Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 28/12/2017 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della [...] |
Art. 2. (Ambiti territoriali strategici di rilevo regionale e interventi di rinnovo edilizio) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche [...] |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale)) |
Art. 7. (Modifica alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e [...] |
Art. 8. (Attuazione interventi in materia di difesa del suolo) |
Art. 9. (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)) |
Art. 10. (Modifica alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la [...] |
Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione [...] |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico)) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari)) |
Art. 14. (Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque) |
Art. 15. (Semplificazione in materia di autorizzazione idraulica) |
Art. 16. (Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)) |
Art. 17. (Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale) |
Art. 18. (Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)) |
Art. 19. (Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n.10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 [...] |
Art. 20. (Disposizioni urgenti in materia di Centri per l’impiego) |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani)) |
Art. 22. (Pacchetto giovani) |
Art. 23. (Lavoratori espulsi dal processo produttivo) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della [...] |
Art. 25. (Spese di formazione dei Direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale) |
Art. 26. (Tutela legale dei Direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale) |
Art. 27. (Disposizioni in materia di personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL)) |
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni di coordinamento) |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di [...] |
Art. 30. (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) |
Art. 31. (Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)) |
Art. 32. (Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014)) |
Art. 33. (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in [...] |
Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la [...] |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) |
Art. 36. (Proroga graduatorie vigenti) |
Art. 37. (Modifiche alla dotazione organica della Regione Liguria e dell’Agenzia “In Liguria”) |
Art. 38. (Disposizioni urgenti per la gestione commissariale dell’Agenzia “In Liguria”) |
Art. 39. (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)) |
Art. 40. (Modifica alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi)) |
Art. 41. (Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale)) |
Art. 42. (Spese per il personale) |
Art. 43. (Modifica della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017)) |
Art. 44. (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)) |
Art. 45. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)) |
Art. 46. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 1.5.177 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 29.
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018
(B.U. 29 dicembre 2017, n. 18)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della
“3 ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente un rapporto contenente gli esiti dei procedimenti svolti nel corso dell’anno precedente aventi ad oggetto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 13 e la pronuncia di VAS ai sensi dell’articolo 10 della presente legge.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 16 della
“1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, tale procedura può essere condotta, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.”.
3. Il comma 1bis dell’articolo 16 della
4. Il punto 1 dell’Allegato A (Piani e programmi e modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13) alla
“1) incremento di carico insediativo o modifica delle condizioni di deflusso all’interno di aree inondabili con tempo di ritorno fino a duecento anni o in aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata o interventi che interessino aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;”.
Art. 2. (Ambiti territoriali strategici di rilevo regionale e interventi di rinnovo edilizio)
1. Costituiscono ambiti territoriali strategici di rilievo regionale finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 11, della
a) Waterfront di levante di Genova;
b) ambito urbano del porto antico di Genova costituito dal ponte Parodi e calata Santa Limbania con l’edificio Hennebique e le aree e gli edifici retrostanti;
c) aree di intervento del Distretto 4 – Sestri Ponente del P.T.C. dell’Area Centrale Ligure: AI 4 Litorale di Multedo, AI 6 Cantieri navali, AI 7 Stazione di Sestri Ponente, AI 8 Polo Industriale di Sestri Ponente, AI 10 Aeroporto, AI 11 Parco scientifico tecnologico di Erzelli, AI 11 bis Monte Gazzo, AI 12 Polo siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano;
d) Isola Palmaria a Portovenere;
e) Waterfront di La Spezia;
f) ex parco ferroviario del Roja a Ventimiglia;
g) Parco Costiero del Ponente del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) (ex tracciato ferroviario).
