§ 4.6.35 - L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:29/05/2007
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità e obiettivi generali)
Art. 2.  (Competenze della Regione)
Art. 3.  (Sistema della programmazione e pianificazione)
Art. 4.  (Piano Energetico Ambientale Regionale)
Art. 5.  (Monitoraggio)
Art. 6.  (Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)
Art. 7.  (Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.)
Art. 8.  (Competenze delle Province)
Art. 9.  (Competenze dei Comuni)
Art. 10.  (Autorizzazione unica)
Art. 11.  (Denuncia di inizio attività)
Art. 12.  (Procedure semplificate)
Art. 13.  (Intesa paesaggistica)
Art. 14.  (Attività libera)
Art. 15.  (Definizioni)
Art. 16.  (Competenze della Regione)
Art. 17.  (Competenze delle Province)
Art. 18.  (Competenze dei Comuni)
Art. 19.  (Aree a più elevata sensibilità)
Art. 20.  (Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)
Art. 21.  (Esclusioni)
Art. 22.  (Aggiornamento dei requisiti tecnici)
Art. 23.  (Vigilanza)
Art. 24.  (Definizioni)
Art. 25.  (Competenze della Regione)
Art. 26.  (Requisiti minimi di prestazione energetica)
Art. 27.  (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)
Art. 28.  (Attestazione energetica degli edifici)
Art. 28 bis.  (Esibizione e consegna dell’attestato di prestazione energetica)
Art. 28 ter.  (Effetti dell’attestato)
Art. 28 quater.  (Disciplina per gli enti pubblici)
Art. 29.  (Regolamento)
Art. 30.  (Tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
Art. 30 bis.  (Contributi alle spese)
Art. 31.  (Accertamenti ed ispezioni)
Art. 32.  (Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)
Art. 32.1  (Rilascio patentini impianti termici civili)
Art. 32 bis.  (Informazione)
Art. 33.  (Sanzioni)
Art. 34.  (Norma finanziaria)
Art. 35.  (Norme transitorie)
Art. 36.  (Abrogazioni)


§ 4.6.35 - L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

Norme in materia di energia

(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)

 

TITOLO I

FINALITÀ E COMPETENZE

 

Art. 1. (Finalità e obiettivi generali)

     1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell’ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all’articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall’ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.

     2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:

     a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione, secondo criteri di efficienza e con il fine del contenimento dei consumi;

     b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili compatibili con il territorio;

     c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;

     d) promuovere il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

     e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili;

     f) ridurre l’uso delle fonti convenzionali e migliorare l’efficienza degli impianti di produzione da fonte fossile;

     g) promuovere la diversificazione delle fonti  privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;

     h) promuovere e diffondere l’educazione all’uso razionale dell’energia, volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;

     i) promuovere la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;

     j) promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione in campo energetico;

     k) prevenire e ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico;

     l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di rilevanza regionale e provinciale dall’inquinamento luminoso.

 

     Art. 2. (Competenze della Regione)

     1. E’ competenza della Regione:

     a) la programmazione energetica regionale;

     b) l’adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;

     c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

     d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

     e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;

     f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell’energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;

     g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;

     h) la promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane e l’organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;

     i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;

     j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale;

     j bis) il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi dell’articolo 287, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, compresa la disciplina dei relativi corsi di formazione, realizzati in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni [1];

     j ter) la tenuta e l’aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici di cui alla lettera j bis) [2].

 

     Art. 3. (Sistema della programmazione e pianificazione)

     1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è costituito da:

     a) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);

     b) i provvedimenti attuativi del PEAR;

     c) il Programma annuale degli interventi;

     d) il documento di monitoraggio e valutazione.

     2. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale.

     3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.

     4. La Giunta regionale adotta altresì il Programma annuale degli interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti, le modalità di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla valutazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base delle priorità e dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con la Programmazione regionale nonché con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF).

 

     Art. 4. (Piano Energetico Ambientale Regionale)

     1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale.

