§ 1.1.63 - L.R. 3 aprile 2008, n. 7.
Norme sul sistema statistico regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:03/04/2008
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Sistema statistico regionale)
Art. 3.  (Attività del SISTAR)
Art. 4.  (Struttura statistica regionale)
Art. 5.  (Attribuzioni della Struttura statistica)
Art. 6.  (Commissione statistica regionale)
Art. 7.  (Compiti della Commissione statistica regionale)
Art. 8.  (Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale)
Art. 9.  (Programma statistico regionale)
Art. 10.  (Validazione e diffusione dei dati statistici)
Art. 11.  (Obbligo di fornire dati statistici)
Art. 12.  (Sanzioni amministrative)
Art. 13.  (Segreto d’ufficio e segreto statistico)
Art. 14.  (Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione)
Art. 15.  (Norma finanziaria)
Art. 16.  (Norma transitoria)
Art. 17.  (Abrogazioni)


§ 1.1.63 - L.R. 3 aprile 2008, n. 7.

Norme sul sistema statistico regionale

(B.U. 16 aprile 2008, n. 3)

 

CAPO I

FINALITÀ E STRUMENTI

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge disciplina, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e in conformità con quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche ed integrazioni, le attività di rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici o privati operanti sul territorio regionale, al fine di realizzare l’unità di indirizzo e di favorire il coordinamento metodologico nell’ambito dei processi di produzione statistica.

     2. Spetta alla presente legge:

     a) favorire l’omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all’attività del Sistema Statistico Nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e loro successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria;

     b) stabilire le modalità atte a garantire, attraverso il Sistema statistico regionale, la disponibilità delle informazioni statistiche ufficiali necessarie al processo di programmazione, di controllo e di valutazione delle politiche regionali;

     c) promuovere l’informativa e la fruizione ai cittadini dei dati statistici.

     3. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura, all’interno del Programma statistico regionale, di cui all’articolo 9, che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l’uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

 

     Art. 2. (Sistema statistico regionale)

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito definito SISTAR, composto da:

     a) la Struttura statistica regionale, di cui all’articolo 4;

     b) gli Uffici di statistica delle Province, dei Comuni, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Comunità montane e ogni altro ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, operante sul territorio regionale;

     c) gli uffici preposti all’attività statistica degli Enti e le Agenzie regionali individuati dalla Giunta regionale;

     2. Ai fini della predisposizione del Programma statistico regionale la Struttura statistica assicura il coordinamento operativo dell’attività del SISTAR.

 

     Art. 3. (Attività del SISTAR)

     1. Al SISTAR spetta:

     a) promuovere e realizzare l’attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

     b) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

     c) promuovere ed incentivare la gestione in forma associata o consortile dell’attività statistica degli Enti locali e regionali.

 

     Art. 4. (Struttura statistica regionale)

     1. L’Ufficio di statistica della Regione Liguria, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella struttura regionale competente per la statistica, di seguito definita “Struttura statistica” .

     2. La Struttura statistica svolge le funzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. 322/1989, nonché quelle di cui all’articolo 5 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, delle Direzioni e dei Dipartimenti regionali, degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali. A tal fine nell’ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni regionali vengono individuati referenti per la statistica.

     3. In relazione allo svolgimento dell’attività prevista nel Programma statistico nazionale e nel Programma statistico regionale, di cui all’articolo 9, sono affidati alla Struttura statistica il coordinamento tecnico, l’individuazione delle nomenclature, delle metodologie di base e dei dati statistici ufficiali da diffondere.

 

     Art. 5. (Attribuzioni della Struttura statistica)

     1. Alla Struttura statistica sono attribuite, oltre a quanto previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 322/1989, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) predisporre il Programma statistico regionale di cui all’articolo 9;

     b) fornire l’informazione statistica ufficiale della Regione;

     c) assicurare i rapporti con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli altri organi statali e regionali del SISTAN, nonché con gli altri Enti ed organi che compongono il SISTAR, di cui all’articolo 2;

     d) assicurare il coordinamento tecnico con le strutture, Enti ed organi operanti nel settore della statistica dei paesi dell’Unione europea;

     e) validare le informazioni statistiche riferite all’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 10;

     f) fornire al SISTAN i dati richiesti relativi all’Amministrazione regionale;

     g) coordinare, al fine di uniformare l’indirizzo tecnico metodologico, l’attività statistica degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali e concordare altresì con gli stessi le modificazioni e le integrazioni della modulistica contenente informazioni che possano essere utilizzate anche per fini statistici;

     h) predisporre, in conformità con l’ISTAT e l’EUROSTAT, sentita la Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, di cui all’articolo 8, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del SISTAR, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell’Amministrazione regionale;

     i) promuovere l’attività di formazione e di aggiornamento dei referenti per la statistica della Regione e degli uffici di statistica;

     j) garantire l’informazione e la fruizione dei dati statistici;

     k) favorire l’avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;

     l) favorire la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere;

     m) proporre le necessarie modifiche alla normativa vigente laddove siano presenti eventuali ostacoli alla produzione di statistiche di genere;

     n) formulare suggerimenti e proposte finalizzati all’individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un’ottica di genere.

