizzazione del servizio esistente alla luce delle nuove esigenze dell’utenza, a seguito dello spostamento delle stazioni Imperia e Diano Marina. La Provincia di Imperia è tenuta a trasmettere alla Regione Liguria entro il 30 aprile 2017 una dettagliata relazione in merito ai flussi di traffico rilevati.

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di presidio del territorio)

1. Al fine di potenziare le attività di presidio e tutela del territorio regionale, il personale della Polizia provinciale in avvalimento presso la Regione, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, è trasferito alla Regione a far data dall’1 marzo 2017 per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, antincendio boschivo, controllo faunistico, vigilanza venatoria e sull’esercizio della pesca.

1 bis. Al personale di cui al comma 1 compete, altresì, ogni ulteriore funzione di vigilanza sul rispetto della normativa ambientale applicabile al territorio agro-silvo-pastorale, che non sia attribuita in modo esclusivo ad altri soggetti [4].

1 ter. L’organizzazione del servizio e le modalità di esercizio delle relative funzioni sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento ai sensi dell’articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale [5].

2. Ai trasferimenti di cui al comma 1 si applica l’articolo 9 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).

3. Il trasferimento del personale e dei beni strumentali è effettuato tramite accordi tra la Regione e gli enti di area vasta, previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell’Ente sottoscrittore.

4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all’Osservatorio nazionale e al Ministero dell’Interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali).

 

     Art. 11. (Interventi su immobili ed aree di proprietà di FI.L.S.E. S.p.A. e di sue controllate da destinare ad attività produttive e di ricerca e sviluppo)

1. FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al Docup Obiettivo 2 1997-1999, azioni 5.1, 5.4 e 1.3, pari a complessivi euro 1.094.618,00, per interventi di recupero, riqualificazione, bonifica ed infrastrutturazione, su immobili e aree di sua proprietà o di proprietà di sue controllate, destinati ad attività produttive o ad attività di ricerca e sviluppo. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente articolo.

 

     Art. 12. (Abrogazione)

1. L’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) è abrogato.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.

 

     Art. 14. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 32.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 26 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15.

[3] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 32.

[4] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017 n. 30.

[5] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017 n. 30.