     2. Il Piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 nonché gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:

     a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;

     b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;

     c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;

     d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;

     e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;

     f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;

     g) gli indirizzi per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;

     h) le risorse necessarie all’attuazione delle misure prioritarie, in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.

     3. Il PEAR, integrato con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.

     4. Il PEAR, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha validità per un periodo di cinque anni e può essere aggiornato anche per singole parti.

 

     Art. 5. (Monitoraggio)

     1. La Giunta regionale annualmente presenta al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell’attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte.

 

     Art. 6. (Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)

     1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all’articolo 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell’impatto ambientale sul territorio.

     2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.

     3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.

     4. La Giunta regionale approva il programma di adeguamento entro sessanta giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali integrazioni o modifiche.

 

     Art. 7. (Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.) [3]

     [1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, si avvale dell’Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A., costituita e partecipata dalla Regione tramite la FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.).

     2. A.R.E. costituisce strumento operativo nell'ambito del settore energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

     a) (Omissis) [4];

     b) collabora con le strutture regionali per l’elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;

     c) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione Liguria;

     c bis) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia [5];

     c ter) effettua verifiche a campione sulla conformità dell’attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti [6];

     c quater) collabora con la Regione nell’elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all’articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori [7];

     c quinquies) effettua l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica [8];

     c sexies) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici [9].

     3. A.R.E. presenta alla Regione ed alla FI.L.S.E. una relazione annuale atta a verificare le attività svolte dall’Agenzia nell’esercizio finanziario precedente.

     4. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all’Università, all’ENEA e al CNR.]

 

     Art. 8. (Competenze delle Province)

     1. Sono di competenza della Provincia:

     a) il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni [10];

     b) il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile [11];

     c) il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria [12];

     d) (Omissis) [13];

     e) (Omissis) [14];

     f) le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di cui all’articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia);

     g) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;

     h) la redazione e l’adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del PEAR e nel rispetto delle priorità stabilite dal programma annuale di cui all’articolo 3, comma 4;

     i) l’individuazione delle aree, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);

     j) le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale dell’energia anche secondo le indicazioni fornite dal PEAR;

     k) il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10) e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

     l) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli altri Enti locali.

     1 bis. Le procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni [15].

 

     Art. 9. (Competenze dei Comuni)

     1. I Comuni provvedono, in particolare:

     a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l’uso razionale dell’energia ed il risparmio energetico, in particolare in materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed ai criteri e le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);

     b) ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti ai sensi del d.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni e del d.lgs.192/2005;

     c) ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficacia energetica in edilizia, secondo i criteri e le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c);

     d) ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo IV.

 

TITOLO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

 

     Art. 10. (Autorizzazione unica) [16]

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Denuncia di inizio attività) [17]

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Procedure semplificate) [18]

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Intesa paesaggistica)

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla stipula di una intesa con la Soprintendenza per definire i contenuti relativi alla relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla comunicazione di avvio di attività di cui all’articolo 12, comma 5.

 

     Art. 14. (Attività libera)

     1. Costituiscono attività libera l’installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 MW termici, nonché gli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, in applicazione dell’articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO

LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO

 

     Art. 15. (Definizioni)

     1. Ai fini del presente titolo si intende:

     a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte;

     b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

     c) per Regolamento dell’illuminazione: il Regolamento redatto dalle amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché l’adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente titolo;

     d) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all’osservazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi con strumentazione dedicata all’osservazione notturna;

     e) per fascia di rispetto: l’area circoscritta all’osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell’osservatorio medesimo.

 

     Art. 16. (Competenze della Regione)

     1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente titolo, in osservanza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR):

     a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici;

     b) coordina la raccolta delle informazioni relative all’applicazione del presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici;

     c) concede contributi agli enti locali per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dal presente titolo;

     d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire:

     1) i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterni ad integrazione di quanto stabilito all’articolo 20;

     2) i contenuti della certificazione di conformità di cui all’articolo 20 e le procedure per la presentazione della stessa ai Comuni;

     3) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’articolo 23;

     e) predispone ed aggiorna l’elenco degli osservatori e delle aree naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.

