§ 2.4.31 - L.R. 5 dicembre 2018, n. 25.
Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALISEO) e disposizioni di adeguamento


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:05/12/2018
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO))
Art. 2.  (Funzioni)
Art. 3.  (Organi)
Art. 4.  (Direttore generale)
Art. 5.  (Revisore dei conti)
Art. 6.  (Stato giuridico del personale)
Art. 7.  (Patrimonio e fonti di finanziamento)
Art. 8.  (Budget economico triennale)
Art. 9.  (Bilancio di esercizio)
Art. 10.  (Atti soggetti al controllo)
Art. 11.  (Vigilanza della Giunta regionale)
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))
Art. 13.  (Modifiche alla l.r. 15/2006)
Art. 14.  (Modifiche alla l.r. 18/2009)
Art. 15.  (Modifica alla legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti [...]
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))
Art. 17.  (Disposizioni transitorie in materia di personale)
Art. 18.  (Successione nei rapporti giuridici e nei beni)
Art. 19.  (Disposizioni transitorie in materia di organi)
Art. 20.  (Ricognizione complessiva e disposizioni in materia di bilancio)
Art. 21.  (Norma finanziaria)
Art. 22.  (Clausola valutativa)
Art. 23.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.4.31 - L.R. 5 dicembre 2018, n. 25.

Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALISEO) e disposizioni di adeguamento

(B.U. 12 dicembre 2018, n. 18)

 

CAPO I

AGENZIA LIGURE PER GLI STUDENTI E L’ORIENTAMENTO (ALISEO)

 

Art. 1. (Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO))

1. Nel perseguimento di finalità di razionalizzazione amministrativa e per il conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione della Pubblica Amministrazione in materia di diritto allo studio di cui alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e successive modificazioni e integrazioni, è istituita, a far data dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO), quale ente del settore regionale allargato, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale.

2. Il funzionamento di ALiSEO è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.

 

     Art. 2. (Funzioni)

1. ALiSEO svolge, secondo le disposizioni programmatorie approvate dalla Regione in attuazione della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti attività e funzioni:

a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l’accesso ai servizi e ai benefici di cui alla l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

b) eroga benefici monetari e servizi in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6)) e successive modificazioni e integrazioni in materia di diritto allo studio universitario;

c) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio scolastico, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, Istituti Scolastici Autonomi (ISA), studenti e famiglie;

d) gestisce i rapporti con l’Università ai fini dell’erogazione delle borse di studio e ai fini della gestione delle banche dati comuni;

e) garantisce il supporto tecnico e partecipa alle sedute della Consulta di cui all’articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

f) procede agli accertamenti e ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dagli studenti e all’irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del d.lgs. 68/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. ALiSEO inoltre svolge, avvalendosi di una specifica struttura organizzativa:

a) le attività gestionali in materia di orientamento e l’organizzazione delle specifiche iniziative regionali attinenti alla materia;

b) gli interventi connessi al servizio civile regionale, di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle politiche giovanili di cui al Titolo III della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni e integrazioni.

3. ALiSEO esercita, inoltre, compiti di progettazione e supporto tecnico alla Regione nelle materie di cui alla l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Giunta regionale può avvalersi di ALiSEO per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti anche cofinanziati da fondi provenienti dall’Unione europea.

5. ALiSEO può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.

6. ALiSEO svolge le ulteriori attività e i compiti ad essa conferiti dalla Giunta regionale nelle materie di competenza.

 

     Art. 3. (Organi)

1. Sono organi di ALiSEO:

a) il Direttore generale;

b) il Revisore dei conti.

 

     Art. 4. (Direttore generale)

1. Il Direttore generale di ALiSEO ha la responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria dell’ente, nonché la rappresentanza legale dello stesso e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale della cui attuazione integrata e coordinata è direttamente responsabile.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore generale invia alla Regione un rapporto sull’attività di ALiSEO relativo all’anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli.

3. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza di ALiSEO.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo, subordinato e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

5. Al Direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all’assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell’attività svolta.

6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico stesso.

 

     Art. 5. (Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ALiSEO, valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività di ALiSEO, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

2. Le funzioni di revisore di cui al comma 1 sono svolte dal Revisore dei conti di ALFA nominato secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. (Stato giuridico del personale)

1. Al personale di ALiSEO si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.

2. ALiSEO applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente.

 

     Art. 7. (Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. ALiSEO dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d’uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente ad interventi di edilizia, finalizzata al diritto allo studio universitario.