2. Per gli ambiti di cui al comma 1, la Regione promuove la formazione degli atti di intesa con i comuni interessati, le Autorità Portuali e con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 134 del
3. I comuni, d’intesa con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 134 del
4. All’atto di intesa relativo all’ambito territoriale strategico di rilevo regionale è allegato lo schema di assetto con l’indicazione delle condizioni vincolanti e dei contenuti variabili in sede di attuazione degli interventi che non comportano la modifica dell’intesa e dei termini massimi di attuazione; all’atto di intesa relativo ai progetti di rinnovo edilizio sono allegate le prescrizioni relative alle modalità tecniche di esecuzione degli interventi, l’individuazione degli edifici oggetto di intervento e i termini per l’esecuzione dei lavori.
5. L’atto di intesa, ove necessario, produce gli effetti di variante dei vigenti piani urbanistici e territoriali, generali e di settore, di livello comunale e regionale ai sensi della vigente legislazione regionale e in tal caso è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui alla vigente normativa in materia e di pubblicità e partecipazione nei modi e con i tempi stabiliti con lo stesso atto.
6. L’atto di intesa può stabilire, altresì, le riduzioni dal contributo di costruzione per la realizzazione degli interventi e le altre agevolazioni economiche, fiscali e tributarie che possono essere applicate, rientranti nelle competenze della Regione e del Comune, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente legislazione.
7. Per l’attuazione di interventi da parte di soggetti privati all’atto di intesa è allegato il relativo schema di convenzione contenente le relative obbligazioni.
8. L’atto di intesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale e con provvedimento del competente organo comunale; laddove comporti variante ai piani urbanistici e territoriali di cui al comma 5, è adottato con deliberazione del consiglio comunale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.
9. L’atto di intesa stabilisce le modalità di esercizio della sorveglianza, della verifica dell’attuazione degli interventi e del monitoraggio degli effetti ambientali prodotti.
10. Gli atti di intesa, i relativi allegati e tutti i documenti prodotti vengono pubblicati in una apposita sezione del sito web della Regione Liguria alla sezione relativa all’Urbanistica e alla pianificazione territoriale.
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 3 bis della
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 4. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della
3. Al comma 2 bis dell’articolo 39 della
4. La rubrica dell’articolo 52 della
Art. 5. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. L’articolo 8 della
“Articolo 8
(Idoneità alla funzione di agente accertatore)
1. La società esercente il servizio di trasporto pubblico locale organizza e gestisce un corso, per i soggetti di cui all’articolo 6, e i relativi esami per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni alla normativa in materia di trasporto pubblico locale.
2. Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale e alla sua conclusione si svolgono le relative prove d’esame per l'accertamento dell'idoneità.
3. La Regione emana, con deliberazione di Giunta, direttive per lo svolgimento del corso di cui al comma 2, nonché per la nomina e il funzionamento delle commissioni di esame da parte dalla società esercente il servizio e per il conseguimento dell’idoneità.
4. La società esercente il servizio di trasporto pubblico locale comunica alla Regione l’elenco degli idonei alla funzione di agente accertatore ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 9.”.
3. L’articolo 9 della
“Articolo 9
(Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori)
1. I dipendenti della società esercente il servizio, che hanno conseguito l’idoneità ai sensi dell’articolo 8, sono iscritti nell’elenco regionale già istituito presso la Regione.
2. All’iscrizione di cui al comma 1 consegue il conferimento della qualifica di agente di polizia amministrativa.
3. L'iscrizione nell'elenco e le eventuali variazioni del medesimo sono disposte dal dirigente regionale competente in materia di trasporti.”.
Art. 6. (Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 4 della
“Articolo 4 bis
(Servizi ferroviari di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica)
1. La Regione istituisce servizi ferroviari con materiali d’epoca, nei limiti delle dotazioni di bilancio annualmente assegnate, in occasione di determinate iniziative e manifestazioni, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica, secondo modalità definite nell’ambito del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale.”.
2. L’articolo 13 della
“Articolo 13
(Competenze in materia di impianti fissi)
1. In materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane le competenze relative alla concessione alla costruzione, all’approvazione del progetto e alla autorizzazione di inizio dei lavori spettano:
a) alla Regione, ove interessino più comuni appartenenti a diversi territori provinciali;
b) alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, ove interessino più comuni appartenenti al medesimo territorio provinciale;
c) al Comune ove interessino soltanto il suo territorio.