 

     Art. 17. (Competenze delle Province)

     1. Le Province:

     a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica;

     b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;

     c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l’ottemperanza alle disposizioni di cui al presente titolo;

     d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione.

 

     Art. 18. (Competenze dei Comuni)

     1. I Comuni:

     a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo;

     b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);

     c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;

     d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;

     e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;

     f) comminano le sanzioni di cui all’articolo 33.

 

     Art. 19. (Aree a più elevata sensibilità)

     1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.

     2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all’inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su indicazione della Società Astronomica Italiana (SAI) e dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.

     3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, di:

     a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;

     b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;

     c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come delimitate dalla vigente legislazione.

     4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.

 

     Art. 20. (Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)

     1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata con potenza installata individuata con il regolamento di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:

     a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura;

     b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell’applicazione;

     c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;

     d) realizzati ottimizzando l’efficienza degli stessi e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;

     e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l’orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.

     2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti di luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere tutte le installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere la luce verso l’alto, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale e per gli impianti di modesta entità.

     3. L’illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all’ultimazione dell’attività sportiva, è comunque consentito l’impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).

     4. E’ fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.

     5. L’illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall’alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico – architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico e culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l’alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso con schermi o alette paraluce.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

 

     Art. 21. (Esclusioni)

     1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni:

     a) i fari costieri;

     b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza;

     c) i porti e gli aeroporti;

     d) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alle sicurezza passiva dell’edificio;

     e) gli impianti per le manifestazioni all’aperto con carattere di temporaneità, regolarmente autorizzate dai Comuni;

     f) le luminarie natalizie e per le feste patronali.

 

     Art. 22. (Aggiornamento dei requisiti tecnici)

     1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d’impiego degli impianti di illuminazione di cui all’articolo 20 provvede la Regione con proprio Regolamento.

 

     Art. 23. (Vigilanza)

     1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose, eventualmente con il supporto di ARPAL secondo le modalità stabilite con il Regolamento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d).

 

TITOLO IV

RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

 

     Art. 24. (Definizioni) [19]

     1. Ai fini del presente titolo si intende per:

     a) edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni. Sono esclusi dalla definizione di edificio gli immobili la cui destinazione d’uso non comporta il ricorso in modo continuativo ad impianti per il condizionamento degli ambienti interni, ad eccezione delle loro parti eventualmente adibite ad ufficio ed assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica le tipologie degli immobili esclusi;

     b) involucro di un edificio: insieme degli elementi integrati di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno o non riscaldato;

     c) sistemi tecnici per l’edilizia: impianti tecnologici per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l’illuminazione di un edificio o di una unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni. Non sono considerati impianti tecnologici per il riscaldamento apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kilowatt;

     d) unità immobiliare: la parte, il piano o l’appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati autonomamente;

     e) prestazione energetica di un edificio: quantità di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio o dell’unità immobiliare, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione;

     f) attestato di prestazione energetica: documento avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all’articolo 29, in cui figura il valore risultante dal calcolo degli indici della prestazione energetica di un edificio o di singole unità immobiliari, effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità all’articolo 3 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;

     g) banca dati della prestazione energetica: l’insieme degli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione dai tecnici abilitati;

     h) prescrizioni specifiche: indicazioni di natura tecnica dirette a migliorare la prestazione energetica del sistema edificio-sistema tecnico per l’edilizia o di parti di esso;

     i) fabbricati indipendenti: gli edifici dotati o meno di un sistema di riscaldamento separato, non aventi elementi dell’involucro in comune con altri edifici.

     j) edifici diruti: gli edifici per i quali sia oggettivamente impossibile determinare una qualsivoglia prestazione energetica in quanto sprovvisti di un involucro definito.