2. Le fonti di finanziamento di ALiSEO sono:

a) finanziamento ordinario annuale della Regione;

b) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

c) gettito di altre tasse regionali vincolate al diritto allo studio;

d) trasferimenti per l’attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;

e) proventi derivanti da prestazione di servizi;

f) proventi della gestione patrimoniale;

g) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;

h) donazioni, eredità e legati;

i) trasferimento di fondi statali;

j) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati ad ALiSEO;

k) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge;

l) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere.

 

     Art. 8. (Budget economico triennale)

1. ALiSEO applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico triennale. Il budget, predisposto dal Direttore generale, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall’adozione, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale.

2. ALiSEO è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l’equilibrio di costi e di ricavi.

3. Al budget economico triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

4. La Giunta regionale può annullare il budget economico triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

5. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 9. (Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente.

2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è predisposto entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato dal Direttore generale alla Giunta regionale, per l’approvazione, entro dieci giorni dall’adozione.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

4. La struttura del bilancio d’esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile.

5. La Giunta regionale può annullare il bilancio d’esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 10. (Atti soggetti al controllo)

1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 8 e 9, la Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti di ALiSEO:

a) dotazione organica e sue modifiche;

b) contratti collettivi decentrati;

c) regolamenti di organizzazione.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal Direttore generale di ALiSEO alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine, gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.

3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti ad ALiSEO, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

4. La Giunta regionale può annullare, anche d’ufficio, gli atti amministrativi illegittimi di ALiSEO, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

 

     Art. 11. (Vigilanza della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell’approvazione degli atti di cui all’articolo 10, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un Commissario ad acta.

2. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, risolve il contratto di lavoro del Direttore generale prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.

3. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ALiSEO, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO)”.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all'E.R.S.U.” sono sostituite dalle seguenti: “ad ALiSEO”.

3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “L'E.R.S.U.” sono sostituite dalla seguente: “ALiSEO”.

4. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “l'E.R.S.U.” sono sostituite dalla seguente: “ALiSEO”.

5. Nella rubrica dell’articolo 8 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “E.R.S.U.” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

6. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “L'E.R.S.U.” sono sostituite dalla seguente: “ALiSEO”.

 

     Art. 13. (Modifiche alla l.r. 15/2006)

1. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “al lavoro” sono soppresse.

3. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

4. Nella rubrica dell’articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “al lavoro” sono soppresse.

5. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “al lavoro” sono soppresse.

6. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

7. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

8. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

9. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

10. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

11. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

12. Al comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

13. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

14. Al comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA”, presente nel primo e nel secondo periodo, è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

15. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

16. Al comma 8 dell’articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

17. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

18. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

19. Al comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

20. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

21. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

22. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

23. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

24. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

25. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

26. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

27. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

28. Al comma 1 dell’articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

29. Al comma 5 dell’articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “dell’Area Diritto allo Studio di ALFA” sono sostituite dalle seguenti: “di ALiSEO”.

30. Al comma 8 dell’articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dell’Area Diritto allo Studio di ALFA” sono sostituite dalle seguenti: “di ALiSEO”.

31. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

32. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ALFA” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

33. Al comma 4 dell’articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ARSEL” è sostituita dalla seguente: “ALiSEO”.

 

     Art. 14. (Modifiche alla l.r. 18/2009)

1. Dopo la lettera b bis) dell’articolo 4 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“b ter) l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO);”.

2. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “ALFA” sono inserite le seguenti: “e ALiSEO”.

3. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “ALFA” sono inserite le seguenti: “e di ALiSEO”.

4. Al comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “ALFA” sono inserite le seguenti: “e da ALiSEO”.

5. Alla lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ad ALFA” sono inserite le seguenti: “o ad ALiSEO”.

6. Al comma 1 dell’articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “l.r. 43/2013” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale)”.

7. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

“m bis) il Direttore di ALiSEO”.

 

     Art. 15. (Modifica alla legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio))

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 22/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all’Agenzia per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)” sono sostituite dalle seguenti: “all’ente regionale competente in materia di diritto allo studio universitario”.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, orientamento, diritto allo studio” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

3. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni,” sono soppresse.

4. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Nell’ambito della struttura centrale opera l’Area Diritto allo studio che svolge le funzioni di cui all’articolo 3, comma 3.” sono soppresse.

6. L’articolo 9 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

7. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il terzo periodo è soppresso.

8. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

9. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dal Direttore d’Area per quanto di sua competenza” sono soppresse.

10. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e del Direttore d’Area” e le parole: “, per il Direttore generale,” sono soppresse.

 

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 17. (Disposizioni transitorie in materia di personale)

1. Il personale in servizio, alla data del 30 giugno 2018, presso l’Area del Diritto allo Studio e presso il Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato fino alla scadenza prevista, è trasferito ad ALiSEO a far data dal 1° gennaio 2019 e conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l’anzianità già maturata all’atto del trasferimento.

2. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni generali di organizzazione di ALiSEO, previa presentazione di apposita domanda che dovrà pervenire alla Regione entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con deliberazione della Giunta regionale sono trasferite ad ALiSEO, a far data dal 1° gennaio 2019, ulteriori nove unità di personale che svolgano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la propria attività lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso ALFA oppure che abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con ALFA e che abbiano maturato esperienza nelle materie e secondo i fabbisogni indicati di seguito:

a) Amministrazione del personale (due unità di categoria C o D);

b) Gestione risorse economiche e finanziarie (tre unità di categoria C o D);

c) Gare e Contratti (una unità di categoria C o D);

d) Sistemi Informativi (due unità di categoria C o D);

e) Affari Istituzionali (una unità di categoria C o D).

3. Nel caso in cui le domande siano eccedenti i fabbisogni di cui al comma 2, è data priorità al personale che abbia maturato maggiore anzianità nel ruolo del soppresso ente A.R.S.S.U..

4. Entro tre mesi dalla data di costituzione di ALiSEO, il Direttore generale provvede alla definizione della dotazione organica del nuovo Ente, che tiene conto delle unità di personale presenti a qualsiasi titolo, alla data del 30 giugno 2018, nell’Area del Diritto allo Studio e nel Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA di cui al comma 1 e delle unità di personale di cui al comma 2.

5. ALiSEO può adottare procedure per la stabilizzazione del personale a tempo determinato nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, su autorizzazione della Giunta regionale.

 

     Art. 18. (Successione nei rapporti giuridici e nei beni)

1. ALiSEO, alla data del 1° gennaio 2019, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, e ad ogni altro effetto anche processuale, di competenza dell’Area Diritto allo Studio e del Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA.

2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie in materia di organi)

1. La Giunta regionale avvia le procedure di nomina del Direttore generale di ALiSEO entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, il Direttore dell’Area Diritto allo Studio di ALFA, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alla data del 1° gennaio 2019 assume le funzioni di Commissario straordinario di ALiSEO fino alla nomina del Direttore generale con le procedure di cui al comma 1.

3. Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Direttore generale di cui all’articolo 4. Al Commissario straordinario spetta un compenso mensile lordo pari alla retribuzione mensile lorda già prevista per il Direttore dell’Area del Diritto allo Studio di ALFA sulla base del contratto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I componenti della Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza dei loro mandati.

 

     Art. 20. (Ricognizione complessiva e disposizioni in materia di bilancio)

1. La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario individuato fra i dirigenti regionali che provvede alla ricognizione complessiva, alla data del 31 dicembre 2018, delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi relativi all’Area Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA, nonché delle ulteriori funzioni attribuite ad ALiSEO dall’articolo 2, con individuazione puntuale dell’appartenenza delle partite di bilancio.

2. Il Commissario svolge le attività di cui al presente articolo a titolo gratuito e può avvalersi di personale di ALFA dallo stesso individuato in base alle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti.

3. La ricognizione di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) attribuzione ad ALiSEO delle voci di bilancio già appartenenti esclusivamente all’Area del Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA;

b) attribuzione ad ALFA delle voci di bilancio già appartenenti esclusivamente ad ALFA, per la parte estranea all’Area del Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA, nonché delle ulteriori funzioni attribuite ad ALiSEO dall’articolo 2;

c) attribuzione delle singole voci di bilancio non riconducibili esclusivamente ad una delle due lettere precedenti applicando il criterio della ricostruzione storica della partita finanziaria.

4. Il Commissario trasmette alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate e, in particolare, l’inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell’esistenza di eventuali vincoli di destinazione d’uso o di qualsiasi altra natura, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei servizi svolti, i rapporti giuridici in corso e gli altri dati di cui al comma 1, facenti capo all’Area Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA.

5. Il Direttore generale di ALFA trasmette alla Giunta regionale entro il 28 febbraio 2019, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, il bilancio di esercizio approvato relativo all’anno 2018, evidenziando le poste relative all’ Area Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA.

6. Il Direttore generale di ALiSEO, entro il 31 gennaio 2019, approva, sulla base delle disposizioni vigenti, il budget economico triennale dell’Ente e lo trasmette alla Regione.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio 2018-2020:

ANNO 2019

Riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 5.200.000,00 in termini di competenza, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 4 “Istruzione universitaria” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”.

ANNO 2020

Riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 5.200.000,00 in termini di competenza, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 4 “Istruzione universitaria” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 22. (Clausola valutativa)

1. Con cadenza annuale l’Assessore di riferimento relaziona alla Commissione competente sull’attività di ALiSEO e sul raggiungimento degli obiettivi indicati dalla presente legge.

 

     Art. 23. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.