§ 4.10.38 - L.R. 29 novembre 2018 n. 24.
Istituzione dell’Albo regionale dei Comuni aderenti al “Baratto Amministrativo”


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici
Data:29/11/2018
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Contenuti)
Art. 3.  (Obblighi del Comune)
Art. 4.  (Mansioni lavorative)
Art. 5.  (Luoghi e mansioni di intervento)
Art. 6.  (Contributi ai Comuni)
Art. 7.  (Norma finanziaria)


§ 4.10.38 - L.R. 29 novembre 2018 n. 24.

Istituzione dell’Albo regionale dei Comuni aderenti al “Baratto Amministrativo”

(B.U. 5 dicembre 2018, n. 17)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge istituisce l’“Albo regionale dei Comuni aderenti al ‘Baratto Amministrativo’”.

2. Il suddetto Albo è istituito dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 2. (Contenuti)

1. All’interno dell’Albo saranno registrati i Comuni che intendono adottare la formula del “Baratto Amministrativo”, come disciplinato dall’articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. (Obblighi del Comune)

1. Il Comune aderente è obbligato a redigere formale progetto per il contribuente, tale da identificare periodo e obiettivi di lavoro.

2. Il Comune è onerato del controllo dell’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo e del regolare svolgimento del lavoro stesso.

3. L’Amministrazione comunale si obbliga a redigere progetto di scomputo delle imposte in riferimento al contribuente singolo.

 

     Art. 4. (Mansioni lavorative)

1. Il contribuente presta la propria opera identificando la mansione più specializzata a lui adatta sia per la formazione personale che per l’idoneità fisica.

 

     Art. 5. (Luoghi e mansioni di intervento)

1. I Comuni si obbligano a individuare luoghi e mansioni di intervento sul territorio di propria competenza tale da rendere la scelta del cittadino consapevole.

2. La durata giornaliera di impegno civico del cittadino deve rispettare le normative applicabili in materia di diritto del lavoro.

 

     Art. 6. (Contributi ai Comuni)

1. La Regione per favorire forme di partenariato sociale concede contributi ai Comuni che attuano il baratto amministrativo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. La Giunta regionale fissa annualmente i criteri per la concessione dei contributi per i Comuni iscritti all’Albo di cui alla presente legge.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria) [1]

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura per l’esercizio 2018 nella quota non utilizzata di euro 10.000,00 (diecimila/00) dell’apposito Fondo speciale di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017), accantonata nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, e destinata alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 44 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.