2. Le competenze relative alla concessione del servizio degli impianti di cui al comma 1, ivi comprese l’approvazione del regolamento di esercizio, l’apertura e la chiusura al pubblico dell'esercizio, l’assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, le verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio spettano agli enti di governo nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 7 per i rispettivi ambiti di competenza.”.
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della
“e) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza, salvo quanto diversamente previsto per i servizi ferroviari regionali in attuazione dell’articolo 9 del
Art. 7. (Modifica alla
1. L’articolo 1 della
“Articolo 1
(Disposizioni attuative della
1. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l’affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale.
2. Le modalità di riparto delle risorse per i servizi di cui al comma 1 continuano ad essere disciplinate dall’articolo 29 della
Art. 8. (Attuazione interventi in materia di difesa del suolo)
1. Nei casi in cui alla data del 31 dicembre 2017 non siano stati trasferiti alla Regione i finanziamenti ministeriali già assegnati alle province o alla Città metropolitana per opere relative alle funzioni in materia di difesa del suolo, la realizzazione delle relative opere rimane in capo a province e Città metropolitana quali enti beneficiari del finanziamento stesso.
2. Per le finalità di cui ai comma 1 la Regione può stipulare apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana per l’avvalimento a titolo gratuito di personale trasferito alla Regione, ai sensi della
Art. 9. (Modifica alla
1. Al comma 8 dell’articolo 31 della
Art. 10. (Modifica alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 ter della
“3 bis. Nel caso in cui per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 1 si renda necessario acquisire immobili, siano essi destinati ad unità abitative o ad unità produttive dislocati sul territorio ligure al fine della definitiva demolizione, si prevede l’esclusione della presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, previsto dalla
Art. 11. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della
2. L’articolo 21 della
Art. 12. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della
“5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della
“1 bis. Ai sensi dell’articolo 40 della
1ter. Nelle acque interne, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, è vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
1quater. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1 ter.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 16 della
“4. L’immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall’articolo 17, nelle riserve turistiche di cui all’articolo 8 da parte dei soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all’articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni.”.
6. Al comma 3 dell’articolo 18 della
7. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della
“3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all’intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde.”.
8. Al comma 3 dell’articolo 23 della
9. Dopo il comma 6 dell’articolo 23 della
“6 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela.”.
10. L’articolo 24 della
“Articolo 24
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l’esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo;
e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca:
1) subacquea;
2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all’allegato A;
3) con l'uso di fonti luminose;
f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 6;
k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d’acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l’inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali;
n) da 1000,00 euro a 6000,00 euro, per le violazioni delle fattispecie di cui all’articolo 15, comma 2 ter, lettere d), e) e f).
2. Per le violazioni dei divieti di cui all’articolo 15, comma 1 ter, lettere a), b) e c), e comma 1 quater, vengono applicate le sanzioni previste dall’articolo 40 della
3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività di pesca.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all’immediata liberazione.
7. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all’articolo 6 della
8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. E’, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall’applicazione dell’articolo 40 della
9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della
11. I commi 2, 5 e 6 dell’articolo 26 della
Art. 13. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 5 bis della
2. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della
3. Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 6 bis della
4. Al comma 1 dell’articolo 7 della
5. Al comma 2 dell’articolo 7 della
6. Al comma 2 dell’articolo 7 bis della
7. Al primo comma dell’articolo 8 della
8. Il quarto comma dell’articolo 8 della
“4. Le funzioni delegate sono finanziate tramite gli oneri istruttori anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della
9. L’Allegato 1 della
Art. 14. (Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)
1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;
b) da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro per l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
c) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste.
