§ 1.1.36 - L.R. 16 agosto 1995, n. 44.
Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:16/08/1995
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario ed informazione della Giunta al Consiglio).
Art. 3.  (Sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari).
Art. 4.  (Attuazione delle direttive comunitarie).
Art. 5.  (Coordinamento delle strutture regionali).
Art. 6.  (Modalità attuative di interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari).
Art. 7.  (Programmazione comunitaria e bilancio regionale).
Art. 8.  (Servizio informazioni comunitarie).
Art. 9.  (Notifica dei regimi di aiuto).
Art. 9 bis.  (Politica mediterranea dell'Unione Europea).
Art. 9 ter.  (Politiche a favore della cooperazione tra piccole e medie imprese).
Art. 9 qua ter. (Norma transitoria - Europartenariat).


§ 1.1.36 - L.R. 16 agosto 1995, n. 44.

Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie.

(B.U. 30 agosto 1995, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge definisce le procedure per la partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria e per l'adempimento degli obblighi conseguenti all'emanazione della stessa.

 

     Art. 2. (Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario ed informazione della Giunta al Consiglio).

     1. Con atto amministrativo sono definite le procedure interne per l'acquisizione dei pareri e delle osservazioni delle strutture regionali competenti per materia sulle proposte di atti comunitari inviati alle Regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. La Giunta regionale, a seguito di ogni sessione comunitaria svolta a norma dell'articolo 3, presenta al Consiglio una relazione concernente:

     a) le risultanze della sessione;

     b) gli elementi sostanziali della partecipazione della Regione al processo normativo comunitario di cui al comma 1;

     c) i contenuti e le determinazioni assunte nell'ambito della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

     d) i lavori del Comitato delle Regioni istituito ai sensi dell'articolo 198 a del Trattato sull'Unione europea.

 

     Art. 3. (Sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari).

     1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari al fine di:

     a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari ed assumere gli orientamenti conseguenti;

     b) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre al Consiglio regionale;

     c) definire, ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, un quadro, articolato per obiettivi di intervento e per specifiche azioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie, al fine di presentare le richieste complessive al Fondo di Rotazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 183/1987;

     d) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità ed i risultati conseguiti e definire, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 183/1987, i relativi dati, derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro;

     e) esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183/1987;

     f) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari, nonché per la più efficace attuazione delle norme comunitarie.

 

     Art. 4. (Attuazione delle direttive comunitarie).

     1. La Regione è competente ad attuare le direttive e gli altri atti comunitari non aventi immediata applicabilità che incidono nelle materie di competenza regionale nel rispetto delle disposizioni statali di principio eventualmente emanate.

     2. L'attuazione da parte della Regione in via legislativa di direttive, aventi ad oggetto materie coperte da riserva di legge o comunque disciplinate con legge, avviene ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge n. 86/1989. Il relativo disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale almeno tre mesi prima del termine di adeguamento previsto nella direttiva.

     3. L'attuazione di direttive aventi ad oggetto materie non disciplinate con legge o non coperte da riserva di legge, così come l'attuazione di regolamenti ed altri atti comunitari dotati di immediata applicabilità, avviene ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 183/1987, mediante regolamento o atto amministrativo. I regolamenti sono predisposti tempestivamente dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio per la successiva approvazione.

 

     Art. 5. (Coordinamento delle strutture regionali).

     1. Gli organi regionali competenti definiscono le forme e le procedure per assicurare un efficace coordinamento delle strutture regionali ai fini dell'attuazione di programmi e progetti comunitari intersettoriali, di norma utilizzando le modalità del lavoro in staff.

 

     Art. 6. (Modalità attuative di interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari).

     1. Le decisioni della Giunta regionale relative a programmi comunitari, come definiti nell'ambito del partenariato tra Regione, Amministrazione centrale e Commissione Europea, sono trasmesse:

     a) prima della loro trasmissione agli uffici comunitari, all'esame della Commissione consiliare competente;

     b) dopo la decisione comunitaria, all'esame del Consiglio.