     2. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le definizioni individuate dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 2 della direttiva 2010/31/UE.

 

     Art. 25. (Competenze della Regione)

     1. La Regione, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia e del d.lgs. 192/2005 provvede alle seguenti attività:

     a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell’energia in edilizia su scala regionale;

     b) monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente in materia, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

     c) studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare in materia per consentire gli adeguamenti necessari allo sviluppo del mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;

     d) analisi e valutazione degli aspetti energetici ed ambientali del processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie;

     e) proposte di provvedimenti e misure necessarie per uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

     2. La Regione disciplina:

     a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia in relazione alla tipologia ed alla destinazione d’uso degli edifici;

     b) la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici;

     c) l’applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;

     d) l’applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;

     e) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;

     f) i requisiti professionali e le modalità di accreditamento degli esperti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;

     g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

 

     Art. 26. (Requisiti minimi di prestazione energetica) [20]

     1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere.

     2. I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche, previsti dal regolamento di cui all’articolo 29, devono essere rispettati nei seguenti casi:

     a) progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;

     b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;

     c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro degli edifici;

     d) ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell’edificio esistente, qualora dall’intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell’edificio;

     e) nuova installazione, sostituzione, modifica o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia;

     f) nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica;

     g) nuova installazione, sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi;

     h) rifacimento del manto di copertura dell’edificio;

     i) rifacimento dell’intonaco esterno con demolizione dell’esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento è esteso almeno a un intero prospetto;

     j) ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell’edificio indicati nel regolamento di cui all’articolo 29.

     3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle seguenti categorie edilizie:

     a) edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

     b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

     c) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, così come definita dal regolamento di cui all’articolo 29.

     4. Nel fissare i requisiti minimi di prestazione energetica il regolamento di cui all’articolo 29 distingue tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

     5. I requisiti minimi devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell’uso cui l’edificio è destinato e della sua età.

     6. I requisiti minimi devono essere efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato e sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.

 

     Art. 27. (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili) [21]

     1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel regolamento di cui all’articolo 29.

 

     Art. 28. (Attestazione energetica degli edifici) [22]

     1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell’attestato di prestazione energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all’articolo 29. L’attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all’articolo 26, comma 2, lettera d), l’attestato di prestazione energetica deve riguardare l’intero immobile.

     2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque dotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica.

     3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell’articolo 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell’attestato.

     4. La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L’attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).

     5. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

     6. Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:

     a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull’edificio o sui sistemi tecnici per l’edilizia;

     b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi.

     7. Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

 

     Art. 28 bis. (Esibizione e consegna dell’attestato di prestazione energetica) [23]

1. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica o copia fotostatica dello stesso, deve essere mostrato al potenziale acquirente o al conduttore.

2. In caso di vendita o di locazione di un edificio o di una unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, l’attestato è rilasciato alla fine della costruzione dell’edificio o dell’unità immobiliare.

3. L’attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all’atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all’acquirente.

4. Copia fotostatica dell’attestato di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore all’atto della stipulazione del contratto di locazione.

5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l’indicatore di prestazione energetica globale che figura nell’attestato dell’edificio o dell’unità immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

6. L’obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia già disponibile un attestato valido rilasciato ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 relativa al rendimento energetico nell’edilizia, e del d. lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 28 ter. (Effetti dell’attestato) [24]

     1. L’attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

     2. La Regione rilascia copia dell’attestato con gli estremi dell’avvenuta ricezione.

     3. L’attestato è necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, dell’edificio o degli impianti.

 

     Art. 28 quater. (Disciplina per gli enti pubblici) [25]

     1. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati devono essere dotati dell’attestato entro il 31 dicembre 2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati è abbassata a 250 metri quadrati.

     2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede tramite ARE Liguria S.p.A., con costi a carico dell’ente inadempiente.