2. In casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto.
3. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
Art. 15. (Semplificazione in materia di autorizzazione idraulica)
1. Sono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima della data di inizio attività, gli interventi di pulizia dell’alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell’alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche antincendio e briglie di trattenuta purché non comportino asportazione dello stesso [1].
2. La Regione, entro il termine dei trenta giorni di cui al comma 1, può disporre il diniego dell’intervento [2].
3. Non sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione di inizio attività gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’articolo 242 del
4. I soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare alla Regione l’urgenza e l’accesso in alveo entro ventiquattro ore e a fornire relazione in merito all’intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde entro i successivi trenta giorni [4].
5. La Giunta regionale definisce criteri e indirizzi attuativi per l’applicazione delle procedure di semplificazione di cui al presente articolo [5].
6. In caso di mancata osservanza dei termini stabiliti al comma 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
1. da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di accesso in alveo;
2. da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della relazione in merito agli interventi realizzati [6].
7. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 sono destinate ad interventi di difesa del suolo [7].
Art. 16. (Modifica alla
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 38 della
Art. 17. (Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Il presente articolo detta norme di adeguamento in materia di valutazione di impatto ambientale, in attuazione del
2. Ai fini del presente articolo valgono le definizioni stabilite dall’articolo 5 del
3. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 5, del
4. La Regione è l’autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27 bis del
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento:
a) adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di VIA;
b) definisce modalità per la presentazione dell’istanza e per lo svolgimento del procedimento nel rispetto delle disposizioni di cui al
c) disciplina le modalità dell’inchiesta pubblica ed adotta decisione motivata circa l’accoglimento della stessa;
d) integra i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dello Studio di Impatto Ambientale in conformità con le indicazioni di cui agli Allegati IV e VII alla parte seconda del
e) nomina e disciplina il funzionamento del Comitato istruttorio di cui al comma 8.
6. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) supporta il responsabile del procedimento di VIA nell’attività istruttoria.
7. L’ARPAL è il soggetto preposto al controllo delle prescrizioni e alla comunicazione delle risultanze alla Regione per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 29, comma 2, del
8. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del
9. Il Comitato di cui al comma 8, in caso di progetti di particolare complessità o di carenza di professionalità interne, può essere integrato con esperti esterni, il cui compenso trova copertura negli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 10.
10. All’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 29, commi 4 e 5, del
11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono destinati agli adeguamenti del sistema informativo regionale in materia di VIA e alla gestione dell’attività istruttoria, di verifica e di controllo.
12. Alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 del
13. E’ abrogata la
Art. 18. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 19. (Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n.10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della
“5 bis. L’atto convenzionale di locazione con l’assegnatario è escluso dall’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica di cui al
Art. 20. (Disposizioni urgenti in materia di Centri per l’impiego)
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 3 della
“h bis) attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro con particolare riferimento alle funzioni dei Centri per l’impiego;”.
2. Le competenze assegnate ad ALFA ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di trasferimento del personale delle province e della Città metropolitana di Genova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l’impiego e delle risorse necessarie, come individuati e con le modalità previste dall’emananda disciplina statale in sede di approvazione del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Dalla medesima data il personale a tempo indeterminato è trasferito ad ALFA e la medesima Agenzia succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della sopracitata normativa statale in corso di approvazione.
2 bis. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è effettuato tramite accodi tra la Regione, ALFA, le province e la Città metropolitana di Genova [9].
2 ter. La conclusione dei procedimenti e dei progetti riguardanti le funzioni dei servizi per l’impiego e del collocamento mirato già avviati al momento del trasferimento del personale ai sensi del comma 2, rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, compresi i progetti e le attività finanziate con il POR CRO FSE 2014/2020 [10].
2 quater. Le province e la Città metropolitana mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai suddetti procedimenti e progetti avviati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono [11].
2 quinquies. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito ad ALFA, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 2 bis [12].
3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l’impiego in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui all’articolo 20 del
4. Con apposita legge regionale, in relazione alle nuove competenze di cui al comma 1, si provvederà al riordino della normativa di settore e, ove necessario, alla riorganizzazione, anche strutturale, di ALFA.
