§ 4.1.82 - L.R. 7 agosto 2018, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:07/08/2018
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 36/1997)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 36/1997)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 14 bis della l.r. 36/1997)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 24 della l.r. 36/1997)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 27 della l.r. 36/1997)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 28 della l.r. 36/1997)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 36/1997)
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 36/1997)
Art. 10.  (Modifica all’articolo 39 della l.r. 36/1997)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 36/1997)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 45 della l.r. 36/1997)
Art. 13.  (Modifica all’articolo 49 della l.r. 36/1997)
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 36/1997)
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 68 della l.r. 36/1997)
Art. 16.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina [...]
Art. 17.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti))
Art. 18.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))
Art. 19.  (Abrogazione dell’articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)))
Art. 20.  (Modifiche all’articolo 80 della l.r. 11/2015)
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 81 della l.r. 11/2015)
Art. 22.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2017, n. 1 (Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge [...]
Art. 23.  (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
Art. 24.  (Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018))
Art. 25.  (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 26.  (Ricapitalizzazione dell’Agenzia regionale ligure Infrastrutture Recupero Energia (I.R.E. S.p.A.))
Art. 27.  (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di pianificazione di bacino)
Art. 28.  (Disposizioni transitorie)


§ 4.1.82 - L.R. 7 agosto 2018, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio

(B.U. 10 agosto 2018, n. 11)

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. I piani di bacino, nonché i piani delle aree protette di cui alla vigente legislazione regionale vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, il Piano territoriale regionale (PTR) di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), e la pianificazione di livello metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 36/1997)

1. Alla fine del comma 3 bis dell’articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Le modifiche al Piano paesaggistico sono apportate con le medesime modalità previste per la sua approvazione.”.

     Art. 3. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e del coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “e della conformazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni della pianificazione paesaggistica”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 14 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 14 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“9 bis. Le modifiche al Piano paesaggistico sono apportate con le modalità indicate nel presente articolo.”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 24 della l.r. 36/1997)

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Il rapporto ambientale contiene anche una relazione volta a dimostrare le modalità di superamento delle criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 27 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della disciplina paesistica” sono sostituite dalle seguenti: “delle regole per la qualità progettuale degli interventi”.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 28 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “la disciplina paesistica e geologica” sono sostituite dalle seguenti: “l e regole per la qualità progettuale degli interventi e la disciplina geologica”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “paesistica e” sono soppresse e alla fine sono aggiunte le parole: “, nonché le regole per la qualità progettuale degli interventi”.

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 38

(Procedimento di adozione e approvazione del PUC)

1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell’adozione del progetto di PUC, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PUC e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene almeno l’indicazione delle aree su cui si prevedono interventi di trasformazione e la quantificazione di massima del carico urbanistico previsto.

2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige il progetto di PUC costituito dagli elementi di cui all’articolo 24 e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.

3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PUC adottato, provvede contestualmente:

a) alla pubblicazione nel BURL dell’avviso di avvio del procedimento di VAS e all’inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell’avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PUC e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.

4. Il Comune dalla data indicata nell’avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:

a) a pubblicare il progetto di PUC, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;

b) a illustrare il progetto di PUC mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;

c) a inviare il progetto di PUC alle amministrazioni ed enti interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PUC incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni o enti.

5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, lettera a), la Regione e le amministrazioni ed enti di cui al comma 2 esprimono il proprio parere sul progetto di PUC in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistica ed edilizia.

7. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 6, il Comune con deliberazione consiliare:

a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS di cui al comma 5 e dei pareri resi ai sensi del comma 6;

b) predispone apposito elaborato contenente l’esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);

c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 2;

d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

8. La deliberazione comunale di cui al comma 7 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PUC oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).

9. La deliberazione di cui al comma 7 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PUC. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PUC, unitamente ai relativi elaborati per l’approvazione, è effettuata a seguito dell’assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 7.

10. La Regione approva il PUC, anche apportando eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale del PTCP, con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 7, decorso infruttuosamente il quale il PUC si intende approvato. Nel caso in cui l’approvazione del PUC comporti anche l’approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento regionali vigenti fino all’approvazione del PTR e del Piano paesaggistico, il termine di centoventi giorni decorre dall’acquisizione della determinazione di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’articolo 80, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) e successive modificazioni e integrazioni. L’approvazione del PUC è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PUC ai pareri di cui al comma 6 e dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PUC dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni.

11. Il PUC approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 10 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.