     3. Negli edifici di cui al comma 1 l’attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico.

     4. L’obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni contenute nell’attestato.

 

     Art. 29. (Regolamento) [26]

     1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti, tra l’altro:

     a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;

     b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

     c) i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari;

     d) le prescrizioni specifiche;

     e) i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato;

     f) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c ter);

     g) ulteriori casi di esonero dall’obbligo dell’attestato.

 

     Art. 30. (Tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica) [27]

     1. L’attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente.

     2. A tal fine, la Regione istituisce l’elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 30 bis. (Contributi alle spese) [28]

     1. Il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica è tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere versato secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 29.

     2. Il mancato pagamento del contributo impedisce la trasmissione in via telematica dell’attestato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

     3. L’entità del contributo è determinata ed aggiornata dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all’ammontare delle spese di cui al comma 1.

     4. Il contributo viene riscosso dalla Regione che può esercitare tale funzione tramite ARE Liguria S.p.A.

 

     Art. 31. (Accertamenti ed ispezioni)

     1. Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per almeno il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 26, accertamenti ed ispezioni in corso d’opera volti a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal Regolamento di cui all’articolo 29.

     2. (Omissis) [29].

     3. Le funzioni ispettive previste dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni sono attribuite alle Province che le svolgono secondo le modalità individuate dal Regolamento di cui all’articolo 29.

 

     Art. 32. (Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)

     1. L’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria sono disciplinati dalla normativa vigente in materia [30].

 

     Art. 32.1 (Rilascio patentini impianti termici civili) [31]

     1. Ai sensi dell’articolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di primo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Ai sensi dell’articolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di secondo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione dell’attestato comprovante il superamento dell’esame finale del corso di formazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j bis), realizzato ai sensi della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di analogo corso di formazione autorizzato da altra amministrazione competente, se svolto fuori dal territorio regionale.

     3. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciato ai sensi del r.d. 824/1927 e successive modificazioni e integrazioni, consente il rilascio del patentino senza la necessità di svolgere il corso di formazione di cui al comma 2.

     4. Ai sensi dell’articolo 287, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il Registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.

     5. La Giunta regionale definisce, in particolare:

     a) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di primo e di secondo grado;

     b) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 4, che è tenuto presso la Regione e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;

     c) il procedimento per il rilascio del patentino;

     d) le modalità di prima applicazione dell’iscrizione nel Registro.

     6. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica la disciplina prevista dalla Parte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 32 bis. (Informazione) [32]

     1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalità necessarie per informare i proprietari o i conduttori di edifici o di unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

     2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei conduttori, le modalità per informare i proprietari o i locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e, all’occorrenza, sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 33. (Sanzioni)

     1. La Giunta regionale, in caso di inerzia da parte degli enti attuatori nella realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui all’articolo 3, comma 4, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.

     2. In caso di svolgimento dell’attività di produzione di energia senza il rispetto dei limiti minimi obbligatori di cui all’articolo 6, comma 1 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell’impianto superiore a quello stabilito.

     3. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento di cui all’articolo 6, comma 3, approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo entro il termine dello stesso stabilito, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00. Tale sanzione è raddoppiata se l’impresa non realizza il programma entro l’ulteriore termine assegnato dalla Regione dopo l’irrogazione della prima sanzione.

     4. La costruzione e l’esercizio degli impianti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 1, o a condizioni difformi da quelle previste nel titolo autorizzatorio comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00.

     5. La mancata trasmissione della DIA prevista dall’articolo 11 o della comunicazione prevista dall’articolo 12, comma 2, comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

     6. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni [33].

     7. Nel caso in cui al comma 4, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti. Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune, con addebito delle relative spese ai gestori.

     8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità a quanto previsto dal Titolo III è punito, previa diffida a provvedere all’adeguamento entra sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l’obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all’adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.

     9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai comandi di Polizia Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai Comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente titolo.