     1 bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi già approvati con Decisione della Commissione europea sono approvate dalla Giunta regionale qualora la disciplina comunitaria di settore non richieda l’adozione di una nuova Decisione della Commissione europea o la modifica della Decisione di approvazione del programma [1].

     2. Gli atti amministrativi regionali concernenti le modalità attuative degli interventi cofinanziati dalla Unione Europea sono predisposti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, in termini utili rispetto alle scadenze fissate nell'atto comunitario di riferimento.

     3. Le modalità di attuazione sono:

     a) a bando di gara;

     b) di intesa con gli enti locali a regia pubblica regionale;

     c) di competenza delle Province ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 per le politiche attive del lavoro.

     4. I bandi di attuazione dei diversi programmi operativi, di cui viene assicurata l'uniformità, devono contenere l'indicazione:

     a) dei soggetti beneficiari;

     b) dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;

     c) della documentazione da allegare;

     d) dei requisiti di ammissibilità;

     e) dei criteri e delle modalità di selezione, nonché degli indicatori fisici e dei parametri di riparto delle risorse;

     f) delle leggi regionali di riferimento.

 

     Art. 7. (Programmazione comunitaria e bilancio regionale).

     1. Gli interventi regionali finanziati dall'Unione europea sono parte integrante del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale sulle procedure di programmazione. I suddetti interventi sono considerati prioritari e come tali inseriti nel bilancio di previsione della Regione.

     2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 25.000.000 in termini di competenza dal "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 del capitolo 0503 "Fondo per la partecipazione della Regione Liguria alle iniziative comunitarie di cui all'articolo 10 del regolamento CE 2083/1993" e a progetti di cooperazione con regioni mediterranee in attuazione della politica comunitaria nel settore [2] con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza.

     3. Agli oneri per gli esercizi si provvede con i relativi bilanci.

     4. Le strategie finanziarie, programmatiche ed istituzionali della Regione per l'attuazione delle politiche comunitarie, sono definite nell'ambito della sessione comunitaria della Giunta regionale nei modi indicati all'articolo 3.

 

     Art. 8. (Servizio informazioni comunitarie).

     1. La Regione promuove la diffusione sull'intero territorio regionale dell'informazione comunitaria, in stretto coordinamento con gli sportelli e gli organismi già operanti nel settore.

 

     Art. 9. (Notifica dei regimi di aiuto).

     1. Nel procedimento legislativo la Regione assicura il rispetto delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma per quanto concerne i regimi di aiuto, come definiti dalla Commissione dell'Unione Europea. A tal fine, i progetti di legge sono notificati allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione Europea.

 

     Art. 9 bis. (Politica mediterranea dell'Unione Europea). [3]

     1. La Regione Liguria, al fine di contribuire alla politica comunitaria a favore del Mediterraneo, partecipa e assume iniziative di cooperazione con regioni del Mediterraneo, nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di politica estera.

 

     Art. 9 ter. (Politiche a favore della cooperazione tra piccole e medie imprese). [4]

     1. Nell'ambito dell'attuazione delle politiche comunitarie, in relazione alla importanza strategica delle piccole e medie imprese nel tessuto produttivo, la Regione favorisce e partecipa ad iniziative a favore delle piccole e medie imprese, in particolare per svilupparne le attività di cooperazione.

 

     Art. 9 quater. (Norma transitoria - Europartenariat). [5]

     1. Nell'ambito delle iniziative a favore dello sviluppo delle attività di cooperazione tra piccole e medie imprese, la Regione contribuisce alla organizzazione nel 1996 della manifestazione Europartenariat a Genova mediante erogazione di contributi da parte della Giunta regionale che, a tal fine, con proprio atto ne individua i beneficiari e ne stabilisce le modalità di concessione e liquidazione.

     2. (Omissis) [6].


[1] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[2] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 1996, n. 30.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 1996, n. 30.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 1996, n. 30.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 1996, n. 30.

[6] Reca disposizioni finanziarie.