§ 1.5.200 - L.R. 24 dicembre 2019, n. 28.
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale e disciplina transitoria per il rinnovo degli organi degli enti parco


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:24/12/2019
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019)).
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))
Art. 3.  (Disposizioni transitorie per i rinnovi degli organi degli enti Parco)
Art. 4.  (Norma di invarianza finanziaria)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.200 - L.R. 24 dicembre 2019, n. 28.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale e disciplina transitoria per il rinnovo degli organi degli enti parco

(B.U. 31 dicembre 2019, n. 19)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019)).

1. All’articolo 42 della l.r. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 ter è sostituito dal seguente:

“6 ter. Al personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso i Centri per l’impiego trasferito da ALFA si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Regione Liguria, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).”;

b) il comma 6 quater è abrogato;

c) al comma 6 quinquies le parole: “al comma 2 bis” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2 bis”.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “licenza di taxi” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei limiti del regime di aiuti de minimis di cui all’articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013”.

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nel rispetto dei limiti del regime di aiuti de minimis di cui all’articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013”.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del punto 2) sono aggiunte le parole: “nei casi di circolazione in strade diverse dalle autostrade”;

b) i punti 3) e 5) sono abrogati.

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie per i rinnovi degli organi degli enti Parco)

1. Nelle more della pronuncia di legittimità costituzionale dell’articolo 7 e delle altre disposizioni impugnate della legge regionale 19 aprile 2019, n. 3 ((Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)) e fino a centottanta giorni successivi alla pubblicazione della relativa sentenza, per la costituzione ed il funzionamento della Comunità e dei Consigli degli enti Parco continuano a trovare applicazione le disposizioni degli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2019.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità e i Consigli degli enti Parco in scadenza entro il 10 gennaio 2020 sono prorogati con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla conclusione delle procedure di rinnovo.

3. Gli organi costituiti in attuazione del presente articolo durano in carica secondo quanto previsto negli Statuti.

 

     Art. 4. (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.