     10. Qualora il tecnico abilitato rediga l'attestato di prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari in modo non conforme alle modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 29, incorre nella sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.500,00. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro 10.000,00. In ogni caso, l'attestato di prestazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità sopra indicate è inefficace e viene sostituito dall’attestato corretto redatto dal soggetto verificatore [34].

     10 bis. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dall’inadempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a noma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) spettano alle autorità competenti a effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 8 e 9 [35].

     10 ter. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 10 bis spettano alle autorità competenti che le hanno irrogate [36].

     10 quater. All’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 288, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni [37].

     11. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche errate in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Qualora tali relazioni risultino non veritiere, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00. In entrambi i casi, la sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni [38].

     11 bis. Il direttore dei lavori che consente la realizzazione dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato nel progetto causando un peggioramento della prestazione energetica dichiarata nel titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Nella stessa sanzione ridotta al 50 per cento incorre il committente. Se la non conformità comporta prestazioni energetiche inferiori anche ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento, la sanzione è raddoppiata e il Comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione [39].

     11 ter. L’esecutore dei lavori che esegue le opere in modo non conforme agli elaborati tecnici o alle relazioni di progetto incorre nella sanzione prevista per il direttore dei lavori [40].

     11 quater. L’alienante a titolo oneroso che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 28 bis, commi 2 e 3, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 [41].

     11 quinquies. Il locatore che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 28 bis, commi 2 e 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00 [42].

     11 sexies. Il professionista che rilasci una valutazione di cui all’articolo 28 bis, comma 2, che comporti l’assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore di quella derivante dall’analisi del titolo abilitativo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 [43].

     11 septies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del tecnico abilitato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell’attività di attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo comporta la sospensione dell’attività di attestatore per un anno qualora le violazioni vengano commesse nell’arco di tre anni. Le modalità e i criteri per l’irrogazione della sospensione sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 29 [44].

     11 octies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 10, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies competono alla Regione, che può esercitare tali funzioni tramite ARE Liguria S.p.A. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 11, 11 bis e 11 ter competono ai Comuni [45].

     11 nonies. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio a cui non è stato esibito, anche giustificatamente, l’attestato o la valutazione di cui all’articolo 28 bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme all’originale dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato [46].

     12. (Omissis) [47].

     13. (Omissis) [48].

     14. (Omissis) [49].

     15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni [50].

     15 bis. Le risorse finanziarie derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di competenza regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi tecnici per l’edilizia [51].

 

     Art. 34. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 35. (Norme transitorie)

     1. La Giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo PEAR secondo le disposizioni della presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

     2. Nelle more della individuazione delle modalità di presentazione delle istanze di cui all’articolo 10, comma 12, si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

     2 bis. Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti previsti nel Titolo IV della presente legge, ai fini della certificazione energetica, continua ad applicarsi la normativa nazionale vigente in materia [52].

     2 ter. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all’articolo 29, ARE Liguria S.p.A. effettua le verifiche a campione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c ter), sugli attestati esistenti, sulla base del regolamento regionale vigente [53].

     2 quater. Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al punto 9 dell’allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) può essere utilizzata l’autodichiarazione del proprietario ivi prevista [54].

 

     Art. 36. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni:

     a) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 19;

     b) l’articolo 72 quater;

     c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 72 duodecies;

     d) il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 72 quaterdecies;

     e) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.

     2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 72 quaterdecies sono soppresse le parole “e 72 duodecies, comma 7”.

     3. E’ abrogata la lettera e) del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

     4. E’ da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6, a far data dalla costituzione della società di cui all’art. 1 della stessa L.R. 6/2011.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[13] L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

[14] L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[16] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9.

[17] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9.

[18] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[21] Articolo modificato dall'art. 14 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[22] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[28] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[29] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[30] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[31] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.

[32] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[33] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[34] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[35] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.

[36] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.

[37] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.

[38] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[39] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[40] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[41] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[42] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[43] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[44] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[45] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[46] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[47] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

[48] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

[49] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[50] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[51] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[52] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[53] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.

[54] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23.