12. Il provvedimento regionale di cui al comma 10 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni.”.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 39 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “riduzione” fino a: “all’articolo 38, comma 7.” sono sostituite dalle seguenti: “applicazione dell’articolo 13 della medesima l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso si applicano le seguenti riduzioni di termini:

a) il termine di pubblicazione di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), è ridotto a quarantacinque giorni;

b) il termine per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 38, comma 6, è ridotto a novanta giorni;

c) il termine per gli adempimenti comunali di cui all’articolo 38, comma 7, è ridotto a novanta giorni;

d) il termine per l’approvazione del PUC di cui all’articolo 38, comma 10, è ridotto a novanta giorni.”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 36/1997)

1. All’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: “coerenti con le indicazioni e prescrizioni dei” sono sostituite dalle seguenti: “conformi ai”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L’aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa e agli obiettivi del Piano, della conformità ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché la documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”;

c) alla fine del comma 7 è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui non siano pervenute osservazioni il Comune, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 6, ne dà attestazione e l’aggiornamento del PUC o del PUC semplificato è da ritenersi approvato.”;

d) al comma 8 dopo le parole: “Il Comune” sono inserite le seguenti: “, nel caso siano pervenute osservazioni,”.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 45 della l.r. 36/1997)

1. All’articolo 45 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “, con deliberazione del Consiglio comunale,”, sono soppresse.

b) al comma 2 le parole: “Con la deliberazione di cui al comma 1”, sono soppresse.

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 49 della l.r. 36/1997)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“b) richieda opere di urbanizzazione da realizzarsi ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni;”.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 59

(Conferenza di servizi)

1. Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l’approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino varianti al PUC di cui all’articolo 44 e modifiche al PUC in itinere.

2. Il procedimento di conferenza di servizi è avviato dal Comune a seguito della conclusione del procedimento di approvazione della variante ai sensi dell’articolo 44. In tal caso i termini del procedimento sono i seguenti:

a) il termine di pubblicità-partecipazione di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), è stabilito in trenta giorni;

b) il termine per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 38, comma 6, è stabilito in quarantacinque giorni;

c) il termine per gli adempimenti comunali di cui all’articolo 38, comma 7, è stabilito in sessanta giorni;

d) il termine per l’approvazione della variante al PUC di cui all’articolo 38, comma 10, è stabilito in quarantacinque giorni.”.

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 68 della l.r. 36/1997)

1. All’articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: “, limitatamente all’assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fino all’approvazione del PTR sono fatti salvi a ogni effetto:

a) il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTC della Costa) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2000, n. 64;

b) il vigente Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure (PTC-IP-ACL) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 1992, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aree di intervento del Distretto 4 – Sestri Ponente: AI 4 Litorale di Multedo, AI 6 Cantieri navali, AI 7 Stazione di Sestri Ponente, AI 8 Polo Industriale di Sestri Ponente, AI 10 Aeroporto, AI 11 Parco scientifico tecnologico di Erzelli, AI 11 bis Monte Gazzo, AI 12 Polo siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano.”.

 

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

 

     Art. 16. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi))

1. All’articolo 6 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali o da leggi di settore)”;

b) al comma 1 le parole da: “Salvo il disposto” fino a: “e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “Gli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali o da leggi di settore”;

c) al comma 4 le parole da: “La Regione” fino a: “Comitato tecnico urbanistico,” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione approva lo strumento urbanistico attuativo”;

d) il comma 7 è abrogato.

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti))

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “dell’istanza relativa al titolo edilizio”.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Dottori Agronomi e Forestali,” sono inserite le seguenti: “degli Agrotecnici laureati,”.

 

     Art. 19. (Abrogazione dell’articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)))

1. L’articolo 79 della l.r. 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 20. (Modifiche all’articolo 80 della l.r. 11/2015)

1. All’articolo 80 della l.r. 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3) della lettera a) del comma 1, dopo le parole: “della presente legge” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione della legge regionale 2 maggio 1985, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante all’articolo 24 disposizioni in materia di procedimenti urbanistici)”;

b) il numero 3 del comma 2, è abrogato.

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 81 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: “, con approvazione dello SUA”, sono soppresse;

b) alla lettera b) le parole: “e delle varianti agli strumenti urbanistici generali ad essi sottese” sono sostituite dalle seguenti: “nonché di quelli individuati da leggi di settore”;

c) la lettera c), è abrogata.

 

     Art. 22. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2017, n. 1 (Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. All’articolo 4 della l.r. 1/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: “il PUC” sono inserite le seguenti: “semplificato di cui all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. E’ richiesta la restituzione del 30 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC di cui all’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni entro il 31 dicembre 2018.”;

c) al comma 3 le parole: “il PUC entro il 30 aprile 2019” sono sostituite dalle seguenti: “il PUC semplificato di cui all’articolo 38 bis o il PUC di cui all’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni entro il 30 aprile 2019”.

 

     Art. 23. (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)) [1]

1. Il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“8. Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 250 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dalle zone o ambiti nei quali sono presenti insediamenti residenziali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, da determinarsi da parte del Comune con deliberazione del Consiglio comunale in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio.”.

