Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 cultura |
Data: | 31/10/2006 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Funzioni della Regione) |
Art. 3. (Funzioni provinciali) |
Art. 4. (Piano triennale di promozione dello spettacolo) |
Art. 5. (Programma operativo degli interventi) |
Art. 6. (Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Teatro Carlo Felice) |
Art. 7. (Partecipazione della Regione Liguria all’Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova) |
Art. 8. (Istituzioni di spettacolo di interesse regionale) |
Art. 9. (Sostegno regionale alle Istituzioni di spettacolo di interesse regionale) |
Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo) |
Art. 11. (Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo) |
Art. 12. (Norma transitoria) |
Art. 13. (Norma finanziaria) |
Art. 14. (Abrogazione di norme) |
§ 2.5.37 - L.R. 31 ottobre 2006, n. 34.
Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo
(B.U. 2 novembre 2006, n. 16)
CAPO I
PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo, in tutte le sue forme, quale fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunità, investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo.
2. La Regione favorisce la ricerca nel campo delle attività di spettacolo sia mediante l’integrazione con le altre arti, sia attraverso il confronto con analoghe esperienze nazionali e straniere.
3. Ai fini della presente legge, la Regione:
a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, anche a carattere territoriale, sostenendone la produzione, la distribuzione e la circolazione;
b) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati razionalizzando le risorse economiche ed organizzative;
c) persegue l’ampliamento della partecipazione degli spettatori e l’equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.
Art. 2. (Funzioni della Regione)
1. La Regione coordina e promuove interventi volti a:
a) favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;
b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
c) sostenere la produzione e la promozione di attività realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale;
d) incentivare la diffusione delle produzioni di qualità e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonché la valorizzazione delle forme più rappresentative della tradizione culturale regionale;
e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari;
f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all’utenza giovanile e all’infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l’Università;
g) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
h) sostenere le attività teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l’organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonché la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
a) approva il Piano triennale di cui all’articolo 4 e il Programma di cui all’articolo 5;
b) sostiene le attività di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività;
c) promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo;
d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull’attività di spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l’efficacia dell'intervento regionale;
e) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea;
f) promuove la diffusione dello spettacolo ligure all’estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali.
3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all’articolo 8 della
Art. 3. (Funzioni provinciali)
1. Le Province, tenendo conto della programmazione regionale, per quanto di interesse provinciale:
a) concorrono a promuovere le attività di spettacolo, anche in relazione a specifiche finalità turistiche;
b) sostengono le attività di spettacolo, anche mediante adesioni a enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività;
c) concorrono a promuovere, in accordo con le Istituzioni scolastiche e l’Università, l'avvicinamento del pubblico, con particolare riguardo a quello giovanile, alle attività di spettacolo e la loro diffusione nelle scuole e nelle Università;
d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione degli spettacoli sul territorio;
e) promuovono, anche in collaborazione con i Comuni e le altre Province, la formazione di circuiti di distribuzione.
CAPO II
MODALITÀ DELL'INTERVENTO REGIONALE
Art. 4. (Piano triennale di promozione dello spettacolo)
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale di promozione dello spettacolo.
2. Il Piano di cui al comma 1 definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di effettuazione delle diverse tipologie d'intervento, i criteri per verificare l’attuazione delle attività esercitate mediante convenzioni ed accordi nonché i parametri per il riparto degli stanziamenti tra le Province con riferimento alle esigenze culturali del territorio.
3. Il Piano, in particolare:
a) assicura la distribuzione e la circolazione nel territorio regionale dello spettacolo, sostenendo le iniziative ed i circuiti di maggior prestigio culturale;
b) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio storico e artistico relative allo spettacolo, anche attraverso la promozione delle attività di quanti operano nel settore;
c) prevede interventi specifici per l'avvicinamento del pubblico alle attività di spettacolo;
d) determina i criteri di presentazione e valutazione delle istanze di sovvenzione e contributo per attività e iniziative;
e) individua le linee generali dell’azione regionale all’interno degli enti e delle associazioni alle quali partecipa;
f) individua le forme di controllo e monitoraggio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d).
Art. 5. (Programma operativo degli interventi)
1. La Giunta regionale approva annualmente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il Programma operativo degli interventi.
2. Il Programma di cui al comma 1 definisce le attività operative e gli incentivi necessari per l’attuazione delle scelte contenute nel Piano triennale di cui all’articolo 4.
Art. 6. (Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Teatro Carlo Felice)
1. La Regione, nel rispetto del
2. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione anche attraverso il conferimento di immobili.
3. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria e per la diffusione, su tutto il territorio regionale, dell’attività del Teatro.
Art. 7. (Partecipazione della Regione Liguria all’Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova)
1. La Regione, unitamente al Comune di Genova e alla Provincia di Genova, partecipa all’Associazione denominata ”Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova” in qualità di ente pubblico fondatore.
2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all’Ente stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla sovvenzione assegnata all’Ente dallo Stato per la stessa stagione teatrale nonché garantiscono la disponibilità di una o più sale teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la copertura delle ulteriori spese di esercizio.
3. Ciascun socio fondatore partecipa agli oneri di cui al comma 2 nella seguente misura:
a) 60 per cento per il Comune di Genova;
b) 20 per cento per la Provincia di Genova;
c) 20 per cento per la Regione Liguria.
Art. 8. (Istituzioni di spettacolo di interesse regionale)
1. La Regione riconosce le Istituzioni di spettacolo di interesse regionale.
2. Il riconoscimento è disposto, su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:
a) il cui statuto o atto costitutivo preveda come finalità prevalente la produzione e promozione dello spettacolo dal vivo e sia ispirato a criteri di buona amministrazione;
b) con sede in Liguria;
c) dotati di organizzazione stabile;
d) che svolgano documentata attività di elevato interesse culturale legato al territorio, anche con valenza di carattere educativo;
e) che dimostrino, se svolgono attività teatrali, la realizzazione di almeno tre produzioni, ognuna delle quali con almeno dieci rappresentazioni ovvero indipendentemente dal numero delle produzioni, che dimostrino la realizzazione di almeno cinquanta rappresentazioni;
f) che dimostrino, se svolgono attività musicali e di danza, di organizzare stagioni di almeno trenta rappresentazioni annue.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, si intendono riconosciute le seguenti Istituzioni di spettacolo di interesse regionale:
a) il Teatro della Tosse di Genova;
b) il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona;
c) l’Orchestra sinfonica di Sanremo.
Art. 9. (Sostegno regionale alle Istituzioni di spettacolo di interesse regionale)
1. La Regione sostiene mediante interventi, anche pluriennali, le attività ordinarie delle Istituzioni di cui all’articolo 8.
2. Nel Piano di cui all'articolo 4 sono definiti gli strumenti e le modalità degli interventi di cui al comma 1.
Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo)
1. La Regione può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di interesse regionale, a seguito di istanza presentata da soggetti pubblici e privati.
2. Nel Piano di cui all’articolo 4 sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali di cui al comma 1.
3. La Regione, inoltre, sulla base del Piano di cui all’articolo 4, promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 11. (Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo)
1. E’ istituito il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti nella materia.
2. L’ammontare del Fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.
Art. 12. (Norma transitoria)
1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali ai sensi delle quali i contributi sono stati erogati o concessi, ancorché abrogate dall’articolo 14.
2. Lo Statuto della Associazione di cui all’articolo 7 comma 1, approvato dall’articolo 4 della
Art. 13. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 14. (Abrogazione di norme)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 12, è abrogata, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’articolo 5, la