§ 2.3.75 - L.R. 5 marzo 2012, n. 7.
Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:05/03/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Stazione Unica Appaltante)
Art. 3 bis.  (Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)
Art. 3 ter.  (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente)
Art. 4.  (Iniziative dirette della Regione)
Art. 5.  (Accordi con enti pubblici)
Art. 6.  (Politiche di contrasto alla diffusione del gioco come criterio di assegnazione di fondi regionali)
Art. 7.  (Rapporti con il Terzo Settore)
Art. 8.  (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)
Art. 9.  (Misure a sostegno delle scuole e dell’Università per l’educazione alla legalità)
Art. 10.  (Attività della polizia locale e interventi formativi)
Art. 11.  (Beni confiscati)
Art. 12.  (Fondi di rotazione e garanzia)
Art. 13.  (Politiche a sostegno delle vittime)
Art. 14.  (Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza).
Art. 15.  (Tavolo della Legalità per la Liguria)
Art. 16.  (Istituzione della giornata regionale dell'impegno contro le mafie)
Art. 17.  (Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”)
Art. 18.  (Monitoraggio sull’attuazione della legge)
Art. 19.  (Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia)
Art. 20.  (Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)
Art. 21.  (Norma finanziaria)
Art. 22.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.3.75 - L.R. 5 marzo 2012, n. 7.

Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità

(B.U. 7 marzo 2012, n. 3)

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. La Regione Liguria, in armonia con la Costituzione, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l’ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell’educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, i fenomeni di usura ed estorsione e le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel territorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l’intera comunità regionale.

     2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla stessa Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure progettati e realizzati da tali enti con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Finalità)

     1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l’obiettivo di:

     a) diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura ed estorsione;

     b) contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;

     c) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;

     d) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;

     e) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;

     f) favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell’ambito dell’educazione alla legalità, svolte dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti di culto e dalle organizzazioni del Terzo Settore;

     g) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nell’ambito dell’educazione alla legalità;

     h) favorire la formazione del personale politico e amministrativo in materia di criminalità organizzata e mafiosa e di strumenti per la prevenzione e il contrasto della stessa.

 

     Art. 3. (Stazione Unica Appaltante)

     1. La Regione, per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonché favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina le linee guida di cui all’articolo 6, comma 1 quater, della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3 bis. (Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni) [1]

     1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali.

     2. La Regione promuove, altresì, iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire al personale regionale e a quello degli enti del sistema regionale allargato una specifica preparazione, anche ai fini dell’attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati, nonché per far maturare una spiccata sensibilità sui temi disciplinati dalla presente legge.” .

 

     Art. 3 ter. (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente) [2]

     1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell'ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, con le medesime modalità possono essere, altresì, promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati.

 

     Art. 4. (Iniziative dirette della Regione) [3]

     1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti e speciali istituite dal Parlamento nazionale afferenti al tema della legalità.

     2. La Regione può aderire a iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.

     3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.

 

     Art. 5. (Accordi con enti pubblici)

     1. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula accordi di programma e di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità anche in campo minorile e dell’istruzione.

     2. La Regione, in attuazione degli accordi di cui al comma 1, può concedere contributi per la realizzazione di iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:

     a) ad aree, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

     b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

     c) all’attuazione, anche tramite le associazioni di categoria, dei progetti integrati per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. n. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Politiche di contrasto alla diffusione del gioco come criterio di assegnazione di fondi regionali)

     1. La Regione può inserire, quale elemento rilevante per l’assegnazione di fondi ai comuni liguri, l’adozione da parte degli stessi di politiche restrittive nei confronti delle sale da gioco e di contrasto alla diffusione dello stesso.

     2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina i criteri attraverso i quali emanare bandi pubblici che tengano conto della presente disposizione.

 

     Art. 7. (Rapporti con il Terzo Settore)

     1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore che operano nel campo dell’educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.

     2. Le organizzazioni di cui al comma 1 che, in virtù di tali convenzioni, richiedono l’ammissione ai contributi devono:

     a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;

     b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;

     c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

     3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità della presente legge promossi dai soggetti di cui al comma 1.

     4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.

 

     Art. 8. (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale) [4]

     1. Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell’ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, il Terzo Settore e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.