 

     Art. 24. (Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018))

1. L’articolo 27 della l.r. 29/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

(Disposizioni in materia di personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL))

1. Fermi restando i limiti di spesa stabiliti dall’ordinamento vigente, per il triennio 2018-2020 il turn-over del personale di ARPAL è incrementato dal 25 per cento fino al 50 per cento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), fatte salve eventuali successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: “all’acquisto”, sono inserite le seguenti: “alla progettazione,”.

 

     Art. 26. (Ricapitalizzazione dell’Agenzia regionale ligure Infrastrutture Recupero Energia (I.R.E. S.p.A.))

1. La Regione promuove la ricapitalizzazione di I.R.E. S.p.A. al fine di rafforzarne il ruolo di centrale di committenza e stazione appaltante ai sensi della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 18, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’esercizio finanziario 2017) e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini della ricapitalizzazione di I.R.E. S.p.A. sono utilizzate le risorse del Fondo strategico di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017), come modificato dal presente articolo.

3. Dopo la lettera h) del comma 11 dell’articolo 4 della l.r. 34/2016, è aggiunta la seguente:

“h bis) operazioni di ricapitalizzazione di società in house della Regione, a partecipazione diretta o indiretta, operanti nel settore delle opere pubbliche.”.

4. Ai fini del presente articolo, la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E.) è autorizzata a sottoscrivere, nel limite massimo di 1,1 milioni di euro, l’aumento di capitale di I.R.E. S.p.A. e la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, nell’anno 2018, mutuo o altra forma di indebitamento a copertura di tale investimento nell’importo massimo di euro 1,1 milioni di euro, con conseguente integrazione dell’“Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I, allegato alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020) e successive modificazioni e integrazioni. Le condizioni di tasso sono fissate dall’articolo 2, comma 2, della l.r. 31/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della Missione 50 Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’esercizio 2018 è apportata la seguente variazione:

- Titolo VI, tipologia 300 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine” aumento 1,1 milioni di euro.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 2018 è apportata la seguente variazione:

- Missione 1, Programma 003 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” aumento 1,1 milioni di euro.

6. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente articolo.

 

     Art. 27. (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di pianificazione di bacino)

1. Ai fini di garantire continuità amministrativa, nelle more dell’adozione dei piani di bacino distrettuali, la Regione può stipulare apposite convenzioni con le autorità di bacino distrettuali per l’avvalimento a titolo gratuito di personale regionale che ha svolto funzioni di autorità di bacino regionale.

 

     Art. 28. (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di approvazione dei PUC adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 38 o 39 della l.r. 36/1997, come modificata dalla l.r. 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni, si concludono con le procedure già stabilite dalle suddette disposizioni.

2. I procedimenti di approvazione dei PUC adottati prima dell’entrata in vigore della l.r. 11/2015 e dopo l’entrata in vigore della l.r. 16/2008, si concludono con le modalità indicate ai commi da 3 a 7, purché siano state rese dalla Regione e dalla Provincia o dalla Città metropolitana le previste determinazioni sul progetto di PUC.

3. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, da assumersi, a pena di decadenza del PUC adottato, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’adeguamento del progetto di PUC alle determinazioni rese dalla Regione e dalla Provincia o dalla Città metropolitana. Con la medesima deliberazione il Comune decide sulle osservazioni presentate sul progetto di PUC adottato e, qualora non sia già stata acquisita la pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, adotta il rapporto ambientale o il rapporto preliminare.

4. La deliberazione di cui al comma 3, unitamente ai relativi elaborati e alla documentazione tecnica obbligatoria prevista all’articolo 27, comma 2 , lettere a), b), c) e g), della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è trasmessa alla Regione per le determinazioni di competenza in materia ambientale, qualora non già acquisite, e in materia urbanistico-territoriale, nonché alla Provincia o alla Città metropolitana per la verifica rispetto alle prescrizioni del PTC provinciale o del PTGcm e ai rilievi formulati sul progetto di PUC.

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4, il Comune convoca gli enti competenti in apposita sessione istruttoria per l’illustrazione del PUC. La fase illustrativa si conclude entro centoventi giorni con l’acquisizione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del Consiglio comunale, anche nel caso in cui la Regione, la Provincia o la Città metropolitana non abbiano reso entro tale termine le proprie determinazioni. Ove le determinazioni della Regione, della Provincia o della Città metropolitana prevedano l’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad adeguare gli atti a tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC.

6. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel sito informatico comunale nonché nel BURL. La deliberazione di approvazione del PUC e i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Provincia o alla Città metropolitana.

7. Per i PUC di cui ai commi 1 e 2 sono fatte salve le definizioni dei parametri urbanistici in essi contenute purché il Comune abbia provveduto all’approvazione del regolamento edilizio comunale adeguato al regolamento edilizio tipo regionale nel termine ivi stabilito, in conformità alla normativa statale.


[1] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 5 ottobre 2018, n. 15.