5. Entro novanta giorni ALFA procede alla stesura di un programma di stabilizzazione prevedendo la progressiva assunzione dei lavoratori precari operanti presso la stessa in possesso dei requisiti previsti dal
6. I Comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l’impiego mettono a disposizione, anche in convenzione tra loro, gratuitamente i locali sede dei medesimi ai sensi della normativa statale vigente.
7. In prima attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il personale trasferito continua a operare nella sede e con la dotazione strumentale in esercizio. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Regione, Città metropolitana e province al fine di garantire la continuità del servizio all’utenza.
Art. 21. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della
“2 bis. La Regione promuove, altresì, interventi per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione di quanto previsto dalla
2. Dopo l’articolo 37 della
“Articolo 37 bis
(Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo)
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2 bis, e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni della
2. La Giunta regionale istituisce, definendone altresì le modalità di funzionamento, la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni sulle problematiche suddette.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36.”.
3. La rubrica dell’articolo 41 della
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della
“1 bis. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 36, comma 1, realizza direttamente, anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) di cui alla
1. attività di orientamento e di valorizzazione delle competenze giovanili;
2. attività dirette alla valorizzazione della crescita culturale giovanile, anche finalizzata alla prevenzione del disagio;
3. attività dirette al sostegno dei giovani talenti.”.
Art. 22. (Pacchetto giovani)
1. La Regione istituisce il Pacchetto Giovani, finalizzato ad investire sui giovani e a promuovere interventi straordinari interdisciplinari per favorire l’occupazione di qualità e lo sviluppo produttivo del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono attivate misure di politiche attive del lavoro, dalla formazione all’avviamento, e misure di sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione d’impresa per favorire l’inserimento dei giovani nel tessuto produttivo ligure.
3. Gli interventi sono rivolti a giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifiche equivalenti o in possesso di laurea specialistica o magistrale che intraprendano i percorsi mirati di cui al comma 2.
4. L’attivazione delle misure prevede l’utilizzo coordinato del Fondo Sociale Europeo (FSE), per la parte formazione e politiche attive del lavoro, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per favorire l’autoimprenditorialità nei settori nei quali sono attivate le azioni del FSE, e del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), per l’avviamento delle imprese agricole.
5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attuati mediante misure differenziate per tipologie di utenza, per ambiti occupazionali e per settori prioritari del mercato del lavoro.
Art. 23. (Lavoratori espulsi dal processo produttivo)
1. La Regione interviene a sostegno dei lavoratori non più giovani espulsi dal processo produttivo per favorirne il reintegro o la ricollocazione, mediante misure di politiche attive del lavoro e misure di sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione d’impresa.
2. L’attivazione degli interventi è realizzata dalla Regione utilizzando in modo coordinato le misure previste dai Fondi strutturali comunitari.
Art. 24. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 della
“f bis) sostenere gli sforzi delle aziende agricole e dei comuni volti alla preservazione delle coltivazioni e alla salvaguardia del territorio, tramite una più efficace azione di controllo delle specie selvatiche.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
“3 bis. In vista di una più efficace tutela delle coltivazioni, nonché per rispondere con maggiore tempestività ed incisività alle richieste di intervento provenienti dai comuni, la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi, sull’intero territorio regionale, oltreché dei soggetti individuati all’articolo 36, comma 2, lettera b) della
Art. 25. (Spese di formazione dei Direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale) [14]
1. Il trattamento economico del Direttore generale delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale è integrato fino ad un importo massimo di euro 5164,57 in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio e aggiornamento, promosse dalla Regione e alle quali il Direttore generale abbia partecipato per esigenze connesse al proprio ufficio.
2. Il trattamento economico dei Direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale è integrato fino ad un importo massimo di euro 3615,20 in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio e aggiornamento, promosse dalla Regione e alle quali i Direttori abbiano partecipato per esigenze connesse al proprio ufficio.