 

     Art. 6. (Commissione statistica regionale)

     1. E’ istituita, per l’adempimento delle finalità della presente legge, la Commissione statistica regionale del SISTAR, composta da:

     a) l’Assessore regionale incaricato della Statistica, in qualità di Presidente, o suo delegato;

     b) il Dirigente della Struttura statistica;

     c) un Dirigente designato dal Segretario Generale del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria;

     d) due Dirigenti designati dal Segretario Generale della Giunta regionale;

     e) un rappresentante designato dall’Unione delle Province della Liguria;

     f) un rappresentante designato dall’Associazione regionale Comuni della Liguria;

     g) un rappresentante designato dall’Unione delle Comunità montane della Liguria;

     h) un rappresentante designato dall’Unione delle Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura della Liguria;

     i) un rappresentante individuato dalle Aziende sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere della Liguria.

     2. La Commissione statistica regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni; nei sei mesi anteriori alla scadenza è avviata la procedura per il rinnovo della Commissione.

     3. Qualora, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, non pervengano le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Commissione statistica regionale, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Commissione statistica regionale è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.

     4. La Commissione statistica regionale delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. Alle sedute della Commissione statistica regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti dell'Amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SISTAR, per le materie di competenza, in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

     6. La Commissione statistica regionale adotta un regolamento interno per il funzionamento proprio e della Sezione tecnico–scientifica di cui all’articolo 8.

     7. I membri della Commissione statistica regionale svolgono la propria attività a titolo gratuito.

     8. La Commissione statistica regionale si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta sia necessario, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti.

 

     Art. 7. (Compiti della Commissione statistica regionale)

     1. La Commissione statistica regionale:

     a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi rappresentati nel SISTAR ai fini dell’inserimento nel Programma statistico regionale, di cui all’articolo 9;

     b) esprime il parere sul Programma statistico regionale;

     c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel sistema informativo statistico della Regione e degli organismi rappresentati nel SISTAR;

     d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l’interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SISTAR;

     e) promuove gli indirizzi per l’omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;

     f) verifica l’attuazione operativa del Programma statistico regionale anche al fine di fornire indicazioni per i successivi Programmi;

     g) fornisce indicazioni su ogni altra questione portata all’attenzione dagli organismi facenti parte del SISTAR.

 

     Art. 8. (Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale)

     1. E’ istituita la Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale composta da:

     a) il Dirigente della Struttura statistica, di cui all’articolo 4, che la presiede;

     b) due esperti scelti dal Presidente della Giunta regionale, tra i docenti universitari nelle materie delle scienze sociali, dell’epidemiologia e delle scienze agrarie;

     c) un esperto di sistemi informativi statistici designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;

     d) un rappresentante dell’ISTAT, designato dall’amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima.

     2. La Sezione tecnico-scientifica svolge le seguenti attività:

     a) fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SISTAR;

     b) propone eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR;

     c) fornisce indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informative da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;

     d) esprime parere obbligatorio sull’utilizzazione dei “dati provvisori” prima della validazione di cui all’articolo 10.

     3. La Sezione tecnico-scientifica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale anche contestualmente alla Commissione statistica regionale, di cui all’articolo 6, e dura in carica tre anni; nei sei mesi anteriori alla scadenza è avviata la procedura per il rinnovo della stessa.

     4. Alla procedura di nomina della Sezione tecnico-scientifica si applica l’articolo 6, comma 3;

     5. La Sezione tecnico-scientifica è convocata almeno una volta all’anno, oppure ogni qualvolta si renda necessario per specifiche esigenze tecniche, dal Dirigente della Struttura statistica, che la presiede.

     6. I compensi per i componenti esterni della Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale sono individuati secondo quanto stabilito dalla tabella C della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 “Disciplina degli enti strumentali della Regione” e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 “Norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico”).

 

     Art. 9. (Programma statistico regionale)

     1. Il Programma statistico regionale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa regionale in materia di programmazione, individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al SISTAR, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

     2. Il Programma statistico regionale individua le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse da destinare alle medesime.

