§ 1.3.54 - L.R. 29 novembre 2018 n. 21.
Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l’assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:29/11/2018
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Temporaneità delle misure)
Art. 3.  (Ambiti di applicazione delle misure per la riduzione della spesa pubblica)
Art. 4.  (Destinazione della minore spesa)


§ 1.3.54 - L.R. 29 novembre 2018 n. 21. [1]

Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l’assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali

(B.U. 5 dicembre 2018, n. 17)

 

Art. 1. (Finalità) [2]

1. La presente legge disciplina gli interventi per la riduzione dell’assegno vitalizio diretto e indiretto mensile in pagamento dei Consiglieri regionali, rispettando i principi di eccezionalità, temporaneità, sostenibilità, proporzionalità, ragionevolezza e progressività.

 

     Art. 2. (Temporaneità delle misure) [3]

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e per il successivo triennio gli importi lordi degli assegni diretti e indiretti mensili vitalizi dei Consiglieri regionali sono ridotti secondo le modalità previste all’articolo 3.

 

     Art. 3. (Ambiti di applicazione delle misure per la riduzione della spesa pubblica) [4]

1. Gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi diretti e indiretti dei Consiglieri regionali sono progressivamente ridotti secondo le seguenti modalità:

- da 0 a 1.500 euro mensili lordi: nessuna riduzione;

- da 1.501 a 2.000 euro mensili lordi: 6 per cento sulla parte eccedente i 1.500 euro;

- da 2.001 a 3.500 euro mensili lordi: 30 euro + 9 per cento sulla parte eccedente i 2.000 euro;

- da 3.501 a 5.000 euro mensili lordi: 165 euro + 12 per cento sulla parte eccedente i 3.500 euro;

- oltre 5.000 euro mensili lordi: 345 euro + 16 per cento sulla parte eccedente i 5.000 euro.

 

     Art. 4. (Destinazione della minore spesa)

1. La minore spesa generata dal contributo di solidarietà derivante dall’applicazione della presente legge confluisce in un apposito fondo vincolato, iscritto nel bilancio regionale, destinato a far fronte agli oneri determinati da misure volte a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, stabilite dal Consiglio regionale mediante apposita risoluzione, ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

2. In occasione della comunicazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Presidente dell’Assemblea Legislativa certifica e comunica al Presidente della Giunta regionale la minore spesa derivante dall’applicazione della presente legge, distinguendola dal fabbisogno individuato per il funzionamento complessivo dell’Assemblea.

3. In ciascun esercizio, in sede di esame del bilancio preventivo del Consiglio regionale, la I Commissione consiliare esercita, mediante formulazione della risoluzione di cui al comma 1, una specifica funzione di indirizzo sulle priorità e sul riparto delle risorse derivanti dall’applicazione della presente legge. La risoluzione è trasmessa alla V Commissione consiliare che, in occasione dell’esame del rendiconto generale della Regione Liguria, riferito al bilancio di cui al precedente capoverso, svolge una funzione di monitoraggio e controllo dell’effettivo adempimento degli indirizzi impartiti alla Giunta regionale. A tal fine quest’ultima fornisce alla V Commissione ogni utile elemento.


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 29 maggio 2019, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dall'art. 32 bis della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

[3] Articolo così modificato dall'art. 32 bis della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

[4] Articolo così modificato dall'art. 32 bis della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.