Art. 26. (Tutela legale dei Direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale)
1. Le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale assumono a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dai Direttori generali e dai Direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, avviati nei loro confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l’esercizio delle loro funzioni.
2. Le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale possono anticipare gli oneri di difesa di cui al comma 1 sin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto d’interessi.
3. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale ripetono tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore generale e dei Direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario.
Art. 27. (Disposizioni in materia di personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL)) [15]
1. Fermi restando i limiti di spesa stabiliti dall’ordinamento vigente, per il triennio 2018-2020 il turn-over del personale di ARPAL è incrementato dal 25 per cento fino al 50 per cento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 563, della
Art. 28. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 77 della
2. Il comma 4 dell’articolo 77 della
3. Al comma 5 dell’articolo 77 della
4. Agli articoli 7, 13, 16, 20, 21, 26, 28, 28 bis, 28 ter, 28 quater, 28 quinquies e 77 della
5. Ogniqualvolta in una legge regionale compaiono le parole: “I RCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro” si deve intendere: “IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino””.
Art. 29. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. Le Aziende possono, con apposita modifica statutaria, prevedere in Statuto la possibilità di optare, in luogo del Consiglio di amministrazione e del Presidente di cui al comma 1, per la nomina, quale organo amministrativo, di un Amministratore unico e la costituzione di un’Assemblea composta da rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettera a). Lo Statuto in tal caso dovrà prevedere, altresì, le modalità per l’esercizio dell’opzione.”.
2. Dopo l’articolo 6 della
“Articolo 6 bis
(Assemblea degli enti)
1. L’Assemblea degli enti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, è composta dai rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione. Per la Regione partecipa l’Assessore competente alle politiche sociali o suo delegato. L’Assemblea si dota di un Presidente, individuato tra i suoi componenti.
2. Per la partecipazione all’Assemblea e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi, indennità o forme di rimborso, comunque denominate.
3. L’Assemblea degli enti nomina all’unanimità l’Amministratore unico di cui all’articolo 4, comma 1 bis, e svolge ogni altra funzione prevista nello Statuto.
4. L’Assemblea degli enti è organo permanente dell’Azienda, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali.
Articolo 6 ter
(Amministratore unico)
1. L’Amministratore unico, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, ha la rappresentanza legale dell’Azienda, esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare, svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
2. L’Amministratore unico è nominato dall’Assemblea degli enti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell’Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal
3. L’incarico di Amministratore unico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.
4. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l’incarico di Amministratore unico è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.
5. Nel caso in cui l’Amministratore unico sia in possesso dei relativi requisiti previsti dallo Statuto, l’Assemblea degli enti può attribuirgli l’incarico di Direttore dell’Azienda.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
“1 bis. Nel caso in cui l’Azienda abbia optato per la possibilità di cui all’articolo 4, comma 1 bis, l’Assemblea dei soci elegge un proprio rappresentante per la partecipazione all’Assemblea degli enti.”.
4. Al comma 2 dell’articolo 9 della
5. Al comma 3 dell’articolo 9 della
6. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 9 della
7. Al comma 5 dell’articolo 9 della
8. Al comma 4 dell’articolo 13 della
9. Al comma 5 dell’articolo 13 della
10. Al comma 6 dell’articolo 13 della
Art. 30. (Modifica alla
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della
Art. 31. (Modifica alla
1. All’articolo 8 della
Art. 32. (Modifica alla
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della
Art. 33. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. La modifica di cui al comma 1 si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della
“5 bis. A fini di contenimento dei costi per il sistema pubblico derivanti dai tempi delle procedure liquidatorie e dalle situazioni di incapienza di alcune comunità montane in liquidazione, i commissari liquidatori delle soppresse comunità montane versano nel Fondo di cui al comma 4, per le finalità di cui ai commi 5 ter e 5 quater, le risorse di cassa disponibili, detratte e accantonate le risorse necessarie a soddisfare i debiti liquidi ed esigibili nonché quelle necessarie alla copertura dei debiti residui e delle spese per il funzionamento della liquidazione.
