§ 3.2.106 - L.R. 1 agosto 2018, n. 11.
Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:01/08/2018
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.)
Art. 4.  (Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co.)
Art. 5.  (Promozione di prodotti locali)
Art. 6.  (Clausola di invarianza finanziaria)


§ 3.2.106 - L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.

(B.U. 10 agosto 2018, n. 11)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione valorizza l’istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.

2. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei comuni con prodotti De.Co., istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) DE.CO.

La Denominazione Comunale (De.Co.) deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco che attesta il legame fortemente identitario, con quel territorio comunale, di un prodotto. La De.Co. non è intesa come un marchio di qualità e neppure come uno di certificazione. Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio;

b) REGISTRO REGIONALE DE.CO.

E’ un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune, i quali abbiano ottenuto la denominazione, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile all’individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione ed estensione della zona della produzione, dell’epoca nella quale la stessa risulta ivi iniziata, ad opera di chi e da chi viene ora proseguita. La precisazione tecnica del Registro regionale De.Co. è definita da quanto disposto all’articolo 3;

c) REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DE.CO.

Costituisce il riferimento orientativo per i comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell’attribuzione delle De.Co.. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l’iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all’articolo 4;

d) PRODOTTI AGRICOLI TRADIZIONALI

Tradizionali sono definiti quei prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)). I prodotti tradizionali vengono archiviati in un Atlante regionale che indica le zone e le tecniche di produzione.

 

     Art. 3. (Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.)

1. E’ istituito il Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. (di seguito Registro regionale De.Co.), all’interno del quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti riconosciuti con De.Co..

2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica divulgabile e viene identificato da un apposito logo.

3. Il Registro regionale dei comuni con i prodotti De.Co. è tenuto dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede:

- ad individuare le strutture regionali interessate alla tenuta del Registro regionale De.Co.;

- a definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;

- ad individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.;

- a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l’aggiornamento dello stesso;

- a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;

- a definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co..

 

     Art. 4. (Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co.)

1. La Regione Liguria, al fine di offrire orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad emanare apposito regolamento di iscrizione al suddetto Registro.

2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione delle De.Co., il regolamento di iscrizione al suddetto Registro:

- definisce gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l’iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale;

- definisce i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;

- definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;

- propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.;

- propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.;

- definisce le modalità di modifica e variazione;

- propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno.

3. Il regolamento regionale contiene le disposizioni per l’iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Promozione di prodotti locali)

1. La Regione Liguria, nel perseguire le finalità della presente legge in combinato disposto con quelle espresse all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonchè interventi a favore della ricettività diffusa) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè con quelle espresse all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), della legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta) e successive modificazioni e integrazioni, considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, testimonianza del territorio ligure e, quindi, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata dalla Regione Liguria.

2. La Regione Liguria assicura alle produzioni De.Co., iscritte nel rispettivo Registro regionale, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale.

3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione Liguria promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co..

 

     Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.