 

     Art. 9. (Misure a sostegno delle scuole e dell’Università per l’educazione alla legalità)

     1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell’Università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

     b) le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;

     c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

     d) interventi per il recupero, eventualmente tramite accordi con l’autorità giudiziaria minorile e le Forze dell’Ordine, delle situazioni di devianza;

     e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della regione, anche attraverso intese o convenzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale;

     f) la valorizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

     g) l’organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e dall’Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;

     h) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l’incontro tra studenti liguri e di altre regioni d’Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

     3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria concorre alle attività della presente legge mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

 

     Art. 10. (Attività della polizia locale e interventi formativi)

     1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale), valorizza il ruolo della polizia locale nell’attuazione delle politiche di cui alla presente legge.

     2. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia locale” di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 31/2008, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell’ordine, della giustizia minorile nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

 

     Art. 11. (Beni confiscati)

     1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), attraverso:

     a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;

     b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

     c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

     2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

     2 bis. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa e convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera i), del d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale [5].

 

     Art. 12. (Fondi di rotazione e garanzia)

     1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l’estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

     2. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

     3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 13. (Politiche a sostegno delle vittime)

     1. È istituita una voce del fondo di dotazione della “Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati” di cui all’articolo 10 della l.r. n. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per il sostegno specifico alle vittime della criminalità mafiosa e organizzata.

     2. La Regione interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previsti dal medesimo articolo e dallo Statuto della Fondazione.

     3. La Regione, mediante specifici strumenti nell’ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

 

     Art. 14. (Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza).

     1. E’ istituito l’Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

     2. L’Osservatorio è luogo:

     a) di analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;

     b) di elaborazione e proposta delle azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione amministrativa.

     3. L’Osservatorio, in particolare, propone alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle Forze dell’Ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell’assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

     4. L’Osservatorio approva annualmente una relazione, che viene trasmessa alla Giunta regionale e al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

     5. L’Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. L’Osservatorio dura in carica cinque anni.

     6. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria nomina i componenti dell’Osservatorio, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, attraverso un bando pubblico.

     7. Alle funzioni amministrative e di segreteria dell’Osservatorio provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

     8. Fino alla nomina dell’Osservatorio le sue funzioni sono svolte dall’Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini previsto all’articolo 2 della l.r. n. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 15. (Tavolo della Legalità per la Liguria)

     1. E’ istituito il “Tavolo della Legalità per la Liguria”, di seguito denominato “Tavolo”, con funzione di condivisione e confronto fra esponenti della società ligure sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, della sua prevenzione e della promozione della cultura della legalità.

     2. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all’anno per discutere della relazione annuale dell’Osservatorio di cui all’articolo 14, della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, delle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, della Direzione Investigativa Antimafia e di ogni altro elemento ritenuto utile ai lavori del Tavolo stesso.

     3. Il Tavolo è composto da:

     a) un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione, che convoca e presiede la prima riunione;

     b) tre Consiglieri regionali, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza consiliare;

     c) un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova;

     d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria;

     e) i rappresentanti delle Autorità Portuali liguri;

     f) un rappresentante della direzione scolastica regionale;

     g) i rappresentanti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e della Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);

     h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell’edilizia, dell’industria, del commercio, del turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura;

     j) un rappresentante delle associazioni bancarie italiane;

     k) un rappresentante dell’associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”;

     l) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;

     m) un rappresentante del Forum ligure del Terzo Settore;

     n) un rappresentante delle associazioni impegnate in azioni oggettivamente verificabili e documentate a favore della legalità;

     o) un rappresentante per il Centro Giustizia Minorile Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

     4. La Giunta regionale può invitare ai lavori del Tavolo altri soggetti non ricompresi nell’elenco di cui al comma 3, la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo.

     5. La partecipazione al Tavolo è svolta a titolo gratuito.

     6. Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

 

     Art. 16. (Istituzione della giornata regionale dell'impegno contro le mafie)

     1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie, in memoria delle loro vittime e per la promozione della cittadinanza responsabile”, da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

     2. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della giornata.

 

     Art. 17. (Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”)

     1. La Regione Liguria aderisce ad “Avviso pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

 

     Art. 18. (Monitoraggio sull’attuazione della legge)

     1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una dettagliata relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

     a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;

     b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;

     c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati nel territorio regionale.

 

     Art. 19. (Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia) [6]

     1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

     2. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

     3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell’Ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio ligure, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

     4. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

 

     Art. 20. (Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)

     1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, recepisce, con propria deliberazione, il codice di autoregolamentazione approvato il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 22. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 2.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 2.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 2.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 3.