5 ter. Le risorse versate ai sensi del comma 5 bis sono utilizzate a favore delle soppresse comunità montane che presentano un risultato negativo della liquidazione al 30 giugno 2017 e prive delle necessarie disponibilità di cassa o di entrate accertate, per la definizione delle seguenti operazioni:
a) estinzione di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti non assistiti da contributo erariale al 1° gennaio 2018;
b) soddisfacimento dei debiti liquidi ed esigibili a favore dei comuni e loro consorzi.
5 quater. La Giunta regionale assegna al Commissario liquidatore della soppressa Comunità montana che ne abbia fatto richiesta e sulla base dei dati forniti, le risorse di cui al comma 5 bis necessarie per le finalità di cui al comma 5 ter. Le modalità di erogazione sono definite nel medesimo provvedimento.”.
Art. 35. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 13 dell’articolo 29 della
“13 bis. Gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti “palchi” per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. L’installazione degli appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, è considerata attività edilizia libera purché effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel
2. Al comma 5 dell’articolo 36 della
3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 47 della
“7 ter. E’ vietato commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.” [16].
4. Al comma 2 dell’articolo 48 della
5. Dopo il comma 10 dell’articolo 48 della
“10 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull’intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l’esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 10, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio faunistico e ambientale oggetto di tutela.”.
Art. 36. (Proroga graduatorie vigenti)
1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per assunzioni a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2018.
Art. 37. (Modifiche alla dotazione organica della Regione Liguria e dell’Agenzia “In Liguria”)
1. Al fine di dare attuazione a quanto prevede il Programma turistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa del 26 luglio 2017, n. 10, la dotazione organica della Regione Liguria è aumentata, a far data dal 1° gennaio 2018, delle seguenti unità:
a. n. 2 funzionari categoria D3 – profilo professionale: funzionario esperto amministrativo;
b. n. 1 funzionario categoria D1 - profilo professionale: funzionario amministrativo;
c. n. 1 istruttore categoria C profilo professionale: istruttore amministrativo.
2. Dal 1° gennaio 2018 è diminuita la dotazione organica dell’Agenzia regionale di promozione turistica “In Liguria” delle medesime unità di personale di cui al comma 1.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’Agenzia regionale di promozione turistica “In Liguria”, sono individuati i dipendenti da trasferire alla Regione Liguria, relativamente ai posti di cui al comma 1, fermo restando l’assenso del personale interessato.
Art. 38. (Disposizioni urgenti per la gestione commissariale dell’Agenzia “In Liguria”)
1. Al fine di procedere alla riorganizzazione dell’ente in attuazione di quanto previsto dal Programma turistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 26 luglio 2017, n. 10 e per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 37, l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia “In Liguria”, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato per la durata di un anno. La riorganizzazione deve anche perseguire obiettivi di contenimento dei costi e dovrà essere presentata entro centoventi giorni alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale. Il Commissario attua la riorganizzazione entro il termine del proprio mandato.
Art. 39. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 40. (Modifica alla
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 47 della
Art. 41. (Modifiche al
1. Al comma 2 dell’articolo 12 del
2. L’articolo 35 del
3. Al comma 1 dell’articolo 58 del
4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 60 del
Art. 42. (Spese per il personale)
1. Sono definitivamente confermate e consolidate nel bilancio regionale le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa decentrata di lavoro, nella misura determinata, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la costituzione dei relativi fondi per il personale dirigente e per il personale di comparto.
Art. 43. (Modifica della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della
“3 bis. Per garantire l’ordinaria durata triennale dell’organismo indipendente di valutazione, individuato ai sensi del comma 3, il componente esterno monocratico resta in carica sino al 31 dicembre 2019.”.