     3. Il Programma statistico regionale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato della programmazione, previo parere della Commissione statistica regionale ed è approvato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

     4. Il Programma statistico regionale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale, trasmessa al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

     5. Il Programma statistico regionale si raccorda al Programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La Struttura statistica comunica all’ISTAT le rilevazioni statistiche per le ulteriori valutazioni ai fini dell’inserimento nel Programma statistico nazionale.

     6. Qualora le indagini a carico delle strutture regionali previste nel Programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, la Regione Liguria stipula convenzioni e protocolli d’intesa con gli Enti locali e con soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al d.lgs. 322/1989 ed al d.lgs. 196/2003.

     7. La Regione provvede ad inserire nel Programma statistico regionale i rilevamenti, anche di tipo campionario, sulla situazione del personale maschile e femminile nelle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nelle aziende che occupano da sei a cento dipendenti.

     8. La Struttura statistica, nel rispetto della legislazione statale vigente, predispone le metodologie al fine dell’effettuazione dei rilevamenti di cui al comma 7 per la valutazione di impatto di genere.

     9. A seguito dei rilevamenti di cui al comma 7, la Struttura statistica e gli altri organismi del SISTAR assicurano, con cadenza biennale, nell’ambito del Programma statistico regionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, in modo da rendere visibile la differenza di genere.

 

CAPO II

DIFFUSIONE DATI

 

     Art. 10. (Validazione e diffusione dei dati statistici)

     1. I dati raccolti nell’ambito delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico regionale, effettuate direttamente dalle strutture regionali, compresi gli Osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali, o per conto della Regione, ai sensi dell’articolo 9, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della Struttura statistica.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni effettuate da organismi appartenenti al SISTAR, di propria iniziativa, è di competenza dei rispettivi Uffici di statistica secondo le norme previste dal d.lgs 322/1989.

     3. I dati statistici possono essere comunicati ai soggetti pubblici o privati e agli uffici della pubblica amministrazione solo successivamente alla validazione da parte degli uffici statistici degli enti rilevatori.

     4. I dati facenti parte di rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale, raccolti dagli organismi del SISTAR, sono utilizzabili dal SISTAR, su parere della Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, con l’indicazione “dati provvisori“, fino alla definitiva validazione da parte dell’ente titolare della rilevazione.

     5. La Regione può promuovere, nell’ambito dei soggetti facenti parte del SISTAR, la stipula di apposite convenzioni per la validazione dei dati di rilevazioni effettuate per conto degli altri soggetti del SISTAR.

 

     Art. 11. (Obbligo di fornire dati statistici)

     1. E’ fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed agli organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del Programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989.

     2. E’ fatto altresì obbligo alle strutture regionali, compresi gli Osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali, di fornire alla Struttura statistica i dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal Programma statistico regionale.

 

     Art. 12. (Sanzioni amministrative)

     1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all’articolo 11, ovvero li fornisca scientemente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) nella misura minima di euro duecentodieci e massima di euro duemilacento per le violazioni da parte delle persone fisiche;

     b) nella misura minima di euro cinquecentoventi e massima di euro cinquemiladuecento per le violazioni da parte di enti e società.

     2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica degli enti e degli organismi facenti parte del SISTAR che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione alla Struttura statistica.

 

     Art. 13. (Segreto d’ufficio e segreto statistico)

     1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 ed alla deliberazione del Garante della privacy 31 luglio 2002, n. 13 (Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale).

     2. Agli addetti alla Struttura statistica e ai referenti statistici, per le attività coordinate dalla Struttura statistica, si applicano le norme in materia di segreto d’ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.

 

     Art. 14. (Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione)

     1. La Regione assicura la divulgazione dei dati elaborati e validati dalle strutture del SISTAR, nell’ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico regionale, con le modalità di cui al comma 3. Tali dati costituiscono patrimonio della collettività.

     2. La Struttura statistica può consentire l’accesso ai dati elementari, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, con le modalità e i tempi definiti con apposito provvedimento.

     3. La Struttura statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione Liguria, anche con la collaborazione delle strutture regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione Liguria.

     4. La Struttura statistica cura la trasmissione periodica alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del SISTAR dei dati ufficiali elaborati nell’ambito del SISTAR.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 16. (Norma transitoria)

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione statistica regionale di cui all’articolo 6 e la Sezione tecnico-scientifica di cui all’articolo 8.

     2. In fase di prima applicazione della presente legge, la Commissione statistica regionale e la Sezione tecnico-scientifica restano in carica fino alla scadenza della legislatura.

 

     Art. 17. (Abrogazioni)

     1. E’ abrogata la legge regionale 6 agosto 1996, n. 34 (Norme sull’attività statistica regionale).