Art. 44. (Modifica alla
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 bis della
“7 bis. Agli incarichi conferiti, ai sensi della presente legge, ai titolari di cariche elettive, si applica quanto stabilito dall’articolo 5, comma 5, del
Art. 45. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 6 octies dell’articolo 8 ter della
“6 nonies. Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 5, comma 5, del
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della
“2 bis. Per garantire la massima condivisione e trasparenza delle attività consiliari l’Assemblea Legislativa utilizza le tecnologie digitali, il sito web e i social network nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge.”.
3. Dopo la lettera f), dell’articolo 15, della
“f bis) coordinare la sperimentazione di nuovi servizi multimediali e multicanali;
f ter) coordinare la progettazione e la pianificazione della comunicazione istituzionale web e digitale.”.
4. Al comma 3 ter dell’articolo 15 della
5. Dopo il comma 3 quinquies dell’articolo 15 della
“3 sexies. Per garantire lo sviluppo delle attività di cui all’articolo 14, comma 2 bis, e di cui alle lettere f bis) e f ter) del presente articolo, l’Assemblea Legislativa provvede ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e qualifica di Capo redattore, un responsabile della gestione del sito web e dei social media, in possesso dei seguenti requisiti generali e di eventuali ulteriori requisiti specifici individuati nel bando di selezione pubblica:
a) laurea magistrale o vecchio ordinamento o, in alternativa, almeno dieci anni d’iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti;
b) età superiore a diciotto anni;
c) possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica a ricoprire l’impiego;
f) assenza di dispense o destituzioni dalla pubblica amministrazione;
g) assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un impiego pubblico.
3 septies. Il responsabile della comunicazione web e dei social media, chiamato a rappresentare la totalità dell’istituzione consiliare, è selezionato da una Commissione di Consiglieri regionali, individuata nella sua composizione in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nella misura di uno in rappresentanza di ciascun Gruppo consiliare. Svolge le funzioni di segreteria della Commissione un dipendente di categoria C individuato dalla medesima Conferenza. L’Ufficio di Presidenza, preso atto delle risultanze della selezione, provvede al conferimento dell’incarico al candidato selezionato dalla Commissione.”.
6. Al comma 4 dell’articolo 15 della
7. Dopo il comma 5, dell’articolo 15 della
“5 bis. L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, individua un portavoce, il cui incarico è affidato con contratto di lavoro subordinato, di diritto privato e a tempo determinato, per una durata correlata al mandato del Presidente del Consiglio regionale e parametrato alla categoria D3 del CCNL Regioni e Autonomie locali e alla retribuzione accessoria media percepita dai dipendenti di pari livello economico presso l’Assemblea Legislativa. In considerazione della finalità di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione, così come individuata dall’articolo 7 della
8. Dopo l’articolo 30 bis della
“Articolo 30 ter
(Norma di interpretazione autentica)
1. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della
2. Il comma 6 dell’articolo 12 bis, nella parte in cui prevede che “ai componenti del Collegio che risiedano oltre venticinque chilometri dalla sede dell’Assemblea Legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate”, si interpreta nel senso che detto rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto, per l’intera durata del mandato, solo a condizione che il componente del Collegio documenti debitamente, tra l’altro, in analogia con le ordinarie regole dell'impiego pubblico, anche mediante autodichiarazione, di non ottenere rimborso, per la medesima data, per la partecipazione ad una riunione di altro Collegio dei revisori dei Conti di un ente locale del territorio regionale, o comunque di altro collegio ugualmente non incompatibile con l’appartenenza al Collegio dei revisori dei conti del Consiglio, collocato nel tragitto tra la medesima sede regionale e la residenza del componente il Collegio.”.
Art. 46. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione».
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] Comma inserito dall'art. 2 della
[10] Comma inserito dall'art. 2 della
[11] Comma inserito dall'art. 2 della
[12] Comma inserito dall'art. 2 della
[13] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi «anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all’articolo 22, comma 6, della
[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[15] Articolo così sostituito dall'art. 24 della
[16] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente».